STATUTO INECOOP DENOMINAZIONE SEDE
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- Berto Carrara
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1 STATUTO INECOOP DENOMINAZIONE SEDE Art. 1 L' associazione SI denominata: "INECOOP- ISTITUTO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE COOPERATIVA" ovvero più brevemente "Inecoop". L'associazione ha sede legale in Roma e può istituire nel territorio nazionale e all'estero altre sedi. FINALITA OGGETTO Art. 2 Inecoop riunisce una pluralità di soggetti, enti e persona fisiche, i quali condividendo i principi dell etica cristiana, del responsabile impegno laicale e della dottrina sociale della Chiesa, intendono promuovere lo sviluppo del fenomeno cooperativo, quale opportunità di progresso economico e sociale e di promozione umana e civile soprattutto nelle aree svantaggiate del paese. Per realizzare le proprie finalità l associazione fa stabile riferimento, attraverso adeguate forme di raccordo, al magistero della Conferenza Episcopale Italiana ed agli indirizzi dei suoi uffici, in particolare quello della Pastorale del lavoro. L'associazione riconosce inoltre la funzione promotrice ed il ruolo autorevole di Confcooperative, quale portatrice principale del patrimonio di valori e di esperienze del movimento cooperativo di ispirazione cattolica. L'associazione opera senza finalità di lucro. Art. 3 Sulla base delle finalità indicate all articolo precedente Inecoop si propone di: promuovere le iniziative volte ad approfondire la conoscenza dei principi, della natura, struttura e funzione sociale della cooperazione al fine di realizzare una sua più incisiva ed attiva presenza nella realtà socio-economico italiana; promuovere iniziative intese a diffondere i principi e la pratica cooperativa nella società; gestire attività di formazione, assistenza e consulenza per l avvio e lo sviluppo di cooperative; organizzare corsi per soci, dirigenti, tecnici e dipendenti di cooperative a livello formativo, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione; indire conferenze, seminari e convegni di studio; organizzare stages e visite istruttive presso complessi cooperativi dei diversi comparti economici; istituire borse di studio; promuovere la collaborazione con enti pubblici nazionali e locali; assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istitutivi; Per l'adempimento dei compiti istitutivi l'associazione : si avvale, in via ordinaria, degli apporti dei soci e di altri soggetti privati quali enti o fondazioni e soltanto in via straordinaria di interventi previsti nei vari settori economico-sociali, produttivi e dei servizi della Comunità Economica Europea; dello Stato; delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni ; può stipulare accordi e contratti con Enti, Società, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università e Centri di ricerca italiani e stranieri; compiere tutte le operazioni atte a raggiungere gli scopi sociali.
2 ASSOCIATI Art. 4 Sono soci: Confcooperative - Confederazione delle Cooperative Italiane; altre Organizzazioni che, in ragione della loro natura e finalità, intendono partecipare ad una azione corale per lo sviluppo della cooperazione ispirata da valori di cristiana fratellanza e operante secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa; persone fisiche che, anche in relazione alla loro collocazione entro organizzazioni ed alla loro personale propensione, intendono dare un contributo allo sviluppo delle attività della Associazione. Art. 5 Sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio delibera il Consiglio di Amministrazione. Di tale deliberazione dovrà essere data comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata. L'ammissione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'accettazione. I soci sono iscritti in apposito registro. Art. 6 I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti. Gli associati sono tenuti a versare annualmente una quota associativa ordinaria fissata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conformemente ai criteri generali stabiliti dall Assemblea. Il Consiglio può stabilire anche l entità di quote associative sostenitrici da versarsi in via opzionale da parte dei soci la quota di iscrizione. Art. 7 Il socio può recedere dall'associazione qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione o non si trovi più in grado o non intenda più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente il quale ne constata la legittimità a norma di legge e dello statuto. Il recesso ha effetto dall'inizio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Oltre che nei casi previsti dalla Legge può essere escluso, con decisione del Consiglio di Amministrazione, il socio che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; che danneggia l'associazione moralmente e materialmente; che non adempie agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione. L'esclusione ha effetto dopo un mese dall'invito del Consiglio di Amministrazione al socio inadempiente a mettersi in regola. ORDINAMENTO PATRIMONIALE E FINANZIARIO Art. 8 Il patrimonio dell'associazione è costituito: dall accantonamento di 1/5 delle quote associative; da eventuali conferimenti in denaro e in beni da parte degli associati; da donazioni e lasciti da parte di enti pubblici o privati o da singoli cittadini;
3 da ogni altra attività comunque acquisita dalla associazione; da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio dall assemblea. L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione. Art. 9 L'associazione provvede al suo finanziamento: con la parte di quote associative destinate all attività corrente; con i contributi elargiti in relazione alle iniziative attuate; con altre sovvenzioni e contributi ricevuti da Enti Privati e Pubblici. ORGANI SOCIALI Sono organi sociali: l'assemblea Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio Sindacale Art. 10 Art. 11 L'Assemblea generale è formata dai soci in regola con le quote e i contributi dovuti. Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno entro il mese di Giugno. L'Assemblea è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione della data e dell'ora e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve esser convocata senza ritardo quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Art. 12 L'Assemblea ordinaria: approva il programma generale dell'attività dell'associazione; approva il rendiconto economico e finanziario entro sei mesi dall inizio dell esercizio sociale delibera sui criteri generali per la determinazione delle quote associative; elegge il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti; delibera sulle questioni attinenti alla realizzazione degli scopi dell'associazione sottoposti al suo esame; delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci per i fatti da essi compiuti in danno dell'associazione. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori dei quali determina i poteri, sulla devoluzione dei beni residui. Art. 13 Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può avere fino ad un massimo di cinque deleghe.
4 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione purché sia trascorsa un'ora da quest'ultima. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del relativo patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Art. 14 L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza o impedimento dalla persona designata dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina di volta in volta un segretario e se necessario due scrutatori. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Saranno invece per scrutinio quando si procede alla nomina non per acclamazione dei consiglieri e sindaci, e quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 15 L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 9 membri eletti dall assemblea di cui: a) tre membri designati dal Presidente della Confcooperative; b) sei membri di norma scelti in misura paritaria tra i rappresentanti degli enti e le persone fisiche associate. I componenti durano in carica un quadriennio. Ai Consigli è invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Direttore dell Ufficio per la Pastorale del lavoro della CEI o persona da lui designata. Art. 16 I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono a più della metà delle riunioni tenutesi nel corso dell anno solare decadono automaticamente dalla loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti designati o eletti dall'assemblea, il Consiglio di amministrazione provvede a sostituirli con propria deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri applicati in occasione della elezione dei decaduti Art. 17 Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio ha i più ampi poteri per l'attuazione degli scopi dell'associazione, salvo quanto è espressamente attribuito alla competenza dell'assemblea generale. Il Consiglio può delegare a uno o più dei suoi componenti propri poteri in ordine al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Art. 18 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo reputi opportuno ovvero su richiesta di un terzo dei suoi membri e in ogni caso, almeno tre volte all'anno.
5 Gli amministratori sono responsabili nei limiti di cui all'art. 18 del Codice Civile nelle deliberazioni dell'assemblea di approvazione del rendiconto economico e finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Art. 19 Il Presidente è scelto tra le persone designate dalla Confcooperative. Il Presidente: convoca in seduta ordinaria e straordinaria l'assemblea; presiede il Consiglio di Amministrazione; provvede a quanto necessario per assicurare la continuità amministrativa dell'associazione; adotta in caso di necessità e urgenza decisioni normalmente di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente. Art. 20 La vigilanza e il controllo dell'amministrazione è demandata a un revisore scelto tra i Revisori Ufficiali dei Conti. Il revisore è designato dall Assemblea. Esso dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile. La loro attività è regolata dalle vigenti norme del Codice Civile. SCIOGLIMENTO E GENERALI Art. 21 In caso di scioglimento, le attività dell'associazione, che residueranno dalla liquidazione, saranno destinate ad altro ente con finalità analoghe. L Assemblea nomina uno o più liquidatori e in carenza i liquidatori sono nominati a norma di legge. Art. 22 Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle associazioni.
TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE
TITOLO III SOCI Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e gli impegni a realizzarli.
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