COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI
|
|
|
- Luisa Berti
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Studio n. 821 bis Gaetano Petrelli COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI VALORE INIZIALE INVIM E VALUTAZIONE AUTOMATICA Approvato dalla Commissione Studi tributari il 18 settembre 1998 Approvato dal Consiglio Nazionale il 9 ottobre 1998 Pubblicato in CNN Strumenti, voce Si chiede di conoscere quali siano le modalita ed i limiti di applicazione del criterio di valutazione automatica per la determinazione del valore iniziale ai fini dell imposta sull incremento di valore degli immobili (Invim). Ai sensi dell art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, il valore iniziale ai fini dell imposta sull incremento di valore degli immobili (Invim) coincide, in linea di massima, con il valore dichiarato, o con quello maggiore definitivamente accertato per il precedente acquisto. Esistono peraltro alcuni casi in cui il valore iniziale coincide con il valore venale ad un dato momento. Si tratta, principalmente, delle seguenti fattispecie, tutte contemplate dal suddetto articolo 6: ipotesi in cui il valore dell immobile agli effetti dell imposta di registro o di successione era stato determinato, all atto dell acquisto, in via automatica, ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954 n e 27 maggio 1959 n. 355; ipotesi in cui l atto di acquisto non fosse soggetto ne all imposta proporzionale di registro o successione, ne all imposta sul valore aggiunto (ad esempio, acquisti agevolati, con pagamento dell imposta di registro in misura fissa); ipotesi di acquisti verificatisi in data anteriore al 1 gennaio 1963, in cui il valore iniziale e quello venale che i beni avevano alla suddetta data del 1 gennaio 1963; ipotesi di acquisto per usucapione: il valore iniziale e quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l usucapione;
2 ipotesi di utilizzazione edificatoria dell area: relativamente all incremento di valore del fabbricato, rileva il valore venale del fabbricato stesso alla data di fine dei lavori. In tutte le suddette situazioni, in cui il valore iniziale coincide con quello venale dell immobile ad un dato momento, il comma 3 bis dell articolo 12 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 13 maggio 1988 n. 154, dispone che Agli effetti dell INVIM non e sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l anno di riferimento del valore iniziale, ne e sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell imposta di registro e dell imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreche l accertamento del valore iniziale non risulti gia definito alla suddetta data. La norma, pertanto, limita il potere di rettifica degli uffici nell ipotesi in cui il valore iniziale sia dichiarato in misura non superiore ai parametri catastali suindicati; in ogni altra ipotesi, l ufficio mantiene intatto il proprio potere di accertamento (e quindi puo, ricorrendone i presupposti, effettuare una rettifica in diminuzione del suddetto valore iniziale). Con riferimento alla disposizione in commento, occorre evidenziare, innanzitutto, che i redditi catastali sono quelli vigenti nel momento rilevante ai fini della determinazione del valore iniziale. Cio vale sia per i redditi dominicali dei terreni (aggiornati con decorrenza dal 1 gennaio 1988, per effetto del D.M. 13 dicembre 1979, pubblicato sulla G.U. n. 47 del 18 febbraio 1980, e del D.M. 11 novembre 1980, pubblicato sulla G.U. n. 315 del 17 novembre ), sia per le rendite catastali urbane (che saranno, quindi, quelle precedenti alla revisione operata
3 con D.M. 20 gennaio 1990, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 7 febbraio 1990, e con D.M. 27 settembre 1991, pubblicato sul supplemento straordinario alla G.U. n. 229 del 30 settembre 1991, nell ipotesi in cui il momento rilevante ai fini della determinazione del valore iniziale fosse anteriore al 1 gennaio 1992, data di entrata in vigore dei citati provvedimenti). L aggiornamento delle suddette rendite catastali, o redditi dominicali, deve aver luogo mediante l utilizzo degli appositi coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sui redditi, per l anno di riferimento 2. Per quanto concerne i moltiplicatori delle rendite catastali dei fabbricati urbani, e del reddito dominicale dei terreni, deve segnalarsi come l aggiornamento degli stessi moltiplicatori, effettuato con D.M. 11 novembre 1989 e con D.M. 14 dicembre 1991 (rispettivamente a 100 e 75 dai precedenti 80 e 60, salve alcune particolari categorie catastali per cui il moltiplicatore viene stabilito in 34 o 50), e limitato, oltre che ai valori rilevanti ai fini dell imposta sulle successioni e donazioni, a quelli previsti dall art. 52, comma 4, del D.P.R. 131/1986 e dall art. 12, primo comma, del D.L. 70/1988, e quindi non e in alcun modo riferito ai moltiplicatori rilevanti ai fini del valore iniziale, indicati nel comma 3 bis dello stesso D.L. 70/ Per quanto riguarda, poi, la rivalutazione (rispettivamente del 5 % delle rendite catastali urbane, e del 25 % dei redditi dominicali dei terreni) effettuata con l articolo 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e con decorrenza dal 1 gennaio 1997, si evidenzia che, in tali disposizioni, la rivalutazione delle rendite catastali urbane e espressamente effettuata ai fini dell applicazione dell imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta (quindi anche ai fini Invim); la rivalutazione del reddito dominicale dei terreni ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 (cioe ai fini di tutte le imposte diverse da quelle sui redditi, e quindi anche ai fini Invim). Il comma 48 suddetto, ai fini delle rendite urbane, fa espresso riferimento alle vigenti rendite, il che esclude in radice la riferibilita alle rendite non piu vigenti, in quanto anteriori alla revisione operata nel 1 La decorrenza del 1 gennaio 1988 e prevista dall articolo 4, comma 1, del D.L. 4 agosto 1987 n. 326, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987 n I prospetti dei coefficienti, riferiti agli anni dal 1963 al 1988, sono pubblicati sul Notiziario del C.N.N., 1988, fasc. 4, p. 228 ss.. 3 V. in tal senso Ris. Min. Fin. 10 gennaio 1991 n. 1/183/T, in CNN Strumenti, voce 0890, p. 7.1; Circ. C.N.N. del 30 maggio 1998, in Notiziario del C.N.N., 1998, fasc. 4, p. 226.
4 1991. Piu in generale, sia il comma 48 che il comma 51 effettuano una rivalutazione delle rendite, anziche operare sui moltiplicatori di cui sopra. Da cio deve trarsi la conclusione che anche la rivalutazione operata con la legge 662/1996 non si applica alle rendite catastali, ai redditi dominicali ed ai moltiplicatori rilevanti ai fini del valore iniziale Invim. In conclusione, le rendite catastali urbane ed i redditi dominicali rilevanti ai fini del valore iniziale sono quelli vigenti al momento di riferimento per la determinazione del valore iniziale medesimo; le rendite urbane devono essere moltiplicate per 80 (qualunque sia la categoria catastale dei fabbricati urbani), e i redditi dominicali dei terreni rilevanti ai fini del valore iniziale devono essere in ogni caso moltiplicati per 60; il tutto previo aggiornamento dei redditi catastali suddetti con i coefficienti stabiliti per l anno di riferimento. Altro problema e quello dell applicabilita della c.d. valutazione automatica, relativamente al valore iniziale Invim, nelle ipotesi in cui, nel momento rilevante ai fini della determinazione di detto valore iniziale, il fabbricato urbano, pur dichiarato al N.C.E.U., non fosse iscritto in catasto con attribuzione di rendita. Sotto tale profilo, occorre segnalare la lacunosita della norma del comma 3-bis dell art. 12, che non richiama in alcun modo il contenuto dei commi da 1 a 2-bis del medesimo art. 12, e, quindi, ne la procedura dell istanza di attribuzione di rendita, ne la nuova disciplina della rendita proposta, ex D.M. 701/1994 (quest ultima, peraltro, in ogni caso non riferibile al valore iniziale Invim, per ovvi motivi cronologici). L interpretazione letterale della norma contenuta nel suddetto comma 3-bis comporta, pertanto, l inapplicabilita del meccanismo dell istanza di attribuzione di rendita con riferimento al valore iniziale Invim. Queste sono state, peraltro, anche le conclusioni dell Amministrazione Finanziaria, che si e testualmente espressa nel senso che La limitazione al potere rettificativo non opera nei confronti degli immobili ai quali non sia stata ancora attribuita la rendita catastale, anche se l iscrizione in catasto e stata gia richiesta dagli interessati 4. Pur segnalandosi l iniquita della soluzione prospettata, ed il dubbio di incostituzionalita - per ingiustificata disparita di trattamento - che nasce dal confronto delle varie 4 Circ. Min. Fin. 9 luglio 1998 n. 6 (prot. 1/143).
5 disposizioni contenute nell art. 12, e consigliabile, prudenzialmente, tener conto del citato orientamento dell Amministrazione Finanziaria. Occorre, infine, segnalare un altra particolarita della disciplina contenuta nel comma 3 bis dell art. 12. La disposizione non distingue, a differenza dell art. 52, comma 4, del D.P.R. 131/1986 e dell art. 34, comma 5, del D. Lgs. 346/1990, i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria da quelli che non hanno tali caratteristiche, ai fini della valutazione automatica. Da cio la conclusione, tratta dalla stessa Amministrazione Finanziaria, che Diversamente da quanto disposto nei menzionati articoli 52 del D.P.R. n. 131/1986 ed 8 della legge n. 880/1986, la norma in discorso trova applicazione anche per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, non essendo in essa contemplata alcuna esclusione in proposito 5. Gaetano Petrelli 5 Circ. Min. Fin. 9 luglio 1998 n. 6 (prot. 1/143), cit..
COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI
COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI Studio n. 673-A bis Gaetano Petrelli VALORE FINALE INVIM IN CASO DI VENDITA DELLA PIENA PROPRIETA' ED ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO DOPO IL 31 DICEMBRE 1992 Approvato dalla Commissione
Pubblicazione sul sito internet del provvedimento 19 aprile 2011 concernente l'attribuzione della rendita presunta (11A05492)
Agenzia del Territorio COMUNICATO Pubblicazione sul sito internet del provvedimento 19 aprile 2011 concernente l'attribuzione della rendita presunta (11A05492) (GU n. 96 del 27-4-2011 ) Si rende noto che
Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia - Territorio. Quaderno operativo DOCFA Normativa e prassi di riferimento 1
Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia - Territorio Quaderno operativo DOCFA Normativa e prassi di riferimento 1 1-01/01/1900 - Prassi Istruzione I - Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati
DAL 2014 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE
DAL 2014 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE L art. 26 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, pubblicato
Ministero dell Economia e delle Finanze
Prot. 7749 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/5/2010 Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELLE FINANZE. IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale
MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO
MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 luglio 2012 Individuazione delle modalita di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralita. (12 08730) (GU n. 185 del
Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.
N. prot. 2015/35112 Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni
SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO D IMPOSTA
IL COMUNE QUALE SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO D IMPOSTA Chiara Franchi Responsabile area finanziaria Comune di Motta Visconti Giuseppe Munafò Commissione revisione Enti Pubblici CNDCEC Presidente commissione
IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla
VALUTAZIONE AUTOMATICA DEI FABBRICATI AI FINI INVIM: DIFFERENZE NELLA CONSISTENZA DELLE UNITA IMMOBILIARI ALLA DATA DELL ATTO RISPETTO AL 31 DICEMBRE
VALUTAZIONE AUTOMATICA DEI FABBRICATI AI FINI INVIM: DIFFERENZE NELLA CONSISTENZA DELLE UNITA IMMOBILIARI ALLA DATA DELL ATTO RISPETTO AL 31 DICEMBRE 1992 Si chiede di conoscere quali siano le conseguenze
COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI
COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI Studio n. 650 bis Gaetano Petrelli ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DI RENDITA CATASTALE E TERMINI DI DECADENZA PER LA RICHIESTA DI MAGGIORE IMPOSTA Approvato dalla Commissione Studi
AGENZIA DEL TERRITORIO
AGENZIA DEL TERRITORIO Provvedimento 9 febbraio 2007 Definizione delle modalità tecniche e operative per l accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti
RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007
RISOLUZIONE N.143/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello Plusvalenza da cessione di immobile sito all'estero; opzione per l'applicazione dell'imposta
Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.
Risoluzione n. 340/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.
Tassazione dei terreni agricoli
1 di 5 14/01/2016 08.38 - Federnotizie - http://www.federnotizie.it - Tassazione dei terreni agricoli Scritto da Giovanni Rizzi il 14 gennaio 2016 @ 7:08 Archivio: Novità normative 1. IMPOSTA ORDINARIA
OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi
RISOLUZIONE N. 77/E Roma 16/09/2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione
RISOLUZIONE N. 13/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 02 marzo 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione di bene immobile strumentale e successiva stipula
PERMUTA BASE IMPONIBILE. Norme. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile)
PERMUTA BASE IMPONIBILE Norme D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile) Art. 40, n. 2 (Atti relativi ad operazioni soggette a Iva) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (T.U.I.V.A)
Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998. Domande Frequenti
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998 Domande Frequenti Sommario 1. A chi è attribuito il credito di
CIRCOLARE N. 2. legislativo18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni. ALLEGATO 1
CIRCOLARE N. 2 Prot. n. UDA/784 OGGETTO: Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme catastali. Applicazione del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472 e successive
Iva: cessione terreni. Fondamentale il concetto di edificabilità
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 64 28.02.2014 Iva: cessione terreni Fondamentale il concetto di edificabilità Categoria: Iva Sottocategoria: Presupposti d imposta La cessione
Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option.
Circolare n. 52 del 14 Marzo 2002 OGGETTO: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. SOMMARIO: L Agenzia delle
IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE
Prot. n. 2016/51240 Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell ambito dell attività di accertamento,
RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015
RISOLUZIONE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Interpello - Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie Applicabilità
SOPPRESSIONE DELLA RENDITA SIMILARE
SOPPRESSIONE DELLA RENDITA SIMILARE Art. 5, comma 4 - D.Lgs.504/92 (decreto ICI) 4. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali
IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone
PROT. N. 2006/135798 Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all articolo 35, comma 10 quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00187 Roma Via di San Basilio, 72 Tel. +39 06.42.00.84 Fax +39 06.42.00.84.44/5 www.cnpi.it
RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E
RISoma, 22 giugno 2009 E RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Iva. Registro. Imposte ipotecaria e catastale.
D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473
D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo
Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 16 17.01.2014 Transfer pricing e IRAP Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Categoria: Irap Sottocategoria: Base imponibile L introduzione
Locazioni: novità IRPEF ed imposta di registro
Locazioni: novità IRPEF ed imposta di registro 1) La disciplina 2) Alcuni esempi pratici 3) Le tabelle dei moltiplicatori A cura della Dott.ssa Laura Bianchi 1 La disciplina La Legge Finanziaria 2005 introduce
La nuova alternatività IVA/Registro ai fini dell imposizione indiretta dei beni strumentali
CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI La nuova alternatività IVA/Registro ai fini dell imposizione indiretta dei beni strumentali Annarita Lomonaco Ufficio Studi Consiglio Nazionale
MUNICIPIO DELLA CITTA DEL VASTO Provincia di Chieti R E G O L A M E N T O I M P O S T A M U N I C I P A L E P R O P R I A
MUNICIPIO DELLA CITTA DEL VASTO Provincia di Chieti R E G O L A M E N T O I M P O S T A M U N I C I P A L E P R O P R I A Approvato con Delibera del C.C. n. 21 del 7 maggio 2012 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
comune di SCANDICCI CONTATTO > COMUNE INFOTRIBUTI IMU - TASI - TARI GUIDA ALLE IMPOSTE COMUNALI 2014
comune di SCANDICCI CONTATTO > COMUNE INFOTRIBUTI IMU - TASI - TARI > GUIDA ALLE IMPOSTE COMUNALI 2014 INDICE Imposta unica comunale pag. 4 TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili pag. 5 TARI - Tassa
IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge
RISOLUZIONE N. 61/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 61/E Roma, 28 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fusione e scissione - riscossione dell imposta ipotecaria - competenza
Circolare Inail n. 50 del 10 ottobre 2013
Circolare Inail n. 50 del 10 ottobre 2013 Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.
Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
COMUNE DI SUMIRAGO. Ufficio Tributi. Tel Fax
COMUNE DI SUMIRAGO Ufficio Tributi Tel. 0331 909103 Fax 0331 909520 e-mail: [email protected] IMU 2014 L'Imposta Municipale Propria (IMU) è la nuova imposta sugli immobili in
COMUNE DI ZERO BRANCO (Provincia di Treviso)
COMUNE DI ZERO BRANCO (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 20 DEL 19.06.2012 ENTRATO IN VIGORE il 1 gennaio
INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria
INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 Con deliberazione n. 88 del 23/12/2014, il Consiglio Comunale ha stabilito le seguenti aliquote da applicare nel 2015:
OGGETTO:Imposta di registro sulla cessione di terreni dell ERSAP in favore di assegnatari coltivatori diretti. Quesito.
RISOLUZIONE N. 80/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 giugno 2006 OGGETTO:Imposta di registro sulla cessione di terreni dell ERSAP in favore di assegnatari coltivatori diretti. Quesito.
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 29/05/2008 Modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 25/11/2008 INDICE:
Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 328 28.10.2016 Dichiarazione integrativa: nuovi termini A cura di Pasquale Pirone Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti Con l art.
Convegno La disciplina fiscale nei trasferimenti immobiliari
Convegno La disciplina fiscale nei trasferimenti immobiliari RELATORE: ALLAVENA Dott.ssa Simona Funzionario Area Servizi Mondovì,, 12 settembre 2008 TESTO UNICO IMPOSTA DI REGISTRO D.P.R. N. 131/1986 Art.
INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012
INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Ai sensi dell articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1.01.2012 è stata anticipata,
(conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, della Legge , n. 311)
SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI Regolamento per la definizione agevolata dell Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) (conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, della Legge 30.12.2004,
Legge del 30/12/1991 n.413
Legge del 30/12/1991 n.413 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
INFORMATIVA - IMU 2014 Imposta Municipale Propria
INFORMATIVA - IMU Imposta Municipale Propria ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO N.B. Dal l IMU per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE continua ad applicarsi per le unità immobiliari classificate nelle categorie
Ufficio provinciale di Modena. Fabbricati rurali e D.L. 201/2011. Pasquale Carafa. Modena, 14 novembre 2012
Ufficio provinciale di Modena Fabbricati rurali e D.L. 201/2011 Modena, 14 novembre 2012 Pasquale Carafa Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Modena Tema della presentazione La struttura della
Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente
Risoluzione n. 86/E Direzione Centrale Normativa Roma, 04/07/2017 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Applicazione delle agevolazioni riservate alla prima
COMUNE DI CAPO D ORLANDO
COMUNE DI CAPO D ORLANDO Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 Decreto
Domande Frequenti (F.A.Q.) La tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni immobiliari
CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI Domande Frequenti (F.A.Q.) La tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni immobiliari Stefania Lucchese Esperto Tributario Ufficio
DELIBERA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI DI :
DELIBERA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI DI : ACQUALAGNA APECCHIO CAGLI CANTIANO FRONTONE SERRA SANT ABBONDIO PIOBBICO OGGETTO : IMU TERRENI AGRICOLI 2014 DETERMINAZIONI La Conferenza dei Sindaci
TESIO geom. ILARIO Studio Associato AGRI-GEO
D.L. 13 maggio 2011, n 70 convertito nella L. 106/2011 del 12 luglio 2011 Art. 7 comma 2bis Art. 7 comma 2 ter Art. 7 comma 2 quater Premessa 1 di 3 Provvedimento derivante dalla sentenza della Corte di
RISOLUZIONE N. 47/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 47/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 3 aprile 2006 Prot. 2006/40283 OGGETTO: istanza di interpello scioglimento di società di persone per recesso del socio e continuazione
COMUNE DI FONTANELLATO
DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO E DEL PERSONALE N 254 OGGETTO: del 04/07/2013 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2013 E LIQUIDAZIONE PRIMO
Rivalutazione immobili: quando e come pagare l imposta
Rivalutazione immobili: quando e come pagare l imposta a cura di Antonio Gigliotti L art. 15 del D.L. 185/2008 (convertito con modif. dalla L 2/2009) prevede la possibilità di procedere alla rivalutazione
C I TT A D I F R A T T A M A G G I O R E
C I TT A D I F R A T T A M A G G I O R E ( Provincia di Napoli ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- C.A.P. 80027 Piazza Umberto 1 - Tel.
Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie
