CORSO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
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- Linda Novelli
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1 PLIS BRUGHIERA BRIANTEA CORSO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE Lentate s/seveso marzo 2010 A cura di: Dott. For. Massimo Merati
2 DEFINIZIONE NORMATIVA DI BOSCO Legge Regionale 5 DICEMBRE 2008 n 31 art. 42 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale 1. Sono considerati bosco: a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri; b) i rimboschimenti e gli imboschimenti; c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.
3 2. Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi; c) le radure e tutte le altre superfici d estensione inferiore a metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
4 4. Non sono considerati bosco: a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa; b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini; c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura; d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale. e) La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco solo quando il processo è in atto da almeno cinque anni.
5 I piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 individuano e delimitano le aree qualificate bosco in conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se previsto nella variante del piano stesso. In mancanza dei piani di indirizzo forestale o alla loro scadenza, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.
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7 PARAMETRI COMUNI SUPERFICIE MINIMA LARGHEZZA MINIMA COPERTURA ARBOREA MINIMA (presenza di alberi) GARANTIRE LE CONDIZIONI MINIME PER L'INSTAURARSI DI UN ECOSISTEMA FORESTALE
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10 Legge Regionale 5 DICEMBRE 2008 n 31 art. 41 La Regione, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento. Le province esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco di cui all'articolo 43, coordinandole con le procedure inerenti ai vincoli paesistici.
11 STATO TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE BELLEZZE NATURALI NORME FORESTALI NORME DI SETTORE REGIONE NORME INCENDI BOSCHIVI COMMERCIALIZZAZIONE SEMI ETC
12 Legge Regionale 5 DICEMBRE 2008 n 31 art. 43 Tutela e trasformazione del bosco Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.
13 Legge Regionale 5 DICEMBRE 2008 n 31 art. 44 Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico. Le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dal titolo III e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 43, le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo nei casi non compresi nel comma 3.
14 R.D. 3267/23 L. 431/85 Istituzione del vincolo idrogeologico Nascono le PMPF su base provinciale, interventi sul bosco che non causano danni al suolo Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi nei boschi riconducibili al TAGLIO COLTURALE (giurisprudenza) D. Lgs. n 227/01 ANNI 70 PRIMI TRASFERIMENTI DI COMPETENZE STATO REGIONE Trasferita la materia forestale ma non la materia paesistica (sovraintendenze) L.R. 80/89 L.R. 27/94 Definizione normativa di bosco in Lombardia Nasce il Reg. Regionale 1/93 PMPF su base regionale Nascono le Norme Forestali regionali Definizione di attività selvicolturale = taglio colturale
15 NORME FORESTALI REGIONALI r.r. 5/2007 Il Consiglio regionale ha approvato in data 10 luglio 2007 le "Norme Forestali Regionali" (Norme forestali regionali, in attuazione dell' articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) Il nuovo regolamento, il n. 5/2007, sostituisce il regolamento regionale 1/1993 "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" e la l.r. 9/1977 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale", al fine di definire un unico quadro normativo per l intero territorio regionale ed entra in vigore sabato 15 settembre 2007.
16 DENUNCIA INFORMATIZZATA PROCEDURE D.I.A. o autorizzazioni Subiranno modifiche nel prossimo anno MODALITA' DI GESTIONE DEL BOSCO SANZIONI E CONTROLLI
17 NFR - Art. 6 (Autorizzazione) 1. All'interno delle aree protette, i tagli colturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e alla pianificazione forestale possono essere realizzati, fino all'approvazione del piano di indirizzo forestale, previa autorizzazione prevista dall'articolo 50, comma 7, della l.r. 31/ Tale autorizzazione è rilasciata dall'ente forestale entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, alla quale sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 13, 14 e 15. NFR Art. 11(Procedura informatizzata) 1. Le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 9 sono presentate tramite procedura informatizzata. 2. Le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata sono stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale, da emanarsi entro l'entrata in vigore del presente regolamento.
18 ITER PROCEDURALE AI SENSI DELLA L.R. 31/08 Procedure per attività selvicolturali CONFORMI alle NFR Aree protette: parchi naturali, IL PIF è Altre zone comprese riserve regionali (con o senza siti approvato? nei parchi regionali natura 2000) NO SI Siti natura 2000 esterni ad aree protette Autorizzazione Autorizzazione acquis ibile con "silenzio assenso" dopo 60 giorni DIAF Restante territorio regionale
19 Allegati tecnici per attività selvicolturali CONFORMI alle NFR e alla pianificazione forestale Aree protette: parchi Esiste un Altre zone Siti natura 2000 naturali, riserve Restante territorio PA F comprese nei esterni ad aree regionali (con o senza regionale vigente? parchi regionali protette siti natura 2000) NO progetto di taglio per utilizzazioni su superfici pari o superiori a 2 ettari * SI relazione di taglio per diradamenti o utilizzazioni di qualsiasi superficie * qualora l'esecutore della attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'art. 19 della l.r. 27/2004, la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari. inoltre è necessaria la dichiarazione di conformità tecnica per tagli o altre attività selvicolturali da realizzare su superfici che siano contemporaneamente: a) di almeno mq di superficie; b) all'interno di boschi in comuni di pianura o collina (classificazione ISTAT) c) in aree in cui l'ente forestale competente è una provincia. Il PIF può rendere non necessaria la presentazione della dichiarazione di conformità tecnica, oppure prevederla anche per parchi o comunità montane oppure modificare la soglia di intervento oltre la quale vale l'obbligo di presentazione
20 Procedure per attività selvicolturali in deroga alle NFR Aree protette: parchi Altre zone Siti natura 2000 Restante IL PIF è naturali, riserve regionali comprese nei esterni ad aree territorio approvato? (con o senza siti natura parchi regionali protette regionale 2000) NO SI Autorizzazione Autorizzazione acquisibile con "silenzio assenso" dopo 60 giorni
21 DENUNCIA INFORMATIZZATA Le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall articolo 9 sono presentate tramite procedura informatizzata Sono abilitati dalla Direzione Generale Agricoltura (gestore del sistema) all inserimento delle istanze attraverso la procedura informatizzata: - Enti gestori di Parco o riserva regionale; - Comunità montane; - Province; - Direzione Generale Agricoltura; - altre Direzioni Generali della Regione Lombardia; - Coordinamenti e Stazioni del Corpo Forestale dello Stato; - Sedi STER della Regione Lombardia; - Sedi ERSAF.
22 NFR Art. 11(Procedura informatizzata) 1. Le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 9 sono presentate tramite procedura informatizzata. 2. Le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata sono stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale, da emanarsi entro l'entrata in vigore del presente regolamento.
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