STATO DI EBBREZZA E USO SOSTANZE STUPEFACENTI Criteri operativi e criticità metodologiche

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "STATO DI EBBREZZA E USO SOSTANZE STUPEFACENTI Criteri operativi e criticità metodologiche"

Transcript

1 ROMA, 14 e 15 APRILE Congresso Nazionale della Polizia Locale PO.LO STATO DI EBBREZZA E USO SOSTANZE STUPEFACENTI Criteri operativi e criticità metodologiche

2 ARTICOLO 186 CODICE DELLA STRADA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA Articolo 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 120/ E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. 2-sexies. L ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall aumento conseguente alla predetta aggravante. 2-octies. Una quota pari al venti per cento dell ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro

3 l incidentalità notturna di cui all articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8. 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto

4 dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. L articolo 186, comma 1, esordisce con un principio generale di sicurezza della circolazione, stabilendo che, in ogni caso, È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche. Cosa si intende per stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche? Il Legislatore lo definisce, all articolo 186, comma 6, codice della strada, precisando che Qualora dall accertamento di cui ai commi 4 (l accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento: c.d. etilometro) o 5 (accertamento effettuato presso strutture sanitarie di base o accreditate o comunque a tali fini equiparate, nel caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche) risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Ulteriore specificazione, relativa alla definizione di stato di ebbrezza alcolica, ai fini del divieto di conduzione di veicoli, è contenuta nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada, il quale, all articolo 379, comma 1, in riferimento all articolo 186, codice della strada, stabilisce: Art. 379 (Art. 186 Cod. str.) (Guida sotto l'influenza dell'alcool) 1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. L articolo 186, comma 2, prevede tre fattispecie sanzionatorie, per la guida in stato di ebbrezza alcolica. Si precisa che l articolo 186, comma 2, codice della strada, sanziona Chiunque guida in stato di ebbrezza : la violazione sussiste, quindi, solamente, nel caso in cui il conducente sia alla guida del veicolo a motore. Non è applicabile al soggetto che si trovi all interno di veicolo in sosta, e che non abbia compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a guidare il veicolo.

5 NOVITA INTRODOTTE CON LA LEGGE n. 120 Le modifiche all articolo 186 sono entrate in vigore immediatamente il giorno dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale (a partire dal 30 luglio 2010) 1. Lo stato di ebbrezza c.d. lieve (tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l) sanzionato dal comma 2, lettera a), non è più reato ma è stato depenalizzato: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. SANZIONE AMMINISTRATIVA PRINCIPALE : pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000 P.M.R. entro 60 giorni: euro 500 SE LA VIOLAZIONE E ACCERTATA DA POLIZIA LOCALE: PROVENTI DEVOLUTI AL COMUNE Verbale di accertamento e contestazione della violazione: applicazione delle disposizioni di cui all articolo 200 e segg., codice della strada. Opposizione alla sanzione amministrativa: ricorso al giudice di pace. Per quanto concerne la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: applicazione delle disposizioni di cui all articolo 218, codice della strada 2. ART. 186 c. 2 bis: STATO DI EBBREZZA ACCERTATO A SEGUITO DI RILIEVI DI SINISTRO STRADALE FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 dell articolo 186, e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Il fermo amministrativo si applica solo nel caso di accertamento delle violazioni previste dall articolo 186, comma 2, lettere a) e b), con specifiche differenziazioni procedurali, in quanto sanzione derivante da illecito amministrativo, nel primo caso e da reato nel secondo. Per il caso di ebbrezza grave (comma 2, lettera c)) è prevista infatti la confisca amministrativa del veicolo (con applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo).

6 3. FERMO AMMINISTRATIVO: ART. 186 c. 2 lett. a) STATO DI EBBREZZA ACCERTATO A SEGUITO DI RILIEVI DI SINISTRO STRADALE Tasso alcolemico superiore a 0,5 non superiore 0,8 g/l: SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Per quanto concerne il fermo amministrativo del veicolo: APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 214, c.d.s.: AFFIDAMENTO VEICOLO: PROPRIETARIO / RIFIUTO: CUSTODE CONVENZIONATO il veicolo non può essere affidato in custodia al trasgressore, perché inidoneo ad assumerne i relativi obblighi. c. 1ter : CICLOMOTORE/MOTOCICLO: AFFIDAMENTO A CUSTODE PER 30 GIORNI Il veicolo deve essere affidato ad altro obbligato in solido presente o prontamente reperibile, ovvero, in mancanza, a custode-acquirente nominato ovvero ad altro soggetto idoneo ai sensi del DPR 571/ FERMO AMMINISTRATIVO: ART. 186 c. 2 lett. b): STATO DI EBBREZZA ACCERTATO A SEGUITO DI RILIEVI DI SINISTRO STRADALE Tasso alcolemico superiore a 0,8 non superiore 1,5 g/l: REATO Articolo 224 ter - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato ARTICOLO AGGIUNTO DALL'ARTICOLO 44, LEGGE 120/ Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro e' trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis. 2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili. 3. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. 4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se e' stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili. 5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e

7 procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3 5. Articolo 186, comma 2, lettera b): REATO COMMESSO CON CICLOMOTORE/MOTOVEICOLO APPLICAZIONE DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO SIA PER IL CASO DI STATO DI EBBREZZA ALCOLICA SIA PER IL CASO DI ACCERTAMENTO A SEGUITO DI RILIEVI DI SINISTRO STRADALE ARTICOLO 213 comma 2 - sexies E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo (compreso MOTOCICLO) sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne ARTICOLO 213 comma 2 - sexies Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. AL CASO IN OGGETTO NON E APPLICABILE LA DISPOSIZIONE DELL ARTICOLO 224TER CHE PREVEDE CHE: Il veicolo sottoposto a sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis. IN QUANTO APPLICABILE SOLO PER IL CASO PREVISTO DALL ARTICOLO 186, comma 2, lettera c) che richiama la disposizione dell articolo 224ter 6. ARTICOLO 186, comma 2, lett. c): EBBREZZA GRAVE CONFISCA AMMINISTRATIVA Corte Costituzionale 4/6/2010 n. 196 Illegittimo l'articolo 186, comma 2, lettera c) nella parte in cui per l'applicazione della confisca richiama il comma 2 dell'articolo 240 del codice penale. Articolo186, comma 2, lettera c) Approvato con legge 120/2010 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'

8 stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. L articolo 224-ter prevede la seguente procedura: 1. L'agente procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. 2. Copia del verbale di sequestro e' trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'organo accertatore, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. 3. Il veicolo sottoposto a sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis. (NON SI APPLICA L ARTICOLO 213, comma 2-quinquies, codice della strada). 4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabili nel termine di 15 giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, del codice della strada, in quanto compatibili. 7. AFFIDAMENTO DEL VEICOLO SE NON SEQUESTRATO / SOTTOPOSTO A FERMO ARTICOLO 186, comma 2 quinquies, codice della strada Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo: qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. 8. INCREMENTO NOTTURNO SANZIONI PECUNIARIE Articolo 186, c. 2-sexies: L ammenda prevista dal comma 2 - lettere b) e c) - è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 Dalle alle Articolo 186, c. 2 lett. a): NON E PREVISTO INCREMENTO NOTTURNO 9. DECURTAZIONE PUNTI NOVITA!!!!!!!!!!!!!!!!!! L articolo 126 bis prevede la decurtazione di n. 10 (dieci) punti per le violazioni di cui all articolo 186, commi 2 (guida in stato di ebbrezza) e 7 (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti) NUOVO COMMA 6 BIS dell ARTICOLO 126BIS Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con l introduzione del nuovo comma 6-bis, si riempie un vuoto legislativo che aveva messo in difficoltà gli Uffici Verbali, competenti a effettuare la comunicazione all Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida per la successiva decurtazione: infatti, finora, non era prevista la procedura

9 relativa alla comunicazione nel caso di accertamento dei reati previsti dal codice della strada per i quali si doveva effettuare la decurtazione dei punti dalla patente: non era infatti specificato come l organo di polizia stradale procedente poteva venire a conoscenza della definizione del procedimento penale a carico del trasgressore, momento dal quale decorrevano i 30 giorni per effettuare la decurtazione, in quanto non era previsto alcun obbligo per l Autorità Giudiziaria di dare comunicazione all organo di polizia stradale procedente della definizione del procedimento penale, rimanendo quindi non definito il momento a partire dal quale l organo di polizia stradale poteva effettuare la comunicazione, con il risultato che le comunicazioni relative alle decurtazioni dei punti in caso di accertamento di reato non potevano formalmente essere fatte, con impossibilità, quindi, di procedere alla effettiva decurtazione. Con l introduzione del nuovo comma 6-bis, all articolo 126-bis, codice della strada, ora la Cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta definitiva (quindi, non più soggetta a possibili ricorsi o impugnazioni) ha l obbligo di trasmetterne copia autentica, entro 15 giorni dalla pronuncia di tale sentenza, all organo di polizia stradale accertatore, che, in tale modo, ha tempo 30 giorni dal ricevimento della copia della sentenza per effettuare la comunicazione all anagrafe nazionale degli abilitati alla guida per la decurtazione dei punti. 10. ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA A SEGUITO DI RILIEVO DI SINISTRO STRADALE NOVITA NELLA PROCEDURA PREVISTA DALL ARTICOLO 186, comma 5 Conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche: PER L ACCERTAMENTO SANITARIO è NECESSARIO IL CONSENSO DELL INTERESSATO L accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta scritta degli organi di Polizia stradale (in mancanza: solo utilizzo delle analisi per uso curativo) da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate. NOVITA OPERATIVA: Copia della certificazione deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. ACCERTAMENTO SINTOMATICO L operatore di polizia stradale deve verificare nel conducente la presenza di indici sintomatici, che siano oggettivi, dello stato di alterazione conseguente all assunzione di bevande alcoliche. Gli indici sintomatici accertati nei confronti del conducente dovranno essere dettagliatamente descritti. Parte della dottrina sostiene che per accertare le violazioni alle lettere b) e c), del comma 2, dell articolo 186 (ebbrezza media e grave) siano necessari ed obbligatori gli accertamenti a mezzo etilometro o gli accertamenti sanitari, nei casi previsti: non si ritiene, quindi, valido l accertamento sintomatico (sulla sola base dei sintomi verificati direttamente dagli agenti operanti) se non per il caso di cui alla lettera a).

10 Ma la Corte di Cassazione, con sentenza , n , ha correttamente statuito che: E' ovvio che in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano sia in ordine alla pena che alla possibilità di oblazionare. Ma nulla vieta che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, non possa logicamente ritenere superata una delle due soglie superiori. Appurato che il decreto legge 117/07, conv. in legge 160/07, non ha assolutamente abrogato la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza per mezzo della sola sintomatologia, quando l utilizzo dell apparecchio etilometro non sia possibile (perché non disponibile, perché, nonostante ripetute prove, il soggetto non riesca a soffiare per il tempo necessario all analisi, perché il soggetto si rifiuti), la descrizione precisa, dettagliata e circostanziata del comportamento del conducente, da parte degli agenti operanti, può valere come prova del suo stato di ebbrezza alcolica. L operatore di polizia stradale deve, quindi, verificare nel conducente la presenza di indici sintomatici, che siano oggettivi, dello stato di alterazione conseguente all assunzione di bevande alcoliche. Tali indici sintomatici possono consistere in: - ingiustificati e improvvisi scarti laterali, alla guida del veicolo; - compimento di azioni o manovre imprudenti in presenza degli agenti di polizia stradale; - reazioni inconsulte e non coordinate all intimazione dell alt. Dall esame diretto della persona, si può evidenziare: - alito vinoso; - movimenti lenti, pesanti e andamento barcollante; - eccessiva sudorazione; - respiro affannoso; - tono di voce immotivatamente alto o con variazioni verso l alto; - difficoltà di linguaggio e di coordinamento motorio. Gli indici sintomatici accertati nei confronti del conducente dovranno essere dettagliatamente descritti. In considerazione del fatto che, con le novità apportate al codice della strada, la fattispecie sanzionatoria prevista dall articolo 186, comma 2, lettera a), la quale, come ha prescritto la Corte di Cassazione, deve essere applicata al caso di accertamento sulla sola base dei sintomi, è stata depenalizzata, sta a significare che l accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza alcolica è depenalizzato. Accertamento dello stato di ebbrezza sulla base dei sintomi accertati direttamente dagli agenti operanti SANZIONE: articolo 186, comma 2, lettera a) Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi

11 Ma, come precisato dalla succitata sentenza della Corte di Cassazione, nel caso di conducente gravemente ebbro o ubriaco, in coma etilico o in stato di incoscienza, nulla vieta all agente accertatore di deferire tale soggetto all Autorità Giudiziaria, redigendo apposita comunicazione di notizia di reato e lasciando che sia la Procura di riferimento, sulla base di un dettagliata descrizione dello stato psicofisico del soggetto, accertato direttamente dagli agenti operanti, a decidere se proseguire con l azione penale, imputando al conducente la violazione della lettera b), o addirittura della lettera c), ovvero rinviando gli atti alla competente Autorità Amministrativa per gli adempimenti del caso. Si ritiene necessario, comunque, prendere preventivi accordi con la locale Procura della Repubblica per un omogeneo iter procedurale per il caso di specie, in attesa di disposizioni uniformi da parte del Ministero dell Interno o della giurisprudenza di legittimità. RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI L articolo 186, comma 7, codice della strada, modificato dal decreto legge 92/08, conv. in legge 125/08, è tornato a punire con sanzione penale il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui al medesimo articolo 186, codice della strada. Ma a quali accertamenti è vietato rifiutarsi di sottoporsi? Gli accertamenti sono quelli previsti da: - comma 3 : accertamenti preliminari qualitativi non invasivi o prove, anche attraverso apparecchi portatili; - comma 4 : accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento (c.d. etilometro); - comma 5: accertamento effettuato presso sanitarie di base, o accreditate o comunque a tali fini equiparate, a seguito di sinistro stradale e successivo ricovero a causa delle lesioni subite. L articolo 186, comma 7, codice della strada, stabilisce: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. La clausola di salvaguardia iniziale, dell articolo 186, comma 7, codice della strada, Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sta a significare che nel caso in cui il rifiuto si manifesti come atto di resistenza, nei confronti degli agenti operanti, con violenza o minaccia, si procederà per l ipotesi delittuosa di cui all articolo 337, codice penale ( resistenza a pubblico ufficiale ). L articolo 186, comma 7, codice della strada, è, quindi, applicabile solo nel caso di resistenza c.d. passiva, senza atti di violenza o minaccia nei confronti degli agenti operanti. Nel caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti dall articolo 186, codice della strada, e vi siano fondati motivi per ritenere il soggetto in stato di ebbrezza alcolica (in base

12 alla sintomatologia accertata direttamente dagli agenti operanti, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida) si dovrà procedere alla notizia di reato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, in concorso con la notizia di reato per guida in stato di ebbrezza alcolica sintomatica. DECURTAZIONE PUNTI PATENTE PER IL REATO DI RIFIUTO IMPORTANTE: ai sensi dell articolo 126 bis, codice della strada, la violazione dell articolo 186, comma 7, codice della strada, prevede la decurtazione di 10 (dieci) punti dalla patente di guida posseduta. Se vengono contestate in concorso le violazioni di cui all articolo 186, comma 7, codice della strada (rifiuto) e di cui all articolo 186, comma 2, codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica, accertata sulla base della sintomatologia riscontrata), si dovranno decurtare, dalla patenti di guida 20 (venti) punti ( ).

13 ARTICOLO 186-BIS CODICE DELLA STRADA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA IN CASI PARTICOLARI INTRODOTTO EX NOVO DALLA LEGGE 120/2010 ART. 33 Articolo 186-bis. Guida sotto l influenza dell alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l attività di trasporto di persone o di cose 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l influenza di queste per: a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducenti che esercitano l attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. 2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. 3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. 4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall aumento conseguente alla predetta aggravante. 5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell articolo Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le

14 disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. 7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età PRONTUARIO OPERATIVO 1. conducenti di età inferiore a ventuno anni: MAGGIORENNI e MINORENNI indipendentemente dal veicolo condotto 2. conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; 3. conducenti che esercitano l attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85 (noleggio con conducente), 86 (servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi) e 87 (servizi di linea per trasporto di persone); 4. conducenti che esercitano l attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88 (servizio di trasporto di cose per conto terzi), 89 (servizio di linea per trasporto di cose) e 90 (trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza); 5. conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. Accertamento valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (ZERO) e non superiore a 0,5 grammi per litro SANZIONE AMMINISTRATIVA : pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 P.M.R. entro 60 giorni: euro 155 SE LA VIOLAZIONE E ACCERTATA DA POLIZIA LOCALE: PROVENTI DEVOLUTI AL COMUNE NON SONO PREVISTE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE DECURTAZIONE PUNTI PATENTE: 5 (cinque) Il veicolo condotto da uno dei soggetti sopraindicati, poiché riscontrato con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, non viene sottratto alla disponibilità del conducente.

15 Per evitare che il conducente possa riprendere immediatamente la marcia, si ritiene applicabile, per analogia, non vietata, la disposizione dell articolo 186, comma 2-quinquies: 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore Il veicolo, quindi, non può essere condotto dal conducente sanzionato ma deve essere condotto da altra persona idonea, prontamente reperibile, affidato a carro attrezzi di fiducia del conducente e direttamente dal medesimo, con trattativa privata, o affidato a custode convenzionato, a norma dell articolo 2028, codice civile. Se possibile, il veicolo, non essendo sottoposto ad alcuna sanzione accessoria, può essere lasciato in sosta regolare nei pressi del luogo ove è stata accertata la violazione. Ministero dell Interno Circolare 30 luglio 2010: Il controllo del tasso alcolemico può essere effettuato, nei riguardi dei conducenti sopra citati, secondo le procedure e con gli strumenti indicati dall'articolo 186, commi 3, 4 e 5, C.d.S. Nelle more della fornitura di strumenti precursori in grado di rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 g/l, i controlli etilometrici nei riguardi dei conducenti che appartengono alle categorie di cui all'art. 186-bis, comma 1, C.d.S. saranno effettuati utilizzando gli etilometri in dotazione. Sarà necessario, però, che al termine della prima prova, che rileva e quantifica la presenza di alcol nell'aria espirata, si proceda a successive due prove con il medesimo strumento, secondo le prescrizioni già oggi in vigore per l'impiego dell'etilometro a fini di raccolta della prova. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per i casi di cui all'art. 186-bis C.d.S. non determina la decurtazione di punti dalla patente di guida. (PREVISTO SOLO PER IL COMMA 2 dell ARTICOLO 186BIS IL RIFIUTO E PREVISTO DAL COMMA 6). Nel caso in cui il conducente provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo articolo sono raddoppiate: SANZIONE AMMINISTRATIVA : pagamento di una somma da euro 310 a euro 1248 P.M.R. entro 60 giorni: euro 310 SE LA VIOLAZIONE E ACCERTATA DA POLIZIA LOCALE: PROVENTI DEVOLUTI AL COMUNE Per i medesimi conducenti, ove incorrano negli illeciti di cui all articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. FATTISPECIE SANZIONATORIA: articolo 186, comma 2, lettera a) Accertamento valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).

16 SANZIONE AMMINISTRATIVA PRINCIPALE : pagamento di una somma da euro 667 a euro 2667 P.M.R. entro 60 giorni: euro 667 SE LA VIOLAZIONE E ACCERTATA DA POLIZIA LOCALE: PROVENTI DEVOLUTI AL COMUNE SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA: sospensione della patente di guida da quattro a otto mesi FATTISPECIE SANZIONATORIA: articolo 186, comma 2, lettera b) Accertamento valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro SANZIONE PENALE PRINCIPALE: ammenda da euro 800 a euro e arresto fino a sei mesi AUMENTATE DA UN TERZO ALLA META SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA: sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno AUMENTATE DA UN TERZO ALLA META FATTISPECIE SANZIONATORIA: articolo 186, comma 2, lettera c) Accertamento valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). SANZIONE PENALE PRINCIPALE: ammenda da euro a euro 6.000, arresto da sei mesi ad un anno AUMENTATE DA UN TERZO ALLA META SANZIONI ACCESSORIE: AMMINISTRATIVA: sospensione della patente di guida da uno a due anni AUMENTATE DA UN TERZO ALLA META VEICOLO APPARTENENTE A PERSONA ESTRANEA AL REATO: sospensione della patente di guida da due a quattro anni AUMENTATE DA UN TERZO ALLA META AMMINISTRATIVA: revoca della patente di guida: o in caso di recidiva nel triennio o SEMPRE per conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. AMMINISTRATIVA: confisca del veicolo (SEMPRE) con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato (per cui si applica il

17 raddoppio della sospensione della patente di guida, come già indicato): RIF. NUOVO ARTICOLO 224-TER RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. SANZIONE PENALE PRINCIPALE: ammenda da euro a euro 6.000, arresto da sei mesi ad un anno AUMENTATE DA UN TERZO ALLA META SANZIONE ACCESSORIA: AMMINISTRATIVA: confisca del veicolo (SEMPRE) con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato (per cui si applica il raddoppio della sospensione della patente di guida, come già indicat): RIF. NUOVO ARTICOLO 224-TER SANZIONE ACCESSORIA AMMINISTRATIVA: sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni (RADDOPPIATA NEL CASO DI VEICOLO APPARTENENTE A PERSONA ESTRANEA AL REATO) revoca della patente se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato NON E PREVISTA DECURTAZIONE PUNTI DALLA PATENTE. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

18 ARTICOLO 187 CODICE DELLA STRADA GUIDA SOTTO L EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI Articolo 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 120/ Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro a euro e l'arresto da sei mesi ad un anno. All accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all articolo 224-ter. 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l applicazione dell articolo ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. 1-quater. L ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 186, commi 2-septies e 2-octies. (5) 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l effetto conseguente all uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le modalità senza nuovi o

Articolo CdS. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool

Articolo CdS. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool Articolo 186 - CdS Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool 1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito,

Dettagli

Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. Art.186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida

Dettagli

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Art.186 Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non

Dettagli

Estratto del Codice della Strada. Art Codice della Strada. Guida sotto l'influenza dell'alcool

Estratto del Codice della Strada. Art Codice della Strada. Guida sotto l'influenza dell'alcool Estratto del Codice della Strada Art. 186. Codice della Strada Guida sotto l'influenza dell'alcool 1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida

Dettagli

Art. 186 (*) (1) (Decreto legislativo , n Codice della strada) Guida sotto l influenza dell alcool (2)

Art. 186 (*) (1) (Decreto legislativo , n Codice della strada) Guida sotto l influenza dell alcool (2) Art. 186 (*) (1) (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada) Guida sotto l influenza dell alcool (2) 1. E vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche.

Dettagli

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- Art. 187. Guida in stato di alterazione

Dettagli

Guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti? Cosa dice il Codice della Strada

Guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti? Cosa dice il Codice della Strada Guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti? Cosa dice il Codice della Strada CODICE DELLA STRADA Artt. 186, 187 Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool 1. E' vietato guidare in stato

Dettagli

Artt. 186 e 187 CdS nella nuova formulazione (in vigore dal 30 luglio 2010), nonché nuovo art. 186-bis Guida sotto l'influenza dell'alcool.

Artt. 186 e 187 CdS nella nuova formulazione (in vigore dal 30 luglio 2010), nonché nuovo art. 186-bis Guida sotto l'influenza dell'alcool. Legge 29 luglio 2010, n. 120 (modifiche al Codice della Strada) Artt. 186 e 187 CdS nella nuova formulazione (in vigore dal 30 luglio 2010), nonché nuovo art. 186-bis 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.

Dettagli

RIFERIMENTI NORMATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 131 bis c.p. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto [1] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero

Dettagli

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Art. 186 Codice della Strada Guida sotto l'influenza dell'alcool ( 1 ) ( 2 ) 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza

Dettagli

Commento. Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida. Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Commento. Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida. Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida Commento La modifica dell art. 172 introduce l obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza per conducenti e passeggeri dei quadricicli leggeri ( minicar ), mentre estende l esenzione dall obbligo di

Dettagli

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008 Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008 Articolo 186 - Guida sotto l influenza dell alcool Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti Articolo

Dettagli

Articoli del codice della strada modificati. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool.

Articoli del codice della strada modificati. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool. Articoli del codice della strada modificati Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in

Dettagli

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada) SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada) 1. All articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile

Dettagli

Oggetto: Legge 29 luglio 2010, n Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Oggetto: Legge 29 luglio 2010, n Disposizioni in materia di sicurezza stradale U.O. Studi e Applicazione Normativa Sezione di Polizia Stradale Reparto Studi e Coordinamento Normativo Il Vice Comandante Circ. n. 86 Prot. n. 81161 Roma 30 luglio 2010 Oggetto: Legge 29 luglio 2010,

Dettagli

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del ) Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura

Dettagli

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura

Dettagli

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds Sommario SOMMARIO La guida sotto l influenza dell alcool: Fattispecie; Condotte sanzionate; Presupposti per il controllo;

Dettagli

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Che cos è. Come funziona l accertamento. Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Che cos è. Come funziona l accertamento. Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Che cos è L art. 186 del Codice della Strada prevede il divieto di guidare in stato di ebbrezza, in conseguenza dell uso di bevande alcoliche. Come funziona l accertamento Gli

Dettagli

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA D. L.vo 30 aprile 1992, n.285 Nuovo Codice della Strada Articolo 186 C.d.S. Guida sotto l'influenza dell'alcool Articolo 187 C.d.S. Guida in stato di alterazione psico-fisica

Dettagli

Violazione articolo 186 Codice della Strada Violazione articolo 187 Codice della Strada

Violazione articolo 186 Codice della Strada Violazione articolo 187 Codice della Strada Violazione articolo 186 Codice della Strada Violazione articolo 187 Codice della Strada Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010 Violazione articolo 186 Codice della Strada

Dettagli

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO. OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO. OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale Comune di Modena Prot. n. 95407 del 30 luglio 2010 Corpo Polizia Municipale U.O.S Procedure e Formazione A TUTTI GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNICAZIONE DI SERVIZIO OGGETTO: Legge 29 luglio 2010,

Dettagli

OGGETTO: Modifiche agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Decreto-Legge 92/08. Prime disposizioni operative.

OGGETTO: Modifiche agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Decreto-Legge 92/08. Prime disposizioni operative. Direzione Centrale Polizia Locale e Sicurezza CIRCOLARE n. 13 28 maggio 2008 CAM/pz OGGETTO: Modifiche agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Decreto-Legge 92/08. Prime disposizioni operative.

Dettagli

ART. 187 C.D.S. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

ART. 187 C.D.S. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, N. 120 G. U. n. 175 del 29 luglio 2010 Suppl. Ordinario n. 171 In vigore dal 30.07.2010 PRONTUARIO OPERATIVO M.llo Angelo Ambrosi Polizia Municipale Perugia www.soprov.it

Dettagli

XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 2480 DISEGNO DI LEGGE presentato dal ministro dei trasporti (BIANCHI) e dal ministro dell'interno (AMATO) di concerto con il ministro della giustizia (MASTELLA) e

Dettagli

Art. 187 (*) (1) (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Art. 187 (*) (1) (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada) Art. 187 (*) (1) (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (2) 1. (4) (10) Chiunque guida in stato di alterazione

Dettagli

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00161 Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna.

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00161 Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna. Prot. n. 197/07/ML/mf Roma, 6 settembre 2007 Presidenza Nazionale Cna Fita Unioni Regionali Cna Fita Oggetto: Decreto Legge 3 Agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada

Dettagli

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 70 Operativa OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge

Dettagli

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 70 Operativa OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge

Dettagli

(Provincia di L Aquila) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50

(Provincia di L Aquila) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 C O M U N E D I B A L S O R A N O (Provincia di L Aquila) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 OGGETTO: Convenzione con il Tribunale di Avezzano per lo svolgimento di lavori di pubblica

Dettagli

Guida in stato di ebbrezza: quando è reato

Guida in stato di ebbrezza: quando è reato Guida in stato di ebbrezza: quando è reato Autore : Emanuele Carbonara Data: 12/06/2017 Guidare sotto l'effetto di sostanze alcoliche comporta sanzioni diverse a seconda della quantità di alcool presente

Dettagli

MODIFICHE ALL ART. 116 DEL CDS CERTIFICATO ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI. Legge n.120 Del Disposizioni in materia di sicurezza stradale

MODIFICHE ALL ART. 116 DEL CDS CERTIFICATO ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI. Legge n.120 Del Disposizioni in materia di sicurezza stradale MODIFICHE ALL ART. 116 DEL CDS CERTIFICATO ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI Legge n.120 Del 29.07.2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale 1 PRINCIPALI NOVITA SUI CICLOMOTORI Articolo 14 (Modifiche

Dettagli

Testo del Decreto-legge che introduce norme modificative del Codice della strada - Cdm (Testo in attesa di pubblicazione in G.U.

Testo del Decreto-legge che introduce norme modificative del Codice della strada - Cdm (Testo in attesa di pubblicazione in G.U. Testo del Decreto-legge che introduce norme modificative del Codice della strada - Cdm 3.8.2007 - (Testo in attesa di pubblicazione in G.U.) Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della

Dettagli

Decreto Legge 117/07. Guida senza patente (ART. 116 del C.d.S.)

Decreto Legge 117/07. Guida senza patente (ART. 116 del C.d.S.) Decreto Legge 117/07 Il 4/8/2007 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 117/07 emanato dal Governo contenente nuove norme per la sicurezza stradale che prevedono sanzioni più dure per diverse tipologie

Dettagli

Piazza Santa Maria Maggiore Mondovì (CN)

Piazza Santa Maria Maggiore Mondovì (CN) Piazza Santa Maria Maggiore 10 12084 Mondovì (CN) Tel. 0174 40 336 Fax 0174 40 337 - e-mail: info@ambulatoriobios.it CODICE DELLA STRADA CIRCOLARE n 96 - ES SETTEMBRE 2010 MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Dettagli

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA INTRODOTTE DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA INTRODOTTE DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. NORMATIVA SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA INTRODOTTE DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA). Articolo 3, comma 14 (Decoro

Dettagli

DL 03/08/2007, n. 117

DL 03/08/2007, n. 117 DL 03/08/2007, n. 117 Decreto Legge 3 Agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Sanzione amm.va Da 155 a 624 Pmr Sanzione amm.va Da 500 a 2000 Pmr Sanzione amm.va Da 666,67 a 2.666,67 Pmr - 666,67

Sanzione amm.va Da 155 a 624 Pmr Sanzione amm.va Da 500 a 2000 Pmr Sanzione amm.va Da 666,67 a 2.666,67 Pmr - 666,67 Da 0 a 0,5 Art.186-bis/2 a 0,5 fino a 0,8 a 0,8 fino a 1,5 Art.186/2 lett.a) Art.186/2 lett.b) Da 155 a 624 Pmr - 155 Da 500 a 2000 Pmr - 00 Da 666,67 a 2.666,67 Pmr - 666,67 da 800 a 3.200 e arresto fino

Dettagli

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 48 Operativa OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge

Dettagli

la c.d. tolleranza zero per quanto concerne l accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

la c.d. tolleranza zero per quanto concerne l accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Incontro di approfondimento sui controlli di Polizia ALCOL- CORRELATI Quattro Castella 29 giugno 11 Ispettore Giovanni Saviano Comando Polizia Municipale Unione Colline Matildiche Novità di grande rilievo

Dettagli

La corretta applicazione del dettato degli articoli 119, 186 e 187 del codice della strada: aspetti tecnici e giuridici

La corretta applicazione del dettato degli articoli 119, 186 e 187 del codice della strada: aspetti tecnici e giuridici La corretta applicazione del dettato degli articoli 119, 186 e 187 del codice della strada: aspetti tecnici e giuridici ALCOOL ETILICO L influenza dell alcool etilico sul comportamento dell uomo dipende

Dettagli

Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI

Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI Lavori preparatori XVI Legislatura Senato della Repubblica Atto N. 692 Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge

Dettagli

Codice Civile. Libro Quarto Delle obbligazioni. Titolo IX Dei fatti illeciti. Art Risarcimento per fatto illecito

Codice Civile. Libro Quarto Delle obbligazioni. Titolo IX Dei fatti illeciti. Art Risarcimento per fatto illecito Codice Civile Libro Quarto Delle obbligazioni Titolo IX Dei fatti illeciti Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui

Dettagli

S 733-BIS Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

S 733-BIS Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. S 733-BIS Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Il 14 maggio 2009 è stato assegnato in seconda battuta, al Senato il disegno di legge n. 733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica,

Dettagli

Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli

Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli Articolo 186 C.d.S. L attuale Codice della Strada prevede che, qualora un conducente venga sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, viene

Dettagli

Art Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

Art Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente Articolo 224 - CdS Art. 224 della sospensione e della revoca della patente 1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato o di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente

Dettagli

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK Sezione Codice della Strada PRONTUARI/STUDI Autore MASSAVELLI Marco Vice Com.te Polizia Municipale Druento 6 aprile 2012 RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA IN CONSEGUENZA DI IPOTESI DI REATO casistiche operative

Dettagli

Legge 2 ottobre 2007, n. 160

Legge 2 ottobre 2007, n. 160 Legge 2 ottobre 2007, n. 160 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli

Dettagli

Speciale ASAPS LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - PRESCRIZIONI E GIURISPRUDENZA - di Franco MEDRI *

Speciale ASAPS LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - PRESCRIZIONI E GIURISPRUDENZA - di Franco MEDRI * Speciale ASAPS LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - PRESCRIZIONI E GIURISPRUDENZA - di Franco MEDRI * Lo stato di ebbrezza è determinato da una concentrazione alcolica superiore a 0,5 (g/l) ed è sanzionato,

Dettagli

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche Art. 1. (Introduzione del delitto di omicidio

Dettagli

Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni nella guida

Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni nella guida Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Dettagli

Violazioni al c.d.s. che prevedono l applicazione della confisca del veicolo. Violazione Procedimento confisca Sequestro Affidamento

Violazioni al c.d.s. che prevedono l applicazione della confisca del veicolo. Violazione Procedimento confisca Sequestro Affidamento Modifiche al codice della strada. Legge 120/2010. La sanzione amministrativa della confisca, il sequestro e l affidamento in custodia del nella guida in stato di ebbrezza. Ugo Sergio Auteri Con le modifiche

Dettagli

Norma violata Art. 142, comma 8 2 Art. 142, comma 9 10 sono sostituite dalle seguenti: Art. 142, comma 8 5 Art. 142, commi 9 e 9 bis 10

Norma violata Art. 142, comma 8 2 Art. 142, comma 9 10 sono sostituite dalle seguenti: Art. 142, comma 8 5 Art. 142, commi 9 e 9 bis 10 D.L. 3 agosto 2007, n. 117. Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 180 del 4 agosto 2007),

Dettagli

Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato

Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato DISEGNO DI LEGGE RECANTE Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento

Dettagli

Codice della strada. Modifiche intervenute con l entrata in vigore del ddl 733-b. 34-bis. - (Decoro delle strade). NUOVO-

Codice della strada. Modifiche intervenute con l entrata in vigore del ddl 733-b. 34-bis. - (Decoro delle strade). NUOVO- Codice della strada Modifiche intervenute con l entrata in vigore del ddl 733-b TESTO VECCHIO TESTO NUOVO ASSENTE 34-bis. - (Decoro delle strade). NUOVO- 1-Chiunque insozza le pubbliche strade gettando

Dettagli

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL 30.07.2010 ART. CO. VIOLAZIONE SANZIONE PUNTI SANZ. ACC. NOTE 97 5 Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità

Dettagli

LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 MODIFICHE IN VIGORE DAL 30 LUGLIO 2010

LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 MODIFICHE IN VIGORE DAL 30 LUGLIO 2010 LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 Rilevanti novità interessano il codice della strada: sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.7.2010 - SuppL Ordinario n. 171, è stata pubblicata la legge 29.7.2010, n. 120, recante

Dettagli

Prefettura di Avellino

Prefettura di Avellino Prot. n.141/08/area III MAN, lì 27.05.2008 Al Sig. Questore di Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza Al Sig. Comandante Provinciale Corpo Forestale

Dettagli

Decreto Legge 3/8/2007 n. 117

Decreto Legge 3/8/2007 n. 117 Decreto Legge 3/8/2007 n. 117 Autore: Redazione CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 2/10/2007 N. 160 Disposizioni in materia di guida senza patente 1. All'articolo 116 del decreto legislativo

Dettagli

Presentazione... pag. 5

Presentazione... pag. 5 INDICE SOMMARIO Presentazione... pag. 5 1. La condotta.....................................» 17 1.1. Il reato di guida in stato di ebbrezza...................» 17 1.2. La guida di veicoli: il caso dei

Dettagli

MINISTERO DELL INTERNO

MINISTERO DELL INTERNO MINISTERO DELL INTERNO Circolare 30/7/2010 prot.300/a/10777/10/101/3/3/9 Legge 29 luglio 2010, n.120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"'. Modifiche agli articoli 97, 172, 173, 186,

Dettagli

DDL SICUREZZA: LE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA

DDL SICUREZZA: LE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA DDL SICUREZZA: LE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA Tabella di comparazione fra il testo vigente del codice della strada e le modifiche previste dalla legge n. 94 del 15.07.2009 recante Disposizioni in

Dettagli

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 107 Operativa OGGETTO: Circolazione stradale. Modifiche al Codice della Strada. Legge

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2

Articolo 1. Articolo 2 DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007 n.117 (in Gazz. Uff., 4 agosto, n. 180). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n.160. - Disposizioni urgenti modificative del codice della strada

Dettagli

491 GUIDA SOTTO L INFLUENZA DELL ALCOOL ART. 186

491   GUIDA SOTTO L INFLUENZA DELL ALCOOL ART. 186 491 www.laurus.tv GUIDA SOTTO L INFLUENZA DELL ALCOOL ART. 186 Art. 186 - Guida sotto l influenza dell alcool - Avvertenze - 1. La guida sotto l influenza dell alcool, se dall accertamento risulti un valore

Dettagli

DECRETO LEGGE 3 agosto 2007, n.117

DECRETO LEGGE 3 agosto 2007, n.117 DECRETO LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione(g.u. 4 agosto 2007, n. 180),convertito, con modificazioni,

Dettagli

ANVU Associazione Professionale Polizia Locale d Italia. Città di Jesolo Corpo Polizia Locale

ANVU Associazione Professionale Polizia Locale d Italia. Città di Jesolo Corpo Polizia Locale Città di Jesolo Corpo Polizia Locale ANVU Associazione Professionale Polizia Locale d Italia LE NOVITÀ AL CODICE DELLA STRADA introdotte con il D.L. n. 117 del 3 agosto 2007 Il 4 agosto 2007 sono entrare

Dettagli

Corte di Cassazione, II sezione, sentenza n depositata il

Corte di Cassazione, II sezione, sentenza n depositata il Pagina 1 di 6 Obbligo della preventiva segnalazione dell autovelox anche se si tratta di un rilevamento non automatico ma fatto direttamente dagli agenti della stradale con un dispositivo tele laser Il

Dettagli

XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al

Dettagli

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

Dettagli

Allegato circ. CPL 16/09

Allegato circ. CPL 16/09 Sono riportati di seguito gli articoli del CdS, o ad esso inerenti, modificati o inseriti. Tra parentesi quadre le parti abrogate e in grassetto (oltre alle rubriche) quelle inserite. Art. 34-bis (Decoro

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni; Pagina 1 di 12 Leggi d'italia D.L. 3-8-2007 n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto

Dettagli

La Circolare del Ministero illustra in particolare i seguenti punti del Decreto Legge n. 92/2008:

La Circolare del Ministero illustra in particolare i seguenti punti del Decreto Legge n. 92/2008: Pacchetto sicurezza e modifiche al codice della strada: i chiarimenti dell'interno Circolare Ministero Interno 26.05.2008 n. 300 Aumento delle pene previste nei casi più gravi di guida in stato di ebbrezza

Dettagli

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 1 Non assume l aspetto di un corpo normativo unitario Interessa molti settori del diritto (amministrativo, civile, penale) Codice della strada (DPR 285/1992) e Regolamento di esecuzione (DPR 495/92) Regolamenti

Dettagli

Le principali novità del decreto legge n agosto 2007 (Fonte: Altalex.com).

Le principali novità del decreto legge n agosto 2007 (Fonte: Altalex.com). Introduzione. Le principali novità del decreto legge n.117 3 agosto 2007 (Fonte: Altalex.com). Il governo ha varato alcune misure, in vigore dal 4 agosto 2007, riguardanti inasprimento di sanzioni relative

Dettagli

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

Dettagli

Ebbrezza alcolica: la questione del raddoppio della sospensione della patente

Ebbrezza alcolica: la questione del raddoppio della sospensione della patente Ebbrezza alcolica: la questione del raddoppio della sospensione della patente 22.12.2015 20:25 di Marco Massavelli Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO CODICE DELLA

Dettagli

POLIZIA LOCALE Servizio Giuridico 4 agosto 2007 NOTA ESPLICATIVA

POLIZIA LOCALE Servizio Giuridico 4 agosto 2007 NOTA ESPLICATIVA POLIZIA LOCALE Servizio Giuridico 4 agosto 2007 PZ/fl NOTA ESPLICATIVA OGGETTO: Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Con

Dettagli

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 36

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 36 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 36 All'articolo 1: al comma 1, lettera a), le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento nazionale

Dettagli

Cosa prevede il Codice della strada

Cosa prevede il Codice della strada Cosa prevede il Codice della strada La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall' art. 186 del codice della strada. E' un reato di competenza del Tribunale. Con il nuovo decreto-legge del 23 maggio

Dettagli

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

Dettagli

LPU NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LPU NORMATIVA DI RIFERIMENTO LPU NORMATIVA DI RIFERIMENTO Le ipotesi di applicazione del Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) nel processo penale A. LPU COME SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA A/1. Reati di competenza del Giudice di Pace

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Agg.to 10.10.2007 D.L. 3-8-2007 n. 117 - Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2007,

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N. 1772-B presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (PRODI) e dal Ministro dei trasporti (BIANCHI) di concerto col Ministro dell interno

Dettagli

Oltre le marce cambia lo stile!

Oltre le marce cambia lo stile! Oltre le marce cambia lo stile! Cosa è l alcol e come entra in circolo L alcol etilico è prodotto dalla fermentazione degli zuccheri presenti nella frutta, nei cereali, in alcuni semi e tuberi. Gli effetti

Dettagli

Alcol, droga e giovani

Alcol, droga e giovani Alcol, droga e giovani L impegno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la prevenzione e il contrasto degli illeciti Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze Trieste 2009 Intervento del Primo

Dettagli

MODIFICHE DI MAGGIOR INTERESSE DEL CODICE DELLA STRADA 2010 (L. 120/10)

MODIFICHE DI MAGGIOR INTERESSE DEL CODICE DELLA STRADA 2010 (L. 120/10) MODIFICHE DI MAGGIOR INTERESSE DEL CODICE DELLA STRADA 2010 (L. 120/10) Art. 204 bis (Udienza entro 30 giorni) - 3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere

Dettagli

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale. Polizia Locale LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI Con tutti gli aggiornamenti della legge 120/2010 e della sentenza n. 24457 del 02 dicembre 2010 la Cassazione Civile, sezione II All'atto del rilascio della

Dettagli

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (2).

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (2). D.L. 3-8-2007 n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2007, n. 180. D.L. 3 agosto

Dettagli

In vigore le modifiche all'art. 193 cds. Ecco le misure che dovrebbero combattere la scopertura assicurativa

In vigore le modifiche all'art. 193 cds. Ecco le misure che dovrebbero combattere la scopertura assicurativa NEWS In vigore le modifiche all'art. 193 cds. Ecco le misure che dovrebbero combattere la scopertura assicurativa Di W.V.D. Da oggi 19.12.2018, data di entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2018, n.

Dettagli

Comune di Brescia Settore Vigilanza / Corpo di Polizia Municipale. ARTICOLO 116 del Codice della Strada

Comune di Brescia Settore Vigilanza / Corpo di Polizia Municipale. ARTICOLO 116 del Codice della Strada Direttiva adottata dal Corpo del la Polizia Locale del Comune di Brescia in merito alle modifiche intervenute con il Decreto del Governo 117/2007 Comune di Brescia Settore Vigilanza / Corpo di Polizia

Dettagli

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada) SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada) 1. All articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile

Dettagli