REVISORI ALLA PRIMA ESPERIENZA E MODIFICHE AL MODELLO DI ESTRAZIONE DELL ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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1 REVISORI ALLA PRIMA ESPERIENZA E MODIFICHE AL MODELLO DI ESTRAZIONE DELL ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina. 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui due tra i soggetti indicati all articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n. 23 e uno tra i soggetti indicati all articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n I componenti del collegio dei revisori sono scelti fra coloro che sono stati sorteggiati nell elenco istituito con regolamento adottato con decreto del Ministero dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23. a) Soppressa; b) Soppressa; c) Soppressa. 2-bis. Sono sorteggiati dall elenco di cui al comma 2, cinque nominativi nel caso di revisore unico e quindici nel caso di collegio. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell incarico. L organo consiliare previa verifica di eventuali cause d incompatibilità ed ineleggibilità nomina l organo di revisione economico finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti sorteggiati. Svolge la funzione di Presidente del Collegio il candidato che ottiene il maggior numero di voti. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti indicati all articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

2 DIVIETO DI ULTERIORE INCARICO DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267 TESTO UNICO ENTI LOCALI Articolo 235 Durata dell'incarico e cause di cessazione 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente. 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico consecutivamente per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

3 CONTENUTO DEI PARERI EX ART 239 DEL TUEL Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione 1. [ ] 1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. [ ] 1. [ ] 1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b), n.2 del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell articolo 153, delle variazioni rispetto all anno precedente, dell applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. 1-ter. Negli altri pareri è espresso un giudizio degli effetti del provvedimento proposto sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali anche prospettici dell ente, sul rispetto dei vincoli di legge e, quanto ai regolamenti, sul rispetto dei principi di adeguatezza, semplificazione e trasparenza. 1-quater. I pareri di cui al comma 1 lettera b) sono obbligatori. L organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall organo di revisione. [ ]

4 COMPENSO DEI REVISORI Articolo 241 Compenso dei revisori 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. 4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione. 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina. 1. Con decreto del Ministro dell'interno vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica dell'ente locale. 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239 e per gli enti sottoposti a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto. 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 20 per cento. 4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 4 bis L attribuzione di un compenso inferiore a quello della classe demografica inferiore deve essere motivato in relazione a minori adempimenti richiesti rispetto a quelli medi della fascia di appartenenza. 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 delle Unioni di comuni delle comunità montane ed isolane si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, alla somma degli abitanti degli enti appartenenti alla forma associata. 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 6-bis. All organo di revisione spetta il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, nella misura stabilita per gli amministratori dell ente nel quale sono nominati. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina e può aumentarlo nel corso del mandato nel caso di attribuzioni di ulteriori funzioni fino al limite massimo del 20 per cento.

5 MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO XX xxxxxxxxx 20XX Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali. IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2005, con il quale sono stati fissati da ultimo i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti; Considerata l'opportunità di aggiornare tali dati prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonché la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione; Visto l'art. 156 del citato testo unico, il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri di computo della popolazione residente; Sentiti l'associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'unione delle province d'italia (U.P.I.), l'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ed i maggiori organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali; Decreta: Art Il. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto. 2. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo. Art I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'iva (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge. Art Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinataper i componenti dell'organo esecutivodell'ente. Popolazione 0/ / / / / / / Oltre Province e città metropolitane Fino a Oltre Compenso base

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