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1 28 G E N N A I O FISCAL FOCUS LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITA 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) REDDITO DI IMPRESA RIDUZIONE ALIQUOTA IRES Dal 1 gennaio 2017 e per i periodi d imposta successivi: l aliquota IRES si riduce dal 27,5% al 24%; si riduce dall 1,375% all 1,20% l aliquota della ritenuta a titolo d imposta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti all imposta sul reddito negli Stati UE o in quelli aderenti all Accordo SEE e ivi residenti. ADDIZIONALE IRES ENTI CREDITIZI Dal 1 gennaio 2017 e per i periodi d imposta successivi: introdotta addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari; Gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione divengono integralmente deducibili dall IRES e a fini IRAP. AMMORTAMENTO BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi realizzati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 dai soggetti titolari di reddito d impresa o esercenti arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria è maggiorato del 40%. RIALLINEAMENTO OPERAZIONI DI AGGREGAZIONI AZIENDALI Per le operazioni di aggregazione aziendale attivate a decorrere dal 2016 è ridotto ulteriormente il periodo di ammortamento (da 10 a 5 anni) del maggior valore fiscalmente riconosciuto in seguito all affrancamento ai sensi del DL 185/2008 imputato ad avviamento, marchi d impresa e ad altre attività immateriali in dipendenza di operazioni straordinarie. RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA Le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali hanno la possibilità di rivalutare i beni d impresa, strumentali e non (ad esclusione degli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l attività d impresa), che risultano dal bilancio relativo all esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento alle seguenti condizioni: rivalutazione eseguita nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; versamento, in unica soluzione, di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP con aliquota del 16% sui beni ammortizzabili e del 12% sugli altri beni; il riconosci-

2 mento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene a decorrere dal terzo anno successivo rispetto a quello per cui la rivalutazione è stata eseguita; possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo della rivalutazione con il pagamento, in unica soluzione, di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP nella misura del 10%. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI, TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE ED ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DELL IMPRENDITORE Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, cedono o assegnano ai soci beni immobili (non strumentali) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell attività dell impresa, possono estrometterli dall attività d impresa a condizioni agevolate. Le stesse previsioni sono applicate alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. La differenza tra il valore normale (i.e. valore di mercato) dei beni assegnati/ceduti (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all atto della trasformazione) e il rispettivo costo fiscalmente riconosciuto, è assoggettato ad un imposta sostitutiva IRES e IRAP dell 8%, ovvero del 10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data dell assegnazione, cessione o trasformazione. Il valore normale degli immobili, su istanza della società, può essere determinato applicando alle rendite catastali i coefficienti previsti dalla norma sull imposta di registro (c.d. valore catastale). Eventuali riserve in sospensione d imposta annullate per effetto dell assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%. Le aliquote dell imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. L imprenditore individuale che al 31 ottobre 2015 possedeva immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, escluderli dal patrimonio dell impresa con effetto dal periodo d imposta in corso alla data del 1 gennaio 2016, versando un imposta sostitutiva dell IRPEF e IRAP dell 8%. OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST, DISCIPLINA CFC i componenti negativi black list derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiara zione dei redditi; il regime delle cd. Controlled foreign companies ( CFC ): trova applicazione nei confronti delle controllate estere (diverse da quelle UE e appartenenti al SEE con accordo che assicuri con l Italia lo scambio di informazioni) il cui livello di tassazione nominale è inferiore del 50% a quello italiano (espunto ogni riferimento ai decreti black list ); l aliquota minima di tassazione in Italia del reddito della controllata è pari all aliquota IRES vigente (non più al 27%). 2

3 IVA EMISSIONE NOTE DI CREDITO IVA È consentito al cedente e/o prestatore di emettere note di credito IVA nei confronti di cessionari e/o committenti assoggettati a procedure concorsuali già dalla data di assoggettamento di tali soggetti alle stesse, senza doverne attendere la conclusione. ESTENSIONE REVERSE CHARGE Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura per effetto delle disposizioni relative al cd. split payment ). L efficacia di tale disposizione è subordinata all autorizzazione UE ai sensi della direttiva IVA. ACCERTAMENTO ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI E IVA Per gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e periodi successivi: Sono allungati di un anno i termini per l accertamento dell IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. ALTRE NOVITÀ IMU la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E) viene effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l utilità nei limiti dell ordinario apprezzamento (sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed impianti funzionali allo specifico processo produttivo); esenzione IMU per alcune tipologie di terreni agricoli; 3

4 per gli immobili locati a canone concordato l IMU è determinata applicando l aliquota deliberata dal Comune ridotta al 75%; riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni signorili, ville, castelli) concessi in comodato d uso ai parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l immobile. Il beneficio è esteso anche al caso in cui il comodante possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). TASI escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dal l utilizzatore dell immobile e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per gli immobili locati a canone concordato la TASI è ridotta al 75%. RIVALUTAZIONE VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI Riaperto il termine per la rideterminare del valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche per operazioni estranee all attività d impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell esercizio di impresa commerciale: il 1 gennaio 2016 è il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto di rideterminazione del valore; fissato al 30 giugno 2016 il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l imposta sostitutiva pari all 8% (o la prima rata). DETRAZIONE DALL IRPEF PER ACQUISTI UNITÀ IMMOBILIARE Detrazione del 50% dell importo corrisposto per il pagamento dell IVA sull acquisto effettuato, entro il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali. DEDUZIONI IRAP Deducibilità del costo del lavoro dall imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. LEASING SU IMMOBILI DESTINATI AD ABITA- ZIONE PRINCIPALE Per le locazioni finanziarie di immobili adibiti ad abitazione principale dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020: detrazione ai fini IRPEF nella misura del 19% dei seguenti costi: canoni e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000; costo di acquisto dell immobile, all esercizio dell opzione finale, per un importo non superiore a se le spese sono sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a all atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa (per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste, l importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato); modifiche in tema di imposta di registro (aliquote). 4

5 RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI Ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, è consentito di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta. AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA CONVENZIO- NATA Applicazione dell imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari) indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali. AUTOTRASPORTO A decorrere dal 1 gennaio 2016: esclusione dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore dal credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione; riconoscimento, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, dell esonero dell 80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone, dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui; riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori, che spettano in un unica misura per i trasporti effettuati dall imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all interno del Comune. ACCISA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI PER LE IMPRESE Esenzione dall accisa estesa anche all energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell energia elettrica (società cooperative di produzione e distribuzione dell energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all ENEL) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni. CONTATTI Matteo Moretti [email protected] Roberto Pellizzari [email protected] Emanuela Rollino [email protected]

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