CONDIZIONI DI CONTRATTO
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- Maria Teresa Perri
- 9 anni fa
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1 CONDIZIONI DI CONTRATTO ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO Mediolanum Più è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked in base al quale Mediolanum International Life dac (di seguito anche la Compagnia ) si impegna a corrispondere alla scadenza del Contratto ai Beneficiari, nel caso in cui l Assicurato sia ancora in vita, un capitale pari al controvalore complessivo a tale data delle quote del Fondo Interno di Mediolanum International Life dac cui il Contratto è collegato (di seguito, il Fondo Interno ). Mediolanum Più è disponibile in diverse emissioni differenti per durata, decorrenza e caratteristiche delle prestazioni, indicate nel Prospetto d offerta. In particolare, il Fondo Interno si propone uno specifico Obiettivo di Rendimento, nonché un obiettivo di protezione del capitale investito a scadenza, secondo quanto definito dalla politica di investimento del Fondo Interno, descritto nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche -. Si evidenzia che l Obiettivo di Rendimento/Protezione del Fondo Interno non costituisce in alcun modo la promessa, né tantomeno la garanzia, di rendimenti o conservazione del capitale investito. In caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o agli aventi diritto un capitale determinato secondo quanto previsto all art. 11 delle presenti Condizioni. L Investitore-Contraente ha la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto riscuotendo il valore di riscatto, come descritto all art. 16 delle presenti Condizioni. Poiché le prestazioni di Mediolanum International Life dac sono in ogni momento integralmente correlate al valore delle quote del Fondo Interno in cui vengono investiti i premi versati dall Investitore-Contraente, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore a questi ultimi. Nel Modulo di Proposta non potrà essere designato come Assicurato una persona che al momento della sottoscrizione del Contratto abbia un età superiore a 80 anni. ART. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Mediolanum Più si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di Proposta. Le Condizioni di Contratto si intendono integralmente conosciute ed accettate dall Investitore-Contraente all atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Mediolanum International Life dac dà altresì per conosciuta da parte dell Investitore-Contraente la propria accettazione della Proposta e, pertanto, conseguentemente, quest ultimo si considera informato che la conclusione del Contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte dell Investitore-Contraente. Mediolanum International Life dac attesta l avvenuto perfezionamento del Contratto inviando all Investitore- Contraente il Documento di Polizza, che verrà trasmesso al Cliente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote sulle quali è stato investito il premio del Cliente, contenente le caratteristiche peculiari dell investimento. Ai sensi della normativa vigente l operazione di investimento è in ogni caso sottoposta, anche successivamente al suo perfezionamento, all effettuazione di controlli atti a verificare l adeguatezza della medesima. Qualora il Soggetto Distributore rilevi che l operazione sia non adeguata, la Compagnia non darà corso alle operazioni di investimento dei Premi nel Fondo Interno ed il Contratto si intenderà risolto di diritto. ART. 3) PERIODO D OFFERTA E CONDIZIONE RISOLUTIVA Mediolanum Più è sottoscrivibile nel Periodo di Sottoscrizione indicato per ciascuna emissione nella Scheda Sintetica - Informazioni Generali - sezione Informazioni sulle modalità di sottoscrizione. Le richieste di sottoscrizione dovranno pervenire a Mediolanum International Life dac- Succursale di Milano entro il Termine di Ricezione ivi specificato. La sottoscrizione del presente Contratto rimane comunque subordinata alla condizione risolutiva della indisponibilità di quote del Fondo Interno oggetto dell investimento, che verranno assegnate in base alla data di ricevimento presso Mediolanum International Life dac - Succursale di Milano. In tal caso, la Compagnia provvederà alla restituzione integrale del relativo premio. ART. 4) DECORRENZA DEL CONTRATTO E DELLA COPERTURA ASSICURATIVA L'efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di sette giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta. La decorrenza della copertura assicurativa coincide, pertanto, con le ore dell'ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento). In caso Pag. 1 di 5
2 contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia. La disponibilità del Premio viene considerata acquisita una volta trascorsi: - per gli assegni circolari e bancari: 2 giorni lavorativi dal versamento effettuato dalla Compagnia (che provvede a versare gli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede di Mediolanum International Life dac - succursale di Milano; - per gli assegni bancari tratti su Banca Mediolanum: 1 giorno lavorativo dal versamento effettuato dalla Compagnia (che provvede a versare gli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede di Mediolanum International Life dac - succursale di Milano). In caso di bonifico la disponibilità del Premio viene considerata acquisita con la valuta riconosciuta alla Compagnia dalla Banca Ordinataria o al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell avvenuto accredito del Premio sul proprio conto corrente, se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del Premio è data per conosciuta una volta che il Modulo di Proposta o altra comunicazione idonea, sia pervenuta alla sede della Compagnia. La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sul Modulo di Proposta. ART. 5) DURATA DEL CONTRATTO E DELLA COPERTURA ASSICURATIVA La durata del Contratto e della copertura assicurativa è pari al periodo intercorrente tra la data di decorrenza del Contratto (definita dall Investitore-Contraente alla sottoscrizione del Modulo di Proposta) e la Data di Scadenza (definita per ciascuna emissione nella Scheda Sintetica Informazioni Generali sezione Durata ). ART. 6) DIRITTO DI RECESSO In conformità a quanto previsto dall'art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), l Investitore-Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato ai sensi del precedente art. 2 che il Contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta a Mediolanum International Life dac - succursale di Milano - mediante lettera raccomandata. Qualora il diritto di recesso venga esercitato con comunicazione scritta al consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede del Soggetto Distributore o alla Compagnia entro il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta, periodo durante il quale l'efficacia del contratto è sospesa, la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato senza spese né corrispettivo. Qualora l'investitore-contraente eserciti il diritto di recesso decorso il predetto termine di 7 giorni, ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia rimborserà, entro il medesimo termine sopra indicato, il premio versato. Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote del 2 giorno di valorizzazione successivo al giorno di ricezione della comunicazione di recesso presso la sede di Mediolanum International Life dac - succursale di Milano - rispetto a quello di investimento del premio. ART. 7) BENEFICIARI I Beneficiari possono essere designati, oltre che all atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta, in ogni momento dall Investitore-Contraente per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata a Mediolanum International Life dac - succursale di Milano - oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa nonché, per testamento. Pena l inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei Beneficiari, la disposizione dell Investitore-Contraente, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto. I Beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a loro favore da parte dell Investitore-Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. Ne consegue in particolare che in caso di designazione di più Beneficiari la Compagnia ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell Assicurato, la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione dell Investitore- Contraente. Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all art del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla Pag. 2 di 5
3 Compagnia tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa. In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell Assicurato. Ai sensi del già richiamato articolo del Codice Civile, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che l Investitore-Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; - dopo la morte dell Investitore-Contraente; - dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. ART. 8) CAPITALE LIQUIDABILE ALLA SCADENZA Alla scadenza del Contratto, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari un capitale pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto alla Data di Scadenza. In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote del Fondo Interno in cui vengono investiti i premi versati dall Investitore- Contraente, l importo liquidabile a scadenza potrebbe essere inferiore a questi ultimi. ART. 9) IMPORTI LIQUIDABILI PERIODICAMENTE Le caratteristiche di ciascuna emissione possono essere tali da prevedere la liquidazione periodica di importi nel corso della durata del Contratto, secondo le modalità descritte nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche - sezione Altre Informazioni. La distribuzione degli Importi Periodici potrebbe consistere, in tutto o in parte, nella restituzione di premi e non di ricavi incassati dal Fondo Interno. Questo potrebbe comportare una riduzione del Valore dell investimento e conseguentemente, alla scadenza, una riduzione del capitale investito. ART. 10) DECESSO DELL ASSICURATO Il decesso dell Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato stesso. ART. 11) CAPITALE LIQUIDABILE IN CASO DI DECESSO DELL ASSICURATO In caso di decesso dell Assicurato, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, secondo le modalità previste all art. 20 delle presenti Condizioni, un capitale pari: - se alla data di sottoscrizione l'assicurato ha un'età non superiore ai 75 anni: al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati alla data di denuncia del sinistro e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al Contratto, ovvero - se alla data di sottoscrizione l'assicurato ha un'età superiore ai 75 anni: al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al Contratto. Le modalità di calcolo dell importo liquidabile in caso di decesso sono specificate per ciascuna emissione nella Scheda Sintetica Informazioni Generali sezione Caso Morte. ART. 12) PAGAMENTO DEL PREMIO Alla sottoscrizione del Contratto l Investitore- Contraente versa un premio unico il cui importo dovrà essere pari o superiore all Importo Minimo Sottoscrivibile indicato per ciascuna emissione nella Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche sezione Altre Informazioni. Dopo la sottoscrizione non è possibile versare premi aggiuntivi. Il pagamento del premio unico può essere effettuato tramite: assegno bancario, assegno circolare o bonifico dal conto corrente di Banca Mediolanum. Tali mezzi di pagamento sono accettati salvo buon fine. ART. 13) INVESTIMENTO DEL PREMIO I premi versati dall Investitore-Contraente, al netto di tutti i costi di sottoscrizione di cui all art. 17 delle presenti Condizioni, vengono utilizzati per acquistare quote del Fondo Interno collegato al Contratto. Mediolanum International Life dac - Succursale di Milano provvede ad assegnare all Investitore- Contraente le quote, come specificato nel successivo art.15 delle presenti Condizioni. ART. 14) IL FONDO INTERNO Le caratteristiche del Fondo Interno al quale è collegato il Contratto sono indicate nel Prospetto d offerta e nel Regolamento del Fondo Interno. ART. 15) ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE La Compagnia provvede ad assegnare ad ogni Investitore-Contraente le quote del Fondo Interno dividendo l importo del premio, al netto dei costi gravanti sullo stesso (art.17 delle presenti Condizioni), Pag. 3 di 5
4 per il valore della quota. Il valore unitario delle quote del Fondo Interno viene calcolato con le modalità e la frequenza indicati nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche - sezione Valorizzazione dell Investimento. In tale sezione viene indicata l eventuale presenza di un Periodo di Valorizzazione Iniziale (periodo durante il quale il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente) e la relativa valorizzazione (Valore Iniziale della Quota). Successivamente a tale Periodo di Valorizzazione Iniziale, il valore della quota verrà determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo (risultante dalla valorizzazione delle attività del Fondo stesso) per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione. Si evidenzia pertanto che il valore della quota alla prima valorizzazione successiva al Periodo di Valorizzazione Iniziale rifletterà le variazioni del valore degli attivi dalla data di costituzione del Fondo Interno fino a tale data di valorizzazione. Il Giorno di Valorizzazione è quello in cui Mediolanum International Life dac calcola il valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente, il valore unitario della quota del Fondo stesso. ART. 16) RISCATTO I termini di esercizio del diritto di riscatto, i costi previsti e le modalità di calcolo dell importo riscattabile sono specificati per ciascuna emissione nella Scheda Sintetica Informazioni Generali sezione Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. Riscatto) e riduzione. ART. 17) ONERI DEL CONTRATTO I costi previsti dal Contratto sono specificati per ciascuna emissione nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche sezione Descrizione dei Costi. ART. 18) PEGNO Il credito derivante dal presente Contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum International Life dac - Succursale di Milano riceve comunicazione scritta dell avvenuta costituzione di pegno. Contestualmente la Compagnia deve effettuare l annotazione relativa alla costituzione di pegno in Contratto o su appendice. Mediolanum International Life dac - Succursale di Milano può opporre ai creditori pignoratizi tutte le Pag. 4 di 5 eccezioni che le spettano verso l Investitore-Contraente originario in conformità con quanto disposto dall art del Codice Civile. ART. 19) PRESTITI Non è prevista l'erogazione da parte della Compagnia di prestiti sul Contratto. ART. 20) DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ PREVISTE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI a) Documentazione Per tutti i pagamenti di Mediolanum International Life dac - Succursale di Milano dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da presentare è la seguente: DOCUMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI Riscatto Richiesta sottoscritta dall Investitore - Contraente con specifica delle modalità di pagamento Consenso scritto del Beneficiario nel caso di designazione irrevocabile dello stesso Scadenza Comunicazione scritta inviata all Investitore- Contraente con indicazione dei documenti necessari per la liquidazione Decesso dell Assicurato Certificato di morte dell Assicurato Documenti necessari ad identificare gli aventi diritto b) Termini di pagamento Verificatosi il decesso dell Assicurato o in caso di richiesta di riscatto Mediolanum International Life dac - Succursale di Milano eseguirà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Alla scadenza del Contratto Mediolanum International Life dac - Succursale di Milano eseguirà il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza dello stesso oppure entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa se successiva alla scadenza. Qualora tale termine non venisse rispettato, Mediolanum International Life dac riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento
5 applicando il tasso legale di interesse tempo per tempo in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in euro. Qualora le caratteristiche di ciascuna emissione siano tali da prevedere la liquidazione periodica di importi nel corso della durata del contratto, Mediolanum International Life dac Succursale di Milano eseguirà il pagamento entro 30 giorni dalle Date di Distribuzione indicate nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche sezione Altre Informazioni. ART. 21) MODALITÁ E TERMINI DI RICEZIONE DELLE DISPOSIZIONI Mediolanum International Life dac impegna contrattualmente - anche ai sensi dell Art C.C. il Soggetto Distributore a inoltrare alla Compagnia i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dall Investitore-Contraente (comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza) ed i relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre le ore del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Soggetto Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dall Investitore-Contraente nonché la corrispondenza in generale, indirizzate alla Compagnia, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate. Il Soggetto Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede a trasmettere allo stesso tempestivamente i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dall'investitore-contraente ed i relativi mezzi di pagamento. ART. 22) GESTIONE DELLE INFORMAZIONI La Compagnia fornirà all'investitore-contraente le informazioni e la documentazione previste dalla normativa tempo per tempo vigente, in conformità a quanto dettagliatamente indicato nel Prospetto d offerta. La Compagnia si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni contrattuali, purché tali modifiche non risultino peggiorative per gli Investitori-Contraenti. In ogni caso, il presente Contratto potrà subire variazioni laddove si verifichi: a) un mutamento della legislazione applicabile al Contratto che comporti una modifica della disciplina applicabile; b) una variazione della disciplina fiscale applicabile al Contratto, alla Compagnia o al Fondo Interno. Le variazioni suddette saranno comunicate dalla Compagnia all Investitore-Contraente in conformità a quanto previsto dal Prospetto d'offerta e dalla normativa tempo per tempo applicabile. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Compagnia avrà altresì il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni contrattuali, anche qualora tali modifiche dovessero risultare peggiorative per gli Investitori-Contraenti. Le variazioni di cui al precedente paragrafo saranno comunicate per iscritto agli Investitori-Contraenti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia delle stesse. L Investitore-Contraente che non intenda accettare le modifiche dovrà darne comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esercitando il diritto di riscatto, in relazione al quale non sarà applicato alcun costo. In mancanza di comunicazione da parte dell Investitore-Contraente, il Contratto resterà in vigore come modificato dalla Compagnia. ART. 23) TERMINI DI PRESCRIZIONE I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. ART. 24) FORO COMPETENTE Per ogni controversia riguardante il Contratto si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di foro competente. MP 05/05/2016 CC Pag. 5 di 5
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