CITTÀ DI MELFI REGOLAMENTO DEI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVO DI STUDIO

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1 REGOLAMENTO DEI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVO DI STUDIO Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 07 del

2 INDICE 1 Introduzione... 2 Categorie di fruitori... Soggetti esclusi... Modalità per la concessione dei permessi di studio... Criteri per l ammissione alla fruizione... 6 Aspetti applicativi... 7 Disposizioni finali e transitorie... 8 Entrate in vigore... 6

3 1 - Introduzione Al fine di garantire il diritto allo studio al personale, possono essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 ore annue individuali, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1 del C.C.N.L. del 1 settembre 2000 e, nel rispetto delle modalità procedurali previste nel presente regolamento. I permessi per motivi di studio sono concessi al fine di consentire un significativo accrescimento della professionalità del lavoratore e finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuola d'istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall ordinamento giuridico. Nella concessione dei permessi è da tenere in debita considerazione l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento dei singoli servizi. 2. Categorie di fruitori Sono ammessi a godere dei permessi di cui al presente regolamento i lavoratori dipendenti del Comune di Melfi impegnati nelle attività di studio specificate nel precedente art. 1, comma 2, compresi i lavoratoristudenti universitari "fuori corso". -. La partecipazione al riparto delle quote dei permessi studio da parte degli studenti fuori corso avviene in presenza delle seguenti condizioni: Il loro numero, unito a quello degli altri richiedenti aventi precedenza su di loro, non superi il limite del % dell'organico dell'ente, e siano in possesso dei requisiti minimali fissati dall'articolo del D.P.R. 9/88; Nel caso superino il % dell'organico dell'ente, verranno attribuite ore studio solo se residuino ancora quote non attribuite, a condizione che siano in possesso dei requisisti minimali prescritti dall'art. del D.P.R citato. Possono essere concessi i permessi studio anche ai dipendenti frequentanti corsi universitari che debbano sostenere solo l'esame di laurea. Il permesso studio viene computato come tale sempre che venga suffragato da un certificato di iscrizione (all'inizio) e un certificato attestante il superamento dell'esame (alla fine dell'anno). La mancata effettuazione dell'esame finale comporta, come conseguenza, la trasformazione in aspettativa per motivi personali dei periodi di permesso già utilizzati. I permessi studio vengono concessi ai dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, indipendentemente dal fatto che la frequenza avvenga in giorni od orari non coincidenti con il normale orario di lavoro, come nel caso, ad esempio dei corsi serali. - Soggetti esclusi Sono esclusi dalla fruizione dei permessi per motivi di studio: Dipendenti con contratto di lavoro part-time; Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato. I soggetti esclusi possono, comunque, fruire di congedi straordinari in occasione di esami, nel limite di otto giorni annui. I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato possono, comunque, fruire di normali permessi, nel limite ammesso dalla normativa contrattuale, e da recuperare con le modalità ivi previste.

4 - Modalità per la concessione dei permessi studio La domanda per la concessione dei permessi studio deve essere presentata improrogabilmente presso l'ufficio Personale entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. Tali domande dovranno essere corredate dal visto per presa visione del responsabile del settore d'appartenenza. Alla domanda dovranno allegarsi il certificato d'iscrizione al successivo anno di corso, il certificato degli esami sostenuti e il certificato attestante la frequenza (se rilasciabile dalla competente autorità scolastica), relativi, questi ultimi, all'anno precedente. I certificati di frequenza ai corsi non sono richiesti, invece, quando si tratti di studenti fuori corso. Per il personale che frequenti corsi di studio (universitari, parauniversitari ecc.) per i quali non è richiesto l'obbligo di frequenza, la concessione dei permessi retribuiti è subordinata alla presentazione di un'autodichiarazione attestante che le ore concesse sono state utilizzate per la frequenza dei corsi, unitamente alla documentazione attestante gli esami sostenuti. Tali esami non possono essere inferiori a 2, previsti nel piano di studio (come meglio specificato nel successivo comma 6). Nel caso le certificazioni sopra specificate risultino irregolari o non vengano presentate affatto, i permessi eventualmente fruiti verranno considerati come congedo ordinario e, in mancanza di quest'ultimo, come aspettativa senza assegni per motivi di studio, con conseguente recupero delle competenze corrisposte. Il numero d'esami che dovranno essere sostenuti annualmente e dei quali dovrà fornirsi relativa certificazione (come sopra evidenziato) è di n. 2 esami annui. A tal fine, non è sufficiente che gli esami siano stati sostenuti, ma occorre che siano stati superati (quindi sostenuti con profitto). Il periodo al quale i premessi si riferiscono è l'anno solare. Nella durata complessiva dei permessi (10 ore annue) è compreso anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. In caso di cessazione del servizio per dimissioni, trasferimenti, ecc. i permessi retribuiti di cui sopra sono concessi proporzionalmente alla porzione d'anno durante il quale il rapporto di lavoro si è estrinsecato. In tali casi le eventuali economie possono essere utilizzate a favore d'altri richiedenti, prossimi in graduatoria, che siano stati esclusi per esubero delle richieste. - Criteri per l'ammissione alla fruizione I permessi sono concessi nell'ambito del limite massimo delle richieste accoglibili (tale limite è del % del personale di ruolo in servizio all'inizio dell'anno, con arrotondamento all'unità superiore) e, nel caso le richieste superino il % del personale in servizio, secondo un preciso ordine di priorità previsto dall'art. 1, comma del C.C.N.L. 1 settembre Applicati i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 1, nel caso di ulteriore disponibilità entro il limite percentuale suddetto, il permesso viene accordato anche a studenti universitari, fuori corso e non, nonché agli iscritti all anno di corso. Le condizioni che danno diritto di preferenza nell'ulteriore riparto delle quote di ore residue, utilizzabili in ordine progressivo, sono le seguenti: Possesso di una idonea certificazione che comprovi l'iscrizione ai primi due anni di corso per qualsiasi corso di laurea, unitamente al fatto di aver sostenuto al meno il 0% della media degli esami annuali previsti per il corso di laurea, con arrotondamento all'unità inferiore, come da seguente formula di calcolo: n. esami previsti dal corso di laurea durata in anni del corso Iscrizione al primo anno di corso; Non aver usufruito del permesso, per lo stesso corso di studi. Nel caso un dipendente sia stato ammesso a fruire dei premessi in questione, ma non li abbia in concreto utilizzati, tale mancato utilizzo non gli varrà quale condizione di preferenza ai sensi del presente punto. Quindi il mancato concreto utilizzo viene equiparato alla effettiva fruizione;

5 Conseguimento di una seconda laurea o di un diploma di specializzazione; Frequenza di un corso di studi attinente con il posto ricoperto nell'ente locale (es. la laurea in architettura o ingegneria per chi lavori in un ufficio tecnico, oppure la laurea in economia e commercio per chi lavori in un ufficio contabile); Nel caso più richiedenti siano in possesso a pari merito dei requisiti sopra descritti, ulteriore graduazione potrà essere ottenuta prendendo in considerazione: il numero di esami sostenuti l'anno precedente (preferendo chi ne abbia sostenuti di più), l'anzianità di assunzione del dipendente (favorendo il più anziano), l'età anagrafica (preferendo il dipendente più giovane d'età). Qualora le domande presentate superino il limite del % stabilito dalla legge, verrà formata apposita graduatoria, aggiornata annualmente, sulla base dei criteri previsti dall'art. 2 del D.P.R. /90, in caso contrario la graduatoria non diventerà necessaria. In ogni caso verranno garantite le pari opportunità. L'anzidetta graduatoria dovrà essere pubblicata all'albo Pretorio e comunicata al le organizzazioni sindacali. La documentazione inviata dai richiedenti verrà vagliata dall'ufficio Personale, in base alle disposizioni fissate dai DD.P.R. e 8 e in base ai criteri di preferenza stabiliti dall'accordo decentrato. Indi verrà stilato una graduatoria provvisoria entra giorni quindici dalla scadenza del termine per la presentazione del1e domande per permessi di studio. Tale graduatoria provvisoria verrà comunicata ai dipendenti interessati, i quali avranno 1 giorni per presentare osservazioni o memorie documentate al fine di comprovare una loro eventuale diversa posizione in graduatoria. Successivamente, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione d'eventuali memorie od osservazioni, il responsabile del settore personale approverà la graduatoria definitiva con apposita determina dirigenziale, il cui contenuto verrà trasfuso in apposite comunicazioni individuali, d'ammissione o non al1a fruizione dei permessi studio. 6 - Aspetti applicativi Fermo restando che l'assenza dal servizio deve essere debitamente programmata, spetta al Responsabile dell'area assicurare che il godimento dei permessi studio non crei disservizio nelle attività. Il dipendente che sia stato ammesso ai benefici dei premessi studio potrà cumulare al monte ore stabilito dalla normativa (10 ore annue) il permesso retribuito di ore 8 stabilito dal contratto collettivo 6 luglio 199, in occasione del sostenimento d'esami di profitto. Le ore di permesso studio disponibili, ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l'anno successivo e quindi si perdono. 7 - Disposizioni finali e transitorie I permessi studio già concessi alla data d'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità, sempreché documentati secondo quanto previsto dalla disciplina sopra illustrata, salvo che il dipendente interessato non intenda, tramite nuova domanda, avvalersi delle presenti disposizioni. In tal caso la nuova domanda varrà come rinuncia al precedente permesso già concesso. I permessi, già accordati, indipendentemente dalla loro durata, verranno conteggiati ai fini di quanto previsto dall'art.. I permessi studio devono essere utilizzati per le finalità specifiche per le quali sono concessi e non come periodi sostitutivi o integrativi delle ferie. Essi non devono perciò essere utilizzati quale prolungamento di ferie estive, di licenze ordinarie in occasione di festività natalizie o pasquali, ovvero di altri periodi di congedo. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

6 8 - Entrata in vigore Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Comune di MELFI a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di pubblicazione della deliberazione di approvazione. Le domande per la concessione dei permessi studio da fruire nell'anno scolastico , devono essere presentate, con le modalità di cui al precedente art., entro il

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