E-Commerce e la nuova procedura conciliativa online
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- Agostina Manfredi
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1 E-Commerce e la nuova procedura conciliativa online Novità normative Centro Tutela Consumatori e Utenti Bolzano - 29 aprile 2016 Gian Antonio Benacchio 1
2 Ragioni dello sviluppo delle ADR a) UE Mercato Unico = Favorire gli scambi transnazionali = Facilitare l accesso alla giustizia (specie transnazionale) = Tutela effettiva del consumatore (basso costo, veloce, uguale in tutti i Paesi) 2
3 Ragioni dello sviluppo delle ADR b) crisi della giustizia statale c) elevata conflittualità della società moderna c1) sviluppo dei traffici economici c2) contrattazione cosiddetta di massa c3) crescita di una normativa di settore a tutela del contraente debole d) Costi elevati, sproporzionati al valore della controversia 3
4 L azione dell UE Nei documenti UE si fa una chiara distinzione tra tre differenti situazioni: a) Il terzo non propone mai una soluzione b) Il terzo propone una soluzione c) Il terzo impone una soluzione 4
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6 La Direttiva 2008/52 Direttiva 2008/52 UE del 21 maggio 2007 sulla mediazione in materia civile e commerciale. E il primo atto legislativo dell UE che detta nome vincolanti per tutti gli Stati membri, con l obiettivo di dare vita ad un sistema armonizzato di mediazione La normativa riguarda tutti: cittadini, siano essi consumatori o meno, imprese, professionisti ecc. Riguarda le controversie transfrontaliere ma consente che possa essere applicata anche nelle questioni interne 6
7 Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Recepisce la direttiva 2008/11 Si applica a tutte le controversie civili e commerciali, chiunque siano i soggetti: professionisti, imprese, consumatori Generalmente il ricorso alla mediazione è facoltativo E invece obbligatorio se riguarda le materie di: condominio, diritti reali, divisione, successioni, responsabilità medica, locazione, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari E obbligatorio anche se lo impone il giudice, in qualunque materia. 7
8 Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 In tutti questi casi la mediazione diventa condizione di procedibilità per proseguire la causa davanti al giudice) Obbligo di farsi assistere da un avvocato Presenza di un terzo (mediatore) La domanda di mediazione sospende i termini di prescrizione dell azione (come per la domanda giudiziale) La mediazione si può concludere con: un accordo se non c è l accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione 8
9 Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Le eventuali proposte del mediatore non sono vincolanti Però, se non è accettata, conseguenze economiche (spese processuali) per chi l ha rifiutata se poi il giudice conclude in senso conforme alla proposta! Questioni sia nazionali che transfrontaliere E di carattere generale (non si limita ai rapporti di consumo) Tanto è vero che la sua norma di attuazione non è stata inserita nel codice del consumo Gli avvocati iscritti all albo sono di diritto mediatori! 9
10 Il pacchetto europeo sulle ADR 21 MAGGIO 2013 Direttiva 2013/11 sulle ADR solo per i consumatori insieme al: Regolamento 524/2013 sulle ODR solo per i consumatori Il primo insieme coordinato e omogeneo di regole e procedure per la soluzione delle controversie esclusivamente per i rapporti di consumo 10
11 La direttiva 2013/11 11
12 Il D.Lgs. n. 130 del 6 agosto 2015 D.Lgs. 6 agosto 2015 n Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori Solo controversie in materia di vendita di prodotti o servizi Inserisce nel Codice del consumo il Titolo II-bis Risoluzione extragiudiziale delle controversie con 10 nuovi articoli (da 141 a 141 decies) Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 9 gennaio
13 Il D.Lgs. n. 130 del 6 agosto 2015 E un procedimento volontario e gratuito (o costi molto contenuti) Non è condizione di procedibilità Si applica solo ai rapporti tra professionista e consumatore Non è necessaria l assistenza di un avvocato Le disposizioni si applicano anche alle procedure paritetiche di cui art. 141-ter 14
14 Il D.Lgs. n. 130 del 6 agosto 2015 Si applicano anche alle procedure on-line (per quanto non previsto dal sistema del Regolamento ODR e nei casi di procedure on-line al di fuori del sistema del Regolamento ODR) La domanda rivolta ad un organismo ADR sospende la prescrizione (art quinquies) Deve concludersi entro 90 gg. (dal ricevimento del fascicolo da parte dell organismo di mediazione) Pur essendo un procedimento di favore per il consumatore, il legislatore non ha previsto i benefici fiscali del D.lgs. del 2010 (esenzione imposta di bollo e dell imposta di registro) 15
15 Il D.Lgs. n. 130 del 6 agosto 2015 Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie a) D.lgs. 28/2010, che disciplina i casi di condizione di procedibilità della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali b) L. 249/1997, tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche (Corecom) c) Legge 1995/481, tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 16
16 Il D.Lgs. n. 130 del 6 agosto 2015 L attività del mediatore può consistere (141 c.d.c.): - nel fare incontrare le parti e agevolare una spontanea soluzione amichevole -nel proporre una soluzione che le parti sono libere di accettare o meno - in alcuni casi anche nell imporre una decisione! Procedure svolte nei settori di competenza delle seguenti Autorità: - Autorità energia elettrica, gas e sistema idrico (AEEGSI) - Autorità di Garanzia telecomunicazioni (AGCOM) - Banca d Italia - Consob 17
17 Il D.Lgs. n. 130 del 6 agosto 2015 La procedura può essere gestita da: - Organismi di mediazione iscritti nel Registro presso il Ministero giustizia - Organismi di negoziazione paritetica, a determinate condizioni più severe per garantire l imparzialità (141-ter) - Organismi di conciliazione presso Consob - Autorità energia elettrica, gas e sistema idrico (AEEGSI) - Autorità di Garanzia telecomunicazioni (AGCOM) 18
18 Le principali differenze tra i due D.lgs. a) Il D.lgs. del 2010 si applica alle controversie in materia civile e commerciale, mentre il D.lgs. del 2015 riguarda le controversie aventi ad oggetto obbligazioni contrattuali derivanti dai soli contratti di vendita o di servizi (art. 141 cod. cons., c. 1, lett. c e d) (parziale sovrapposizione) b) Il D.lgs. del 2010 riguarda anche i rapporti tra professionisti, mentre il D.lgs. del 2015 è limitata alle controversie tra professionisti e consumatori (art. 141 cod. cons., c. 4) c) Il D.lgs. del 2010 fa riferimento alla sola procedura di mediazione pura, mentre il D.lgs. del 2015 si riferisce anche ad organismi ADR che possono non solo proporre una soluzione, ma anche che la possono imporre. 19
19 LE CONTROVERSIE ON LINE 20
20 Regolamento 524/2013 sulla soluzione controversie on-line 21
21 Regolamento 524/2013 sulla soluzione controversie on-line 22
22 Regolamento 524/2013 sulla soluzione controversie on-line Il Reg. 524/2013 non pregiudica l applicazione della direttiva 2008/52!!! Il Regolamento UE 524/2013 è un appendice della direttiva 2013/11 ed è da questa completato Es: decorrenza del periodo di durata della procedura (max. 90 gg) (rinvio) (rinvio) Es: motivi di rifiuto giustificato da parte dell organismo di ADR Es: modalità del ritiro delle parti dalla procedura (rinvio) 23
23 Regolamento 524/2013 sulla soluzione controversie on-line Il servizio è attivo dal 15 febbraio 2016 E facoltativo Riguarda qualunque controversia tra consumatore e professionista Elaborata in particolare per favorire il commercio elettronico I siti di commercio elettronico devono indicare il link alla procedura 24
24 Modulo elettronico on-line Regolamento 524/2013 sulla soluzione controversie on-line Invio del modulo alla piattaforma on-line La piattaforma on-line invia un messaggio al convenuto Il convenuto può accettare o rifiutare Se non indicato nel modulo, il sistema individua e propone l organismo ADR L organismo ADR può accettare o rifiutare L organismo ADR comunica alla piattaforma ogni esito Punti di contatto ODR, uno solo per ogni Stato (Ministero dello sviluppo economico) 25
25 I Principi europei per una corretta mediazione ADR Trasparenza (nelle regole di procedura, nelle modalità di condurre la procedura, nella pubblicazione dei bilanci degli organismi ADR) Efficacia (facile accessibilità, gratuite o costi contenuti, tempi brevi, senza obbligo di un legale) Equità (le parti devono essere poste in grado di conoscere i loro diritti all inizio e durante lo svolgimento della procedura) Libertà (possibilità per le parti di ritirarsi in qualunque momento, vincolatività della soluzione solo se accettata) Imparzialità (dell organismo di ADR) Indipendenza (dell organismo di ADR) Rappresentanza (diritto di farsi rappresentare da o accompagnare da un terzo) 26
26 La negoziazione assistita D.L. 12 settembre 2014, n. 132 E una procedura di negoziazione condotta esclusivamente dagli avvocati delle parti Prima di iniziare una causa, l avvocato ha l obbligo di informare il cliente su questa possibilità In alcuni casi la negoziazione è condizione di procedibilità (obbligatoria): a) circolazione di veicoli o natanti b) fino a ,00 euro E escluso dall obbligo il consumatore (facoltatività) 27
27 Problemi di coordinamento (1) Questioni che possono sorgere dalla sovrapposizione di norme. Alcune ipotesi: 1)Consumatore esperisce volontariamente un tentativo di ADR (141 bis). Se non va a buon fine e inizia una causa, sarà obbligatoriamente invitato dall avvocato a tentare una mediazione. Dovrà invece obbligatoriamente effettuare un altra mediazione se la materia ricade tra quelle per le quali vi è condizione di procedibilità (D.Lgs. 28/2010) (es: contratti assicurativi, bancari e finanziari) 2)Consumatore esperisce la mediazione (facoltativa od obbligatoria) ex D.Lgs. 28/2010. Se non va a buon fine, può proseguire la causa (se la condizione di procedibilità è stata assolta) oppure può sempre tentare una ADR volontaria (D.Lgs. 130/2015 e 141 bis) o una ODR (Reg. 524/2013). In entrambi i casi può esperire una negoziazione assistita (senza mediatore ma con il suo avvocato) (DL. 132/2014) 28
28 Problemi di coordinamento (2) 3. Consumatore esperisce una procedura ODR. Se non va a buon fine: 3. può esperire una mediazione con procedura ADR (141 bis c.cons.). 4. può esperire una negoziazione assistita (senza mediatore) (DL. 132/2014) 5. deve esperire la mediazione obbligatoria (con mediatore) prima di iniziare la causa in Tribunale (se condizione di procedibilità) Consumatore esperisce una negoziazione assistita (senza mediatore) (DL. 132/2014). Se non va a buon fine: può esperire una procedura ADR può esperire una procedura ODR deve esperire la mediazione obbligatoria (se condizione di procedibilità) se vuole iniziare la causa in Tribunale 29
29 Le opportunità per i consumatori Composizione extragiudiziale delle controversie mediante organismi di ADR (141 bis e segg. cod. cons.) (solo per i consumatori) Composizione extragiudiziale delle controversie mediante piattaforma ODR (Reg. 524/2013) (solo per i consumatori) Mediazione facoltativa oppure obbligatoria (D.Lgs. 2010) Negoziazione assistita (DL. 132/2014) Azione di classe (140-bis cod. cons., L. 99/2009) (solo per consumatori) Risarcimento del danno individuale antitrust (Dir. 2014/104) (per consumatori e imprese)!!! Procedimento controversie modesta entità (Reg. 861/2007) 30
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