/2 MASCITELLI All'emendamento apportare le seguenti modificazioni: sopprimere il secondo periodo;
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- Corrado Belli
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1 /1 BELISARIO,, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA All'emendamento apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: « abitanti»; b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: « abitanti»; c) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: « abitanti»; d) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: « abitanti»; e) al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del periodo. Indi sopprimere il secondo periodo; f) sostituire il comma 16, con il seguente: «16. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni»; g) al comma 17, sostituire le lettere a) e b), con la seguente: «a) per i Comuni con popolazione pari o inferiore a abitanti, il Sindaco è il solo organo di governo e sono soppressi la Giunta ed il Consiglio comunale»; h) al comma 17, lettera c), sostituire le parole «sette consiglieri» con le seguenti: «tre consiglieri» e sostituire le parole «ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre», con le seguenti: «ed è consentita la nomina di due assessori»; i) al comma 17, lettera d), sostituire le parole «dieci consiglieri» con le seguenti: «cinque consiglieri» e sostituire le parole «ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro», con le seguenti: «ed è consentita la nomina di due assessori»; j) al comma 18, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: « abitanti»; k) al comma 19, sostituire le parole « abitanti», con le seguenti: « abitanti»; I) al comma 20, sostituire le parole « abitanti», con le seguenti: « abitanti»; m) al comma 22, le parole «superiore a e fino a abitanti,», con le seguenti: «fino a abitanti»; n) sostituire il comma 24 con il seguente: «24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: « abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009»; o) sopprimere il comma 31. Conseguentemente, sopprimere il comma 6. Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «conformemente alle disposizioni di cui al comma 6» /2 All'emendamento apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: « abitanti»; b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: « abitanti»; c) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: « abitanti»; d) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: « abitanti»; e) al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del periodo. Indi sopprimere il secondo periodo; f) sostituire il comma 16, con il seguente: «16. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni»; g) al comma 17, lettera a), sostituire le parole «sei consiglieri» con le seguenti: «due consiglieri, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni»; h) al comma 18, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: « abitanti»; i) al comma 19, sostituire le parole « abitanti», con le seguenti: « abitanti»;
2 j) al comma 20, sostituire le parole « abitanti», con le seguenti: « abitanti»; k) al comma 22, le parole «superiore a e fino a abitanti,», con le seguenti: «fino a abitanti»; I) sostituire il comma 24 con il seguente: «24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: « abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009»; m) sopprimere il comma 31. Conseguentemente, sopprimere il comma 6. Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «conformemente alle disposizioni di cui al comma 6» /3 DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI All'emendamento sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sostituire le parole: «fino a abitanti» con le seguenti: «fino a abitanti»; b) al comma 2 sostituire le parole: «superiore a abitanti» con le seguenti: «superiore a abitanti»; c) al comma 7 sostituire le parole «fino a abitanti» con le seguenti: «fino a abitanti»; d) al comma 9 sostituire le parole «fino a abitanti» con le seguenti: «fino a abitanti» /4 All'emendamento , ai comma 1, dopo le parole: «tutte le funzioni amministrative» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle funzioni del Sindaco di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e delle funzioni a lui attribuite come organo monocratico dell'ente». Conseguentemente, al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle funzioni ad esso attribuite quale organo monocratico dell'ente» /5 All'emendamento , ai comma 2, sostituire le parole: «in alternativa» con le seguenti:«inoltre» /6 D'ALÌ All'emendamento , al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche su base telematica con particolare riferimento ai servizi riguardanti i settori del turismo, dei beni culturali e ambientali, della tutela e valorizzazione dei territori insulari» /7 D'ALÌ All'emendamento , al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di favorire l'armonizzazione dei predetti rapporti amministrativo-contabili e per le finalità di cui al comma 1, a valere sui risparmi di spesa previsti dal presente articolo, il fondo ordinario in dotazione del Ministero dell'interno per la fusione e l'unione dei comuni di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato per il prossimo triennio di euro con particolare riferimento alle fusioni volontarie tra comuni limitrofi di popolazione superiore ai abitanti» /8
3 All'emendamento , al comma 5, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 2014» con il seguente: «Decorsi cinque anni dalla loro istituzione,» /9 All'emendamento , al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché il potere regolamentare e di pianificazione urbanistica» /10 All'emendamento , ai comma 11, sopprimere il quarto e il quinto periodo /11 All'emendamento , al comma 13, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «garantendo la rotazione di tutti i Sindaci dell'unione durante l'arco della legislatura» /12 All'emendamento , al comma, 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione dello Statuto dell'unione è utilizzato, per quanto compatibile, lo Statuto del Comune maggiore per abitanti» /13 All'emendamento , al comma 17, lettera a), la parola: «sei» è modificata con la seguente: «quattro»; lettera c) la parola: «sette» è modificata con l'altra: «otto» /14 All'emendamento , al comma 17, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) per i comuni con popolazione superiore a e fino a abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 9 consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;». Conseguentemente: sopprimere la lettera c); alla lettera d), sostituire le parole: «dieci consiglieri» con le seguenti: «dodici consiglieri» /15 All'emendamento , sopprimere il comma /16 STRADIOTTO, LEGNINI, GIARETTA, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, LUSI All'emendamento , sopprimere i commi 19 e /17 GIARETTA, STRADIOTTO, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, LUSI All'emendamento , al comma 19, sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine del comma con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'orario di convocazione delle sedute del consiglio e delle commissioni è stabilito tenendo conto, ove possibile, delle esigenze di contenimento della spesa''». Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole da: «Nei comuni» fino alla fine del comma con le seguenti: «L'orario di convocazione delle riunioni della giunta è stabilito tenendo conto, ove possibile, delle esigenze di contenimento di contenimento della spesa».
4 /18 MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI All'emendamento , ai commi 19 e 20 le parole da: «si tengono» a: «gravità» sono sostituite con le seguenti parole: «si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti» /19 All'emendamento , al comma 19, sostituire la parola: «serale», con la seguente: «notturno». Conseguentemente, al comma 20, sostituire la parola: «serale», con la seguente: «notturno» /20 All'emendamento , sopprimere il comma /21 All'emendamento , sopprimere il comma /22 All'emendamento , al comma 25, dopo le parole: «i revisori dei conti degli enti locali» aggiungere le seguenti: «, stabiliti nel numero massimo di uno per ciascuna unione di comuni,» /23 All'emendamento , al comma 25, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) precedente esperienza nella funzione di Revisore contabile» /24 «25-bis. Uno o più revisori dei conti possono essere revocati, trascorso un anno dalla loro nomina, mediante deliberazione motivata del Consiglio comunale approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati» /25 «25-bis. All'articolo 47, comma 1, del testo unico, dopo le parole: ''consiglieri comunali e provinciali,'' è inserita la seguente: ''non''. La disposizione di cui all'articolo 47, comma 1, come modificata dal periodo che precede si applica agli organi costituiti a seguito delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto» /26 «25-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: ''all'articolo 82, comma 2, primo periodo dopo le parole: a consigli e commissioni' sono aggiunte le seguenti: purchè sia accertata la partecipazione ad almeno la metà delle votazioni finali in commissione e delle delibere in consiglio'''» /27
5 «25-bis. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, al comma 1, lettera a), le parole: ''di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267'' sono soppresse» /28 «25-bis. 1. All'articolo 38 del testo unico, dopo il comma 2, è inserito il seguente: ''2-bis. Il regolamento contiene disposizioni dirette a garantire che: a) il presidente del consiglio disponga dei poteri occorrenti per regolare l'ordine delle discussioni e delle deliberazioni; b) il sindaco e il presidente della provincia possano chiedere che una proposta o deliberazione, anche parziale, sia votata con priorità sulle altre''. 2. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali non abbiano provveduto all'adeguamento dei rispettivi statuti e regolamenti, il Ministro dell'interno nomina un Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003» /29 «25-bis. All'articolo 11 del testo unico, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: ''1. Lo statuto provinciale prevede l'istituzione di un difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, prevedendo che esso, eletto dal Consiglio provinciale, possa stipulare convenzioni con i singoli comuni della provincia, per i quali eserciterà le funzioni di difesa civica; in tal caso assume la denominazione di difensore civico territoriale. 3. Il difensore civico provinciale svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127''. All'articolo 127 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, sono soppresse le parole da: ''quando le deliberazioni'' a: ''personale''; al comma 2, le parole: ''dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito,'' sono soppresse e le parole: ''comunale o provinciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''provinciale, territoriale ovvero da quello regionale''; dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: ''2-bis. In caso di delibere esecutive, di vizi insanabili o della presenza di pericolo di danno grave e irreparabile i consiglieri comunali ricorrenti possono chiedere al difensore civico di adire il Tribunale amministrativo regionale per ottenere un provvedimento sospensivo degli effetti del provvedimento, con oneri a carico del soccombente''» /30 All'emendamento , al comma 26, dopo le parole: «Le spese di rappresentanza» aggiungere le seguenti: «e le spese di consulenza» indi, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e sono pubblicate sui siti istituzionali degli enti stessi in attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza della pubblica amministrazione» /31 D'ALÌ All'emendamento , dopo il comma 27, aggiungere il seguente: «27-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di indennità e gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali. La presente disposizione produce effetti su tutte le norme in vigore nell'ambito delle assemblee elettive locali all'interno del territorio nazionale».
6 /32 All'emendamento , dopo il comma 31, aggiungere il seguente: «31-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche alle Unioni di Comuni a prescindere dalla loro dimensione territoriale e dalla loro popolazione il cui abitato urbano formi un unico agglomerato residenziale ed imprenditoriale» MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
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