Vendita di prodotti fitosanitari
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- Annalisa Corinna Falcone
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1 Vendita di prodotti fitosanitari Oggetto: Vendita di prodotti fitosanitari Si segnala che, a partire dal 26 novembre 2015, per la vendita, all'ingrosso o al dettaglio, di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale sarà necessario essere in possesso del certificato di abilitazione di cui al D.Lgs. 150/2012 e al successivo Piano Ambientale Nazionale (PAN) di cui al decreto interministeriale 22 gennaio Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (all. 1), stabilisce, all'art. 8, comma 1, che a partire da tale data "chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione" rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il certificato di abilitazione alla vendita può essere rilasciato soltanto alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I al decreto (art. 8, comma 2). Il certificato di abilitazione all'attività di consulente, può essere rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I al decreto, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale (art. 8, comma 3). Dal 26 novembre 2015, inoltre, anche gli utilizzatori professionali che acquistano per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti, devono essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 9, comma 1). Tali certificati possono essere rilasciati soltanto a quanti:
2 siano maggiorenni; abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I al decreto, in accordo con quanto stabilito nel Piano. I suddetti certificati (vendita, consulenza e acquisto) hanno una validità di cinque anni e, alla scadenza, possono essere rinnovati, a richiesta del titolare, solo dopo la verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento. Sia i certificati di abilitazione alla vendita che quelli all'acquisto, rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, rimangono validi fino alla scadenza. La disciplina del rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita è stata demandata al "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo ed emanato, in seguito, con il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (all. 2). Il PAN ha stabilito che le autorità regionali e provinciali non potessero procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, con le modalità previgenti l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2012, oltre la data del 26 novembre Alla loro scadenza, le abilitazioni rilasciate sulla base del precedente sistema formativo, devono essere rinnovate secondo le modalità previste del PAN e dalle successive norme attuative di livello regionale e/o provinciale. I certificati di abilitazione alla vendita già rilasciati ai sensi del D.P.R. 290/2001, possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 150/2012 (A.1.1, par. 7). I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale. L'articolo 10 del decreto 150/2012, ha stabilito che, a partire dal 26 novembre 2015, al momento della vendita dei prodotti fitosanitari "deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti". Il Piano di azione nazionale, inoltre, specifica che il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita (A.1.14).
3 A tal proposito si sottolinea che in base alle nuove disposizioni non è necessario che il titolare dell'impresa sia in possesso del patentino, ma è sufficiente che, al momento della vendita, sia presente una persona in possesso del certificato di abilitazione. Il distributore (compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio, come specificato all'art. 3, comma 1, lett. f)) ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione. Tutte le disposizioni stabilite dall'art. 24 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, relativamente alle caratteristiche dei locali e alle prescrizioni per l'acquisto, si applicano ai prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali. All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili. Il comma 4 dell'articolo 10 stabilisce, inoltre, che il Ministero della Salute, d'intesa con quelli delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, dovranno emanare specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, che rimangono gli unici prodotti fitosanitari acquistabili da utenti non professionali. Il comma 5 dell'articolo stabilisce, infatti, che, decorso il termine di due anni successivi all'adozione di tali disposizioni, "è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali»". A quanto risulta, la bozza di decreto è al momento all'esame dell'ufficio legislativo del Ministero della Salute. Anche la vendita attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita on-line, sarà disciplinata con apposito decreto, emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della salute (art. 10, comma 6). L'articolo 16 del decreto 150/2012, stabilisce che le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenute a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al
4 Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), o su supporto magnetico all'autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La scheda riguarderà soltanto le vendite effettuate all'utilizzatore finale. La scheda informativa deve riportare: 1. informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o , nonché la specificazione se titolare dell'autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari; 2. informazioni relative ai prodotti, quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri. A tal fine, il PAN stabilisce che i distributori sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali (A.1.14). Il registro può essere compilato anche con l'ausilio di sistemi informatizzati. Inoltre, i distributori sono tenuti a compilare anche un registro delle quantità di prodotti fitosanitari acquistate, nel quale riportare, in ordine cronologico, le quantità acquistate di ogni prodotto fitosanitario. Anche per tale registri è possibile avvalersi di sistemi informatizzati. Il decreto reca, inoltre, ulteriori disposizioni relative, tra l'altro, agli obblighi di smaltimento o recupero dei prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti (art. 17), alla difesa integrata obbligatoria (art. 19) e volontaria (Art. 20), ai controlli (art. 23). L'art. 24 disciplina, invece, le sanzioni, prevedendo, in particolare, che: l'acquisto, utilizzo, vendita o detenzione di prodotti fitosanitari, nonché la prestazione di consulenze sul loro impiego, in mancanza del certificato di abilitazione previsto dagli articoli 8 e 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro (art. 24, comma 1). il distributore che, per la vendita, si avvale di personale non in possesso del certificato di abilitazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro (art. 24, comma 5).
5 il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro a euro (art. 24, comma 6). nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal decreto è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione (art. 24, comma 11). Si segnala che, a norma dell'art. 7, comma 3, del decreto, le Regioni e le Province autonome sono le autorità competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni. Sono inoltre le autorità responsabili per l'istituzione del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni e devono individuare, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione. Per valutare appieno la portata della nuova disciplina relativa all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari sarà, pertanto, necessario prendere visione delle delibere adottate da ciascuna Regione o Provincia autonoma. Il Piano di azione nazionale (PAN) stabilisce che, per ottenere il certificato di abilitazione, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso devono partecipare ai corsi di formazione e superare l'esame di abilitazione. La frequenza ai corsi non può essere inferiori al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da uno specifico attestato di frequenza, sebbene il monte ore possa essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi nell'arco dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta (A.1.6, par. 1). L'esame deve prevedere almeno la somministrazione di test o un colloquio orale (A.1.6, par. 2). Possono partecipare ai corsi anche soggetti provenienti da Regioni o Province autonome diverse da quelle che li hanno organizzati, ma l'esame deve essere sostenuto nella Regione o Provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso (A.1.6 par. 3). I corsi propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali e di 25 ore per i distributori e i consulenti. I corsi di aggiornamento devono avere una durata minima di 12 ore (A.1.11).
6 Cordiali saluti IL RESPONSABILE Roberto Cerminara Allegati: decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 decreto interministeriale 22 gennaio ottobre 2015 Documenti allegati Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Decreto interministeriale 22 gennaio 2014
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