COME SI FA AD APRIRE UN AGRITURISMO COMESI. Marco Bianchi. a cura di ASSESSORATO ALL AGRICOLTURA DELLA REGIONE LAZIO EUROPE DIRECT LAZIO

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1 COMESI SIFA ASSESSORATO ALL AGRICOLTURA DELLA REGIONE LAZIO COME SI FA AD APRIRE UN EUROPE DIRECT LAZIO AGRITURISMO a cura di Marco Bianchi FACOLTÀ DI AGRARIA DELL UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA TERRANOSTRA AGRITURIST TURISMO VERDE BUSINESS INNOVATION CENTRE

2 COME SI FA AD APRIRE UN AGRITURISMO di Marco Bianchi COMESIFA Collana editoriale Come si fa n. 1

3 REGIONE LAZIO Assessorato all Agricoltura Area D 20 Servizio di Informazione Socio economica Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 Roma UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Dipartimento di Economia Agroforestale e dell Ambiente Rurale Via S. Camillo De Lellis, snc Viterbo EUROPE DIRECT LAZIO Rete di informazione dell Unione europea c/o D.E.A.R. - Dipartimento di Economia Agroforestale e dell Ambiente Rurale Facoltà di Agraria di Viterbo - Via S. Camillo De Lellis, snc Viterbo B.I.C. Lazio Business Innovation Center Via Casilina 3/t - Roma Tutti i diritti sono riservati Collana editoriale Come si fa Come si fa ad aprire un agriturismo A cura di: Marco Bianchi I capitoli 4 6 sono stati curati dal Dott. Carlo Hausmann dell Azienda Romana per i Mercati della CCIAA di Roma Il capitolo 5 è stato curato da: Mario Pusceddu Presidente regionale Agriturist Lazio Hanno collaborato: Agriturist Terranostra Turismo Verde Si ringrazia per il contributo alla stesura ed alla revisione del volume: Carlo Perone Pacifico Presidente Europe Direct Lazio, Giancarlo Signori Presidente regionale Terranostra, Roberto Santopietro Segretario regionale Terranostra, Nazareno Bianchi Presidente regionale Turismo Verde, Mario Pusceddu Presidente regionale Agriturist, Anna Cedrini Segretario regionale Agriturist.

4 INDICE PREFAZIONE INTRODUZIONE 1. TURISMO RURALE E AGRITURISMO Il turismo rurale Il turismo rurale in Europa Il caso italiano: l agriturismo Normativa di base nazionale e regionale Tre aspetti fondamentali: principalità, connessione e complementarietà Che attività si possono svolgere in un agriturismo (da legislazione) 2. COSA BISOGNA FARE PER APRIRE UN AGRITURISMO Documentazione richiesta Elenco provinciale dei soggetti abilitati all attività agrituristica Autorizzazione comunale all esercizio dell attività Termini e contenuti dell autorizzazione Obblighi amministrativi Normativa igienico sanitarie Ospitalità Spazi destinati alla sosta dei campeggiatori Somministrazione alimenti e bevande Locale cucina Sala di ristorazione Servizi igienici Spogliatoi Produzione e trasformazione prodotti Approvvigionamento di carni e prodotti alimentari Trasporto e conservazione dei prodotti alimentari igiene del personale Attività di trasformazione di prodotti agricoli Rilascio delle autorizzazioni

5 3. LE STRUTTURE E LE ATTIVITA AZIENDALI I fabbricati L ospitalità La somministrazione di pasti e bevande attività ricreative e culturali Vendita prodotti aziendali Calcolo del tempo di lavoro e della complementarietà esempi di attività Turismo equestre La piscina Campi sportivi Laghetto per la pesca Mountain bike Escursioni guidate Corsi 4. DISCIPLINA FISCALE IVA inizio attività Registri contabili registro dei corrispettivi registro degli acquisti registro di carico delle ricevute fiscali Registro dei beni ammortizzabili Ricevute fiscali Aliquote IVA II fisco e le agenzie di viaggio e Tour operator In nome e per conto del cliente-utente In nome proprio e per conto dell imprenditore agricolo In nome e per conto proprio IRPEF IRAP ICI 4.10 UTIF Canone per apparecchi radio e TV Diritti SIAE Tariffe ENEL TARSU e smaltimenti rifiuti

6 5. LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 5.1 Introduzione 5.2 Gli aspetti fondamentali Il logo Il nome Il biglietto da visita La brochure La cartellonistica stradale Il sito internet La presenza in guide di settore La partecipazione a workshop 6. SCELTA DELLA FORMA SOCIETARIA 6.1 Ditta individuale 6.2 Impresa familiare 6.3 Società di persone Società semplice Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 6.4 Società di capitali Società per Azioni (S.p.A.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità limitata (s.r.l.) 6.5 Società cooperative 7. RIFERIMENTI UTILI 7.1 finanziamenti: interventi del P.S.R. della Regione Lazio Associazioni agrituristiche Indirizzi utili Modulistica di riferimento Modello di domanda di iscrizione presso l Elenco Provinciale dei soggetti abilitati all esercizio delle attività agrituristiche Modello di verifica triennale dell iscrizione presso l Elenco Provinciale dei soggetti abilitati all esercizio delle attività agrituristiche Modello di domanda di autorizzazione comunale all esercizio dell attività agrituristica

7 APPENDICE Modello di domanda di autorizzazione sanitaria ai sensi dell art. 2 Legge 283/ Scheda di sintesi del piano di autocontrollo sanitario (H.A.C.C.P.) Modello di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà Antimafia ai sensi dell art. 4 Legge 15/ Normativa Legge nazionale 05/12/1985, n. 730 Disciplina dell agriturismo Legge regionale 10/11/97, n. 36 Norme in materia di agriturismo Deliberazione Giunta regionale n del 04/08/98 definizione dei valori medi di impiego di manodopera per le attività agricole ed agrituristiche Deliberazione del Consiglio regionale n. 597 dell 11/12/1999 linee di indirizzo e coordinamento delle norme igienico sanitarie in materia di agriturismo

8 Avvertenze Il seguente volume esce in un momento in cui è in atto un vivace dibattito sulle norme che regolano l attività agrituristica sia a livello nazionale che regionale. Nello specifico, è attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, su iniziativa del Deputato Rocchi, una proposta di Legge sulla disciplina dell agriturismo che, una volta terminato positivamente il suo iter, andrebbe a sostituire la Legge n. 730 del 5 dicembre 1985, che regola attualmente il settore. Inoltre, anche l attuale amministrazione regionale del Lazio sta elaborando una nuova proposta di Legge per meglio regolamentare un settore che ha segnato un notevole sviluppo in questi ultimi anni. Quando entrerà in vigore rimpiazzerà la Legge Regionale n. 36 del 10 novembre 1997, che disciplina al momento il comparto. Non siamo in grado di dire con precisione quando queste nuove Leggi ed i necessari regolamenti attuativi diventeranno operativi; molto dipenderà dagli ostacoli che incontreranno nel loro iter burocratico e dal consenso più o meno largo che sapranno suscitare. Noi ci impegniamo fin da ora, quando questo succederà, a pubblicare una revisione della presente guida contenente tutti gli aggiornamenti alle nuove norme, nonché a renderli pubblici e liberamente scaricabili dal sito internet ufficiale delle aziende agrituristiche della Regione Lazio, consultabile all indirizzo: 9

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10 Prefazione L agriturismo, pur essendo da tempo una realtà conosciuta, continua a rappresentare un fenomeno di grande interesse per le campagne laziali. Dal 1998 ad oggi il numero di aziende autorizzate all esercizio dell attività agrituristica nella Regione Lazio ha seguito un andamento crescente, sfiorando attualmente le 400 unità. Questa particolare forma di turismo legata al territorio continua quindi a riscuotere l apprezzamento di tutti coloro che sono in cerca di una vacanza diversa, fuori dai normali itinerari, muovendo flussi turistici non indifferenti. Tutto ciò ha naturalmente portato ad una crescita di interesse intorno al fenomeno Agriturismo, non solo da parte dei potenziali utilizzatori delle strutture, ma anche da parte degli imprenditori, cioè di chi progetta di intraprendere questa attività. Si tratta soprattutto di imprenditori agricoli, che possiedono già un azienda e vedono nell agriturismo un valido metodo per diversificare la propria attività. A loro soprattutto, ma a chiunque sia interessato all impresa agrituristica, è rivolta questa guida che vi accompagnerà passo dopo passo nei vari passaggi amministrativi, tecnici e burocratici necessari per dare vita alla vostra attività. Il progetto editoriale si colloca in un ambito ancora poco sviluppato ma di grande rilievo, quello delle guide imprenditoriali di settore. Con questo primo volume della collana editoriale Come si fa, la Regione Lazio intende dare il suo contributo a chi vive ed opera nel mondo rurale, offrendo il maggior numero possibile d informazioni sulle opportunità disponibili e sulle modalità per usufruirne al meglio, mettendo a disposizione nuovi strumenti di lavoro e di conoscenza. Un utile pubblicazione per mettere a frutto idee e capacità: che ai nostri imprenditori non fanno certo difetto. L Assessore all Agricoltura Daniela Valentini 11

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12 Introduzione Siamo stati molto in dubbio se divulgare in questo momento questo lavoro introduttivo per chi si voglia accostare all Agriturismo. I dubbi derivavano fondamentalmente da due questioni. Il primo problema ha a che vedere con il momento particolare in cui ci troviamo. L Assessorato all Agricoltura della Regione Lazio ha predisposto un nuovo disegno di legge sull Agriturismo e auspica di licenziarlo in brevissimo tempo. Noi condividiamo convintamente questo auspicio e, tuttavia, riteniamo possibile che i potenziali conflitti che hanno sempre caratterizzato la legislazione su questo tema possano generare ritardi consistenti nel perfezionamento della legge. Riteniamo perciò che la piccola guida che si presenta, costruita sulla base della legislazione in atto, possa essere utile ancora per molti mesi. Nello stesso tempo ci impegniamo ad aggiornarla rapidissimamente al momento che le nuove procedure saranno deliberate. Il secondo problema è più specificamente legato alla struttura stessa della guida. Noi l abbiamo costruita con l intento di aiutare i potenziali imprenditori interessati ad identificare i problemi di procedura ed i percorsi da seguire per risolverli. Nel rileggerla ci è sorto il timore che essa, piuttosto che invitare ed incoraggiare quelli che avessero interesse all Agriturismo, finisca per spaventarli e quindi allontanarli. Ciò perché il corpo di procedure che si presenta è abbastanza complesso. L accertamento dei requisiti di ammissibilità, i vincoli che dovranno essere rispettati nella gestione, oltre che i necessari obblighi di carattere sanitario, tutti giustificati dalla particolare natura delle imprese agrituristiche richiedono procedure specifiche e interventi di autorità differenti. La presentazione sintetica di questa complessità può generare il tipo di ripugnanza istintiva che si avverte quando ci si confronta con le istruzioni per l uso di una macchina fotografica o di un telefonino. Se però si dedica alle istruzioni per l uso un minimo di attenzione si scopre che esse sono di assoluta utilità. Noi abbiamo tentato di raccontare l itinerario da percorrere in modo abbastanza chiaro. Ci siamo sforzati inoltre di fornire le indicazioni necessarie per acquisire maggiori informazioni nei luoghi appropriati. Perciò abbiamo fornito nella guida le indicazioni precise sugli organi tecnici da interpellare e sulle associazioni agrituristiche. Ci auguriamo che questo lavoro possa servire a stimolare interesse per un attività che si sta dimostrando sempre più appagante e proficua per tante aziende del nostro territorio. 13 Il Presidente Europe Direct Lazio prof. Carlo Perone Pacifico

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14 1. Turismo rurale e agriturismo 1.1 Il turismo rurale Con il termine Turismo rurale si intende il turismo verso le località di campagna, a vocazione agricola, fuori dai grandi centri abitati; così come per turismo balneare si intende la vacanza in una località di mare, per turismo montano quella in paesi di montagna, per turismo culturale quella nelle città d arte. Negli ultimi decenni si è assistito in tutta l Unione europea ad un notevole sviluppo del settore in seguito alla crescente domanda di servizi e strutture finalizzate alla cosiddetta Vacanza verde, tanto che attualmente, questa particolare forma di soggiorno, ha assunto la connotazione di un vero e proprio segmento di mercato dalle dimensioni economiche rilevanti. Ma per comprendere pienamente le origini e le potenzialità del comparto, è necessario tracciare un quadro sintetico delle politiche e dei mutamenti che hanno interessato i territori rurali negli ultimi anni. Dagli anni 70 ad oggi, il mondo rurale è stato investito da profondi cambiamenti che hanno provocato una ristrutturazione profonda dell agricoltura e lo sviluppo della diversificazione dell economia rurale. La riduzione della superficie coltivata e del numero di occupati in agricoltura è stato uno degli effetti più rilevanti a cui si è associato, di contro, l aumento della produzione e della produttività, per effetto della diffusione del progresso tecnico. Tutto ciò ha avuto come conseguenza, tra gli anni 80 e 90, un grande eccesso di produzione e l accumulo delle scorte di gran parte dei prodotti agricoli, determinando un impatto finanziario sulla Politica Agricola Europea (PAC) non più sostenibile, che ha aperto la strada alla riforma del Gli anni seguenti sono stati invece dominati dalla riscoperta dei temi ambientali, che ha dato luogo, in campo agricolo, all adozione di forme di coltivazione ed allevamento a basso impatto ambientale, limitando al minimo l utilizzo di composti chimici di sintesi. L opinione pubblica, adeguatamente sensibilizzata, non ha tardato ad abbracciare questa nuova fede, che ha avuto importanti ricadute anche sulle decisioni politiche a livello comunitario. Infatti nel 1988, il documento della Commissione Europea Il futuro del 15

15 mondo rurale, riscontrò la necessità di affiancare ad una politica specificatamente agricola, un azione definita e coordinata di sviluppo delle aree rurali. Questo principio, rafforzato anche dalla dichiarazione finale della Conferenza di Cork del 1996, portò alla stesura di Agenda 2000, nella quale si pose in rilievo l importanza della funzione ambientale, culturale e sociale svolta dal settore nelle aree rurali e l insieme delle politiche di sviluppo rurale venne definito come il Secondo pilastro della PAC. Si è quindi presa piena coscienza che la presenza di attività diversificate nelle aree rurali non è da considerare come un ostacolo alla modernizzazione del settore, ma preferibilmente un prezioso capitale da sostenere nella sua evoluzione ed il turismo ambientale si adatta perfettamente a questo scenario. Infatti se l agricoltura nello specifico vede diminuire la sua importanza in termini di creazione di ricchezza, acquisisce una rilevanza sempre più grande come Fornitrice di ambiente, come luogo di consumo del tempo libero e di realizzazione di insediamenti abitativi. La recente riforma di medio termine della PAC rafforza ulteriormente questa visione, riconoscendo la diversificazione dell attività agricola ed in particolare il turismo rurale strettamente sinergici al mantenimento della vitalità del settore primario. Mentre in passato il rurale coincideva con l agricolo, oggi non è più così: il concetto di rurale si è esteso al di fuori dello spazio coltivato, raccogliendo la sfida ambientale e proponendosi come motore di un nuovo sviluppo territoriale. 1.2 Il turismo rurale in Europa Il turismo rurale è ormai diventato un fenomeno molto diffuso sia in Italia, sia negli altri Paesi europei, al punto che la Commissione europea stessa è più volte intervenuta per dare un indirizzo comune allo sviluppo del settore. Tuttavia, il quadro di riferimento normativo del comparto è molto variabile da Stato a Stato: infatti ognuno di essi ha seguito percorsi di sviluppo individuali che hanno portato alla creazione di realtà anche molto diverse fra loro. La Francia, con la formula degli Alloggi rurali è stato uno dei primi paesi ad incoraggiare il fenomeno del turismo rurale per far fronte al progressivo abbandono delle campagne. Il sistema è tuttora in auge con circa struttu- 16

16 re dislocate sul territorio nazionale, che offrono varie tipologie di servizi, dall alloggio alla ristorazione, regolamentate da una chiara classificazione. Anche la Germania e l Austria vantano una lunga e radicata tradizione nell ospitalità rurale, soprattutto nelle zone alpine. In questi due paesi vige una rigida classificazione che distingue le strutture secondo il livello di comfort e la tipologia dei servizi offerti. In Danimarca, al contrario, il turismo verde è un fenomeno recente e non è regolato né da leggi particolari né sostenuto da fondi statali, ma è il risultato della libera iniziativa degli imprenditori agricoli. Tuttavia, nonostante il turismo rurale si sia sviluppato con modalità differenti nei vari Paesi, esiste comunque una base comune europea a cui tutti fanno riferimento: la Carta Rurale Europea, firmata dagli stati membri del consiglio d Europa nel In questo documento vennero definiti i principi della politica di gestione e sviluppo delle aree rurali e, fermo restando il ruolo principale del comparto agricolo, si incoraggiarono tutte le possibili attività ad esso complementari. In particolare, l art. 15 della Carta Rurale, affronta specificatamente il tema dell agriturismo, come integralmente riportato: a) Gli Stati membri del Consiglio d Europa e le altri parti firmatarie della presente Carta si impegnano ad adottare tutte le misure giuridiche, fiscali ed amministrative necessarie allo sviluppo del turismo rurale e dell agriturismo, agevolando in particolare la pratica dell ospitalità rurale e facendo in modo che l agricoltore, il quale innesti sulla sua azienda un attività di ospitalità in masseria, non subisca per questa ragione una pressione fiscale o amministrativa aggiuntiva. b) Nell attuazione di questa politica, le parti si preoccuperanno dell equilibrio tra l indispensabile sviluppo turistico e le possibilità esistenti in infrastrutture e servizi, curando la tutela del paesaggio e dell ambiente e preservando l architettura e i materiali tradizionali. Da queste righe è facile comprendere come anche a livello europeo esista un incoraggiamento delle attività complementari all agricoltura, basato sul coinvol- 1 Il Consiglio d Europa è un organo di orientamento, non ha poteri esecutivi. 17

17 gimento degli attori locali e sulle risorse endogene presenti e che al turismo rurale viene riconosciuto un ruolo molto importante nello sviluppo di queste aree. E necessario però effettuare una distinzione: anche se le politiche di sviluppo rurale fanno tutte riferimento alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, eno-gastronomiche e folkloristiche dei territori agresti, solo l Italia prevede nel proprio ordinamento una forma particolare di struttura ricettiva: l agriturismo. 1.3 Il caso italiano: l agriturismo L attività agrituristica ha conosciuto in questi ultimi anni un notevole sviluppo, anche grazie alla concomitanza di alcuni fattori cui questo incremento può essere parzialmente attribuito. Tali fattori vanno individuati, dal punto di vista della domanda, nella crescente sensibilità del consumatore verso le tematiche ambientali, che si concretizza nella ricerca di luoghi immersi nel verde, lontani dall inquinamento delle grandi città, dove si possono gustare ancora cibi sani e genuini e godere di un sistema di accoglienza con caratteristiche familiari. Dal lato dell offerta, l incremento della quantità e della qualità delle aziende agrituristiche ha attivato un considerevole interesse da parte degli operatori turistici, che sempre più spesso propongono pacchetti vacanza in strutture di questo tipo. Di conseguenza, Il termine Agriturismo è andato incontro ad una stagione di grande notorietà, con citazioni molto frequenti nei dialoghi della gente. Ma cos è veramente un Agriturismo? Molto spesso il termine è stato abusato, utilizzato spesso erroneamente per indicare qualsiasi forma di attività localizzata in campagna, portando ad una generalizzazione impropria e generando confusione dal punto di vista normativo. Facciamo quindi chiarezza, recitando l art. 2 della legge quadro nazionale n. 730 del 5 dicembre 1985, con il quale si definisce che cos è l attività agrituristica: Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice ci- 18

18 vile 2, singoli od associati, e da loro familiari di cui all articolo 230-bis del codice civile 3, attraverso l utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. E necessario innanzitutto Fare una precisazione: l articolo 2135 del codice civile, riportato in nota, è stato sostituito dall art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, altrimenti noto come Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (pubblicato nella G.U. n. 137 del , supplemento ordinario n. 149). Questo articolo precisa ed amplia la definizione di imprenditore agricolo,soprattutto per ciò che riguarda le attività connesse che non sono più viste come concessioni straordinarie all attività agricola, ma bensì funzionali al potenziamento del ruolo dell azienda agricola moderna, competitiva e multifunzionale. Diventano quindi parte integrante delle attività aziendali quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti azien- 2 Art (Imprenditore agricolo). -- è imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse. -- Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell esercizio normale dell agricoltura. L art. 9 d.ls. 30 aprile 1998, n. 173 ha definito come «imprenditori agricoli, ai sensi dell articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l azienda agricola». 3 Art. 230 bis (Imprese familiare). --[I]. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell azienda, anche in ordine all avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, Le decisioni concernenti l impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. --[II]. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell uomo.--[iii]. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. --[IV]. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. --[V]. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. --[VI]. Le comunioni tacite familiari nell esercizio dell agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. (1) Sull impresa familiare coltivatrice v. art. 48 l. 3 maggio 1982, n

19 dali, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi (ivi compresa la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale) e quelle orientate alla ricezione ed all ospitalità. Ecco il testo integrale dell art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: Art. 1. Imprenditore agricolo 1. L articolo 2135 del codice civile e sostituito dal seguente: E imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si può subito notare l aspetto fondamentale della normativa: l agriturismo in Italia è stato concepito come attività connessa e complementare a quella agricola. Quindi non è sufficiente che l attività venga svolta in ambito rurale, ma è necessario che essa venga esercitata all interno di un azienda agricola, impiegandone i prodotti, le strutture, le materie prime, la mano d opera e che a condurre la stessa sia un imprenditore agricolo. Questa particolarità differenzia in modo sostanziale il caso italiano da quello degli altri Paesi europei, dove invece la normativa sul turismo rurale non prevede una connessione specifica con il settore agricolo e rimane un attività prettamente turistica, dove la particolarità di svolgersi in campagna non ne modifica le caratteristiche autorizzative e giuridiche. 20

20 Questo legame fra azienda agricola e agriturismo permette all imprenditore di usufruire di alcuni vantaggi di natura fiscale rispetto a coloro che esercitano attività turistiche (alberghi, ristoranti, pensioni), tra cui il regime di determinazione forfetaria dell Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), fissata al 10%, che opera attraverso la riduzione dell imposta relativa alle operazioni imponibili nella misura del 50% del suo ammontare complessivo. AI pari di quanto previsto dalla disciplina in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, anche ai fini reddituali l agriturismo si avvale di un proprio regime di determinazione forfetaria, applicando al totale dei ricavi una percentuale di redditività pari al 25 per cento. L agriturismo è inoltre soggetto alla cosiddetta Riserva di denominazione, che prevede che la dizione Agriturismo nelle insegne, nel materiale pubblicitario, illustrativo ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico sia riservata esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l autorizzazione all esercizio dell attività a norma dell articolo n. 8 della Legge regionale 10 novembre 1977, n. 36. Chiunque non rispetti quest articolo va incontro ad una sanzione amministrativa compresa fra 1000 e 3000 Euro. 1.4 Normativa di base nazionale e regionale L agriturismo è sottoposto ad una specifica disciplina giuridica, amministrativa e fiscale, che lo rende distinguibile da qualsiasi altra forma di attività turistica in ambiente rurale. La legislazione concernente l attività agrituristica fa capo in larga misura a due interventi normativi: la Legge quadro nazionale n. 730 del 5 dicembre , Disciplina dell agriturismo e, per quanto riguarda la Regione Lazio, la Legge regionale n. 36 del 10 novembre , Norme in materia di agriturismo. Con l emanazione della normativa nazionale il legislatore si proponeva di sostenere l attività agricola anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, favorendo la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali attraverso l integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne. L obiettivo era quello di utilizzare al meglio il 4 In appendice. 5 In appendice. 21

21 patrimonio rurale, naturale ed edilizio, di favorire la conservazione e la tutela dell ambiente, di valorizzare i prodotti tipici, di conservare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale. La normativa regionale, riprendendo le linee guida della legge quadro 730, specifica alcune procedure e limitazioni a cui deve assoggettarsi l attività agrituristica. Le disposizioni di natura fiscale sono invece disciplinate dall art. 5 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, che instaurano un regime fiscale specifico per le aziende operanti nel settore. La Regione Lazio ha poi approvato il Piano Regionale Agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali con Deliberazione del Consiglio regionale n. 593 dell 11 dicembre e ha redatto le Linee di indirizzo e coordinamento delle norme igienico sanitarie in materia di agriturismo con la Deliberazione del Consiglio regionale n. 597 dell 11 dicembre Tre aspetti fondamentali: principalità, connessione e complementarietà La normativa sopra citata, specifica che l attività agrituristica deve essere esercitata in rapporto di connessione e complementarietà rispetto a quella agricola, che deve comunque rimanere principale. La principalità sta ad indicare che l agriturismo non può esistere se non esiste un azienda agricola in esercizio e che le attività agrituristiche non possono prevalere sulle attività agricole. Il principio della connessione e complementarietà implica che per le attività agrituristiche vengano utilizzate strutture ed infrastrutture in dotazione esclusiva dell azienda agricola: fabbricati rurali, prodotti aziendali, strutture sportive, ricreative o culturali legate al mondo agricolo. Sono tollerate alcune eccezioni, entro certi limiti, purché si tratti di attività (piscina, campo da tennis) accessorie all ospitalità e, in ogni caso, che non comportino il pagamento di un corrispettivo. 6 È possibile prendere visione di questa legge scaricandola dal sito nella sezione Normativa. 7 In appendice. 22

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