FRONTESPIZIO LETTERA

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1 FRONTESPIZIO LETTERA Registro: Protocollo Generale Protocollo: n del 16:10:03 Sottoscritta da FABBRI ALBERTO con firma digitale Oggetto: COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA CORRETTA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED IN PARTICOLARE AL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ANCHE IN RELAZIONE ALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÃ? E COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA MANUTENZIONE ED ALLâ??AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NELLA SEZIONE â?? TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTOâ?? EX ART. 35 DEL D. LGS 33/2013. IMPRONTE Lettera_ pdf.P7M E C5E4ED1A040ECB5EC858D24841F4DB8106DFE2F44F7E46C090E2DF15BDF1FD326F0D214AB006FA A69EF3ECD3 607B7683F252B02F51ADE981 allegato 1.doc C6856D38C86782B3E CCFB26B8B9BCB5CBFA0F49BDA89BABCF07FCD73C50A0414DBC86458D2D32EDE9B2AA54D2ADD8C A03DE2B764587C59799DCD9CA12 L'originale del presente documento redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato dall'azienda USL Ferrara secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 bis c. 4 bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.

2 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO Il Responsabile della U.O. Affari Generali e di Segreteria Prevenzione della Corruzione (DDG 195/13) M.O. Affari Istituzionali e di Segreteria e della Trasparenza e Integrità (DDG 39/13) Il Dirigente Classifica E/01 fasc.2/2013. Ferrara, vedi segnatura.xml Alla cortese attenzione dei Sigg.ri Direttori delle sotto elencate Strutture DISTRETTO OVEST DIPARTIMENTO DIREZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA DISTRETTO CENTRO NORD DISTRETTO SUD EST U.O. SERVIZI AMM.VI DISTRETTUALI STRUTTURALE PREVENZIONE E PROTEZIONE INGEGNERIA CLINICA ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIALI ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE FARMACEUTICO GESTIONALE AMM.NE DEL PERSONALE DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO SALUTE MENTALE -

3 DIPENDENZE PATOLOGICHE DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA ICT DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE AZIENDALE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA U.O. AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA U.O. COMMITTENZA, MOBILITA' SANITARIA E CONTROLLO PRODUZIONE DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA DIREZIONE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE U.O. COMUNICAZIONE, ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO, RIC. E INN. U.O. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E COMUNICAZIONE LABORATORIO UNICO PROVINCIALE e, p.c. DIREZIONE GENERALE DIREZIONE SANITARIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA Oggetto: COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA CORRETTA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED IN PARTICOLARE AL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ANCHE IN RELAZIONE ALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÃ E COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA MANUTENZIONE ED ALL'AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NELLA SEZIONE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO EX ART. 35 DEL D. LGS 33/2013. A seguito di alcune richieste di chiarimenti da parte di alcuni Uffici in materia di termini di conclusione del procedimento amministrativo ed in particolare alla figura del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento in merito alle pubblicazioni presenti nella sotto sezione Tipologie di Procedimento della sezione Amministrazione Trasparente, si ritiene opportuno fornire un breve quadro di sintesi non solo analizzando i principi presenti nella legge n. 241/90 ma anche e soprattutto in relazione alle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità.

4 E noto infatti che la legge 7 agosto 1990 n. 241 ha subito alcune rilevanti modifiche nel corso degli ultimi anni, basti pensare al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (convertito con legge n.35/2012) e il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese (convertito con legge n. 134/2012), che hanno avuto quale obiettivo principale l intento di incrementare l efficienza e la funzionalità delle PP.AA., innovando in particolare la disciplina relativa alla conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile. Da evidenziare inoltre a conferma della sempre più pressante attenzione del legislatore per tale fattispecie, anche la successiva legge 6 novembre 2012 n.190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l illegalità nella pubblica amministrazione ed il D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che sono intervenuti nuovamente sul rispetto dei termini procedimentali e sulle responsabilità in capo alle PP.AA. in caso di non osservanza dei termini imposti dalla legge. Alla luce delle suddette considerazioni appare opportuno richiamare preliminarmente alcuni concetti fondamentali: 1) Il termine di conclusione del procedimento L art. 2 della legge n. 241/1990 (co. 1, primo capoverso) stabilisce che, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un istanza ovvero debba essere avviato d ufficio, le PP.AA. hanno il dovere di concluderlo mediante l adozione di un provvedimento espresso. Allo scopo di garantire certezza al cittadino in ordine ai tempi dell azione amministrativa, la disposizione citata disciplina, inoltre, puntualmente i termini di conclusione del procedimento, che decorrono dall inizio d ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte (art. 2, co. 6 L. 241/90). Nell ottica della decisa accelerazione dell agere delle PP.AA., i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, non possono essere di regola superiori a 30 giorni, salvo i casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, è consentito aumentarli in via eccezionale fino ad un massimo di 180 giorni. Le previsioni in materia di durata massima dei procedimenti sono attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all art.117, comma 2, lett. m), della Costituzione e sono, dunque, cogenti anche per la legislazione regionale e per la regolamentazione locale. Infine si ritiene opportuno precisare che, secondo le disposizioni di legge, devono concludersi comunque nel termine di trenta giorni i procedimenti amministrativi la cui durata non sia stata preventivamente individuata da norme di legge o da disposizioni regolamentari. 2) La sospensione del termine del procedimento Al fine di garantire effettività alle disposizioni sopraindicate, il legislatore ha inoltre progressivamente limitato il ricorso a circostanze interruttive o sospensive della durata del procedimento. L art. 2, comma 7 della L.241/90 infatti, nell attuale formulazione, prevede che, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17 in ordine alle valutazioni tecniche, il termine del procedimento possa essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre PP.AA.. 3) Conseguenze della violazione del termine di conclusione del procedimento L obbligo di provvedere, anche oltre la scadenza dei termini procedimentali, continua a gravare sulla P.A., a prescindere da specifiche iniziative dei soggetti interessati ad ottenere il provvedimento finale. La dottrina e la giurisprudenza sono infatti concordi nell affermare che la mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento non comporta la decadenza dal potere, ma vale a connotare in termini di illegittimità il comportamento della P.A.. Preme evidenziare infatti che vi sono casi in cui il silenzio dell amministrazione, lungi dal costituire inadempimento, assume un significato pregnante come, ad esempio, nelle fattispecie in cui, ai sensi dell art. 20 L.241/90, esso equivale a provvedimento di accoglimento della domanda (c.d. silenzio assenso).

5 In tal caso, decorso il termine del procedimento, l'amministrazione competente può solo assumere determinazioni in via di autotutela. Al fine di rendere effettivi gli obblighi imposti all amministrazione per la celere conclusione del procedimento, il legislatore ha via via ampliato il novero delle conseguenze per il ritardo nell adozione del provvedimento finale. Fatti salvi gli eventuali riflessi penali legati al ricorrere della fattispecie di cui all art.328 c.p. (omissione di atti d ufficio), gli effetti del mancato rispetto della tempistica procedimentale possono essere classificati come segue, sia sotto il profilo degli strumenti di tutela del privato, sia sotto il profilo delle conseguenze in termini di responsabilità del dirigente e del funzionario inadempiente responsabile del procedimento: A. Strumenti di tutela del privato: - Silenzio inadempimento: scaduti i termini procedimentali, il privato può proporre ricorso al TAR avverso il silenzio dell amministrazione. Tale azione può essere proposta fintanto che perdura l inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Viene fatta salva la riproponibilità dell istanza di avvio del procedimento, qualora ne ricorrano i presupposti. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall amministrazione. Tra le novità introdotte dal D.L. 5/2012 (convertito con legge n. 35/2012) vi è la previsione per cui le sentenze passate in giudicato di accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio inadempimento dell amministrazione sono trasmesse per via telematica alla Corte dei Conti a cura degli Uffici Giudiziari; - Danno da ritardo: Per effetto della legge 69/09 è stata riconosciuta esplicitamente la risarcibilità del c.d. danno da ritardo attraverso la previsione di cui all art.2 bis della L.241/90, secondo cui le PP.AA. sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ; - Potere sostitutivo: come in precedenza sottolineato, la legge n. 35/2012 ha ulteriormente potenziato gli strumenti a disposizione del privato a fronte del superamento del termine previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Con evidente favor per il cittadino, che viene in tal modo esonerato dal più dispendioso ricorso giurisdizionale, i commi da 9 bis a 9 quater dell art. 2 L.241/90 delineano, infatti, per il caso di mancata o ritardata conclusione del procedimento amministrativo, il meccanismo sostitutivo che di seguito si riporta nel dettaglio: L organo di governo dell ente è innanzitutto, tenuto ad individuare, nell ambito delle figure apicali dell amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei funzionari competenti. Per ciascun procedimento e per effetto della disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013, (art. 35) sul sito internet istituzionale dell'azienda Usl di Ferrara alla pagina di Amministrazione Trasparente dell amministrazione deve essere pubblicata, in formato tabellare, l indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l interessato può rivolgersi per ciascun procedimento. Il soggetto munito del potere sostitutivo, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti in ordine all esercizio del potere sostitutivo, tale soggetto assume la medesima responsabilità del dirigente o del funzionario inadempiente, oltre a quella propria. Scaduti inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il soggetto privato può rivolgersi, per richiedere l intervento sostitutivo, al responsabile munito del potere sostitutivo (anche attraverso l indirizzo di posta elettronica a ciò dedicato) perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all organo di governo (Direzione generale), i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture

6 amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. L art.2, comma 9 quinquies, L.241/90 stabilisce, infine, che nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte debba essere espressamente indicato (a cura del responsabile del procedimento/titolare del potere sostitutivo) il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. La disposizione congela dunque l inadempimento, facilitando l indagine del giudice amministrativo e, ove necessario, del giudice contabile. B - Responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente e del funzionario responsabile Secondo l attuale formulazione dell art.2, comma 9, L.241/90 la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Si evidenzia che, rispetto alla precedente versione della norma, la responsabilità è ora addebitata, oltre che al dirigente responsabile, anche al funzionario inadempiente. Tale responsabilità, oltre che incidere sulla valutazione della performance individuale, riguarda nello specifico anche il profilo disciplinare e amministrativo-contabile. 4) Il termine del procedimento e la L. 6 novembre 2012, n.190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione (c.d. Anticorruzione). La L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione è intervenuta con una certa enfasi sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l inerzia dell amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. La citata legge intende infatti assicurare la trasparenza e l integrità dell attività amministrativa, imponendo ai soggetti pubblici la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. Le PP.AA, sono, inoltre, tenute ad eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedimentali e a pubblicare i risultati del monitoraggio nel proprio sito web istituzionale (art. 1, comma 28). Tra le novità introdotte sempre dalla L.190/2012 allo scopo di agevolare la definizione dei procedimenti, si segnala la modifica del comma 1 dell art. 2 L. 241/90 il quale attualmente dispone che se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le PP.AA. concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 5) Indicazioni obbligatorie nella comunicazione di avvio del procedimento Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere sempre indicati: - la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, L.241/90 deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione (art.8, comma 2, lett. c- bis, L.241/90); - il nominativo del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile. 6) Trasparenza e obblighi di pubblicità. Il Decreto sulla Trasparenza (D. Lgs 33/2013) si occupa dell argomento all art. 35, commi 1 e 2 che si ritiene opportuno riportare integralmente: 1. Le PP.AA. pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

7 a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. Nell Azienda Usl di Ferrara, il sistema di individuazione e comunicazione all'esterno dell'ente della figura del Responsabile del potere sostitutivo che dovrà essere coerente con quanto previsto dalla vigente delibera in materia di deleghe aziendale, è stato garantito per mezzo della compilazione di un form (allegato 1 già trasmesso con nota PG del 29/04/2013) che in ossequio a quanto prescritto dall art. 35 del D. Lgs 33/2013 che dovrà essere posto in pubblicazione dalle Strutture interessate per mezzo di propri Editor e/o Validatori della notizia nella sotto sezione Tipologie di Procedimento presente nella sezione di I livello denominata Amministrazione Trasparente. Alla luce delle suddette considerazioni che assumono carattere di particolare rilevanza interna circa le responsabilità di dirigenti o funzionari responsabili del procedimento che possono derivare dal mancato rispetto dei termini procedimentali, si rammenta ai Sigg.ri Direttori l importanza di aggiornare costantemente i dati e le informazioni presenti nella sezione di cui trattasi che dovranno essere coerenti con la vigente organizzazione: eventuali esigenze di pubblicazioni in capo a Strutture di nuova istituzione dovrà essere comunicato al Responsabile della Trasparenza inviando un messaggio di posta elettronica

8 all indirizzo utilizzando il fac simile presente nella sezione INTRANET Le pagine della trasparenza all indirizzo Si rimane a disposizione per chiarimenti e, nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità Dott. Alberto FABBRI (lettera firmata digitalmente)

9 Allegato 1) Scheda di rilevazione dei procedimenti destinati alla pubblicazione sul sito istituzionale dell Azienda USL Ferrara nella sezione Amministrazione Trasparente alla sotto-sezione di I livello Attività e Procedimenti, sotto-sezione di II livello Tipologie di procedimento. Descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili: Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria (specificare se Distretto, Dipartimento o U.O.): Nome del responsabile del procedimento: Dott./Dott.ssa recapiti telefonici indirizzo di casella di posta elettronica istituzionale: (ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio Dott./Dott.ssa recapiti telefonici indirizzo di casella di posta elettronica istituzionale: ) Procedimento ad istanza di parte: SI NO (cancellare la voce che non interessa) Per i procedimenti ad istanza di parte indicare: - gli atti e i documenti da allegare all'istanza: - la modulistica necessaria (compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella G.U.): (anche per mezzo di con appositi link) - gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni: e relativi recapiti telefonici - gli uffici a cui presentare le istanze: - gli orari (dalle ore alle ore ) e le modalita' di accesso con indicazione: degli indirizzi: dei recapiti telefonici: delle caselle di posta elettronica istituzionale Indicare le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino: Indicare il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante: Indicare se il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero se il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione: U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara Personale Dip e a Contratto Sede legale Via Cassoli, Ferrara M.O. Affari Istituzionali e di Segreteria T F Via Cassoli, FERRARA Partita IVA T F

10 Indicare gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli: Indicare il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione Indicare le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 1 : Indicare il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo: Dott./Dott.ssa le modalita' per attivare tale potere indicazione dei recapiti telefonici indirizzo di casella di posta elettronica istituzionale: Indicare i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento: 1 Art. 36 del D. Lgs 33/2013: Le PP.AA. pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara Personale Dip e a Contratto Sede legale Via Cassoli, Ferrara M.O. Affari Istituzionali e di Segreteria T F Via Cassoli, FERRARA Partita IVA T F

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