Provincia Autonoma di Trento

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1 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 dicembre 2012, n Modifica della deliberazione n di data 23 dicembre 2011 "Approvazione dei criteri generali e delle modalità 2011/ /2013 per la concessione di finanziamenti per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura - Reg. Ce 1234/ Sezione VI, Disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura. Approvazione del riparto dei fondi assegnati alla Provincia Autonoma di Trento per l'annualità " Il Relatore comunica vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 3 dicembre Regolamento CE del Consiglio 1234/2007 "recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli" relativamente alla sezione VI "Disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura" - Approvazione del programma per le annualità 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013; vista la deliberazione n di data 23 dicembre 2011, modificata dalla delibera n. 28 di data 13 gennaio 2012, che approva i criteri generali e le modalità 2011/ /2013 per la concessione di finanziamenti per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell apicoltura; visto l allegato A), parte integrante e sostanziale della sopraccitata deliberazione, Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell apicoltura - Regolamento Ce 1234/2007 ; visto il Decreto direttoriale del MIPAF del 11 luglio 2012 con oggetto Ripartizione dei finanziamenti per l annualità per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell apicoltura (art. 8 D.M. 23 gennaio 2006) che assegna alla Provincia Autonoma di Trento l importo di ,00; premesso che per il controllo delle malattie delle api ed in particolare della varroasi sono fondamentali sia l adozione delle Buone pratiche che l applicazione di adeguate tecniche di allevamento e che, per garantire una efficace azione di prevenzione e lotta delle patologie dell alveare è, altresì, fondamentale il coordinamento nella scelta dei presidi da impiegare, dei tempi e delle modalità di somministrazione; considerato che, per la salvaguardia del patrimonio apistico e per lo sviluppo dell apicoltura trentina risulta importante avviare un servizio di assistenza tecnica con criteri tecnici adeguati e possibilmente uniformi sul territorio provinciale; preso atto che l Azione B.2 - Indagini sul campo finalizzate all applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari - richiede conoscenze tecniche e notevole impegno sul campo; ritenuto pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra esposto, che le Azioni A.4 e B.2, vengano gestite anche attraverso l aggregazione di più Associazioni al fine di migliorare le ricadute sul settore apistico; valutato necessario inserire alcune modifiche ed integrazioni all Allegato A) parte integrante e sostanziale della deliberazione n di data 23 dicembre 2011, secondo quanto indicato nell allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto in particolare: modificare i criteri per accedere ai benefici previsti dall Azione A.4 e di conseguenza dall Azione B.2 per le motivazioni sopra indicate; aumentare il limite di spesa minima ammissibile a finanziamento per le Azioni C.2.1, C.2.2, e E.1; limitare la possibilità di accedere ai finanziamenti riguardanti l Azione E solo per le Aziende che hanno subito mortalità anomali o spopolamenti di alveari e che hanno dato evidenza della moria mediante denuncia ai servizi veterinari competenti per territorio;

2 91 ritenuto opportuno altresì specificare le disposizioni riguardanti la tracciabilità dei pagamenti eseguiti dai produttori agricoli beneficiari di contributo della misura in oggetto; dato atto inoltre che con deliberazione della Giunta provinciale n. 470 di data 9 marzo 2012 è stato soppresso il Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole ed istituto il nuovo Servizio Agricoltura e considerato quindi opportuno adeguare il testo del provvedimento con la nuova denominazione; considerato che, per l annualità 2012/2013 l importo di finanziamento assegnato alla Provincia Autonoma di Trento, pari ad Euro ,00 viene ripartito tra le seguenti sottoazioni: A.3, A.4, B.1, B.2, B4, C.1, C.2.1, C.2.2, D.3, E.1; visto il piano finanziario relativo alla annualità del programma 2012/2013 nella formulazione di cui all'allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, programma che deve essere attuato nel periodo 1 settembre agosto 2013 e considerata la possibilità di una compensazione finanziaria fra le suddette azioni finanziate per ovviare ad eventuali diverse esigenze che si dovessero manifestare nel corso dell esecuzione del programma, fermo restando l importo totale del finanziamento annuo come previsto dal citato Regolamento CE 811/2007; tenuto conto della necessità di inoltrare, entro il 10 settembre 2013 all Organismo Pagatore preposto, l elenco dei beneficiari completo degli importi da erogare, e considerato quindi che le richieste di liquidazione, complete di tutta la documentazione prevista, debbano essere depositate presso la Struttura competente in materia di agricoltura entro le ore 09,30 del giorno 2 settembre 2013, pena l esclusione dagli elenchi dei beneficiari; visto che Agea con propria circolare n. 19 del 18 aprile 2011 ha emanato le modalità operative per la gestione dei contributi relativi al regolamento Ce 1234/2007 (ex 797/2004) stabilendo che la funzione istruttoria propedeutica all autorizzazione del pagamento è delegata alle Regioni e Province Autonome; visti i pareri dei Servizi di staff della P.A.T; tutto ciò premesso, - ad unanimità dei voti, legalmente espressi, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di approvare l Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto contenente le modifiche testuali all Allegato A) della deliberazione n di data 23 dicembre 2011 come successivamente modificata e integrata; 2) di approvare l Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il testo coordinato concernente i criteri generali e le modalità 2012/2013 per la concessione di finanziamenti per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell apicoltura, che sostituisce l Allegato A) della deliberazione n di data 23 dicembre 2011 come modificata dalla deliberazione n. 28 di data 13 gennaio 2012; 3) di stabilire che per l annualità 2012/2013 sono finanziate le seguenti sottoazioni: A.3, A.4, B.1, B.2, B.4, C.1, C.2.1, C.2.2, D.3, E.1; 4) di dare atto che per l annualità 2012/2013, l'importo massimo del cofinanziamento è quantificato in ,00; 5) di approvare, per l annualità 2012/2013, il riparto dei fondi assegnati alla Provincia Autonoma di Trento, suddividendo tale importo tra le azioni finanziate definite dal programma di cui all Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con la possibilità di compensazione tra tali azioni, qualora si dovessero manifestare eventuali diverse esigenze nel corso dell esecuzione del programma, fermo restando l importo totale del finanziamento annuo;

3 92 6) di dare atto che le domande per accedere ai finanziamenti in oggetto per l annualità 2012/2013 dovranno essere presentate sui moduli predisposti da AGEA e presentate alla struttura competente in materia di agricoltura entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige; 7) di demandare a successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura l approvazione della modulistica integrativa da presentare unitamente alla domanda di finanziamento di cui al punto 6) e successivamente, al momento della richiesta di liquidazione del contributo; 8) di stabilire che per l annualità 2012/2013, le richieste di liquidazione complete di tutta la documentazione prevista, vengano depositate presso il Servizio Agricoltura, entro le ore 9.30 del giorno 2 settembre 2013, pena l esclusione dagli elenchi dei beneficiari; 9) di dare atto che al finanziamento delle suddette spese si provvederà con i contributi di cui al Regolamento CE 1234/2007 ed al Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2006 che verranno erogati a ciascun beneficiario, in un unica soluzione, da parte dell'organismo Pagatore preposto, subordinatamente alla verifica effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura; 10) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale; 11) di disporre che, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai Regolamenti CE 811/2007 e 1234/2007, dal Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2006 nonché dalla circolare AGEA n. 19 del 18 aprile 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 12) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI GIOVANNI GARDELLI

4 93 Allegato parte integrante ALLEGATO 1) MODIFICA ALL ALLEGATO A) DELLA DELIBERAZIONE N DI DATA 23 DICEMBRE 2011 E SUCCESSIVA MODIFICA a) di aggiungere alla fine del secondo paragrafo dell articolo 2 la seguente frase: Per le Azioni A.4 e B.2, tale limite è elevato a 200, ma può essere raggiunto anche attraverso l aggregazione di più Associazioni, purchè tutte le Associazioni costituenti la forma aggregata siano in possesso di partita IVA e fascicolo aziendale sul SIAN entro la data di scadenza del bando. b) di sostituire il terzo paragrafo dell articolo 2 con il seguente: Ai fini del calcolo del numero di soci delle Forme Associate, sono considerati solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa con riferimento all anno 2012, e in regola con la denuncia degli alveari, con riferimento ai dati del censimento vigente alla data di approvazione della deliberazione annuale di riparto dei fondi assegnati alla provincia autonoma di Trento. Per i soci che hanno iniziato l attività in data successiva al censimento, vengono considerati i dati indicati nella comunicazione di avvio dell attività. Non vengono conteggiati: - gli apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate a meno che non vi sia specifica dichiarazione nella quale il socio interessato da doppia adesione, indichi l organismo associativo prescelto per beneficiare indirettamente, degli aiuti richiesti; - gli apicoltori che hanno dichiarato il possesso di alveari 0. c) di sostituire il punto A. 4 - Assistenza tecnica alle aziende - dell articolo 3 con il seguente: I richiedenti devono presentare un progetto per l assistenza tecnica che preveda le seguenti linee di intervento: 1) realizzazione di servizi di assistenza tecnica e di consulenza di tipo avanzato agli apicoltori, orientati prioritariamente all'informazione, da attivare attraverso specifici progetti riguardanti in particolare: - la diffusione di buone norme di tecnica apistica e l'applicazione delle acquisizioni più recenti in materia di buone pratiche di allevamento delle api e di lavorazione del miele; - la promozione di tecniche finalizzate ad un omogeneo sviluppo delle famiglie; - la legislazione di settore, gli andamenti produttivi, di consumo e di mercato dei diversi prodotti apistici, le norme che regolano la produzione di qualità; - la promozione di un idoneo coordinamento tra gli apicoltori, nella lotta delle patologie dell'alveare per favorire una razionale scelta dei presidi da impiegare e dei tempi e delle modalità di somministrazione degli stessi; Pag. 1 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

5 94 - lo sviluppo di un sistema di informazione tra gli operatori del settore; - le metodologie per verificare le ricadute quali-quantitative delle azioni intraprese sulle produzioni. 2) coordinamento tra gli esperti apistici delle associazione aderenti al progetto nonché con APSS; 3) informatizzazione dei dati relativi ai controlli effettuati. I progetti devono prevede l impiego di personale di comprovata esperienza o formazione professionale. Per le predette attività può essere impiegato: 1. personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che abbia maturato esperienza quinquennale nel settore o abbia seguito specifici corsi organizzati da Enti pubblici operanti nel settore dell apicoltura. Per il personale tecnico dipendente, il costo orario deve essere determinato sulla base delle norme stabilite dai contratti di categoria. Per il personale tecnico, con contratto di prestazione autonoma, il compenso massimo omnicomprensivo non potrà superare 38,00/ora per gli iscritti agli albi professionali e 25,00/ora negli altri casi. Gli eventuali oneri fiscali o previdenziali (casse previdenziali di categoria ecc.) saranno riconosciuti in aggiunta ai compensi. Non possono essere rendicontati stipendi per personale dipendente di pubbliche amministrazioni; 2. esperti apistici, con esperienza nel settore, che abbiano frequentato negli ultimi 5 anni antecedenti la data di approvazione della deliberazione annuale di riparto dei fondi assegnati alla provincia autonoma, specifici corsi organizzati da Enti pubblici operanti nel settore dell apicoltura di durata non inferiore alle 8 ore. Per tale personale, la tariffa oraria comprensiva di IVA e dei costi di trasporto, non potrà superare 22,00, indicati nella deliberazione della Giunta provinciale n dd Direttive per l attuazione da parte dell APSS, di un piano di controllo delle malattie che colpiscono le famiglie di api, in particolare la peste americana, presenti sul territorio provinciale, e partecipazione al progetto nazionale APENET - Anno E facoltà dell associazione attivare l assistenza tecnica anche a favore di apicoltori non soci, purché vi sia una decisione del consiglio in tal senso. Tutta l attività di assistenza deve essere tracciata con verbali di visita. d) di sostituire il secondo paragrafo del punto B.4 - Acquisto di idonei presidi sanitari - dell articolo 3 con il seguente: Il costo massimo ammesso è di Euro 4,00 (Iva esclusa) ad alveare denunciato dagli apicoltori associati nel censimento vigente alla data di approvazione della presente deliberazione. Gli alveari posseduti da apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate verranno conteggiati solo in presenza della dichiarazione specifica così come indicato all articolo 2. e) di aggiungere al termine del punto C Acquisto arnie per nomadismo - dell articolo 3, il seguente paragrafo: Il finanziamento massimo erogabile è fissato al 60% della spesa ammissibile, con un limite minimo di spesa ammissibile a finanziamento per singola richiesta di 1.500,00 IVA esclusa. Pag. 2 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

6 95 f) di sostituire l ultimo paragrafo del punto C Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l esercizio del nomadismo - dell articolo 3, con il seguente: Il finanziamento massimo erogabile complessivo per l Azione C.2.2 è fissato al 50% della spesa ammissibile, con un limite minimo di spesa ammissibile a finanziamento per singola richiesta di 1.500,00 IVA esclusa ed un limite massimo di 5.400,00 IVA esclusa. g) di inserire, quale primo paragrafo del punto E - Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico comunitario E.1 - Acquisto di api regine e sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api), materiale per la conduzione dell azienda apistica da riproduzione, dell articolo 3, il seguente: Possono beneficiare del contributo previsto dall azione le aziende apistiche che hanno subito mortalità anomali o spopolamenti di alveari e che hanno dato evidenza della moria mediante denuncia ai servizi veterinari competenti per territorio. h) di sostituire l ultimo paragrato del punto E - Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico comunitario E.1 - Acquisto di api regine e sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api), materiale per la conduzione dell azienda apistica da riproduzione, dell articolo 3, con il seguente: Il finanziamento massimo erogabile è fissato al 60% della spesa ammissibile, con un limite minimo di spesa ammissibile a finanziamento fissato in 1.500,00 IVA esclusa. i) di sostituire il primo paragrafo dell articolo 4 Modalità e termini di presentazione delle domande con il seguente: La domanda di finanziamento, redatta secondo il modulo predisposto da AGEA e scaricabile dal sito deve essere inoltrata alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura entro il termine fissato dalla deliberazione annuale di riparto dei fondi assegnati alla provincia autonoma di Trento, a pena di irricevibilità. Nel caso di aggregazioni tra forme associate, la domanda dovrà essere presentata dalla forma associata più numerosa, allegando una lettera di intenti contenente anche la delega alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo, sottoscritta dai presidenti delle forme associate aggregate. Le firme dei deleganti devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del D.P.R. 445/00. j) di sostituire al secondo paragrafo dell articolo 4 Modalità e termini di presentazione delle domande e al ultimo paragrafo dell articolo 8 Vincoli di destinazione e obblighi di identificazione l indirizzo di posta elettronica certificata con il seguente: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it Pag. 3 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

7 96 k) di aggiungere alla fine del secondo paragrafo dell articolo 4 Modalità e termini di presentazione delle domande e all ultimo paragrafo dell articolo 8 Vincoli di destinazione e obblighi di identificazione il seguente paragrafo: La documentazione può essere inviata telematicamente tramite: - sistema per la comunicazione elettronica certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino (CEC-PAC); - casella di posta elettronica semplice ( ) con firma digitale oppure scansione del documento di identità del sottoscrittore; - casella di posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale oppure scansione del documento di identità del sottoscrittore. l) di inserire, all articolo 5 - Documentazione da allegare alla domanda Azioni A, B, C.1, D, F, dopo la lettera c., il seguente punto: d. lettere di intenti contenente anche la delega alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo, sottoscritta dai presidenti delle forme associate aggregate (solo per le associazioni) Le firme dei deleganti devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del D.P.R. 445/00. m) di aggiungere all articolo 5 - Documentazione da allegare alla domanda Azioni A, B, C.1, D, F, alla fine della lettera e.,(ex lettera d.) la seguente frase: a. Nel caso in cui la domanda sia presentata da più Associazioni aggregate, può essere predisposto un unico elenco. Negli altri casi, per i soci iscritti a più associazioni, è richiesta una specifica dichiarazione nella quale l apicoltore, indichi l organismo associativo prescelto per beneficiare indirettamente, degli aiuti richiesti. n) di sostituire la lettera h. (ex lettera g.) dell articolo 5 - Documentazione da allegare alla domanda Azioni A, B, C.1, D, F, con la seguente: h. elenco con i nominativi del personale tecnico e degli esperti/ apistici incaricati, corredato di curriculum vitae in formato europeo per il personale laureato in discipline tecnico-scientifiche. Le competenze degli esperti apistici incaricati devono essere comprovare tramite autocertificazione o fotocopia dell attestato o dichiarazione di partecipazione rilasciato dall ente organizzatore del corso, qualora la relativa documentazione non sia già in possesso dell Amministrazione Provinciale (solo per le sub-azioni A.1, A.4 e B.1) o) di sostituire il secondo e il terzo paragrafo dell articolo 6 Istruttoria delle domande con i seguenti: Azioni A, B, C.1, D, F: 1) Istituti di ricerca e/o Enti; 2) Forme Associate aggregate; 3) Forme Associate. Pag. 4 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

8 97 Nell ambito della categoria 1) a parità di condizioni, sarà accordata priorità facendo riferimento alla data di presentazione della domanda. All interno delle categorie 2) e 3), gli importi ammessi a finanziamento sono determinati, nel caso di risorse finanziarie insufficienti, proporzionalmente in base al numero dei soci regolarmente iscritti e censiti. p) di aggiungere dopo il terzo paragrafo dell articolo 9 Rendicontazione e liquidazione il seguente paragrafo: Per i pagamenti dovrà essere utilizzato il conto corrente indicato nella domanda di contributo, sui bonifici di pagamento deve essere indicato il codice Cup Codice Unico di progetto degli investimenti pubblici, pena l esclusione dagli elenchi dei beneficiari. q) di sostituire, ogni qual volta si presenti, la dicitura Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole con la denominazione: Servizio Agricoltura. Pag. 5 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

9 98 Allegato parte integrante ALLEGATO A) Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell apicoltura - Regolamento Ce 1234/07 - Sezione VI, Disposizioni speciali relative al settore dell apicoltura. Articolo 1 Programma provinciale triennale Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2772/10 è stato approvato per le annualità 2010/ / /2013 il programma provinciale triennale di attuazione del Regolamento CE 1234/2007, al quale si rinvia per l individuazione del contenuto delle singole azioni e delle relative subazioni, per l individuazione dei soggetti che possono chiedere i finanziamenti distinti per azioni e per la percentuale massima di intervento. Per ogni annualità, così come sopra indicato, il programma viene attuato nel periodo 1 settembre 31 agosto. Articolo 2 Soggetti beneficiari Possono beneficiare dei finanziamenti gli Istituti di ricerca, gli Enti, gli apicoltori, i produttori apistici, e le Forme Associate così come definiti dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2006 e dal relativo Allegato 1. Entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, tutti i beneficiari devono costituire il fascicolo aziendale sul SIAN, presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA), così come richiesto da AGEA ed essere in possesso di partita IVA. Le Forme Associate che intendono accedere ai finanziamenti in oggetto devono essere costituite con atto pubblico ed avere almeno 80 soci regolarmente iscritti. Per le Azioni A.4 e B.2, tale limite è elevato a 200, ma può essere raggiunto anche attraverso l aggregazione di più Associazioni, purchè tutte le Associazioni costituenti la forma aggregata siano in possesso di partita IVA e fascicolo aziendale sul SIAN entro la data di scadenza del bando. Ai fini del calcolo del numero di soci delle Forme Associate, sono considerati solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa con riferimento all anno 2012, e in regola con la denuncia degli alveari, con riferimento ai dati del censimento vigente alla data di approvazione della deliberazione annuale di riparto dei fondi assegnati alla provincia autonoma di Trento. Per i soci che hanno iniziato l attività in data successiva al censimento, vengono considerati i dati indicati nella comunicazione di avvio dell attività. Non vengono conteggiati: - gli apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate a meno che non vi sia specifica dichiarazione nella quale il socio interessato da doppia adesione, indichi l organismo associativo prescelto per beneficiare indirettamente, degli aiuti richiesti; gli apicoltori che hanno dichiarato il possesso di alveari 0. Pag. 1 di 13 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

10 99 Ai fini del calcolo dei finanziamenti da attribuire ai singoli apicoltori, si considera il numero di alveari, con riferimento ai dati del censimento vigente alla data di approvazione della deliberazione annuale di riparto dei fondi assegnati alla provincia autonoma di Trento. Per gli apicoltori che hanno iniziato l attività in data successiva al censimento, vengono considerati i dati indicati nella comunicazione di avvio dell attività. I beneficiari non devono aver chiesto ed ottenuto allo stesso titolo contributi da parte di altri enti e organismi nazionali e comunitari. Articolo 3 Interventi ammessi a finanziamento e spese ammissibili Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda alla struttura provinciale competente e pagate entro il 31 agosto relativo alla campagna di riferimento. Per quanto non espressamente richiamato dai presenti criteri, deve essere comunque fatto riferimento a quanto previsto dal decreto MIPAAF del 23 gennaio 2006, pertanto non possono essere rendicontati stipendi per personale di pubbliche amministrazioni, spese di trasporto e IVA. A.1 - Corsi di aggiornamento e formazione Sono ammesse a finanziamento iniziative rivolte a: esperti apistici di cui all articolo 12 della L.P. 2/2008, esperti che supportano l assistenza tecnica alle aziende, esperti assaggiatori di miele, personale di Enti pubblici, categorie non agricole. Alle iniziative rivolte a soggetti impiegati in attività di assistenza tecnica può partecipare personale laureato in discipline tecnico-scientifiche o diplomato in scuole di formazione professionale attinente alle attività svolte, personale che collabora con l Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) nell ambito del piano di controllo delle malattie delle api. Per quanto riguarda le spese ammissibili per le attività di formazione organizzate direttamente dal richiedente si fa riferimento a parametri di costo, IVA esclusa, e indici riportati nella deliberazione della Giunta provinciale n dd Modifica dei criteri e modalità per l attuazione del Programma Operativo Ob.2 FSE Allegato 1 - Punto Gli eventuali oneri fiscali o previdenziali (IVA, casse previdenziali di categoria ecc.) saranno riconosciuti in aggiunta ai compensi e rimborsi massimi previsti. Solo per motivate esigenze dovute alle tipologie del corso o a particolari professionalità del docente è possibile discostarsi da tali valori o procedure. Tuttavia: 1. per l attività di supporto / assistenza in aula, ad esclusione del tutoraggio, non potrà essere riconosciuta una tariffa oraria superiore a 22,00 comprensiva dei costi di trasporto IVA esclusa; 2. per i pasti, previsti nell ambito di iniziative della durata giornaliera di almeno 7 ore, valgono i parametri previsti per i dipendenti provinciali; 3. per le visite guidate previste dal programma dei corsi sono ammissibili: un importo massimo di Euro 700,00, per il solo noleggio del pullman, per visite guidate svolte in ambito regionale; Pag. 2 di 13 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

11 100 un importo massimo di Euro 1.000,00, per il solo noleggio del pullman, per visite guidate di una sola giornata un ambito extra regionale. L ente gestore deve stipulare, qualora non esistenti, idonee polizze assicurative R.C.O. e R.C.T. (presso agenzie Assicurative abilitate), che coprano i rischi derivanti dall esecuzione di tutte le attività formative, con un massimale per persona e per sinistro pari ad almeno euro ,00. I costi del premio e le relative spese sono ammissibili a finanziamento. Per la frequenza di tecnici o esperti a corsi di formazione o specializzazione extraprovinciale sono finanziate le quote di iscrizione, le spese di trasporto, vitto, alloggio definite sulla base dei parametri previsti per i dipendenti provinciali. La consegna ai corsisti di eventuale materiale deve essere dimostrata con la sottoscrizione da parte dei corsisti di un idoneo documento. In caso contrario la spesa relativa all acquisto del materiale non potrà beneficiare del finanziamento previsto dal regolamento Ce 1234/07. Può essere rilasciato il certificato di frequenza solo ai corsisti che abbiano partecipato almeno al 70% delle ore di formazione previste dal corso. Tutti gli incontri organizzati devono essere certificati a rendiconto dal registro delle presenze firmato dai docenti e partecipanti. A. 2 - Seminari e convegni tematici E ammessa l organizzazione di seminari sulle tematiche collegate con l assistenza tecnica, la ricerca sulle problematiche specifiche del settore e la promozione del prodotto. Per queste iniziative, si fa riferimento ai parametri di spesa previsti per la sub-azione A.1. Per i relatori provenienti da fuori provincia sono finanziate le spese di trasporto, vitto, alloggio definite sulla base dei parametri previsti per i dipendenti provinciali. A. 3 - Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede e opuscoli informativi Al fine di garantire un azione di sensibilizzazione a favore di tutti gli apicoltori indistintamente, nell ambito della sub-azione è data la priorità ad attività di promozione e divulgazione. Sono ammesse le spese per: - depliant e opuscoli divulgativi; - abbonamenti. I depliant e gli opuscoli divulgativi dovranno essere realizzati secondo il seguente standard qualitativo minimo : a) composizione minima di quattro facciate; b) presentazione dell associazione (nei casi di forme associate); c) notizie sulle tipologie di miele prodotte dagli associati (nei casi di forme associate); d) assenza di pubblicità di sponsor o di ditte fornitrici di prodotti. Non possono essere ammessi a finanziamento abbonamenti a riviste la cui durata va oltre il secondo anno solare della campagna di riferimento. Ogni richiedente può stipulare fino a 10 abbonamenti per testata specializzata nel settore apistico. Pag. 3 di 13 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

12 101 A.4 - Assistenza tecnica alle aziende I richiedenti devono presentare un progetto per l assistenza tecnica che preveda le seguenti linee di intervento: 1) realizzazione di servizi di assistenza tecnica e di consulenza di tipo avanzato orientati prioritariamente all'informazione, da attivare attraverso specifici progetti riguardanti in particolare: - la diffusione di buone norme di tecnica apistica e l'applicazione delle acquisizioni più recenti in materia di buone pratiche di allevamento delle api e di lavorazione del miele; - la promozione di tecniche finalizzate ad un omogeneo sviluppo delle famiglie; - la legislazione di settore, gli andamenti produttivi, di consumo e di mercato dei diversi prodotti apistici, le norme che regolano la produzione di qualità; - la promozione di un idoneo coordinamento tra gli apicoltori, nella lotta delle patologie dell'alveare per favorire una razionale scelta dei presidi da impiegare e dei tempi e delle modalità di somministrazione degli stessi; - lo sviluppo di un sistema di informazione tra gli operatori del settore; - le metodologie per verificare le ricadute quali-quantitative delle azioni intraprese sulle produzioni. 2) coordinamento tra gli esperti apistici delle associazione aderenti al progetto nonché con APSS; 3) informatizzazione dei dati relativi ai controlli effettuati. I progetti devono prevede l impiego di personale di comprovata esperienza o formazione professionale Per le predette attività può essere impiegato: 1. personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che abbia maturato esperienza quinquennale nel settore o abbia seguito specifici corsi organizzati da Enti pubblici operanti nel settore dell apicoltura. Per il personale tecnico dipendente, il costo orario deve essere determinato sulla base delle norme stabilite dai contratti di categoria. Per il personale tecnico, con contratto di prestazione autonoma, il compenso massimo omnicomprensivo non potrà superare 38,00/ora per gli iscritti agli albi professionali e 25,00/ora negli altri casi. Gli eventuali oneri fiscali o previdenziali (casse previdenziali di categoria ecc.) saranno riconosciuti in aggiunta ai compensi. Non possono essere rendicontati stipendi per personale dipendente di pubbliche amministrazioni; 2. esperti apistici, con esperienza nel settore, che abbiano frequentato negli ultimi 5 anni antecedenti la data di approvazione della deliberazione annuale di riparto dei fondi assegnati alla provincia autonoma, specifici corsi organizzati da Enti pubblici operanti nel settore dell apicoltura di durata non inferiore alle 8 ore. Per tale personale, la tariffa oraria comprensiva di IVA e dei costi di trasporto, non potrà superare 22,00, indicati nella deliberazione della Giunta provinciale n dd Direttive per l attuazione da parte dell APSS, di un piano di controllo delle malattie che colpiscono le famiglie di api, in particolare la peste americana, presenti sul territorio provinciale, e partecipazione al progetto nazionale APENET - Anno E facoltà dell associazione attivare l assistenza tecnica anche a favore di apicoltori non soci, purché vi sia una decisione del consiglio in tal senso. Tutta l attività di assistenza deve essere tracciata con verbali di visita. Pag. 4 di 13 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

13 102 A. 5 Tecniche avanzate trasferimento conoscenze Azione non attivata B.1 - Incontri periodici con gli apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici Nell ambito di questa sub-azione possono essere svolte attività pratiche rivolte alla lotta contro la varroasi. Per queste iniziative, si fa riferimento ai parametri e competenze previste per la sub-azione A.4. Tutti gli incontri organizzati devono essere certificati dal registro delle presenze firmato dai partecipanti e dai docenti/relatori. B.2 Indagini sul campo finalizzate all applicazione di strategie di lotta alla varroa Sono ammesse a finanziamento programmi di indagine in collaborazione con organismi specializzati. Per queste iniziative, si fa riferimento ai parametri e competenze previste per la sub-azione A.4. B.3 - Acquisto arnie con fondo a rete o modifica di arnie esistenti Azione non attivata. B.4 - Acquisto di idonei presidi sanitari Sono ammessi a finanziamento presidi sanitari registrati, proposti dai Servizi veterinari dell APSS ed acquistati dalla forma associata per conto dei propri soci e consegnati agli stessi, per la lotta alla varroasi. Il costo massimo ammesso è di Euro 4,00 (Iva esclusa) ad alveare denunciato dagli apicoltori associati nel censimento vigente alla data di approvazione della presente deliberazione. Gli alveari posseduti da apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate verranno conteggiati solo in presenza della dichiarazione specifica così come indicato all articolo 2. La consegna del prodotto, da parte della Forma associata, deve essere tracciata e dimostrata con la sottoscrizione da parte dell apicoltore di un idoneo documento. Presso la Forma associata deve essere mantenuta copia delle prescrizioni medico veterinarie per l acquisto del prodotto se previsto dalla normativa sanitaria vigente. C. 1 - Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata Sono ammessi a finanziamento i progetti per la creazione di una banca dati relativa alla distribuzione degli apiari sul territorio mediante l utilizzo di GPS. Le associazioni possono attivare la mappatura solo nel proprio ambito territoriale ad esclusione delle aree già monitorate. Al fine di armonizzare i dati con quelli in possesso dell Amministrazione provinciale, di ciascuna postazione devono essere inseriti nel database i seguenti: dati obbligatori: codice APSS identificativo dell apicoltore; dati coordinate UTM/WGS84 ETRF89; quota ortometrica; Comune amministrativo; dimensionamento dell apiario (in termini di numero alveari presenti); Pag. 5 di 13 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

14 103 principali coltivazioni dell area; periodo di utilizzo della postazione; fioriture su cui viene praticato il nomadismo; tipo di apicoltura praticata (nomade o stanziale) destinazione d uso del territorio (agricoltura, bosco, industria, urbanizzazione); dati facoltativi: tipologia di miele prodotto per postazione; foto generale in formato digitale della postazione; foto particolare di dettaglio della postazione breve descrizione della viabilità di accesso alla postazione; descrizione dei sistemi antintrusione per la fauna selvatica. I dati contenuti nella banca dati oggetto di finanziamento devono essere resi accessibili alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura per la sovrapposizione nella cartografia relativa alla distribuzione floristica. I dati dovranno essere predisposti in formato shape e formato excel. C.2 - Acquisto attrezzature per il nomadismo Nel caso di apicoltori appartenenti allo stesso nucleo familiare, la domanda può essere presentata da un solo beneficiario. C Acquisto arnie per nomadismo Sono ammesse a finanziamento le spese per l acquisto di arnie da parte degli apicoltori che praticano il nomadismo e che hanno denunciato all APSS, nel censimento in vigore, la proprietà di almeno 16 alveari, che siano in regola con la normativa che disciplina tale attività. Il finanziamento massimo erogabile per singola arnia da nomadismo, è fissato al 60% della spesa massima ammissibile di 90,00, IVA esclusa. Vengono finanziate esclusivamente arnie in legno. Il numero di arnie finanziabili per singolo beneficiario non può superare il 50% del numero di alveari denunciato, se necessario, arrotondato all'unità superiore, e comunque non può essere inferiore a 8 e superiore a 50 arnie. Il finanziamento massimo erogabile è fissato al 60% della spesa ammissibile, con un limite minimo di spesa ammissibile a finanziamento per singola richiesta di 1.500,00 IVA esclusa. C Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l esercizio del nomadismo Sono ammesse a finanziamento le spese per l acquisto - da parte degli apicoltori che praticano il nomadismo e che hanno denunciato all APSS la proprietà di almeno 21 alveari negli ultimi due censimenti, che siano in regola con la normativa che disciplina tale attività - di: 1) rimorchi non agricoli, con massa massima a carico non superiore a kg che risultino di proprietà del richiedente; il mezzo trattore dotato del gancio deve risultare di proprietà del richiedente e/o di un membro dello stesso nucleo familiare o di una società intestata al richiedente, operante nel settore agro-alimentare. Non può essere finanziata più di un attrezzatura per singolo apicoltore e la spesa massima ammissibile ammonta a di 3.600,00 IVA esclusa. Gli apicoltori che hanno già usufruito dell agevolazione nelle annualità dei precedenti programmi, sono automaticamente esclusi. Pag. 6 di 13 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

15 104 2) supporti o cavalletti per il posizionamento delle arnie di lunghezza minima di cm 200 con un altezza di cm. La spesa massima ritenuta ammissibile per singolo supporto è quantificata in 80,00 Iva esclusa ed il numero massimo di supporti acquistabile è stabilito sulla base del rapporto di 1 supporto ogni 4 alveari denunciati, arrotondato all unità superiore. Non è ammesso l utilizzo di materiale di recupero. Il finanziamento massimo erogabile complessivo per l Azione C.2.2 è fissato al 50% della spesa ammissibile, con un limite minimo di spesa ammissibile a finanziamento per singola richiesta di 1.500,00 IVA esclusa ed un limite massimo di 5.400,00 IVA esclusa. C.2.3 Acquisto autocarri per l esercizio del nomadismo Azione non attivata D.1 - Acquisto strumentazione E ammesso l acquisto di strumentazione per valutare la qualità del prodotto. D.2 Realizzazione di laboratori d analisi finalizzati alla verifica della qualità dei mieli Azione non attivata. D.3 - Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali Sono ammesse a finanziamento le spese per analisi chimico-fisiche, e residuali purché effettuate presso laboratori accreditati e spese per analisi melissopalinologiche effettuate da personale iscritto all Albo nazionale degli esperti in melissopalinologia. E - Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico comunitario E.1 - Acquisto di api regine e sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api), materiale per la conduzione dell azienda apistica da riproduzione Possono beneficiare del contributo previsto dall azione le aziende apistiche che hanno subito mortalità anomali o spopolamenti di alveari e che hanno dato evidenza della moria mediante denuncia ai servizi veterinari competenti per territorio. Sono ammesse a finanziamento le spese per l acquisto di api appartenenti al tipo genetico Apis mellifera ligustica ed ecotipi locali, nonché Apis mellifera carnica, per le quali sia stato rilasciato il Certificato sanitario da parte dei servizi veterinari delle ASL che attesti le condizioni igienico-sanitarie degli animali e per i quali il CRA Unità di apicoltura o soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CRA, attestino l appartenenza delle api stesse al tipo genetico di Apis mellifera ligustica ed ecotipi locali, nonché Apis mellifera carnica. Quest ultima certificazione può essere rilasciata anche dall autorità competente del Paese di provenienza dell Unione Europea L importazione di animali vivi deve avvenire secondo le procedure previste nell ambito della rete TRACES (Trade Control and Export System). Il materiale genetico ammesso a finanziamento non può essere rivenduto né ceduto gratuitamente nell arco dei tre anni successivi all acquisto. Il numero massimo di unità acquistabili è fissato al 30% del numero di alveari denunciati all APSS nel censimento. Possono essere acquistati: api regine nate nell anno dell acquisto e marcate secondo le modalità previste Pag. 7 di 13 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

16 105 dalle convenzioni internazionali, per una spesa massima ammissibile di 20,00 Iva esclusa per ape regina; pacchi di api di peso non inferiore al kg 1,5, per una spesa massima ammissibile di 70,00 Iva esclusa per pacco; nuclei su 4 telaini spesa massima ammissibile 70,00 Iva esclusa. Il finanziamento massimo erogabile è fissato al 60% della spesa ammissibile, con un limite minimo di spesa ammissibile a finanziamento fissato in 1.500,00 IVA esclusa. F.1 - Miglioramento qualitativo dei prodotti dell'apicoltura mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipicizzazione in base all origine botanica e geografica Al fine di accrescere la banca dati sul miele trentino ed avviare uno studio di tipicizzazione dei mieli prodotti in Trentino, sono ammessi a finanziamento programmi di indagine in collaborazione con organismi specializzati. Articolo 4 Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento La domanda di finanziamento, redatta secondo il modulo predisposto da AGEA e scaricabile dal sito deve essere inoltrata alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura entro il termine fissato dalla deliberazione annuale di riparto dei fondi assegnati alla provincia autonoma di Trento, a pena di irricevibilità. Nel caso di aggregazioni tra forme associate, la domanda dovrà essere presentata dalla forma associata più numerosa, allegando una lettera di intenti contenente anche la delega alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo, sottoscritta dai presidenti delle forme associate aggregate. Le firme dei deleganti devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del D.P.R. 445/00. La domanda può essere consegnata a mano al Servizio Agricoltura - Ufficio Tutela delle Produzioni Agricole - via G. B. Trener n Trento e presso gli sportelli periferici o trasmessa per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o via fax al numero , o tramite posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it. La documentazione può essere inviata telematicamente tramite: - sistema per la comunicazione elettronica certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino (CEC-PAC); - casella di posta elettronica semplice ( ) con firma digitale oppure scansione del documento di identità del sottoscrittore; - casella di posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale oppure scansione del documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di consegna diretta fa fede la data e l ora della ricevuta rilasciata da parte della struttura ricevente. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., fa fede la data e l ora del timbro dell'ufficio postale accettante. La domanda deve essere presentata completa della documentazione di cui all articolo 5, pena la sua inammissibilità. Resta comunque ferma l eventuale regolarizzazione o integrazione della domanda e/o della documentazione già presentata ai sensi dell art. 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Pag. 8 di 13 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

17 106 Articolo 5 Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione Azioni A, B, C.1 D, F a. modulo 1), Dichiarazione integrativa alla domanda di finanziamento Regolamento Ce 1234/07 e disponibile sul sito www. modulistica.provincia.tn.it, da compilarsi distintamente per ogni azione; b. copia dell atto costitutivo o dello statuto della società o dell associazione di produttori; c. copia del verbale del consiglio di amministrazione dal quale risulti l approvazione dell attività per cui si richiedono i finanziamenti e l autorizzazione per il legale rappresentante a presentare la domanda di finanziamento (solo per le associazioni); d. lettere di intenti contenente anche la delega alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo, sottoscritta dai presidenti delle forma associate aggregate (solo per le associazioni) Le firme dei deleganti devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del D.P.R. 445/00; e. dichiarazione sostitutiva che attesti il numero dei soci regolarmente iscritti per l anno in cui è stata presentata la domanda e elenco, su supporto informatico, dei soci con indicazione del codice APSS e del numero di alveari dichiarati al censimento (solo per le associazioni). Nel caso in cui la domanda sia presentata da più Associazioni aggregate, può essere predisposto un unico elenco. Negli altri casi, per i soci iscritti a più associazioni, è richiesta una specifica dichiarazione nella quale l apicoltore, indichi l organismo associativo prescelto per beneficiare indirettamente, degli aiuti richiesti; f. copia del verbale del consiglio di amministrazione dal quale emerga la decisione di prestare assistenza e supporto tecnico anche a favore di apicoltori non soci (solo per le sub-azioni A.4, B.1 se vengono attivate anche a favore di apicoltori non soci ); g. preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore; h. elenco con i nominativi del personale tecnico e degli esperti/ apistici incaricati, corredato di curriculum vitae in formato europeo per il personale laureato in discipline tecnico-scientifiche. Le competenze degli esperti apistici incaricati devono essere comprovare tramite autocertificazione o fotocopia dell attestato o dichiarazione di partecipazione rilasciato dall ente organizzatore del corso, qualora la relativa documentazione non sia già in possesso dell Amministrazione Provinciale (solo per le sub-azioni A.1, A.4 e B.1); i. programma operativo di massima (solo per le sub-azioni A.1, A.4, B.1, B.2, C.1 e F.). Azioni C.2 e E a. modulo 2) Dichiarazione integrativa alla domanda di finanziamento Regolamento Ce 1234/07 e disponibile sul sito www. modulistica.provincia.tn.it; b. preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore: per i rimorchi deve essere indicata la massa massima a carico; c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante la denuncia degli alveari posseduti relativa al censimento in vigore (per le agevolazioni relative all acquisto delle arnie) e posseduti negli ultimi due censimenti (per le Pag. 9 di 13 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

18 107 agevolazioni relative alle sub-azioni C.2.2 ed E) o, in alternativa, fotocopia della denuncia dichiarazione presentata all'apss ai sensi della normativa vigente; Articolo 6 Istruttoria delle domande La struttura provinciale competente in materia di agricoltura istruisce le domande e predispone una graduatoria di quelle ammissibili a finanziamento, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità distinti per sub-azioni: Azioni A, B, C.1, D, F: 1) Istituti di ricerca e/o Enti; 2) Forme Associate aggregate; 3) Forme Associate. Nell ambito della categoria 1) a parità di condizioni, sarà accordata priorità facendo riferimento alla data di presentazione della domanda. All interno delle categorie 2) e 3), gli importi ammessi a finanziamento sono determinati, nel caso di risorse finanziarie insufficienti, proporzionalmente in base al numero dei soci regolarmente iscritti e censiti. Le domande sono soddisfatte fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie. Qualora uno stesso beneficiario richieda più iniziative per una stessa subazione, deve indicare l ordine di priorità tra le stesse. Azioni C.2.1 C.2.2, E: C Acquisto arnie per nomadismo C.2.2 -Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l esercizio del nomadismo E - Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico comunitario 1. numero di alveari denunciati all APSS nel censimento vigente alla data di approvazione della presente deliberazione in ordine crescente per la subazione C.2.1 ed in ordine decrescente per la sub-azione C.2.2 e per l azione E; 2. in caso di parità: l età del richiedente o della media dei soci nel caso di società, valutati alla scadenza del termine ultimo ammissibile per la presentazione delle domande (saranno considerati prioritari i più giovani); 3. in caso di parità: data di consegna della domanda. Articolo 7 Concessione del finanziamento In base ai risultati dell istruttoria, entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, il Dirigente della struttura competente in materia di agricoltura con apposito provvedimento dichiara le domande ammissibili o non ammissibili, approva la graduatoria e concede il contributo per gli interventi finanziabili. Le richieste saranno evase fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie nel rispetto della graduatoria. Le domande ammesse a finanziamento, ma non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie, possono essere agevolate qualora si rendessero disponibili risorse Pag. 10 di 13 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

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