Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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- Bianca Valli
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1 Civile Sent. Sez. L Num Anno 2015 Presidente: STILE PAOLO Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 26/01/2015 SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SCONOCCHIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CINELLI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro NEGRI GIANFRANCO C.F. NGRGFR41D22E734X, elettivamente
2 domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIA PELLICCIONI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 324/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/ R.G.N. 780/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO; udito l'avvocato SCONOCCHIA BRUNO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
3 Svolgimento del processo Con sentenza del il giudice del lavoro del Tribunale di Varese accertò il diritto del ricorrente Negri Gianfranco, quale geometra libero professionista, a vedersi riliquidata dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri la pensione di anzianità maturata fino al 31/12/1997 in base ai criteri preesistenti all'adozione della delibera n. 18 del 22/12/97 della stessa Cassa e, per l'effetto, condannò quest'ultima al pagamento delle differenze maturate sui ratei erogati dall'1/2/2001 al 31/5/2004 nella misura di ,33. Il giudice di prime cure pervenne a tale decisione dopo aver rilevato che il coefficiente di riduzione applicato dalla Cassa con la suddetta delibera era stato erroneamente computato sull'intero trattamento pensionistico, con violazione del principio del cosiddetto "pro-rata", di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del Con sentenza del 2/2 24/3/2010, la Corte d'appello di Milano, investita dall'impugnazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri, nel confermare la decisione del primo giudice, ha chiarito che il principio del "prorata" applicabile nella fattispecie doveva ritenersi riferito ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e che il coefficiente di abbattimento applicato dalla Cassa era suscettibile di essere frazionato nel tempo in considerazione della prevista riduzione del 15% per gli iscritti da 35 anni; inoltre, posto l'abbattimento complessivo del 15% "a regime", poteva essere prevista una graduale applicazione di tale coefficiente in proporzione alle annualità maturate nella vigenza della nuova disciplina; in ogni caso, le innovazioni apportate dalla Cassa con la delibera del 22/12/1997 non potevano modificare il requisito di accesso al trattamento pensionistico di anzianità, dal momento che agli enti privatizzati ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 509/94 non era attribuita una tale facoltà. Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri con un solo motivo. 1
4 Resiste con controricorso il Negri, il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione La ricorrente ha premesso che attraverso la delibera n. 18 del era stato modificato il sistema di determinazione delle pensioni erogate agli iscritti alla Cassa dei geometri ed ha aggiunto che al fine di disincentivare il precoce ricorso al trattamento pensionistico era stata decisa l'applicazione di una riduzione percentuale inversamente proporzionata alla durata dell'effettiva iscrizione e all'effettiva contribuzione alla stessa Cassa, per cui l'invocato principio del "prorata", di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 335/95, avrebbe trovato applicazione in relazione all'anzianità contributiva già maturata esclusivamente per i coefficienti di rendimento e di rivalutazione. Tanto esposto, la medesima ha censurato l'impugnata sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. Nel contestare la validità del ragionamento seguito dai giudici d'appello la ricorrente lo riassume nei seguenti termini: - La Corte territoriale aveva rilevato che la domanda di pensione del Negri era stata presentata dopo l'entrata in vigore della modifica operata con la delibera n. 18 del 22/12/97 che aveva introdotto il coefficiente di riduzione del trattamento pensionistico; il principio del "pro-rata" di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 335/95 si applicava, secondo i giudici d'appello, esclusivamente ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse norme, per cui lo stesso principio non poteva valere nel sistema di calcolo della pensione che non fosse suscettibile di frazionamento; nel caso di specie il coefficiente di abbattimento era suscettibile di frazionamento nel tempo, non incidendo lo stesso sul calcolo unitario del trattamento di pensione, in quanto ne prevedeva una
5 semplice riduzione in base al parametro dell'anzianità contributiva (in particolare del 15% per l'iscritto da 35 anni). Dalla esposizione dei suddetti passaggi motivazionali contenuti nell'impugnata sentenza la ricorrente trae il convincimento che la Corte d'appello ha fondato il proprio giudizio sulla pretesa frazionabilità nel tempo del coefficiente di abbattimento del trattamento pensionistico e sulla considerazione che tale coefficiente non inciderebbe sul calcolo unitario del trattamento pensionistico. Tanto esposto, la ricorrente sottopone a critica tale conclusione ritenendola inaccettabile, in quanto, da una parte, la Corte territoriale ha giustificato la non incidenza del predetto coefficiente di riduzione sul calcolo unitario del trattamento col richiamo alla caratteristica della sua frazionabilità e, dall'altra, ha affermato che tale frazionabilità si spiegava con la considerazione della non incidenza del coefficiente stesso sul calcolo unitario del trattamento. Inoltre, secondo la ricorrente, tale ragionamento sarebbe anche contraddittorio, in quanto, da una parte, si afferma che il criterio del coefficiente di riduzione non incide sul calcolo unitario del trattamento pensionistico, prevedendone semplicemente una riduzione, e, dall'altra, che il criterio di riduzione impone una decurtazione del complessivo trattamento pensionistico. Osserva la Corte che la soluzione della questione sollevata col ricorso esige una ricostruzione della fattispecie, così come evincibile dagli atti di causa. Orbene, col ricorso di primo grado il Negri si era lamentato del fatto che la pensione di anzianità, attribuitagli dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri con decorrenza dall'1/2/2001, era stata computata attraverso l'applicazione del coefficiente di riduzione del 15% introdotto con la determinazione n. 18 del dell'organo deliberativo della stessa Cassa, operazione, questa, denunziata come illegittima, in quanto in contrasto con la disposizione normativa dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 che 3 ka7
6 imponeva, nel caso di modifica dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico, il rispetto del principio del "pro-rata". A sostegno della denunziata illegittimità il ricorrente adduceva che quest'ultima norma era finalizzata ad evitare il rischio di forti sperequazioni in caso di modifiche adottate dalla Cassa di previdenza senza la previsione di misure atte ad assicurare la gradualità degli effetti derivanti dalle nuove disposizioni, per cui chiedeva che in applicazione del principio del "pro-rata" il coefficiente di riduzione, introdotto con la deliberazione n. 18 del , venisse calcolato solo sulle anzianità maturate successivamente a tale data. Come si è visto tale domanda fu accolta ed in particolare i giudici d'appello, nel confermare la statuizione del primo giudice e nel richiamarsi al precedente n /07 di questa Corte, hanno evidenziato che il riferimento al principio del "prorata" deve intendersi fatto dal legislatore con riguardo ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative, per cui nel caso di specie trovava ingresso il suddetto principio in quanto, posto l'abbattimento complessivo del 15% "a regime", poteva essere prevista una graduale applicazione di tale coefficiente in proporzione alle annualità maturate nella vigenza della nuova disciplina. Nel contempo, i giudici d'appello hanno richiamato anche l'altro precedente n. 7010/2005 di questa Corte per il quale agli enti privatizzati ex art. 2 del d.lgs n. 509/94 non è attribuita la facoltà di modificare i requisiti di accesso alla pensione. Ebbene, a fronte di tale argomentata e congrua motivazione, immune da rilievi di ordine logico-giuridico, il motivo di doglianza, prospettato nella forma del vizio di motivazione, si rivela infondato ed inidoneo a scalfire la "ratio decidendi" sulla quale l'impugnata sentenza è basata. Infatti, non è dato cogliere alcun elemento di contraddittorietà nella parte della decisione attraverso la quale si fa riferimento alla frazionabilità nel tempo del coefficiente di abbattimento introdotto dalla delibera del , in quanto i 4 /13
7 giudici d'appello hanno esattamente richiamato il principio, già espresso nella sentenza n /2007 di questa Corte, in base al quale la regola del "pro-rata", di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 335/95, si riferisce a tutti i parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative, precisando, nel contempo, che nella fattispecie il suddetto coefficiente prevedeva una semplice riduzione del trattamento di pensione in base al parametro dell'anzianità contributiva, senza che per questo dovessero venir meno i criteri di gradualità e di equità già insiti nel principio del "pro-rata". Coerentemente a tale impostazione la Corte territoriale ha concluso affermando che, una volta entrato "a regime" il coefficiente di abbattimento complessivo del 15%, poteva essere prevista una sua graduale applicazione in proporzione alle annualità maturate nella vigenza della nuova disciplina. Tra l'altro, la soluzione adottata dai giudici d'appello è in linea anche coi principi espressi da questa Corte (Cass. Sez. Lav. n del 26/6/2008) in materia di rispetto dei diritti quesiti e di efficacia temporale delle disposizioni degli enti previdenziali privatizzati limitatamente al periodo successivo alla loro emanazione, nonchè in materia di osservanza del summenzionato principio del "pro-rata" (Cass. Sez. Lav. n del 25/6/2007 e n del 30/7/2012) e di sussistenza dei limiti al potere degli enti privatizzati di incidere sulla normativa in materia di contributi e prestazioni, salvi i poteri ad essi eventualmente spettanti sulla base della normativa preesistente (Cass. sez. lav. n del 5/4/2005). Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo con loro attribuzione agli avvocati Buzzi e Pelliccioni dichiaratisi antistatari. P.Q.M. 5 r>
8 La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di 3500,00 per compensi professionali e di 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con attribuzione ai difensori dell'intimato. Così deciso in Roma in data 8 ottobre 2014 Il Consigliere estensore
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