CONVENZIONE DI VARSAVIA
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- Battistina Raimondi
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2 CONVENZIONE DI VARSAVIA quattro diversi protocolli di emendamento della Convenzione sul testo originario della Convenzione di Varsavia del 1929 sul testo emendato dal Protocollo del 1971 sul testo della Convenzione emendato dal Protocollo del 1955 IV Protocollo, destinato ad incidere (anche) sul regime di documentazione e responsabilità nel trasporto di merci.
3 NO ulteriore protocollo di emendamento della Convenzione di Varsavia SI redigere ex novo una convenzione che si sostituisse alla precedente ed al complesso dei protocolli di emendamento che inglobasse la disciplina della responsabilità del vettore di fatto, dettata ab origine dalla Convenzione di Guadalajara del 1961
4 Si applica ai trasporti internazionali, quando il luogo di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di due stati contraenti, o sul territorio di un solo stato contraente, se è previsto uno scalo nel territorio di un altro stato anche non contraente Estensione per rinvio: Fisso (Reg. CE 2027 del 1997 come modificato dal Reg. 889 del 2002) Dinamico (art. 941 cod. nav., come emendato da d. lgs. 9 maggio 2005 n. 96 e 15 marzo 2006 n. 151)
5 Disciplina la responsabilità per i danni da lesioni personali e morte dei passeggeri per i danni da perdita ed avaria delle merci trasportate e dei bagagli per i danni da ritardo nel trasporto di persone, bagagli e merci
6 Art. 941 cod. nav. - Norme applicabili «Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica. Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l articolo 953. La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio»
7 Responsabilità illimitata del vettore aereo in caso di morte o di lesioni del passeggero che derivino da un «incidente» ai sensi del suo art. 17, 1 Articolo 17 - Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli «1. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco» comprende il periodo in cui il passeggero si trovi a bordo dell aeromobile e quello delle operazioni di imbarco e di sbarco Morte e danni che consistano in una «lesione corporale»
8 FATTO COSTITUTIVO DELLA PRETESA UN INCIDENTE art.17 della Convenzione di Varsavia art.17 della convenzione di Montreal vengono esclusi i danni che derivano da un fattore intrinseco al passeggero seppure scatenatesi durante il trasporto
9 la morte o la lesione personale subita dal passeggero non costituisce di per sé un «incidente» essa può (nel caso) costituire la conseguenza di un «incidente» ove verificatosi nell arco temporale di cui all art. 17 della Convenzione di Varsavia, ovvero, dall art. 17 della Convenzione di Montreal Dà luogo alla responsabilità del vettore
10 Per i danni fino a DSP Il vettore non può esimersi da responsabilità salvo che il danno non sia dipeso da colpa del danneggiato
11 per l eccedenza Articolo 21 Conv. Montreal 99 ( comma 2) Il vettore non risponde dei danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 che eccedano i diritti speciali di prelievo per passeggero qualora dimostri che: a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati oppure che b)il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi»
12 TEMPERAMENTO DEL REGIME il vettore può avvalersi della prova liberatoria di carattere generale prevista per ogni ipotesi di imputazione risarcitoria sancita dall art. 20 della Convenzione di Montreal del 1999 relativa al fatto che il danno sia da imputarsi al danneggiato, espressamente estesa anche all ipotesi di imputazione per danni al passeggero entro il limite di dsp , (art. 21 della stessa convezione)
13 Articolo 20 - Esonero «Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente convenzione, compreso l'articolo 21, paragrafo 1»
14 RESPONSABILITA DEL VETTORE IN CASO DI RITARDO nel trasporto di persone nel trasporto di bagagli Limitata a DSP (Così adeguato, ai sensi dell art. 24 Conv. Montreal 1999, con decorrenza dal 30 dicembre 2009, il limite originariamente determinato in 4150 DSP) Limitata a DSP
15 sussiste in via presuntiva, salvo che il vettore fornisca la prova liberatoria dell adozione di tutte le misure possibili per evitare il ritardo o dell impossibilità di adottarle Articolo 19 Conv. Montreal 99 - Ritardo «Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagaglio merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle»
16 In applicazione dell art. 19 Conv. Montreal Esclusione per il ritardo dovuto a condizioni atmosferiche proibitive Non esclusione: a) Quando il fattore impeditivo dell esecuzione fosse prevedibile e sia mancata l adozione dei necessari accorgimenti a permettere l operatività del volo b) Guasti tecnici
17 Il ritardo ai fini dell applicazione della disciplina in questione, è quello all arrivo che viene inteso, da giurisprudenza e dottrina prevalenti come superamento anormale, cioè considerevole, dei tempi normalmente impiegati per il trasporto
18 ANTICIPAZIONI PER I DANNI AI PASSEGGERI Articolo 28 Anticipi di pagamento «In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento»
19 Analoga previsione già contenuta nell art. 5 del reg. (CE) 2027/1997 (testo originario) ART. 5 «1. Il vettore aereo comunitario deve senza indugio, e comunque entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente titolo ad indennità, provvedere agli anticipi di pagamento che si rendano necessari per far fronte ad immediate necessità economiche ed in proporzione al danno subito. 2.Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte gli anticipi non saranno inferiori all'equivalente in euro di DSP per passeggero. 3.Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della responsabilità del vettore aereo comunitario, ma non è restituito, salvo nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafo 3), o in circostanze in cui venga successivamente dimostrato che il beneficiario dell'anticipo di pagamento ha provocato il danno o contribuito ad esso con la sua negligenza o non è la persona avente titolo ad indennità»
20 Assicurazione OBBLIGATORIA L art. 50 della Convenzione di Montreal del 1999 stabilisce che «Gli Stati parti faranno obbligo ai propri vettori di provvedere a stipulare un contratto di assicurazione a idonea copertura della loro responsabilità derivante dalla presente convenzione. Qualora richiesto dalla parte contraente nel cui territorio opera, il vettore deve dimostrare di godere di un'adeguata copertura assicurativa per i casi di responsabilità derivante dalla presente convenzione»
21 Il Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, nel testo novellato dal regolamento(ce) n. 889/2002: Sanciva che il vettore aereo comunitario dovesse essere assicurato fino a copertura del limite di responsabilità di DSP Il regolamento (CE) n. 785/2004 del 21 aprile 2004, sui requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili Art. 6 prevede una copertura assicurativa minima per gli aeromobili impiegati in servizi commerciali di DSP
22 responsabilità del vettore per il trasporto di bagagli consegnati DANNO AL BAGAGLIO Convenzione di Montreal del 1999* Responsabilità del vettore nel trasporto di merci Non vengono considerate congiuntamente entrambe assoggettate ad un regime di imputazione oggettiva * A differenza della Convenzione di Varsavia del 1929
23 DOCUMENTAZIONE DEL TRASPORTO possibilità di avvalersi di supporti non cartacei biglietto elettronico maggiore tutela del passeggeri: avviso scritto circa l applicabilità del regime di diritto uniforme e dei limiti risarcitori
24 TERMINE PER L ESERCIZO DELL AZIONE art. 35, n. 1, della Convenzione di Montreal del 1999 Articolo 35 - Limiti temporali dell'azione «1. Il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto. 2. Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito» La natura del termine non è pacifica Art. 949-ter - Prescrizione «I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all articolo 941. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione»
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26 1.1 PRENOTAZIONE DEL VOLO Dove si effettua: nelle agenzie di viaggio nelle agenzie e nelle filiali della compagnia aerea telefonicamente presso la compagnia aerea o presso l agenzia di viaggio via Internet, ove previsto dalle singole compagnie aeree Al momento della prenotazione il passeggero1 ha diritto a ricevere informazioni circa: la compagnia aerea che effettuerà il volo l orario del volo il tipo di aeromobile le tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate il codice di prenotazione (PNR - Passenger Name Record) limiti di responsabilità della compagnia aerea in caso di decesso o lesione dei passeggeri limiti di responsabilità in caso di danno, distruzione o smarrimento del bagaglio Ogni compagnia aerea di norma informa i propri passeggeri sulle modalità e i tempi per l effettuazione delle operazioni di accettazione (check-in). Il contratto di trasporto si perfeziona con l acquisto del biglietto.
27 1.2 ACQUISTO DEL BIGLIETTO In questa fase, il passeggero ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea la ricevuta del viaggio (Itinerary Receipt) con tutti i dettagli del volo. Il biglietto aereo, individuale o collettivo, costituisce prova della conclusione del contratto di trasporto. Quest ultimo è regolato, oltre che dalla disciplina normativa generale, dalle Condizioni Generali di Trasporto (CGT) di cui il passeggero deve poter avere adeguata informativa presso tutti i punti vendita della compagnia aerea (compresi quelli on-line).
28 2 DIRITTI DEL PASSEGGERO NEI PRINCIPALI CASI DI DISSERVIZIO NEGATO IMBARCO il passeggero non viene imbarcato a causa dell eccessivo numero di prenotazioni CANCELLAZIONE DEL VOLO si verifica quando l aeromobile non parte RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO si verifica quando la partenza dell aeromobile è ritardata rispetto all orario di partenza previsto Le tutele si applicano: ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale Non si applicano: ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell UE operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto
29 2.1 FORME DI TUTELA PER NEGATO IMBARCO APPELLO AI VOLONTARI che la compagnia aerea deve effettuare in un primo momento per verificare se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare. Se non ci sono volontari, il passeggero cui viene negato l imbarco ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea: COMPENSAZIONE PECUNIARIA VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM euro 250 VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI A 1500 KM euro 400 VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI A 1500 KM euro 250 VOLI INTERNAZIONALI TRA I500 KM E 3500 Km euro 400 VOLI INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM euro 600 La compagnia può ridurre l ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.
30 RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure in alternativa RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili ASSISTENZA pasti e bevande in relazione alla durata dell attesa adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti trasferimento dall aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l assistenza.
31 FORME DI TUTELA PER CANCELLAZIONE DEL VOLO In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a: RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure in alternativa RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili ASSISTENZA pasti e bevande in relazione alla durata dell attesa adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti trasferimento dall aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o COMPENSAZIONE PECUNIARIA
32 NON È DOVUTA nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad es. avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi il passeggero sia stato informato della cancellazione: con almeno due settimane di preavviso nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l orario originariamente previsto meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un ora prima dell orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l orario originariamente previsto
33 2.3 FORME DI TUTELA PER RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO In questo caso il passeggero ha diritto a ASSISTENZA pasti e bevande in relazione alla durata dell attesa adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti trasferimento dall aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o viene riconosciuto in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa: VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM ritardo del volo di almeno 2 ore VOLI INTRACOMUNITARI SPERIORI A 1500 KM ritardo del volo di almeno 3 ore VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI A 1500 KM ritardo del volo di almeno 2 ore VOLI INTERNAZIONALI tra 1500 e 3500 KM ritardo del volo di almeno 3 ore VOLI INTERNAZIONALI oltre 3500 KM ritardo del volo di almeno 4 ore RINUNCIA AL VOLO Se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.
34 COMPENSAZIONE PECUNIARIA Non prevista dal Regolamento, ma da una sentenza della Corte di Giustizia europea del Novembre 2009: nel caso in cui i passeggeri, a causa di un ritardo, raggiungono la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all orario di arrivo pubblicato, gli stessi hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo. Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali.
35 3 ULTERIORI DIRITTI DEI PASSEGGERI 3.1 DIRITTO ALL INFORMAZIONE Nei casi di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo le compagnie aeree hanno l obbligo di informare i passeggeri in merito alle forme di tutela previste dalla normativa comunitaria. 3.2 SISTEMAZIONE IN CLASSE SUPERIORE O INFERIORE Il passeggero non è tenuto ad un pagamento supplementare qualora la compagnia aerea offra una sistemazione in una classe superiore a quella prevista dal biglietto aereo acquistato. Nel caso in cui, invece, la compagnia aerea trasferisca il passeggero in una classe inferiore rispetto a quella prevista dal biglietto aereo acquistato, dovrà corrispondere un rimborso (tra il 30 e il 75% in relazione alla tratta)
36 3.3 IRRINUNCIABILITÀ Al passeggero non possono essere imposte, attraverso clausole restrittive del contratto, limitazioni sulle forme di tutela previste dal Regolamento (CE) 261/ RISARCIMENTO L applicazione delle forme di tutela previste nei casi di disservizio, non priva i passeggeri della possibilità di avviare eventuali azioni risarcitorie. 3.5 DANNI DA RITARDO può richiedere alla stessa il risarcimento fino ad un massimo di DSP3, Diritti Speciali di Prelievo, (corrispondenti a circa 4.831,00 euro). Il risarcimento non è dovuto se la compagnia aerea dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle. Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal. 3.6 IDENTITÀ DELLA COMPAGNIA AEREA Il passeggero ha diritto a essere informato anticipatamente in merito alla compagnia aerea che effettua il volo (vettore aereo operativo) nel caso in cui questa sia diversa da quella con cui si è prenotato il trasporto (vettore aereo contrattuale).
37 4 DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo Il rifiuto alla prenotazione o all imbarco può avvenire solo: per motivi di sicurezza se le dimensioni dell aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l imbarco o il trasporto del PMR In caso di rifiuto, la compagnia aerea, il suo agente o l operatore turistico deve: informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, dietro richiesta, fornirle per iscritto entro cinque giorni lavorativi proporre un volo alternativo o il rimborso del biglietto La compagnia aerea, il suo agente o l operatore turistico deve mettere a disposizione del pubblico, in formati accessibili, le norme di sicurezza in materia nonché le eventuali restrizioni. Infine, la compagnia aerea deve fare ogni ragionevole sforzo, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, per assegnare i posti richiesti dal PMR e dal suo eventuale accompagnatore.
38 4.1 FORME DI TUTELA ASSICURATE DAL GESTORE AEROPORTUALE Il gestore aeroportuale deve prestare gratuitamente ai PMR le forme di assistenza che consentono di: comunicare il proprio arrivo in aeroporto, utilizzando punti designati all interno e all esterno del terminal spostarsi da un punto designato al banco di accettazione (check-in) adempiere le formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli procedere dal banco dell accettazione (check-in) all aeromobile, espletando i controlli per l emigrazione, doganali e di sicurezza imbarcarsi sull aeromobile e sbarcare dall aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria procedere dal portellone dell aeromobile al posto a sedere e viceversa riporre a bordo e recuperare il bagaglio e l eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato recarsi dall aeromobile alla sala riconsegna bagagli e ritirare il proprio bagaglio, completando i controlli per l immigrazione e doganali essere accompagnati a un punto designato prendere i voli in coincidenza, se il PMR è in transito, con assistenza all interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche poter utilizzare i servizi igienici in caso di necessità poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore per le operazioni di imbarco e sbarco ricevere, previo preavviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno poter accedere alle informazioni sui voli
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