CATALOGO INTERREGIONALE ALTA FORMAZIONE DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI REGIONE SARDEGNA

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1 Unione Europea Fondo Sociale Europeo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche per l Orientamento e la Formazione Assessorato del Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale CATALOGO INTERREGIONALE ALTA FORMAZIONE DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI REGIONE SARDEGNA Con il presente atto si disciplina l erogazione di assegni formativi (voucher) da utilizzare per l accesso ai corsi inseriti nel Catalogo Interregionale di Alta Formazione - III annualità (2011) - ai sensi di quanto previsto agli artt. 18 e 19 dell avviso pubblico approvato con Determinazione n 21248/2261 del

2 1. ACCETTAZIONE DELLE NORME E DELLE PROCEDURE DI GESTIONE Gli Organismi di formazione ammessi a presentare e gestire offerte formative sono tenute al rispetto delle norme sul funzionamento dei corsi ammessi al Catalogo interregionale dell alta formazione che prevedono la sede di svolgimento nel territorio della Regione Sardegna ed a quanto previsto dall Avviso pubblico per l ammissione degli Organismi e delle offerte formative per la concessione di voucher sul Catalogo interregionale dell alta formazione - III Annualità (2011). Per i riferimenti alle procedure da eseguire attraverso il portale, l Organismo è tenuto a consultare la Guida all utilizzo del portale rev disponibile all indirizzo sezione documenti. 2. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL ATTIVAZIONE 2.1 Adempimenti preliminari all attivazione L Organismo di formazione iscritto a Catalogo ha l obbligo di verificare periodicamente i processi di assegnazione dei voucher consultando le graduatorie pubblicate sul portale dell alta formazione e accedendo, con le proprie credenziali di accesso, nell area personale di gestione dei corsi. L Organismo è tenuto ad avviare il corso qualora ad esso sia assegnato un numero di voucher pari o superiore a 4, o qualora abbia manifestato l intenzione di partire con un numero di voucher assegnati inferiore al minimo (4). Al riguardo, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei voucher, l Organismo, utilizzando la procedura telematica prevista nel portale all indirizzo 1. nel caso di corsi con almeno 4 voucher assegnati: effettua, nei confronti di tutti i voucheristi finanziabili, anche quelli in sovrannumero rispetto alla capienza d aula, la verifica dei requisiti e delle competenze in ingresso richieste dallo specifico progetto, inserisce a portale gli esiti della verifica, attiva/iscrive i voucheristi e comunica la conferma della data prevista di avvio del corso. Nel caso di esito non positivo di una o più verifiche sui voucheristi finanziabili, comunica al portale tali soggetti come beneficiari in sostituzione. 2. nel caso di corsi con un numero di voucher assegnati inferiore a 4 può, alternativamente: - comunicare a portale l intenzione di non attivare il corso e dichiarare che i voucheristi assegnati sono beneficiari in sostituzione. Gli assegnatari del voucher potranno, in tal caso, effettuare una seconda scelta tra i corsi attivi; - effettuare, nei confronti dei propri voucheristi finanziabili la verifica dei requisiti e delle competenze in ingresso richieste dallo specifico progetto, inserire a portale gli esiti della verifica, attivare/iscrivere i voucheristi e, avvalendosi della facoltà di realizzare le attività anche con un numero di voucher assegnati inferiore al minimo, comunicare la conferma della data prevista di avvio del corso. Nel caso di esito non positivo di una o più verifiche sui voucheristi finanziabili, comunicare al portale tali soggetti come beneficiari in sostituzione. Nel caso in cui il numero di voucher assegnati sia superiore al numero complessivo di partecipanti previsti per corso (sia finanziati tramite voucher che non) l Amministrazione potrà consentire la realizzazione di massimo 2 ulteriori edizioni del corso a condizione che rispettino i requisiti previsti all art. 4 e le caratteristiche in termini di localizzazione, durata e articolazione interna dell edizione ammessa a Catalogo e capienza d aula. Qualora l Organismo di formazione, in caso di soprannumero di voucheristi, non intendesse richiedere l autorizzazione per la realizzazione di ulteriori edizioni o si dovesse verificare un sovrannumero di voucheristi superiore alla capienza prevista per ciascuna edizione (art. 9 del Bando) o la presenza di voucheristi non interessati a rilasciare consenso formale per la frequenza di un ulteriore edizione da 1

3 autorizzare, l Organismo è tenuto, entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, utilizzando la procedura telematica prevista nel portale, a comunicare tali voucheristi come beneficiari in sostituzione. In particolare le nuove edizioni proposte potranno essere autorizzate se rispetteranno le seguenti condizioni: - vengano realizzate nella medesima sede proposta e accreditata per l edizione principale; - venga garantito il medesimo livello qualitativo in termini di contenuti e docenti e, in generale, tutti gli altri requisiti inseriti nella progettazione iniziale; - non vengano realizzate in contemporaneità con l edizione principale e tra loro; - ciascun partecipante da inserire nelle ulteriori edizioni proposte abbia rilasciato consenso formale. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inserita a portale e contestualmente fatta pervenire in formato cartaceo all amministrazione regionale, entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione dei voucher nei modi e termini previsti all art. 9 del bando. Le informazioni da inserire nella richiesta di autorizzazione dovranno essere le medesime presenti e inserite a portale. In particolare la richiesta dovrà contenere: formale impegno dell Organismo che svolgerà l ulteriore edizione nella stessa sede proposta per l edizione principale, che la qualità del percorso sarà la medesima dell edizione ammessa a portale e per la quale richiede la duplicazione ; indicazione delle date e degli orari di svolgimento; elenco dei beneficiari assegnati alla nuova edizione; dichiarazioni sottoscritte dai corsisti con le quali rilasciano il consenso formale a partecipare alla specifica edizione corsuale per la quale si chiede la duplicazione. La domanda di autorizzazione di nuove edizioni deve pervenire entro il 16 giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione voucher tramite raccomandata A/R o corriere espresso o consegnata a mano 1 entro le ore 13,00 del 10 giugno 2011 al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Servizio della governance della formazione professionale Via XXVIII Febbraio, Cagliari. Entro il 20 giorno dall approvazione della graduat oria sarà comunicata, tramite portale, l autorizzazione all avvio della/e ulteriori edizione/i. In tal caso l Organismo di formazione è tenuto, utilizzando la procedura telematica prevista nel portale, ad attivare/iscrivere i voucheristi e dare conferma della data prevista di avvio dell edizione. Nel caso che l Amministrazione regionale non dovesse concedere l autorizzazione per ulteriori edizioni, gli assegnatari in eccedenza avranno diritto, dal 21 al 35 giorno dalla pubbli cazione della graduatoria, di effettuare la seconda scelta sui corsi attivi. L ordine degli aventi diritto alla frequenza del corso è determinato, da parte dell Organismo di formazione, sulla base degli esiti della verifica dei requisiti di ingresso e del procedimento di selezione. In tutti i casi l Organismo è tenuto ad effettuare gli adempimenti in precedenza elencati: verifica dei requisiti in ingresso, inserimento degli esiti del processo di verifica, attivazione/iscrizione dei voucher ai corsi. Entro il 35 giorno dalla pubblicazione della gradu atoria l Organismo ha la facoltà di rinunciare 1 La consegna a mano potrà essere effettuata esclusivamente presso l Ufficio protocollo della Direzione Generale dell Assessorato del Lavoro nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì (solo mattina) dalle 11,00 alle 13,00, il martedì ed il mercoledì anche pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00. 2

4 all attivazione del corso qualora il numero di voucheristi assegnati sia inferiore a 4, fermo restando la possibilità per il medesimo di avviare comunque il corso con un numero di beneficiari inferiore al minimo. L Organismo, dovrà dichiarare, per il corso, l intenzione di NON avvio.tramite portale, nei termini stabiliti. La mancata comunicazione di attivazione del corso da parte di un Organismo e parimenti la comunicazione di rinuncia entro il 35 giorno dalla pubblicazione della gradu atoria comporterà l annullamento delle iscrizioni al corso dei beneficiari dei voucher assegnati ai quali (salvo non abbiano già rinunciato al voucher formativo) verrà data, nel periodo che và dal 36 a l 40 giorno dalla data di pubblicazione delle grad uatorie, la possibilità di effettuare un ulteriore scelta sui soli corsi attivi, compatibilmente con le date previste di iscrizione e avvio del corso che gli Organismi di formazione gestori hanno indicato. In nessun caso potranno essere autorizzate sostituzioni su attività corsuali già avviate, che abbiano già realizzato il 15 % della durata del corso ad esclusione delle ore di stage/project work (Vademecum 3.0). Il 40 giorno successivo alla pubblicazione delle g raduatorie sul Portale, gli Organismi titolari di corsi per i quali sia stato confermato l avvio, dovranno verificare sul portale sezione personale per la gestione corsi, l eventuale assegnazione di voucher aggiuntivi ed effettuare le operazioni di verifica dei requisiti di ingresso e delle competenze, l inserimento degli esiti per ciascun voucherista e l attivazione/iscrizione dei voucheristi al corso. Ogni sostituzione di corso, nelle ipotesi consentite, è, comunque, sempre subordinata al positivo superamento, da parte del voucherista, della valutazione dei requisiti e delle competenze in ingresso previste dal corso scelto. Successivamente al 40 giorno dalla pubblicazione d ella graduatoria e fino all avvio del corso, l Organismo di formazione non può esercitare il diritto di rinuncia alla realizzazione del corso, pena l applicazione delle sanzioni previste. E fatto salvo il caso di rinuncia formalizzata da parte del beneficiario che porti il numero di voucher assegnati al di sotto del minimo obbligatorio (4) per l avvio dei corsi o al di sotto del numero di voucher con il quale l Organismo aveva confermato l intenzione di avviare il corso (meno di 4). Anche nel caso di rinuncia dell Organismo successivamente al 40 giorno dalla pubblicazione della graduatoria, è data la possibilità ai beneficiari dei voucher che hanno scelto tali corsi di effettuare un ulteriore scelta sui soli corsi attivi. La sostituzione del corso è consentita esclusivamente nei casi in cui gli organismi di formazione non abbiano confermato l intenzione di attivare i corsi o dovessero rinunciare all attivazione del corso nei termini e tempi sopra descritti. I voucheristi che dovessero risultare non idonei alla prima verifica dei requisiti di ingresso e delle competenze del corso prescelto possono effettuare una sola seconda scelta. Qualora anche la seconda verifica dei requisiti previsti dallo specifico progetto dovesse risultare non positiva, l amministrazione regionale procederà, nei confronti del beneficiario, alla revoca del voucher. 2.2 Casi di revoca del voucher e scorrimento della graduatoria L amministrazione regionale provvederà alla revoca del contributo e potrà procedere allo scorrimento della graduatoria, nei seguenti casi: qualora il beneficiario del voucher rinunci al finanziamento; qualora il beneficiario non dovesse superare positivamente due verifiche sul possesso dei requisiti di ingresso e delle competenze richieste dal corso prescelto o in sostituzione; 3

5 qualora il beneficiario di un voucher nei casi previsti non effettui la seconda scelta entro il periodo concesso. 2.3 Tempistica di avvio dei corsi I percorsi formativi potranno avere inizio tra il 27 OTTOBRE 2011 e il 30 APRILE La data di avvio del corso deve essere compatibile con quanto previsto a proposito della tempistica per la conferma dell avvio del corso e per l eventuale sostituzione del corso da parte dell assegnatario del voucher. I termini di chiusura delle iscrizioni al corso non possono essere antecedenti alla prevista data di pubblicazione delle graduatorie dei voucher assegnati, a meno che l Organismo di formazione non si impegni a riaprire i suddetti termini per gli assegnatari del voucher. Tuttavia, nel caso in cui i posti disponibili per il corso fossero esauriti prima della pubblicazione sul portale del Catalogo dell offerta formativa, gli Organismi sono tenuti a comunicarlo tempestivamente affinché il corso possa essere escluso dalla pubblicazione. Inoltre, i termini di chiusura delle iscrizioni al corso non possono essere antecedenti alla prevista data di pubblicazione delle graduatorie dei voucher assegnati, a meno che l Organismo di formazione non si impegni a riaprire i suddetti termini per gli assegnatari del voucher. Tuttavia, nel caso in cui i posti disponibili per il corso fossero esauriti prima della pubblicazione sul portale del Catalogo dell offerta formativa, gli Organismi sono tenuti a comunicarlo tempestivamente affinché il corso possa essere escluso dalla pubblicazione. I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno ADEMPIMENTI CONNESSI ALL AVVIO DEL CORSO 3.1 Adempimenti preliminari all avvio del corso L Organismo di formazione è tenuto a rispettare i seguenti adempimenti entro la data prevista di avvio del corso: effettuare la verifica dei requisiti e delle competenze in ingresso, sempre tramite portale, per i voucheristi di successiva assegnazione. inserire a portale il numero complessivo dei partecipanti al corso, compresi eventuali partecipanti non a voucher; inserire il calendario delle attività, impegnandosi ad aggiornarlo, anticipatamente, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 Gestione delle variazioni ; Inserire la data di termine prevista del corso; vidimare i registri di presenza allievi (compilati in ogni loro parte) e il registro individuale per le attività di stage/project Work quando il corso lo prevede. La vidimazione deve essere effettuata presso il Servizio della governance della formazione professionale dell Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. I registri delle attività devono essere conformi a quanto prescritto dal Vademecum operatore 2007/2013 Versione 3.0; stipulare un assicurazione volta a coprire i beneficiari dei voucher contro gli infortuni che dovessero 4

6 subire durante lo svolgimento dell attività formativa e per i danni civili rispetto ai soggetti che prendono parte a qualsiasi fase del percorso formativo. Il costo di tale assicurazione è da intendersi compreso nel costo del corso a persona indicato nel portale. Entro il terzo giorno successivo all avvio del corso l Organismo di formazione deve inoltre effettuare la valutazione sommativa di edizione sul gruppo aula formato, per ciascuna singola competenza oggetto del corso. 3.2 Costi di iscrizione al corso per partecipanti privati Il costo di accesso e partecipazione al percorso formativo per gli allievi destinatari di voucher non deve essere superiore a quello previsto per eventuali utenti privati pena le sanzioni previste dal successivo paragrafo 6.5 delle presenti norme. Il costo di accesso e partecipazione, inoltre, deve essere onnicomprensivo di tutte le spese per la frequenza all attività formativa e dei suoi singoli moduli, comprese quelle per sostenere le eventuali prove finali, per la marca da bollo da apporre sull attestato di frequenza o su quello di conseguimento del titolo in caso di master universitari, ed imposte e tasse, se dovute. Si ricorda che la frequenza dei corsi ai non titolari di voucher è subordinata al versamento, da parte dell'utente privato, di un corrispettivo pari al costo dichiarato sul catalogo pubblico che dovrà essere dimostrata, con opportuna documentazione da custodire a cura dell Organismo di formazione, a richiesta dell amministrazione regionale. 4. ADEMPIMENTI DURANTE LA REALIZZAZIONE DEL CORSO 4.1 Registrazione della frequenza È onere dell Organismo di formazione registrare la presenza degli allievi durante l attività didattica e conservare i registri di presenza atti a registrare e certificare l effettiva frequenza dei beneficiari, presso gli uffici della sede di svolgimento delle attività. Nel caso di attività realizzata con metodologia FAD devono essere custoditi e resi disponibili per le opportune verifiche i sistemi di registrazione su supporto magnetico, log-files, dei tempi di utilizzo degli strumenti on-line. L Organismo di formazione è inoltre tenuto ad allertare il beneficiario nel caso in cui il numero di assenze si approssimi al tetto massimo delle ore previsto il cui superamento imponga la revoca del voucher. La responsabilità della corretta tenuta dei sopramenzionati registri/supporti magnetici è a carico dell Organismo gestore. Una non corretta tenuta degli stessi, ovvero la non corretta compilazione, pregiudicano il riconoscimento delle somme relative da parte dell amministrazione regionale. 4.2 Qualità del processo didattico L Organismo di formazione nella realizzazione dell intervento formativo è tenuto a: garantire, nei confronti dell Amministrazione regionale e dei beneficiari, le competenze e le professionalità necessarie alla realizzazione del progetto approvato; 5

7 rispettare in fase di erogazione le aree di contenuto ed i contenuti specifici indicati in sede di presentazione del progetto formativo; erogare il corso presso la sede indicata e secondo quanto dichiarato nella scheda pubblicata sul portale relativamente alle modalità formative, al sistema di certificazione, al monte ore del corso, alla data di conclusione, ai costi e a tutti gli altri elementi nessuno escluso in questa indicati; rispettare, nel caso di erogazione della formazione in modalità mista, gli standard prestabiliti per la FAD, lo stage e la formazione outdoor previsti dall avviso pubblico per l ammissione di organismi e offerte formative al Catalogo Interregionale per l Alta Formazione. 4.3 Attività di monitoraggio L Organismo di formazione è tenuto al costante monitoraggio della frequenza degli allievi e comunica tramite il portale gli abbandoni del corso (nel caso in cui gli stessi siano comunicati dal destinatario del voucher all Organismo e non alla Regione) e l eventuale superamento del tetto di ore di assenza consentito. La comunicazione di conclusione effettiva delle attività è effettuata dall Organismo di formazione tramite il portale così come quella delle date previste per le attività di verifica (intermedie e finale) e del superamento (o meno) delle stesse. 4.4 Certificazione finale Al termine del corso (con l eccezione dei Master universitari) dovrà essere previsto obbligatoriamente il rilascio di un attestato di frequenza da parte dell Organismo di formazione secondo le indicazioni dell amministrazione regionale. Solo per i Master non universitari presentati in partenariato con le Università, che devono obbligatoriamente prevedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisibili e certificabili a conclusione dei percorsi stessi e che devono essere ratificati con provvedimenti degli organi universitari competenti, detti crediti dovranno essere riportati nell attestato finale. 4.5 Adempimenti per la conclusione delle attività Al termine del corso l Organismo di formazione deve: inserire eventuali date effettive per lo svolgimento delle prove d esame/verifiche finali; inserire la percentuale di ore di frequenza per ciascun voucherista; effettuare la valutazione dei singoli voucheristi, indicando il livello formativo raggiunto per ciascuna singola competenza oggetto del corso e il conseguimento (o meno) del titolo nel caso di master universitari. 4.6 Obbligo di conclusione L Organismo gestore è tenuto, pena l esclusione dall edizione successiva del catalogo, a portare a termine il percorso formativo entro la data di conclusione inserita nella scheda del corso ammesso a catalogo, secondo il calendario e la durata previsti, indipendentemente dal numero degli eventuali abbandoni da parte dei beneficiari dei voucher che dovessero realizzarsi successivamente alla data effettiva di avvio del corso. 6

8 5. GESTIONE DELLE VARIAZIONI 5.1 Variazione della sede In nessun caso è ammessa la variazione della sede indicata all atto della presentazione del progetto o per le successive edizioni autorizzate per la gestione delle richieste di partecipazione in eccesso rispetto al numero massimo di partecipanti previsto. 5.2 Variazione date di avvio e termine La richiesta di un eventuale proroga o variazione dei termini di avvio o termine delle attività deve essere giustificata, accettata dai voucheristi partecipanti al corso ed inoltrata, tramite il portale, almeno 15 giorni prima della data di avvio/termine del corso originariamente prevista. In particolare, nei 15 giorni antecedenti l avvio non possono essere richieste modifiche alla data di inizio (precedentemente dichiarata nella comunicazione di impegno) per consentire ai voucheristi interregionali (che devono affrontare spese di viaggio e di trasferta) di avere date di avvio delle attività il più possibile certe. L Organismo di formazione è tenuto a conservare presso la sede formativa tutta la documentazione relativa al corso, da esporre in caso di controllo da parte dell Amministrazione. 5.3 Variazione del calendario Ogni variazione dell attività programmata va effettuata comunicandola tramite portale e aggiornando il relativo calendario entro il giorno precedente salvo casi urgenti e debitamente motivati all amministrazione. L inadempienza può configurare motivo di esclusione dell Organismo di formazione dal Catalogo. 5.4 Altre variazioni La modifica di uno o più aspetti sostanziali dell offerta formativa pubblicata nel catalogo non è ammessa poiché costituisce nuova proposta formativa da presentare secondo le modalità previste dall avviso pubblico per l ammissione di organismi e offerte formative al catalogo interregionale per l alta formazione. E consentito agli Organismi di procedere esclusivamente all aggiornamento dei contatti a cui richiedere informazioni sul corso. 5.3Conservazione della documentazione contabile L Organismo di formazione ha l'obbligo di conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa al corso almeno fino al 31/12/2017 coerentemente con quanto previsto all art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006, fino a tre anni successivi alla data di chiusura del POR FSE che sarà resa pubblica dall Amministrazione con mezzi idonei. 6. IRREGOLARITÀ E SANZIONI 6.1 Visite ispettive L Organismo di formazione garantisce l accesso ai locali ed alla documentazione per lo svolgimento di visite ispettive e controlli dell Amministrazione regionale dove è localizzata la sede del corso e delle altre 7

9 Amministrazioni regionali che hanno erogato i voucher, relative alla regolarità esecutiva delle attività, e si impegna a segnalare le eventuali anomalie dell esecuzione del percorso formativo. L Amministrazione che ha ammesso a catalogo l Organismo di formazione e/o l Amministrazione che ha erogato il voucher possono effettuare verifiche amministrativo - didattiche presso i soggetti erogatori dei corsi per accertare il corretto andamento delle attività previste nel programma didattico. L Amministrazione può predisporre controlli anche su segnalazione dei beneficiari dei voucher. E onere dei beneficiari segnalare eventuali anomalie del percorso prescelto anche attraverso la casella e- mail messa a disposizione dei beneficiari per la gestione delle comunicazioni con l Amministrazione che ha erogato il voucher. Nel corso delle verifiche ispettive in itinere ed in loco, si avrà particolare attenzione per i seguenti aspetti: esatta corrispondenza tra indirizzo inserito nel calendario on line e sede di svolgimento effettiva del corso; registri presenze, che devono essere resi disponibili per i controlli e regolarmente compilati ; esatta corrispondenza tra quanto indicato nel calendario on line e quanto dichiarato nel registro presenze; idoneità della sede di svolgimento dell attività e delle attrezzature, così come stabilito nella normativa di riferimento. La riscontrata mancanza in sede ispettiva, nel luogo di svolgimento dell attività, del registro presenze, comporterà, in sede di rendicontazione, il mancato riconoscimento delle spese relative alla corrispondente attività, ancorché la stessa sia stata riscontrata in atto, fatti salvi i diritti dell utilizzatore del voucher. Eventuali difformità tra quanto riscontrato in sede di verifica ispettiva e quanto attestato dal registro didattico comporteranno l esclusione dell Organismo dal Catalogo, fatti salvi i diritti del voucherista. In esito al controllo, il personale che lo ha eseguito redige verbale di verifica. Copia della documentazione concernente l attività ispettiva è inserita nel fascicolo di gestione. Su richiesta del Legale Rappresentante dell Organismo di Formazione ai sensi della Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40 e s.m.i., la competente struttura rilascerà copia del predetto verbale. Gli Organismi, in tutti i casi, devono rispettare le norme di gestione previste il Vademecum per l operatore vers. 3.0 disponibile all indirizzo nella Sezione Sardegna Programmazione PO FSE Gestione, approvato con Determinazione del Direttore Generale del 25 novembre 2010, n /4735/DG ; 6.2 Modifica ed esclusione delle offerte formative dal catalogo Gli Organismi di formazione dovranno procedere all esclusione dal Catalogo di corsi già ammessi in caso di rinuncia alla loro attivazione, seguendo le procedure previste all indirizzo Non è consentito agli Organismi formativi di procedere alla modifica delle offerte già dichiarate ammissibili al Catalogo, se non per l aggiornamento delle eventuali date di avvio e termine, nei modi indicati in precedenza al punto 5.2 Variazioni delle date di avvio e termine comunicate in sede di presentazione, e dei contatti a cui richiedere informazioni sul corso. 8

10 La modifica di uno o più aspetti sostanziali dell offerta formativa già pubblicata nel Catalogo interregionale costituisce nuova proposta formativa, da presentare alla successiva procedura di ammissione che sarà disposta dall Amministrazione regionale. Nel caso di inadempienze da parte dell Organismo nella realizzazione di una specifica attività, si potrà procedere, all esclusione di tale offerta formativa dal Catalogo interregionale e non sarà possibile ripresentare la stessa offerta formativa su nessuno degli avvisi che saranno emessi per l edizione successiva del Catalogo. 6.3 Presentazione di eventuale ricorso per la riammissione del corso al catalogo In caso di esclusione del corso ammesso a Catalogo l Organismo di formazione avrà tempo 20 giorni per inoltrare le proprie controdeduzioni ed eventualmente presentare ricorso contro la decisione dell Amministrazione ai sensi e secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo). In caso di conferma dell esclusione del corso, l Organismo di formazione non potrà ripresentare lo stesso corso alla successiva procedura di ammissione al Catalogo che sarà attivata dalla Regione. 6.4 Perdita dei requisiti per la permanenza dell Organismo di formazione nel Catalogo ed altri casi di esclusione Nel caso in cui successivamente all ammissione al Catalogo - un Organismo di formazione perda i requisiti di ammissibilità previsti dell avviso pubblico (art. 3) per l ammissione di Organismi e offerte formative al Catalogo Interregionale dell Alta formazione, è obbligato a darne immediatamente comunicazione scritta all Amministrazione, Servizio della governance della formazione professionale. In caso di perdita del requisito di ammissibilità la Regione, con specifico atto, procederà all esclusione dell Organismo dal Catalogo Interregionale dandone motivazione. Nel caso in cui la comunicazione di perdita dei requisiti di ammissibilità avvenga in ritardo, determinando l eventuale assegnazione di voucher ad Organismi di formazione nel frattempo non più ammissibili, l Organismo escluso non potrà ripresentare domanda alla successiva procedura di ammissione al Catalogo che sarà attivata dalla Regione. 6.5 Esclusione dell Organismo di formazione dal Catalogo interregionale Allo stesso modo sarà disposta l esclusione dell Organismo dal Catalogo nei casi in cui: un corso non sia attivato nei termini previsti in presenza di un numero di voucher concessi almeno pari a 4, oppure in presenza di un numero di voucher inferiore qualora l Organismo di formazione abbia dichiarato l intenzione di attivare comunque il corso; pur ricorrendo le condizioni, l Organismo di formazione non abbia riaperto i termini di iscrizione al corso per gli assegnatari del voucher; l Organismo di formazione non abbia effettuato le valutazioni prima dell avvio del corso (verifica dei requisiti e delle competenze in ingresso, valutazione sommativa di edizione) e al termine del corso (valutazione dei singoli voucheristi del livello raggiunto per ciascuna competenza oggetto del corso); 9

11 l Organismo di formazione non adempia all obbligo di conclusione previsto al punto 4.6 delle presenti norme di funzionamento; si registrino gravi inadempienze da parte dell ente nella realizzazione delle attività, secondo quanto previsto dalle presenti norme e dal Vademecum versione 3.0; il corso abbia visto la partecipazione di un numero di allievi superiore al massimo consentito; il costo di accesso e partecipazione al percorso formativo per gli allievi destinatari di voucher sia superiore a quello previsto per gli utenti privati ; venga realizzata un attività pubblicitaria e promozionale falsa e ingannevole, e comunque non conforme con quanto disposto all art. Art. 10 Pubblicità dei percorsi formativi ammessi a Catalogo dell avviso pubblico. L Organismo escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione a valere su nessuno degli avvisi che saranno emessi per l edizione successiva del Catalogo. Nel caso in cui l esclusione avvenga successivamente all avvio del corso l Organismo di formazione ha l obbligo di concludere le attività formative secondo i termini stabiliti. 6.6 Presentazione di eventuale ricorso per la riammissione dell Organismo di formazione al catalogo In caso di esclusione dell Organismo di formazione dal Catalogo, questi avrà tempo 20 giorni per inoltrare le proprie controdeduzioni ed eventualmente presentare ricorso contro la decisione dell Amministrazione ai sensi e secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo). L Organismo di formazione escluso dal Catalogo non potrà essere riammesso alla successiva procedura di ammissione a Catalogo che sarà attivata dalla regione. 7 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER 7.1 Liquidazione dei voucher individuali Il beneficiario del finanziamento è il soggetto destinatario dell intervento formativo. La liquidazione dei singoli voucher sarà effettuata dalla Regione, a conclusione delle attività, secondo le seguenti modalità: 1) In nome e per conto del beneficiario, direttamente al soggetto gestore degli interventi formativi in un unica soluzione a saldo per un importo pari al 100% del valore del buono formativo concesso, a conclusione dei medesimi interventi e secondo le modalità previste dal presente disciplinare per il funzionamento dei corsi e nel Regolamento assegnazione voucher. 2) Solo in caso di Master universitario, direttamente al beneficiario del voucher, per un importo pari al 100% del valore del buono formativo concesso, a conclusione dei medesimi interventi e secondo le modalità previste dal presente disciplinare per il funzionamento dei corsi e nel Regolamento assegnazione voucher. 10

12 Nel caso in cui l assegnatario interrompa la frequenza al corso prima del raggiungimento del 70% della durata totale, i costi rimarranno a suo totale carico. L Organismo di Formazione dovrà inoltrare, al Servizio della governance della formazione professionale, la richiesta di liquidazione voucher formativi corredata della seguente documentazione: a) Modulo di richiesta liquidazione voucher su fac simile reso disponibile dall Amministrazione regionale; b) Originale del/dei voucher nominale/i emesso/i dall Assessorato e oggetto di liquidazione; c) Fattura originale rilasciata per l importo totale dei voucher avviati, per fonte di finanziamento e regolarmente conclusi; d) Autocertificazione relativa alla regolarità della frequenza di ciascun voucherista; e) Copia conforme della certificazione finale rilasciata al voucherista, attestante la partecipazione e le competenze acquisite o del titolo in caso di master universitari, firmata dal legale rappresentante dell Istituto che ha gestito l intervento, e controfirmata dal beneficiario del voucher; f) Registri di presenza e stage/project work, vidimati dalla Regione Sardegna, per le verifiche di regolarità e la chiusura delle attività. Al termine della procedura di liquidazione verranno riconsegnati all Organismo di formazione che ne dovrà curare la custodia come previsto al punto 5.3 delle presenti norme. La liquidazione potrà avvenire, pena il non riconoscimento del buono formativo concesso, solo a condizione che il voucherista: 1) abbia frequentato almeno il 70% delle ore di formazione previste; 2) sia in regola con la compilazione dei questionari di placement somministrati durante il percorso formativo e successivamente alla conclusione delle attività formative finanziate. Nel caso in cui il valore del voucher concesso fosse inferiore al costo del corso inserito a Catalogo, ai fini della liquidazione del voucher la documentazione richiesta dovrà essere integrata con copia del giustificativo dell avvenuto pagamento dell eccedente quota a carico del voucherista (bonifico bancario; copia assegno bancario non trasferibile unitamente all estratto conto; copia assegno circolare non trasferibile) e della fattura, di pari importo e intestata a suo nome, rilasciata dall Organismo gestore. Nel caso in cui il valore del voucher dovesse coprire interamente il costo del corso e qualora nei patti che regolano il rapporto tra l Organismo gestore ed il voucherista quest ultimo fosse chiamato a versare un anticipazione, questa non può superare la percentuale del 20% del valore del voucher concesso e dovrà essere versata all Organismo gestore esclusivamente mediante bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile o assegno circolare non trasferibile. L Organismo gestore è comunque tenuto, al termine del percorso formativo e prima della richiesta di liquidazione del voucher, al rimborso della somma riscossa. In tale ipotesi, la documentazione da trasmettere per la liquidazione del voucher dovrà essere integrata con copia dei rispettivi giustificativi di versamento. 11

13 In nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti. La richiesta di liquidazione del voucher, unitamente alla documentazione prevista, dovrà essere inviata all'amministrazione regionale al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Servizio della governance della formazione professionale Via XXVIII Febbraio I Cagliari con raccomandata A/R o con raccomandata a mano, e deve pervenire entro e non oltre 45 giorni dalla conclusione del corso. Il Direttore del Servizio Luca Galassi 12

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