COMUNE DI SASSUOLO Provincia di Modena
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- Gabriela Giorgina Pozzi
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1 COMUNE DI SASSUOLO Provincia di Modena DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Copia N. 115 del 03/05/2006 OGGETTO: RICORSO AL TAR BOLOGNA (RG 258/2000) PRESENTATO DA SERMA S.P.A. IN MERITO AL MANCATO RIMBORSO DI ONERI DI U2. APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA. L'anno duemilasei il giorno tre del mese di maggio alle ore 9,00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori: Cognome e Nome Qualifica Presente PATTUZZI Graziano SINDACO SI DIAMANTI Giancarlo VICE-SINDACO SI BONETTINI Susanna ASSESSORE SI GHIRARDINI Carla ASSESSORE SI FIORI Marco ASSESSORE SI MEGALE Giuseppe ASSESSORE SI MORINI Sandro ASSESSORE SI CARDILLO Stefano ASSESSORE SI Presenti: 8 Assenti: 0 Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.
2 N. 115 del 03/05/2006 Oggetto: RICORSO AL TAR BOLOGNA (RG 258/2000) PRESENTATO DA SERMA S.P.A. IN MERITO AL MANCATO RIMBORSO DI ONERI DI U2. APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che, in data , prot.1028, la soc.serma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sergio Anselmi, presentava ricorso avanti al TAR per l emilia Romagna, sede di Bologna, avente ad oggetto l annullamento del provvedimento prot del , a firma del Dirigente Urbanistica, recante la determinazione degli oneri di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia n.929/1999 nella misura di L , per la costruzione di un edificio a destinazione residenziale, con uffici al piano terra, nel comparto individuato nel vigente PRG del Comune di Sassuolo, con lettera G ; atteso che Serma S.p.A., nel ricorso di cui sopra, ha dedotto l illegittimità del calcolo dei predetti oneri di urbanizzazione, derivanti da un errata interpretazione della Convenzione di Lottizzazione stipulata in data , tra l Amministrazione Comunale e la Fondazione Collegio San Carlo (all epoca lottizzante e dalla quale SERMA ha acquistato i terreni oggetto di intervento edilizio), tale per cui si è resa necessaria un attenta rivalutazione delle somme dovute, anche a fronte dell intervenuta adozione della Variante al PRG in data che ha ridimensionato la capacità edificatoria dell intero Comparto; preso atto che l intervento edificatorio, in esecuzione delle previsioni della Convenzione di Lottizzazione e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, è avvenuto in tempi diversi, previo rilascio dei necessari titoli concessori, con conseguente corresponsione da parte di SERMA dei relativi oneri di U2; visto l allegata nota a firma del Responsabile dello Sportello Unico, dalla quale si evincono, in dettaglio, le pratiche edilizie rilasciate a SERMA, nonché il conteggio esatto delle somme che quest ultima avrebbe dovuto versare, in ossequio agli impegni assunti in sede di Convenzione e che invero risultano inferiori a quanto effettivamente versato da SERMA nel corso degli anni, con un credito, pertanto, a suo favore di L (All. A); atteso, altresì, che, per converso, non risultano versate da parte di SERMA altre somme a titolo di costo di costruzione da versare in sede di rilascio delle concessioni edilizie per l edificazione dei vari stralci del Comparto, ritenendo in tal modo di compensare quanto sopra corrisposto, in pendenza della decisone del TAR Bologna sul ricorso di cui sopra, per cui tra debiti e crediti, risulta un credito a favore di SERMA pari a Euro ,06; considerato opportuno, inoltre, procedere alla verifica qualitativa delle opere di urbanizzazione di primaria realizzate sempre da SERMA S.p.A. nel comparto in oggetto, per cui si è potuto accertare che è stata realizzata un economia di gestione pari a Euro ,97, come meglio dettagliato nella relazione a firma del geom.manfredini,con un credito totale a favore di SERMA pari a Euro ,09 (Euro ,06 Euro ,97) (All. B); accertata la volontà delle parti, una volta verificata ed accettata da entrambe la fondatezza dei conteggi di cui agli allegati, di addivenire ad una transazione della controversia promossa innanzi al TAR di Bologna, con rinuncia da parte di SERMA al contenzioso pendente, previo riconoscimento di un credito a suo favore pari a Euro ,09, che verranno scomputati in sede di rilascio di prossimi titoli edilizi ovvero entro il mese di gennaio 2007, -2-
3 qualora nel frattempo non fossero presentate da SERMA S.p.A. nuove pratiche edilizie ed accettazione della rinuncia da parte dell Amministrazione Comunale a spese legali compensate; ritenuta la convenienza di procedere alla transazione extragiudiziale della controversia pendente innanzi il TAR di Bologna, in quanto in ogni controversia esiste un margine di incertezza e di rischio che potrebbe, qualora accolto il ricorso proposto, portare a condanne per cifre di gran lunga superiori a carico dell Amministrazione Comunale, con conseguente aggravio dei costi anche processuali (CTU, spese legali, interessi e rivalutazione); ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di transazione allegato C) alla presente, quale sua parte integrale e sostanziale, alle condizioni ivi previste; richiamato l art.1965 cod.civ. secondo il quale La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro ; accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del Responsabile del Servizio Finanziario; considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; all unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge DELIBERA 1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate e qui integralmente richiamate e trasfuse, l allegato schema di transazione da stipularsi con SERMA S.p.A., per la definizione extra giudiziale del ricorso attualmente pendente innanzi al TAR Emilia Romagna, sede di Bologna; 2. di accettare le condizioni previste nell allegato schema di transazione, e d in particolare: a) riconoscere a SERMA S.p.A. un credito pari a Euro ,09, a titolo di oneri di urbanizzazione versati in eccedenza dalla soc. SERMA per l edificazione nel comparto G ; b) consentire a SERMA di scomputare detta somma dagli oneri eventualmente dovuti al Comune di Sassuolo in sede di rilascio di futuri titoli edilizi con finanziamento della stessa mediante utilizzo di proventi derivanti dalle concessioni edilizie; c) corrispondere la somma di Euro ,09 a SERMA entro il mese di luglio 2006, nel caso in cui non si dovesse verificare l ipotesi sub b); d) rinuncia della SERMA ad ogni ulteriore pretesa, a qualsiasi titolo avanzabile, relativamente alla vicenda in oggetto; e) rinuncia della SERMA alla causa attualmente pendente innanzi al TAR di Bologna avente ad oggetto il mancato rimborso degli oneri di cui alla pratica edilizia n.929/1999, spese di lite compensate; 3. di autorizzare il Sindaco alla stipula della transazione come sopra approvata e recante anche la sottoscrizione dei legali delle Parti in causa: Avv.Barbini per la SERMA S.p.A., avv.grasso per il Comune di Sassuolo; -3-
4 4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione, al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; ed inoltre, con ulteriore unanime votazione D E L I B E R A 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, onde poter produrre la presente alla prossima udienza che si svolgerà il 13 aprile p.v. ed in quella sede rinunciare agli atti di causa Servizio Avvocatura AG/so -4-
5 COMUNE DI SASSUOLO Provincia di Modena Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 03/05/2006 Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. Il Sindaco F.to Graziano Pattuzzi Il Segretario Generale F.to Alfio Sapienza CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune in data 12 maggio 2006 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. Segretario Generale F.to Alfio Sapienza ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134, 3 comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n Sassuolo, 23/05/2006 Segretario Generale F.to Alfio Sapienza Copia priva di valore legale -5-
6 Allegato alla delibera n. 115 del 03/05/2006 COMUNE DI SASSUOLO Provincia di Modena Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 SETTORE 4 - AFFARI GENERALI SERVIZIO AVVOCATURA Oggetto: RICORSO AL TAR BOLOGNA (RG 258/2000) PRESENTATO DA SERMA S.P.A. IN MERITO AL MANCATO RIMBORSO DI ONERI DI U2. APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA. Parere del Settore o Servizio Proponente Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. data 20/04/2006 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AVVOCATURA F.to Grasso Annamaria Parere del Servizio Finanziario Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. data 20/04/2006 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Amalia Ficarelli Copia priva di valore legale I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio
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