L ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI

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1 L ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI Asti, 8 novembre 2014 Primo Dirigente forestale ARNAUDO dr.ssa Chiara

2 NELLA VIGENTE NORMATIVA DOVE SI PARLA DI RESIDUI VEGETALI? 2

3 Norme regionali

4 Reg. Reg. 8/ Art. 33 Scarti delle lavorazioni. 1. Ai fini del mantenimento della fertilità e della protezione del suolo dall'erosione devono essere lasciati in bosco ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni derivante dagli interventi selvicolturali, salvo il caso in cui l'intervento selvicolturale preveda l'esbosco di piante intere. 2. Nelle situazioni in cui è assicurata la rapida decomposizione gli scarti delle lavorazioni sono rilasciati sul luogo di allestimento, depezzati e sparsi a contatto col suolo, evitando in ogni caso di coprire le aree in rinnovazione. 3. Negli altri casi gli scarti delle lavorazioni sono rilasciati in cumuli, di dimensioni medie non superiori a 10 metri steri. Gli scarti di lavorazione possono inoltre essere utilizzati per la chiusura e protezione di vie d'esbosco e tracce di passaggio dei mezzi di cantiere.. omissis. 6. Per l'abbruciamento in bosco degli scarti di lavorazione valgono le norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi) ora art. 11 legge regionale 21/

5 L.r. 21/ Art. 11 Divieti, deroghe e cautele per l'accensione nei boschi e nei pascoli montani. 1. I divieti e le sanzioni di cui al presente capo si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati come definiti dall'articolo 3 della L.R. n. 4/ Sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi (100 metri in periodo di grave pericolosità). 5

6 Norme statali

7 D. Lgs. 152/2006 Occorre preliminarmente sottolineare il fatto che a livello nazionale l argomento è trattato nella parte IV del D.Lgs. 152/06, che disciplina la gestione dei rifiuti, che sono definiti come Qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l obbligo di disfarsi. 7

8 In particolare il D. Lgs. 152/2006 classifica così il rifiuto vegetale Art. 184 (Classificazione dei rifiuti) Comma 2: il materiale vegetale da aree verdi parchi e giardini è rifiuto urbano Comma 3: il materiale (anche vegetale) derivante da attività agricole è rifiuto speciale 8

9 Ma lo stesso D. Lgs. 152/2006 li esclude dal novero dei rifiuti a certe condizioni ART. 185 (Esclusioni dall ambito di applicazione) Comma 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:...omissis. Lettera f): le materie fecali.. paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 9

10 Non parliamo dunque di rifiuti, ma di residui vegetali, se rispettano le seguenti condizioni 10

11 Sono naturali 11

12 Non sono pericolosi

13 13

14 Sono utilizzati in agricoltura o selvicoltura

15 15

16 DOVE SI PARLA DELLA POSSIBILITA DI BRUCIARE I RESIDUI VEGETALI? 16

17 NELLA PRIMA STESURA DEL D.L. 91/14 D. Lgs. 152/2006 Art. 256 bis, comma 6 bis Le disposizioni del presente articolo e dell art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco, nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro, nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. 17

18 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE 116/14 D. Lgs. 152/2006 Art 182 (Smaltimento dei rifiuti) Comma 6 bis - Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all art. 185, comma 1, lett. f), (paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione rifiuti. (segue). 18

19 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE 116/14 D. Lgs. 152/2006 Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. (segue). 19

20 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE 116/14 D. Lgs. 152/2006 I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana (PM10). 20

21 RIASSUMENDO, LE CONDIZIONI PER POTERLI BRUCIARE: Piccoli cumuli Non più di 3 metri steri/ettaro/giorno Nel luogo di produzione 21

22 MA NON SEMPRE BASTA RISPETTARE I VINCOLI POSTI DALLA NORMA STATALE Occorre anche verificare che non siano stati emanati, dopo la conversione in legge del D.L. 91/2014, regolamenti comunali o ordinanze sindacali che disciplinino, in senso restrittivo, la materia 22

23 Quali sanzioni per chi trasgredisce? 23

24 ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI IN BOSCO O NEI 50 METRI DAL BOSCO FUORI DAL BOSCO LEGGE REGIONALE 21/2013 (legge speciale) SANZIONE AMMINISTRATIVA (violato art. 11 comma 2 l.r. 21/13 sanzionato da art 14 comma 1 l.r. 21/13) 400 IN PERIODI DI GRAVE PERICOLOSITA (violato art. 11 comma 6 l.r.21/13 punito da L. 353/2000 art. 10 comma 6) AUTORITA COMPETENTE: REGIONE 24

25 ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI FUORI BOSCO SENZA ORDINANZA CON FINALITA AGRONOMICA (D. Lgs. 152/06 art. 185, comma 1, lett. f) PER DISFARSENE O MESCOLATI A MATERIALE NON VEGETALE NO SANZIONE SANZIONE PENALE 25

26 ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI FUORI DAL BOSCO CON ORDINANZA, MA IN DIFFORMITA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE T.U. ENTI LOCALI D.Lgs. 267/00, art. 7 bis, comma 1bis (Da 25 a 500 ) Pagamento in misura ridotta 50 AUTORITA COMPETENTE: SINDACO CHE HA EMESSO L ORDINANZA 26

27 UN CENNO AI RESIDUI VEGETALI DA PARCHI E GIARDINI 27

28 D. Lgs. 152/2006 Art. 256 bis Comma 6 Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 (sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro) se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).(rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali). Fermo restando quanto previsto dall articolo 182, comma 6 bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. 28

29 Per concludere 29

30 L INCENERIMENTO DEI RESIDUI VEGETALI DOVREBBE ESSERE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SOSTENIBILITA SANCITO DALLA LEGGE, UNA MODALITA RESIDUALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DA SCEGLIERE NEI CASI IN CUI NON SIA CONVENIENTE TECNICAMENTE (problemi fitosanitari) ED ECONOMICAMENTE (distanza da strade, terreni impervi) ESPERIRE ALTRE OPZIONI 30

31 31

32 GRAZIE PER L ATTENZIONE 32

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