CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI
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- Paolina Salvatore
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1 CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI L anno duemilaotto nel giorno di del mese di con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra le parti: Comune di Rimini, con sede in Rimini, Piazza Cavour n.27, codice fiscale e partita I.V.A , nel presente atto rappresentato dal responsabile dell U.O. Partecipazioni Societarie e Sport, dott. Mattia Maracci, giusto provvedimento del direttore della Direzione Cultura e Turismo dott. Federico Placucci prot. n. Sc/ del 27/10/2006, ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del, esecutiva, nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità, proponente ; e l impresa, con sede legale in, via codice fiscale e partita I.V.A. rappresentato dal titolare,, in qualità di legale rappresentante, di seguito indicata come procacciatore ; premesso che il proponente intende promuovere la cultura dello sport, creando condizioni ed opportunità di incontro tra i cittadini e lo sport attraverso l organizzazione diretta di manifestazioni e progetti sportivi che coinvolgano tutte le fasce della popolazione; per l organizzazione dei suddetti eventi il proponente intende avvalersi del finanziamento di imprese private, di seguito indicate come sponsor ; per il reperimento degli sponsor suddetti, il proponente intende avvalersi della collaborazione e dell assistenza qualificata del procacciatore, individuato con procedura di selezione ad evidenza pubblica; è reciproca volontà dei contraenti istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un rapporto di procacciamento d affari, senza rappresentanza né esclusiva, disciplinato dalle clausole qui di seguito specificate; ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE si conviene e si stipula quanto segue: 1.1 Il proponente affida al procacciatore, che accetta, l incarico di promuovere la sottoscrizione, per conto dello stesso, di contratti di sponsorizzazione dei progetti e delle manifestazioni sportive organizzati dal proponente. Nello specifico il procacciatore è incaricato di segnalare al proponente l opportunità di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti ( sponsor ), diversi da quelli con i quali il proponente abbia già stipulato analoghi contratti fino alla data del 31/12/2007, analiticamente elencati nell allegato A. ART. 2 SVOLGIMENTO DELL INCARICO 2.1 Il presente incarico avrà carattere strettamente personale, non cedibile a nessun titolo dal procacciatore ad altri soggetti. Pagina 1 di 5
2 2.2 Il procacciatore sarà libero di svolgere il proprio incarico in ogni zona del territorio italiano senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte del proponente. 2.3 Il procacciatore sarà comunque libero di organizzare la propria attività in piena autonomia e nei modi che riterrà più opportuni, nell osservanza dell art.4 del presente contratto, senza obbligo di orario, pertanto le istruzioni impartite dal proponente dovranno tener conto di tale autonomia operativa. 2.4 Il procacciatore, in virtù del presente contratto, agirà in nome proprio e non potrà condurre trattative con i nuovi potenziali sponsor. L attività del procacciatore d affari dovrà limitarsi solo ed esclusivamente al reperimento di nuovi contatti mediante l illustrazione dei vari progetti e/o manifestazioni sportive organizzati del proponente, come regolamentato dal successivo articolo 5 del presente contratto. ART. 3 ESCLUSIVA 3.1 Il procacciatore non sarà soggetto al diritto d esclusiva, pertanto potrà svolgere la propria opera anche per conto di altri soggetti di qualsiasi natura e forma. 3.2 Il proponente, se lo ritiene opportuno, si potrà avvalere di altri procacciatori d affari. ART. 4 OBBLIGHI DEL PROCACCIATORE 4.1 Il procacciatore dovrà tutelare gli interessi del proponente e agire con lealtà e buona fede. 4.2 Il procacciatore si impegna a presentare ai potenziali sponsor la richiesta di sponsorizzazione in modo corretto e a non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie. 4.3 Il procacciatore dovrà utilizzare, per soli fini strumentali al corretto svolgimento dell attività prevista nel presente contratto, i marchi che contraddistinguono le iniziative organizzate dal proponente. 4.4 Il procacciatore non avrà nessun titolo o diritto relativo alle iniziative di proprietà del proponente e non potrà organizzare a proprio nome o a nome di terzi iniziative confondibili con le iniziative organizzate dal proponente. 4.5 Il procacciatore non potrà utilizzare in alcuna forma e/o modo il nome del Comune di Rimini, salvo quanto previsto dal presente contratto. ART. 5 OBBLIGHI DEL PROPONENTE 5.1 Il proponente, nei rapporti con il procacciatore, dovrà agire con lealtà e buona fede. 5.2 Al fine di consentire al procacciatore di agire per conto del proponente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il proponente rilascia al procacciatore apposita lettera di referenza, allegata al presente atto alla lettera B. 5.3 Il proponente fornirà al procacciatore, a proprie cure e spese, la documentazione necessaria allo svolgimento dell attività di cui all articolo 1. In particolare, per ogni iniziativa per la quale il proponente richiederà la sponsorizzazione, consegnerà al procacciatore: il manifesto e/o il programma dell evento; il fac-simile del contratto di sponsorizzazione, da stipulare tra il proponente ei potenziali sponsor. Pagina 2 di 5
3 5.4 Se lo riterrà opportuno il procacciatore potrà lasciare copia della documentazione, di cui al punto 5.2, al potenziale sponsor. 5.5 Il proponente corrisponderà al procacciatore la provvigione nei termini previsti dall articolo 7 del presente contratto. ART. 6 CONTATTI 6.1 Il procacciatore dovrà trasmettere alla sede del proponente, su propria carta intestata, l elenco dei nominativi, con tutte le indicazioni anagrafiche necessarie per poter procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione. Tale trasmissione potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo da cui risulti con assoluta certezza il ricevimento di tale elenco (consegna a mano con apposita ricevuta di deposito, raccomandata a.r., fax). 6.2 Il proponente non avrà alcun obbligo di accettare i contatti di cui sopra, ma anzi avrà facoltà di rifiutare a propria assoluta discrezione detti contatti, senza che il procacciatore possa invocare diritti, o pretendere alcunché, in relazione ai contatti procurati e non finalizzati. 6.3 Il procacciatore non potrà in nessun caso accettare denaro, mezzi di pagamento od altra utilità a proprio nome. ART. 7 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO ART. 7.1 CORRISPETTIVI Fatto salvo quanto previsto al successivo art , per l attività svolta in esecuzione del presente contratto, al procacciatore spetterà una provvigione omnicomprensiva pari al 10% dell importo netto che il proponente incasserà realmente dai singoli sponsor procurati dal procacciatore nel corso della durata del rapporto In caso di cessazione del rapporto, il procacciatore avrà diritto a percepire la provvigione sui contatti proposti prima della cessazione del presente contratto e dal proponente formalizzati, ai sensi dall art. 4, anche dopo tale data, ma non oltre i 6 mesi ad essa successivi, salvo l obbligo da parte del procacciatore di prestare la propria opera per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso alla data di cessazione Il procacciatore non potrà in ogni caso chiedere al proponente il rimborso delle spese sostenute dallo stesso nello svolgimento dell attività, o per l adempimento degli obblighi di cui al presente contratto. ART. 7.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO Nei primi 10 giorni di ogni trimestre il proponente invierà al procacciatore: un resoconto dei contratti stipulati, nel trimestre precedente, con gli sponsor presentati dal procacciatore; copia dei suddetti contratti; un estratto conto degli importi delle provvigioni maturate dal procacciatore con specifica indicazione degli elementi essenziali per il conteggio delle provvigioni stesse. Pagina 3 di 5
4 7.2.2 Le provvigioni spettanti al procacciatore saranno liquidate, dietro emissione da parte dello stesso di regolare fattura, entro l ultimo giorno del primo mese successivo a quello di presentazione della fattura. ART. 8 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ 8.1 Il procacciatore dovrà mantenere riservata e non comunicare a terzi qualunque informazione acquisita nell espletamento del presente incarico. 8.2 Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questa sezione non si applicheranno alle informazioni: che saranno o diventeranno di dominio pubblico; che verranno divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza; per le quali sarà richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge, ovvero da autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. In tale caso il procacciatore d affari ne darà prontamente comunicazione. ART. 9 PRIVACY 9.1 Ai sensi dell art.13 del D.Lgs.196/2003, i dati personali relativi al procacciatore saranno oggetto di trattamento (manuale, elettronico e informatico) nel rispetto della normativa vigente e per l esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. 9.2 In ogni caso il procacciatore avrà i diritti previsti dall art.7 del D.Lgs.196/2003. ART. 10 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 10.1 Il procacciatore potrà conservare presso i suoi uffici i documenti relativi al presente incarico per un periodo di cinque anni, a decorrere dal termine dell incarico stesso. ART.11 DURATA 11.1 Il presente contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31/12/2008, senza possibilità di tacito rinnovo. ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 12.1 Entrambe le parti avranno il diritto di risolvere il presente contratto, prima della sua naturale scadenza, mediante apposita raccomandata A.R. da inviare all altra parte con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia della risoluzione stessa. ART. 13 TRATTATIVE E MODIFICHE 13.1 Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione al presente contratto potrà avvenire unicamente in forma scritta Il presente contratto sostituisce tutti gli eventuali precedenti accordi intercorsi tra le parti per l esecuzione delle prestazioni in oggetto. ART. 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 14.1 Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Rimini. Pagina 4 di 5
5 ART. 15 SPESE DI REGISTRAZIONE 15.1 Qualora previsto dalle vigenti normative, l onere della registrazione del presente contratto e le relative spese saranno a carico del procacciatore. ART. 16 ALLEGATI 16.1 I seguenti documenti vengono allegati al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale: allegato A elenco analitico, in ordine alfabetico, delle imprese che alla data del 01/01/2008 sono, o sono già state, già sponsor del proponente; allegato B lettera di referenza da parte del proponente Rimini, Il proponente Comune di Rimini Il responsabile dell U.O. Partecipazioni Societarie e Sport dott. Mattia Maracci Il procacciatore d affari Titolare firmatario Sig Pagina 5 di 5
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