Comune di Torre Boldone Codice Ente 10218

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1 Comune di Torre Boldone Codice Ente Numero 20 Data Deliberazione di Consiglio Comunale Adunanza di prima convocazione Seduta Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2015 Copia L anno duemilaquindici addì trenta del mese di marzo alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All appello risultano: Cognome e Nome Presente SESSA CLAUDIO Sindaco Presente FARNEDI SIMONETTA Consigliere Presente GHERARDI NICOLA Consigliere Presente MACARIO LUCA Consigliere Presente FONTANA CATERINA Consigliere Presente CANOVA CARMELA Consigliere Presente BONAITA NATALE Consigliere Presente BONAITI VANESSA Consigliere Presente SANTINELLI MATTEO Consigliere Presente SPREAFICO GUIDO Consigliere Presente LORENZI NADIA Consigliere Presente RAMPOLLA GIUSEPPE Consigliere Presente RONZONI ALBERTO Consigliere Presente TOTALE PRESENTI 13 TOTALE ASSENTI 0 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra ELENA Dott.ssa RUFFINI la quale provvede alla redazione del presente verbale. Il presidente Sig. SESSA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell argomento di cui all oggetto.

2 Il Consiglio Comunale E presente e partecipa alla seduta l Assessore esterno Gianangelo Cividini Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante «Istituzione di una addizionale comunale all irpef a norma dell art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e, in particolare, il comma 3 dell art. 1 come sostituito dall art. 1, comma 142 della legge , n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.»; Visto il Regolamento per l applicazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all I.R.PE.F. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 27/02/2007 e modificato con deliberazioni consiliari n. 40/2011 e 30/2013; Visto l art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; Considerato che il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 di cui sopra prevede, all art. 1, comma 3 bis, che Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ; Vista la seguente proposta di approvazione aliquote addizionale comunale irpef anno 2015: aliquota unica 0,80% - soglia esenzione ,00 Si ritiene quindi di proporre la modifica dell'art. 4 del regolamento per l applicazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all I.R.PE.F. nel seguente modo: Art. 4 (Aliquota e soglia di esenzione) L aliquota è fissata nella misura dello 0,8 per cento. L'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad Euro ,00 Sentiti gli interventi dei sigg.ri: Sindaco: passa la parola all assessore Farnedi. Assessore Farnedi: si ritiene di proporre la modifica dell art. 4 del regolamento per l applicazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all IRPEF nel seguente modo: l aliquota è fissata nella misura dell 0,8 per cento.

3 L addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a euro ,00. Consigliere Spreafico: è evidente che la pressione fiscale è stata dirottata sull addizionale comunale irpef. L appunto che solleviamo, e che può anche essere considerato come spunto di riflessione per il futuro, è che comunque poteva essere considerata un aliquota differente inferiore per la fascia con reddito che va dai ai , la differenza di entrata poteva essere recuperata con l applicazione di piccola percentuale di tasi. Consigliere Ronzoni: legge il proprio intervento che si allega (all. 1). Sentito il Sindaco che propone la modifica delle aliquote addizionale comunale Irpef per l anno 2015 e dell art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'i.r.pe.f; Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267; Acquisito, altresì, il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle normative vigenti, Con n. 10 VOTI FAVOREVOLI e n. 3 VOTI CONTRARI (Consiglieri Spreafico, Lorenzi e Ronzoni), espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti DELIBERA 1. Di modificare l'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'i.r.pe.f., con effetto dal 1 gennaio 2015, come segue: Art. 4 (Aliquota e soglia di esenzione) L aliquota è fissata nella misura dello 0,8 per cento. L'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad Euro ,00 2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del settore Economicofinanziario per gli adempimenti di propria competenza.

4 PARERI Ai sensi dell art. 49, 1 comma, del D.Lgs , n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO (F.to Dott.ssa Renza Pulcini) Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il suesteso atto, certifica che il medesimo risulta assunto in conformità alle normative vigenti, allo statuto ed ai Regolamenti attinenti la materia. (F.to Dott.ssa Elena Ruffini)

5 IL PRESIDENTE F.to SESSA CLAUDIO F.to ELENA Dott.ssa RUFFINI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all Albo Pretorio dal e vi rimarrà quindici giorni consecutivi, come prescritto dall art. 124, comma 1 del D. Lgs , n Addì, F.to ELENA Dott.ssa RUFFINI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell art. 134 del d. Lgs. 267/2000. Addì, F.to ELENA Dott.ssa RUFFINI CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell art. 134 del d. Lgs. 267/2000. Addì, ELENA Dott.ssa RUFFINI Copia conforme all originale per uso amministrativo. Addì,

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