Capitolato gara servizio sostitutivo mensa PARTE NORMATIVA

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1 COMUNE DI CENTO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CENTO ANNI 2015/2016 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

2 PARTE NORMATIVA ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa, a favore dei dipendenti del Comune di Cento, da attivarsi mediante l utilizzo di buoni pasto elettronici presso una rete di esercizi convenzionati (che svolgono le attività previste dall art. 285 comma 3 del d.p.r. 207/2010) ubicati nel territorio comunale con cui la Ditta Appaltatrice ha stipulato apposite convenzioni. ART. 2 NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO Il servizio dovrà essere svolto con l osservanza delle norme contenute: nel D.Lgs. n.163/2006 limitatamente agli articoli citati nel disciplinare e nel presente capitolato; nel D.P.R. n. 207/2010 art. 285 Servizi sostitutivi di mensa ; nel Codice Civile per tutto quanto non previsto nella documentazione di gara. ART. 3 DURATA DELL APPALTO La durata dell appalto è fissata in anni 2 (due) a decorrere dall Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta. La Stazione Appaltante si riserva: in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere l avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto; la facoltà, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Aggiudicataria una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 4 mesi oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto. ART. 4 VALORE PRESUNTO DELL APPALTO Il numero annuo dei buoni pasto stimato per i dipendenti aventi diritto è pari a Il valore facciale unitario spendibile del buono pasto per dipendente dovrà essere pari ad 7,00. L importo dell appalto per il biennio 2015/2016 è di ,00 ( IVA esclusa ) per la durata di anni 2 (due) decorrenti dall Il valore presunto dell appalto è puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell offerta. Il contratto di appalto si configura infatti quale contratto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma determinati secondo le necessità dell Amministrazione Comunale di Cento di consegna dei buoni pasto al personale dipendente avente diritto secondo le vigenti norme contrattuali e legislative. Le indicazioni del fabbisogno esposto nel capitolato sono suscettibili pertanto di variazioni in aumento e/o diminuzione in conseguenza di diversi fattori quali ad esempio: numero di presenze degli operatori in orario pomeridiano che comportano il diritto al buono pasto; modificazione del valore facciale del buono pasto, il progressivo conferimento all Unione dei Comuni dell Alto Ferrarese di taluni servizi (a decorrere dall inizio del 2015 dovrebbero essere gestiti in Unione i seguenti servizi: Servizi sociali, Polizia Municipale, Servizi Informativi, Protezione Civile, Pianificazione territoriale). Le Amministrazioni comunali potrebbero tuttavia anche nel corso della durata dell appalto determinare la gestione in Unione di ulteriori servizi. L appaltatore, qualora sia pertanto necessario, è tenuto ad aumentare o diminuire il numero dei buoni pasto agli stessi patti e condizioni del contratto originario. Il presente appalto è finanziato con risorse proprie del Comune di Cento. Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. 81/08, vista la determinazione dell'autorità dei lavori pubblici n. 3/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto: a) viste le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; b) gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restando comunque immutati gli obblighi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici. Pagina 2 di 11

3 ART. 5 NOMINA RESPONSABILE DITTA APPALTATRICE La Ditta Appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, il nominativo di un referente dedicato alla gestione del servizio. ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 273 e 274 del D.P.R. 207/2010, è la Dott.ssa Monica Malaguti, Responsabile Servizio Personale tel fax malaguti.monica2@comune.cento.fe.it. ART. 7 ONERI DELLA DITTA PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO La Ditta Appaltatrice dovrà obbligatoriamente provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste nel presente capitolato speciale d appalto; in particolare dovrà: essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto; adeguarsi a tutte le prescrizioni vigenti contenute nell art. 285 del d.p.r. n. 207/2010; garantire e mallevare la Stazione Appaltante (Comune di Cento) da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l Impresa aggiudicataria e i pubblici esercizi convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l impresa e il proprio personale dipendente in ordine alla presente gara; garantire che, a fronte della presentazione del buono pasto elettronico, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le relative prestazioni concordate; fornire a richiesta della Stazione Appaltante l elenco aggiornato degli esercizi convenzionati; garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia; stipulare le polizze assicurative di cui al successivo art. 8; depositare la cauzione definitiva di cui al successivo art. 9. ART. 8 POLIZZE ASSICURATIVE La Ditta Appaltatrice deve stipulare una polizza assicurativa a beneficio della Stazione Appaltante e dei terzi, per l intera durata del contratto e per tutto il periodo di validità dei buoni pasto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato speciale. In particolare detta polizza assicurativa deve tenere indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che la Ditta Appaltatrice arrechi agli stessi nell esecuzione di tutte le attività di cui al presente capitolato, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi. Il massimale di detta polizza deve essere non inferiore ad ,00.=. La copertura deve essere totalmente esente da franchigia ed essere estesa al rischio in itinere e, più precisamente, al trasferimento al e dal punto di ristoro, con qualsiasi mezzo utilizzato. Le garanzie d indennizzo riguardano anche i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli eventi da malori, vertigini, incoscienza, aggressioni e tumulti che comportino conseguenze di invalidità permanente accertata o morte dell utilizzatore di buoni pasto. Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione strumentale alla stipula del contratto. ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA La Ditta Appaltatrice è tenuta a prestare, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, una cauzione di importo pari a quello indicato nel disciplinare di gara (art. 9), a garanzia dell adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato nonché del risarcimento dei danni derivanti dall inadempimento degli obblighi stessi. In assenza di cauzione non può avvenire la stipula del contratto. La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell aggiudicazione, con facoltà del soggetto appaltante di aggiudicare l appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione cessa di avere effetto al momento della dichiarazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante successivamente all approvazione del certificato di regolare esecuzione. Pagina 3 di 11

4 Qualora l ammontare della garanzia dovesse ridursi per l effetto dell applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l impresa aggiudicataria dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante. Le modalità di versamento della cauzione definitiva sono le medesime di quelle previste per il versamento della cauzione provvisoria (art. 6 LETTERA b del Disciplinare di gara). ART DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL ESECUTORE Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall esecutore, se non è disposta dal direttore dell esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell esecuzione. ART VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; d) nell esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall art. 311 del d.p.r. 207/2010. Inoltre, l esecutore ha l obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. ART VARIAZIONI ENTRO IL 20% L entità del servizio, indicata negli atti di gara, ha per l Ente valore indicativo. La ditta esecutrice nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l intero servizio. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell esecutore. ART VERIFICA DI CONFORMITÀ L esecuzione dell appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell esecuzione contrattuale. ART TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARLA La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall ultimazione della prestazione. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell esecuzione del contratto secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto. L amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l opportunità. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell esecuzione del contratto. Pagina 4 di 11

5 ART TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ. POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 60 giorni dall ultimazione dell esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all esecutore. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari. ART LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA. IL PROCESSO VERBALE Il direttore dell esecuzione dà tempestivo avviso all esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. ART ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell esecutore. L esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all esecutore. ART VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. ART EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ ED IRREGOLARITÀ Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato. ART CONTESTAZIONI CHE L ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. ART. 21 MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI Il corrispettivo delle singole consegne verrà determinato sulla base del valore nominale del singolo buono (pari ad. 7,00) diminuito dello sconto di aggiudicazione, più IVA al 4% dovuta per legge, per ogni pasto effettivamente consumato. Le fatture mensili vanno intestate a - Comune di Cento (FE) Servizio Personale Via del Provenzali, , Cento (FE). L'importo da indicare in fattura dovrà essere quello indicato in offerta (utilizzando non più di 2 decimali) moltiplicato per il numero dei buoni pasto effettivamente forniti, fermo restando il diritto del dipendente ad usufruire del pasto per il valore facciale spendibile di. 7,00. Pagina 5 di 11

6 Alla Ditta Appaltatrice verrà comunicato l impegno, la copertura finanziaria ed il numero. di ordinazione, con l avvertenza che la fattura dovrà essere completata con tutti gli estremi della suddetta comunicazione, come previsto dalla normativa vigente. La Stazione Appaltante, effettuati i relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture, ai sensi della normativa vigente, mediante accredito sul conto corrente indicato dall appaltatore I termini di pagamento restano sospesi qualora la Stazione Appaltante dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata, invitando la Ditta Appaltatrice anche a mezzo fax a rettificare o integrare le discordanze rilevate: per tale sospensione la Ditta Appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. L eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla Stazione Appaltante non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta Appaltatrice la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo la Ditta Appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Unitamente alla fattura dovrà essere messa a disposizione in via informatica la rendicontazione dei pasti cui la fattura si riferisce, da cui sia possibile desumere luogo (esercizio convenzionato), data, ora, numero di matricola del dipendente, numero di badge. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla ditta affidataria del servizio qualora siano state contestate inadempienze nell esecuzione del servizio, fino alla loro rimozione. ART. 22 OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Ai sensi dell art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del Misure urgenti in materia di sicurezza : i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni; i contraenti hanno l obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; i contraenti hanno l obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (Comune di Cento) ed alla Prefettura di Ferrara. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. ART. 23 PENALI Qualora la Stazione Appaltante riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, provvederà a darne comunicazione alla Ditta Appaltatrice affinché provveda a sanare le irregolarità o le manchevolezze accertate. Nei casi previsti dal comma precedente, la Stazione Appaltante procederà a formulare contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo posta elettronica certificata (PEC). L'impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare le inosservanze degli obblighi e dei termini contrattuali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione Comunale. Qualora la ditta appaltatrice non adempia sarà sottoposta ad una penale pari ad 500,00 alla prima mancanza; la penale raddoppierà dalla seconda mancanza. L'applicazione della penalità sarà indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura successiva all irrogazione della penale stessa, fermo restando l obbligo, in tal caso, da parte dell appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali. Qualora la Ditta Appaltatrice non emetta la Pagina 6 di 11

7 nota di credito predetta, la Stazione Appaltante procederà al recupero della penalità applicata mediante escussione della garanzia prestata. A seguito dell applicazione di tre penalità nell arco del medesimo anno solare, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 25, fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante e l incameramento della cauzione definitiva. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rinunciare alla penalità già contestata solo nel caso in cui la Ditta Appaltatrice dimostri che l infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore. ART. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO Il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità dell atto di cessione. Ai sensi dell art. 27, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono, volta per volta, se è ammesso o meno il subappalto nelle procedure indette per l aggiudicazione di contratti esclusi dall applicazione del codice dei contratti pubblici. Nel caso di specie, al fine di tutelare l interesse pubblico affinché, nella fase esecutiva del contratto, non si modifichino gli esiti della presente procedura, indetta allo scopo di individuare un determinato aggiudicatario come il più idoneo a soddisfare le esigenze della stazione appaltante, tenuto conto della peculiarità e della specificità dell appalto di che trattasi, la stazione appaltante stabilisce che le prestazioni oggetto del presente capitolato non potranno formare oggetto di subappalto. La violazione dei divieti di cui all art. 118 comporta l immediata risoluzione del contratto. ART. 25 RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO DEL CONTRATTO La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell art Codice Civile, a tutto danno e rischio della ditta contraente, oltre che nelle ipotesi previste nella normativa vigente, nei seguenti casi: in caso di fallimento della Ditta Appaltatrice; interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; qualora nell arco del medesimo anno solare vengano applicate tre penali, salvo il risarcimento di maggiori danni; in caso di frode nell adempimento degli obblighi contrattuali; nel caso la Ditta Appaltatrice ceda a terzi l attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione Appaltante il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre all applicazione delle penali previste dal precedente articolo 23. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante e i danni conseguenti. L esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. In caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Ai sensi dell art del Codice Civile, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà sarà esercitata tramite pec,che dovrà pervenire alla Ditta almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. ART. 26 ONERI E SPESE CONTRATTUALI La stipulazione del contratto avverrà per atto pubblico in forma amministrativa. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresa l'imposta di bollo e registrazione, sono a carico della Ditta Appaltatrice. ART. 27 FORO COMPETENTE Ogni eventuale controversia di qualunque tipo, genere e natura che insorgesse tra la Stazione Appaltante e la Ditta Appaltatrice sarà di competenza dell autorità giudiziaria del Foro di Ferrara. Pagina 7 di 11

8 ART REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, sulla base di istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall Osservatorio di cui all art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati indice ISTAT FOI. * * * * * * PARTE TECNICA ART. 29 MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La Ditta Appaltatrice dovrà garantire il servizio sostitutivo di mensa attraverso una rete di esercizi convenzionati aventi i requisiti di cui al successivo art. 33, dietro presentazione agli stessi esercizi di apposite carte di rilevamento personali (badge) forniti dalla stessa impresa. La Ditta Appaltatrice dovrà altresì assicurare, per tutta la durata del contratto, un numero MINIMO di esercizi convenzionati pari a 20 (venti) di cui: - almeno uno nella frazione di Renazzo; - almeno uno nel comune di Sant Agostino (FE) capoluogo; - almeno uno nel comune di Mirabello (FE) capoluogo; - almeno uno nel comune di Poggio Renatico (FE) capoluogo; - almeno uno nel comune di Vigarano Mainarda (FE) capoluogo; - Almeno una nel comune di Bondeno (FE) capoluogo. Nel caso di eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi convenzionati (sia MINIMI che aggiuntivi), la Ditta Appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante e dovrà provvedere, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di risoluzione, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dal bando e dal presente capitolato. Nel periodo di svolgimento del servizio gli esercizi convenzionati potranno essere modificati sia dietro richiesta della Stazione Appaltante, sia per volontà della Ditta Appaltatrice, che si impegna comunque a mantenere sia il numero minimo di esercizi convenzionati (20) che il numero di esercizi aggiuntivi dichiarato in sede di gara. Il Comune si riserva di chiedere nel corso del contratto l istituzione di ulteriori punti di ristoro, fino ad un massimo del 30 (trenta) per cento del numero minimo richiesto qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere, con modalità giudicate soddisfacenti dall Amministrazione, il servizio. Nel termine di 20 giorni dalla comunicazione dell aggiudicazione provvisoria, previsto per la stipula delle convenzioni con tutti gli esercizi indicati in sede di offerta, l aggiudicataria dovrà installare nei locali convenzionati i terminali di rilevazione, attivandoli e rendendoli operativi, con oneri interamente a proprio carico. L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese, pena risoluzione dell affidamento, alla prima fornitura e consegna delle carte elettroniche aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 31, nella quantità presunta di n. 160 carte personalizzate oltre a n. 30 carte jolly entro i 15 (quindici) giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento dal Comune della relativa richiesta e contestualmente provvedere alla attivazione delle carte personalizzate. Le successive forniture dovranno avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell ordine. In caso di furto o smarrimento di carte la ditta appaltatrice dovrà provvedere, entro 24 ore dal ricevimento della denuncia, al blocco delle stesse. Per l eventualità di mancato funzionamento del sistema informatico l impresa aggiudicataria deve predisporre un sistema sostitutivo tramite moduli manuali, che consenta comunque la rilevazione dei dati relativi al consumo dei buoni pasto. L impresa aggiudicataria deve comunque fornire all ente appaltante tali dati in formato informatico evidenziando su tali report informatici le rilevazioni registrate manualmente e producendo ove richiesti, i documenti originali da cui risultino i dati stessi. La ditta aggiudicataria è a tal fine tenuta a fornire a tutti gli esercizi convenzionati i moduli cartacei per le predette registrazioni manuali. L Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere l avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto. ART. 30 AUTORIZZAZIONI Pagina 8 di 11

9 La Ditta Appaltatrice deve essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto a norma dell art. 285 del DPR 207/2010. A tal proposito si rimanda a quanto stabilito nel successivo art. 33. ART. 31 CARATTERISTICHE DELLE CARTE E MODALITA DI UTILIZZO La ditta aggiudicataria fornirà al Comune le carte di rilevamento di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte bancomat che dovranno avere le seguenti caratteristiche: - dicitura Comune di Cento e relativo logo e codice fiscale; - indicazione della ditta (ragione sociale, codice fiscale) aggiudicataria e titolare delle convenzioni; - numero della carta; - cognome, nome e matricola del dipendente; - valore facciale espresso in valuta corrente pari ad 7,00; - termine temporale di utilizzo; - riportare ogni altra indicazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente. Non sono ammesse offerte di carte cosiddette ricaricabili in quanto le carte oggetto del presente appalto, non devono contenere valori monetari a scalare a mano a mano che vengono utilizzate. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto elettronico. Il buono pasto elettronico è utilizzabile solo dai dipendenti del Comune per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, in conformità alle modalità e condizioni previste dal contratto di lavoro e relative regolamentazioni interne. In particolare: - é vietata la cessione delle carte a terzi e la loro trasformazione in denaro contante; - il buono pasto non da diritto a resto in denaro e non può essere utilizzato per acquisti merceologici non rientranti nel servizio sostitutivo di mensa. Al dipendente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge in materia, dovrà obbligatoriamente essere rilasciato lo scontrino fiscale. ART 32 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE Il sistema informatico adottato dalla ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di: - consentire le funzioni di controllo sull uso delle singole carte con verifica della data, ora, locale in cui il dipendente ha usufruito del servizio; - rilevare il numero di matricola del dipendente; - registrare il numero di badge utilizzato; - indicare se la registrazione si riferisce all utilizzo del badge o al sistema sostitutivo da adottare per l eventualità di mancato funzionamento; - consentire l uso della carta una o più volte nei giorni e fasce individuati dal Comune per categorie di dipendenti; - consentire l elaborazione di statistiche (per periodi, per dipendente, per locale convenzionato, ecc.). I dati e le informazioni dovranno essere forniti in via telematica ed essere leggibili con i programmi in uso presso il Comune di Cento (Excel 2003, Open Office o Libre Office), previa importazione. Inoltre la ditta dovrà fornire i dati su di un tracciato record fornito dall Amministrazione che consenta il controllo dei buoni usufruiti dai dipendenti con il sistema in uso del controllo delle presenze. L invio dei dati deve avvenire con cadenza mensile. Tutte le spese relative alla fornitura del servizio sono a carico dell'impresa aggiudicataria, comprese quelle derivanti da danni, da chiunque cagionati, o da guasti di qualsiasi tipo a cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto del servizio medesimo, nonché quelle per l'installazione di terminali presso gli esercizi convenzionati e quant'altra spesa necessaria al regolare funzionamento del servizio. ART. 33 REQUISITI ESERCIZI CONVENZIONATI Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto deve essere erogato, per conto della Ditta Appaltatrice, dagli esercizi con la stessa convenzionati, che svolgono le seguenti attività ai sensi dell art. 285 comma 3 del d.p.r. 207/2010: le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla Legge n. 287/1991 e alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché di mense aziendali ed interaziendali; le cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i Pagina 9 di 11

10 cui titolari siano iscritti all albo di cui all art. 5, primo comma, della L. 443/1985 nonché degli esercizi di vendita di cui al D.Lgs. n. 1998/114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Resta fermo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e sue integrazioni, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all interno dell esercizio. ART. 34- RETE ESERCIZI Sin dalla presentazione dell offerta, la ditta partecipante si impegna, a pena di esclusione, a convenzionare un numero MINIMO di 20 esercizi pubblici ubicati esclusivamente nel territorio comunale di Cento, così ripartiti: almeno 8 esercizi (di cui almeno 4 della tipologia di cui alla lettera a) dell art. 285 del DPR n. 207/2010, altri 4 esercizi della tipologia di cui alla lettera b) del medesimo articolo con obbligatoriamente almeno uno appartenente alla tipologia di vendita supermercato) in Cento capoluogo (di distanza non superiore a 2 Km circa di raggio dalla residenza municipale sita in via Provenzali, 15); - almeno uno nella frazione di Renazzo; - almeno uno nel comune di Sant Agostino (FE) capoluogo; - almeno uno nel comune di Mirabello (FE) capoluogo; - almeno uno nel comune di Poggio Renatico (FE) capoluogo; - almeno uno nel comune di Vigarano Mainarda (FE) capoluogo - almeno uno nel territorio di Bondeno (FE) capoluogo. La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che la Ditta fornisca, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dall aggiudicazione provvisoria, copia del contratto di convenzione stipulato con tutti gli esercizi indicati in sede di offerta (sia minimi che aggiuntivi). Se tale prova non venisse fornita, la Ditta decade dall aggiudicazione e il servizio viene affidato alla società concorrente che segue in graduatoria, soggetta alle medesime verifiche. ART. 35 CORRISPETTIVI Per ogni buono pasto la Stazione Appaltante corrisponderà alla Ditta Appaltatrice la somma di 7,00.= detratta la percentuale di sconto offerto in sede di gara. ART. 36 ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE Il presente Capitolato speciale composto da n. 36 articoli, deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante della Ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in esso contenute. Timbro e firma del Legale Rappresentante Pagina 10 di 11

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