Un chiarimento sullo status di Vittima del dovere

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1 Un chiarimento sullo status di Vittima del dovere. Roma, 3 gennaio 2014 Alla fine degli anni 70 il legislatore, quando il fenomeno del terrorismo era ormai nella fase di definitivo declino, individuò delle categorie di soggetti che erano state colpiti dagli effetti devastanti dell azione criminale dei terroristi circoscrivendole ai cittadini comuni ed ai dipendenti pubblici vittime dell attività terroristica e del dovere, al fine di elargire appositi benefici che alleviassero le loro sofferenze e ne esaltassero l aspetto civico del loro status di vittime. Nacque così la prima Legge, la n. 466 del 13 agosto 1980, a cui seguirono nel tempo altre che ridefiniranno sempre di più la qualifica dei soggetti interessati, in funzione della causa della loro invalidità, con estensione ai parenti e affini delle vittime. L ultima Legge in ordine di tempo prodotta è la n. 244 del 24 dicembre 2007, mentre per l argomento specifico qui trattato, risulta di notevole importanza il DPR del 7 luglio 2006 n. 243 che regolamenta i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati. Pertanto, per meglio chiarire le rispettive posizioni, tutelate attraverso una sequela di leggi nel tempo, è bene procedere ad una catalogazione dei soggetti direttamente interessati e gli altri aventi diritto allo status privilegiato ed ai benefici che ne discendono. Vittime del dovere e delle azioni terroristiche. Legge 13 agosto 1980 n E la prima tra le leggi che individua un soggetto portatore di interessi personali tutelati dallo Stato in riconoscimento dell alto valore etico della propria funzione o della propria azione civile. Con tale Legge s individuano cittadini deceduti e superstiti [1], per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche e dipendenti pubblici e superstiti(familiari, eredi [2] ) deceduti, anche in attività di servizio, a seguito di ferite e

2 lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all espletamento di funzioni d istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva e repressiva o di soccorso, nonché tutti i soggetti innanzi indicati che abbiano riportato un grado d invalidità non inferiore all 80% della capacità lavorativa. I benefici spettanti, in forza di detta Legge, alle vittime del dovere e delle azioni terroristiche sono: 1. Speciale elargizione di una somma in denaro una tantum di Euro ,53 (ex Lire ) [3], somma esente da Irpef e soggetta a rivalutazione ISTAT; 2. Assunzione per chiamata diretta per coniuge superstite ed i figli [4] ; 3. Contributo per eventuali spese funerarie pari a Euro 516,4571 (un milione delle vecchie lire) per il solo personale della Polizia di Stato. Legge 20 ottobre 1990 n Questa Legge interessa tutti i cittadini, compresi gli appartenenti alle FF. PP., che abbiano subito un invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza: 1. dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi; 2. dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all art. 416-bis del codice penale; 3. dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime; 4. dell assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto, ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato. i benefici spettanti in forza della predetta Legge sono: 1. Speciale elargizione [5], concessa ai feriti in relazione alla percentuale di invalidità riscontrata dalle Commissioni Mediche Ospedaliere competenti della somma di Euro 774,69(ex Lire ) per punto percentuale per eventi fino al e Euro per eventi successivi al 1 gennaio 2003 [6] ; 2. Assunzione diretta per chiamata per il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi invalidi in misura non inferiore all 80% della capacità lavorativa e che hanno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private, con precedenza su ogni altra categoria; 3. Esenzione del pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria. Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Legge 23 novembre 1998 n Questa Legge apporta un ulteriore ampliamento dei benefici alle medesime persone e per i medesimi fatti previsti dalla Legge precedente, con l aggiunta dell ipotesi di azioni

3 criminose semplici a decorrere dal 1 gennaio 1990 e solo per le persone di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 1980, n. 466 [7]. I benefici spettanti sono: 1. Assegno vitalizio: 1. non è reversibile; 2. ha natura d indennizzo; 3. è esente da trattenute Irpef; 4. è soggetto a perequazione annuale; 5. è di Euro 258,00 dall al e 500,00 dal 1 gennaio 2004 [8] ; 2. Riliquidazione degli emolumenti già concessi a titolo di speciale elargizione di cui alla Legge 13 agosto 1980 n. 466 più rivalutazione ISTAT; 3. Benefici pensionistici : 1. una tantum di due annualità del trattamento di pensione di reversibilità a favore dei famigliari superstiti, limitatamente al coniuge, ai figli minori ai figli maggiorenni abili, ai genitori ed ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico; 2. esenzione Irpef sul trattamento speciale di reversibilità; 3. corresponsione dell indennità integrativa speciale, con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento, anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo; 4. esenzione Irpef delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria per coloro che siano anche titolari di super invalidità di cui all art. 100 del DPR 29 dicembre 1973, n (Grandi Invalidi); 4. Borse di studio alle vittime ed ai figli e agli orfani delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; 5. Assunzione per chiamata diretta, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria, con estensione dei beneficiari, oltre al coniuge ed ai figli, anche ai fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti [9] ; 6. Assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all 8 livello retributivo. Le assunzioni dal 6 all 8 livello retributivo si effettuano previa prova di idoneità e possono superare l aliquota del 10% del massimo di vacanza d organico. Vittime della cosiddetta banda della Uno bianca Legge 31 marzo 1998, n. 70. Con questa Legge si equiparano alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche quelle del fenomeno criminale denominato della banda della Uno bianca. Alle loro vittime si applicano gli stessi benefici previsti ai sensi degli artt. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, ad eccezione dell importo della speciale elargizione che viene concesso in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata ed è pari ad Euro 774,68 per ogni punto percentuale. Vittime del terrorismo internazionale all estero. Legge 24 dicembre 2003 n. 369.

4 E la Legge con cui vengono equiparati le vittime di atti di terrorismo perpetrati all estero a quelli nazionali [10]. Con questa normativa si introduce inoltre l equiparazione delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassirya, il 12 novembre 2003 e ad Istanbul il 15 novembre 2003 a quelle individuate per fatti analoghi occorsi in Patria e sono attribuite la speciale elargizione di cui all articolo 4 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e l assegno vitalizio previsto dall articolo 2 della Legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell evento. Peraltro con la stessa Legge, la misura di ogni punto percentuale di invalidità, accertata ai sensi del citato articolo 1 della Legge 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a Euro, per un importo massimo erogabile di Euro e per gli eventi successivi alla data del 1 gennaio 2003, le speciali elargizioni, di cui agli articoli 1, 4 e 8 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all articolo 3 della Legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all articolo 3 della Legge 13 agosto 1980, n. 466, all articolo 5 della Legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad Euro ,00. Vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, sia sul territorio nazionale o extra-nazionale. Legge 3 agosto 2004 n Con questa Legge si riconoscono benefici supplementari e nuovi, sia per le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che per il loro nucleo famigliare e precisamente: 1. Speciale elargizione di ,00 Euro una tantum ; 2. Speciale assegno vitalizio di 1.033,00 Euro mensili dal 26 agosto 2004, per coloro che hanno riportato un invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni; 3. Aumento figurativo, per i famigliari superstiti dei deceduti e per i feriti con qualsiasi invalidità inferiore all 80%, di dieci anni di versamenti contributivi utili per aumentare l anzianità pensionistica maturata; 4. Equiparazione a grande invalido di guerra per i feriti con un invalidità pari o superiore all 80%; 5. Rivalutazione delle percentuali di invalidità tenendo conto dell intervenuto aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico; 6. Assistenza psicologica per le vittime ed i famigliari; 7. Patrocinio nei procedimenti penali, civili e amministrativi e contabili a carico dello Stato; 8. Esenzione del pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria estesa ai famigliari sia dei feriti che dei deceduti. La normativa è retroattiva per cui i benefici di cui alla presente Legge si applicano anche agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1961.

5 Vittime del Dovere individuate ai commi 563 e 564 della Legge finanziaria 23 dicembre 2005 n Con questa Legge si inquadra giuridicamente e definitivamente l istituto delle Vittime del dovere, richiamando quei soggetti di cui all articolo 3 della Legge 13 agosto 1980, n. 466 (la prima Legge in favore delle Vittime del dovere ) e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un invalidità permanente (non indicando la percentuale minima che deve necessariamente essere almeno all 1%) in attività di servizio o nell espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità ; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico ; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari ; d) in operazioni di soccorso ; e) in attività di tutela della pubblica incolumità ; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. Ed ancora, si ritengono, ai sensi del c. 564 della predetta Legge, equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Le norme attuative di tale Legge sono state rinviate al regolamento di cui al DPR 7 luglio 2006 n. 243 con cui si definiscono i principi generali delle provvidenze per coloro che sono stati feriti o sono deceduti in conseguenze di eventi connessi all espletamento delle funzioni d istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti ad attività di soccorso, ordine pubblico e contrasto della criminalità comune e pertanto [11] : in relazione alla Legge 302/1990: 1. Speciale elargizione, nella misura (ex 1,5 Mln di lire) di Euro 774,69 per punti percentuale; 2. Esenzione del pagamento di ticket per prestazione sanitaria per i soli eventi di cui all art. 1 della Legge 302/1990; in relazione alla Legge 23 novembre 1998 n. 407: 1. Assegno vitalizio nella misura di (ex 500 mila lire) Euro 258,23; ); 2. Assunzione diretta con le prerogative e le modalità di cui all art. 1 c. 2 come modificato dall art. 2 della Legge 17 agosto 1999 n. 288 (precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria); 3. Borse di studio; in relazione alla Legge 3 agosto 2004 n. 206:

6 1. Possibilità di rivalutazione delle percentuali d invalidità; 2. Assistenza psicologia; 3. Beneficio dell esenzione dell imposta di bollo relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell esenzione dell erogazione delle indennità da ogni tipo d imposta, di cui all art. 8 della medesima Legge. Nel tempo poi sono intervenute diverse normative che hanno tentato di contemperare quei disallineamenti tra i diversi soggetti destinatari delle specifiche normative tutorie e che è bene qui meglio riportare: - la Legge 24 dicembre 2003 n. 369 che ha convertito in Legge il D.L. 28 novembre n. 337 recante Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all estero e che ha consentito di estendere i benefici previsti dalle leggi 302/90 e 407/98 anche gli eventi occorsi sia a civili che alle FF. AA. e FF. PP. fuori dal territorio nazionale; - l art. 1 c della Legge 23 dicembre 2006 n. 296 con cui si dispone che i benefici economici e pensionistici previsti dalla Legge 206/2004 si applicano anche ai famigliari ed ai superstiti della cosiddetta banda della Uno bianca ; - art. 34 del D.L. 159/2007 convertito dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222 con cui si stabilisce la progressiva estensione dei benefici già previsti, in favore delle vittime del terrorismo dalla Legge 206 del 3 agosto 2004, anche in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro famigliari superstiti. E d importanza formale e sostanziale questa normativa in quanto introduce la riliquidazione della speciale elargizione di cui all art. 5 comma 1 e 5 della Legge 3 agosto 2004 n. 206 fino alla concorrenza di ,00 Euro nonché l istituzione e la concessione dell onorificenza di Vittima del terrorismo da parte del Presidente della Repubblica (una medaglia d oro). Con l art. 2 cc. 105, 106 e 123 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 è stato previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la concessione del beneficio di cui all art. 5 comma 3 della Legge 3 agosto 2004 n. 206 anche alle vittime della criminalità organizzata, alle vittime del dovere ed ai loro famigliari, lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili, l assegno vitalizio di 500,00 Euro mensili dal 26 agosto 2004 non reversibile di cui all art. 2 della Legge 407/1998 ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell evento terroristico e l estensione del diritto al collocamento obbligatorio, di cui all art. 1 della Legge 407/1998, agli orfani o in alternativa al coniuge superstite di coloro che sono deceduti per fatti di lavoro o a causa dell aggravarsi della mutilazione.

7 Per finire con l art. 1 c. 494 della Legge 147/2013 al coniuge ed ai figli delle vittime del terrorismo portatore di invalidità non inferiore al 50% è concesso lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili e l assegno vitalizio di 500,00 Euro mensili dal 1 gennaio Ovviamente la trattazione è del tutto sintetica e schematica e necessiterebbe di un analisi più approfondita ed esaustiva, ma questa è la sede dove è perlomeno importante chiarire giuridicamente, quali sono i fondamenti normativi posti alla base dell individuazione dei vari status soggettivi delle vittime e dei famigliari e soprattutto di coloro che sono individuati come Vittime del dovere. Carmelo Cataldi [1] Art. 5: Ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano un invalidità permanente non inferiore all 80 per cento della capacità lavorativa, o che comunque comporti la cessazione dell attività lavorativa e concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni. La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.. [2] Art. 6: La speciale elargizione di cui alla presente Legge, ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se conviventi a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. [3] Somma rivalutata dalla precedente di Euro ,69(ex Lire ) dalla Legge 20 ottobre 1990 n [4] Art. 12: Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente Legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi..

8 [5] Art. 4 c. 2: L elargizione di cui al comma 1 e corrisposta altresì a soggetti non parenti ne affini, ne legati da rapporto di anni precedenti l evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all uopo posti, nell ordine stabilito dal citato art. 6 della Legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.. [6] Art. 5 c. 1 Legge 3 agosto 2004 n [7] Art. 3: Ai magistrati ordinari, ai militari dell Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente Legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all 80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d impiego, e concessa un elargizione nella misura di lire 100 milioni.. [8] Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 c Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell assegno vitalizio di cui all articolo 2 della Legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.. [9] Art. 34 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. [10] Art. 1-bis: Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato un invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all articolo 1 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della Legge n. 407 del [11] Ai sensi dell art. 4 c. 1 del DPR 243/2006.

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