COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE Direzione J Audit delle spese agricole

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1 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE Direzione J Audit delle spese agricole J.1. Coordinamento delle questioni orizzontali relative alla liquidazione dei conti Bruxelles, AGRI D(2010) LINEA DIRETTRICE N. 8 SULLA REDAZIONE DEI RIEPILOGHI ANNUALI RELATIVI ALLE SPESE AGRICOLE DEL FEAGA E DEL FEASR A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 885/2006 DELLA COMMISSIONE Esercizio finanziario 2010

2 INDICE 1. INTRODUZIONE DISPOSIZIONI GENERALI Requisiti generali Scopo del riepilogo annuale Competenza a presentare il riepilogo annuale Tempistica Trasmissione e formato SINTESI DELLE DICHIARAZIONI DI AFFIDABILITÀ Dichiarazione di affidabilità Sintesi della dichiarazione di affidabilità SINTESI DEI CERTIFICATI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE Certificato dell'organismo di certificazione Sintesi dei certificati degli organismi di certificazione RIEPILOGO GENERALE... 7 ALLEGATO N. 1: PANORAMICA FATTUALE DI TUTTI GLI ORGANISMI PAGATORI SINTESI DELLE DICHIARAZIONI DI AFFIDABILITÀ... 9 ALLEGATO N. 2: DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI IMPLICAZIONI DELLE SINGOLE DICHIARAZIONI DI AFFIDABILITÀ A LIVELLO DI STATI MEMBRI ALLEGATO N. 3: PANORAMICA FATTUALE DI TUTTI GLI ORGANISMI PAGATORI SINTESI DEI CERTIFICATI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ALLEGATO N. 4: MATRICE DI PARERE ALLEGATO N. 5: DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI IMPLICAZIONI DEI CERTIFICATI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE A LIVELLO DEGLI STATI MEMBRI ALLEGATO N. 6: RIEPILOGO GENERALE

3 1. INTRODUZIONE Il 2010 è stato il terzo anno in cui dovevano essere forniti i riepiloghi annuali (relazioni di sintesi) riguardanti l'esercizio finanziario precedente. Data l'importanza attribuita a questi riepiloghi annuali, la Commissione ha fornito di nuovo una valutazione al Parlamento europeo. Dalla valutazione si evince che gli Stati membri hanno adempiuto ai loro obblighi legali e si sono attenuti in gran parte agli orientamenti della Commissione; inoltre hanno in generale trasmesso le informazioni richieste dagli orientamenti della Commissione per la stesura di tali documenti. Rispetto all'esercizio precedente si è registrato nuovamente un miglioramento della qualità delle analisi ma in alcuni casi la valutazione di determinati elementi introdotti dalla presente linea direttrice rivista può e deve essere ulteriormente migliorata. 2. DISPOSIZIONI GENERALI 2.1 Requisiti normativi Il regolamento finanziario (CE, EURATOM) n. 1605/ applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è stato modificato dal regolamento (CE, EURATOM) n. 1995/ Il nuovo articolo 53 ter, paragrafo 3, di detto regolamento dispone quanto segue: "Gli Stati membri presentano una sintesi annuale, realizzata al livello nazionale opportuno, delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili". L'articolo 53 ter, paragrafo 3, è stato a sua volta attuato dall'articolo 42 bis delle modalità di esecuzione modificate del regolamento finanziario (regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/ della Commissione, modificato dal regolamento (CE, EURATOM) n. 478/ ): 1. La sintesi è elaborata dall'autorità o dall'organismo designati dallo Stato membro per il settore di spesa interessato, nel rispetto delle norme settoriali. 2. La sintesi relativa alle revisioni contabili: a) comprende, per quanto riguarda l'agricoltura, i certificati emessi dagli organismi di certificazione [ ]; b) viene presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la revisione contabile delle spese agricole [ ]. 3. La sintesi relativa alle dichiarazioni: a) comprende, per quanto riguarda l'agricoltura, le dichiarazioni di affidabilità emesse dagli organismi pagatori [ ]; b) viene presentata entro il 15 febbraio dell'esercizio finanziario successivo per le spese agricole [ ]. 1 GU L 248 del , pag GU L 390 del , pag GU L 357 del , pag GU L 111 del , pag

4 Le suddette disposizioni sono applicate da specifiche norme agricole contenute nel regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione 5. L'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 885/2006 recita: "Se uno Stato membro ha riconosciuto più di un organismo pagatore, esso invia inoltre alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario considerato, una sintesi redatta dall'organismo di coordinamento che presenta un riepilogo delle dichiarazioni di affidabilità di cui all'articolo 3 e delle certificazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.". Pertanto, ai fini delle spese agricole, il termine "sintesi" utilizzato in prosieguo è sinonimo di "riepilogo annuale". La presente nota reca istruzioni per la redazione della sintesi, affinché questa contenga informazioni coerenti, comparabili e utili, come raccomandato dalla Corte dei conti delle Comunità europee nel parere n. 6/ Scopo del riepilogo annuale La sintesi è intesa a rinforzare, a complemento della dichiarazione di affidabilità e della certificazione, la catena di responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione riguardo all'utilizzo dei fondi comunitari in agricoltura (FEAGA e FEASR). Perciò, se presentata a tempo, può diventare un'importante fonte di informazioni per la relazione annuale di attività redatta dal direttore generale della DG AGRI sulla gestione dei fondi e per la sua dichiarazione di affidabilità in merito alla legalità e regolarità delle relative transazioni. Il riepilogo si basa sulle dichiarazioni di affidabilità emesse dai direttori degli organismi pagatori e sui certificati rilasciati dagli organismi di certificazione. Si raccomanda di dividere il riepilogo in due parti, dedicate rispettivamente alle dichiarazioni di affidabilità e ai certificati. Va tuttavia ricordato che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 885/2006, il riepilogo deve essere redatto soltanto negli Stati membri con più di un organismo pagatore. Negli Stati membri che hanno un solo organismo pagatore, la dichiarazione di affidabilità del suo direttore e il certificato costituiscono per definizione il riepilogo annuale di cui al regolamento finanziario e valgono direttamente come garanzia ai fini sopra indicati. 2.3 Competenza a presentare il riepilogo annuale Secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 885/2006, il riepilogo annuale deve essere redatto dall'organismo di coordinamento. 2.4 Tempistica Il regolamento (CE) n. 885/2006 si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006 e concerne le spese agricole ricadenti nell'esercizio finanziario 2007 e seguenti. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del citato regolamento, il riepilogo annuale deve essere inviata alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo al termine dell'esercizio finanziario in questione. 5 GU L 171 del , pag GU C 216 del , pag. 3. 4

5 2.5 Trasmissione e formato Si noti che il documento deve essere redatto in formato Word e avere come nome di file "assursyn.doc" (comprendente la parte fattuale relativa alla sintesi della dichiarazione di affidabilità e questioni connesse), "certifsyn.doc" (comprendente la parte fattuale relativa alla sintesi dei certificati degli organismi di certificazione e questioni connesse) e "summsyn.doc" (comprendente il riepilogo generale). Esso va trasmesso su carta (firmato) al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale Unità J.5. Audit finanziario Rue de la Loi 130 BE-1049 Bruxelles Belgio nonché per posta elettronica ai seguenti indirizzi: AGRI-J1@ec.europa.eu e AGRI-J5@ec.europa.eu. 3. SINTESI DELLE DICHIARAZIONI DI AFFIDABILITÀ 3.1 Dichiarazione di affidabilità Secondo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005 7, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione i conti annuali dei loro organismi pagatori, corredati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile di ciascun organismo pagatore. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, la dichiarazione di affidabilità deve essere redatta secondo il modello riportato nell'allegato II dello stesso regolamento. Può essere corredata di riserve finalizzate a quantificare l'impatto finanziario potenziale. In questo caso deve contenere un piano d'azione con interventi correttivi e un dettagliato calendario di attuazione. La linea direttrice n. 4 sulla dichiarazione di affidabilità 8 raccomanda di formulare riserve solo qualora si riscontrino gravi carenze nel sistema di controllo nazionale (si ritiene che esistano gravi carenze quando una o più componenti essenziali del sistema mancano o non funzionano come si deve) e il rischio che ne consegue sia significativo (cioè se l'ammontare dell'indebito è stimato superiore al 2% del totale dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio considerato in qualsiasi degli universi specificati nella linea direttrice n. 2 9 ). 7 GU L 209 dell , pag Linea direttrice n. 4 sulla dichiarazione di affidabilità rilasciata dal direttore di ciascun organismo pagatore ai sensi dell articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. 9 Linea direttrice n. 2 Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi dell articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. 5

6 3.2 Sintesi della dichiarazione di affidabilità Perché sia utile e risponda agli obiettivi enunciati nelle disposizioni generali di cui al punto 1 del presente documento, si raccomanda di dividere la sezione del riepilogo annuale relativo alle dichiarazioni di affidabilità a sua volta in due parti. La prima parte dovrebbe fornire una panoramica fattuale di tutti gli organismi pagatori dello Stato membro, mediante la tabella riportata nell'allegato n. 1. Per la compilazione dei vari campi della tabella ci si deve attenere alle seguenti istruzioni: Colonna 1 Organismo pagatore considerato: indicare il nome dell'organismo pagatore; Colonna 2 Dichiarazione di affidabilità rilasciata: indicare se la dichiarazione di affidabilità è stata rilasciata o meno e, in caso affermativo, precisare se con o senza riserve; Colonna 3 Conformità alla linea direttrice n. 4: indicare se, a giudizio del direttore dell'organismo pagatore, la dichiarazione di affidabilità è conforme alla linea direttrice n. 4 sulla dichiarazione di affidabilità. Se la dichiarazione di affidabilità non è stata redatta conformemente alla linea direttrice n. 4, spiegare in un paragrafo distinto i criteri seguiti e se questi vengano applicati uniformemente in tutti gli organismi pagatori; Colonna 4 Numero di riserve: indicare il numero di riserve formulate nella dichiarazione di affidabilità; Colonna 5 Universi interessati da ciascuna riserva: precisare a quali universi (come definiti nella linea direttrice n. 2) si riferiscono le riserve; Colonna 6 Subuniverso interessato: se pertinente, specificare l'eventuale subuniverso interessato; Colonna 7 Motivazione delle riserve: precisare se la o le riserve riguardano i conti, i criteri per il riconoscimento o requisiti settoriali, riassumendo brevemente i criteri per il riconoscimento o gli elementi salienti dei requisiti settoriali di cui trattasi; Colonna 8 Quantificazione: se il potenziale impatto finanziario è quantificato in termini monetari, indicare la cifra, altrimenti inserire "no"; Colonna 9 Piano d'azione: specificare se la dichiarazione di affidabilità comprende un piano di interventi correttivi; Colonna 10 Termine per l'esecuzione del piano d'azione: indicare la scadenza, fissata nella dichiarazione di affidabilità, entro cui deve essere attuato il piano d'azione; Colonna 11 Parere dell'organismo di certificazione sulla dichiarazione di affidabilità: precisare se l'organismo di certificazione ha emesso un parere e, in caso affermativo, precisare se tale parere è senza riserve, con riserve (obiezioni limitate o limitazione dell'ambito di controllo), un parere negativo, ovvero ha riconosciuto l'impossibilità di esprimere un parere (per queste quattro definizioni si rimanda alla linea direttrice n relativa al parere dell'organismo di certificazione sulla dichiarazione di affidabilità, ricapitolata nell'allegato n. 4); Colonna 12 Motivazione delle riserve: se l'organismo di certificazione ha espresso un parere con riserve, indicarne i motivi. 10 Linea direttrice n. 7 Parere dell organismo di certificazione sulla dichiarazione di affidabilità ai sensi dell articolo 8 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. 6

7 La seconda parte dovrebbe descrivere in modo conciso le possibili implicazioni delle singole dichiarazioni di affidabilità nell'insieme dello Stato membro (mediante compilazione della tabella di cui all'allegato 2). In particolare, tale parte dovrebbe cercare di rispondere alle domande riportate di seguito, per quanto possibile alla data di presentazione della sintesi. 4. SINTESI DEI CERTIFICATI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE 4.1 Certificato dell'organismo di certificazione Il certificato emesso dall'organismo di certificazione attesta se i conti dell'organismo pagatore sono completi, esatti e veritieri e se le procedure di controllo interno dell'organismo pagatore hanno funzionato in modo soddisfacente. Esso è redatto secondo il modello riportato nella linea direttrice n sulla verifica di certificazione dei conti del FEAGA e del FEASR. Può essere presentato un solo certificato per i due Fondi (FEAGA e FEASR), ma con pareri chiaramente distinti per ciascuno di essi. Il certificato può essere senza riserve (cioè attestante inequivocabilmente che i conti sono completi, esatti e veritieri e che le procedure di controllo interno hanno funzionato in modo soddisfacente) oppure con riserve. 4.2 Sintesi dei certificati degli organismi di certificazione La prima parte dovrebbe fornire una panoramica fattuale di tutti gli organismi pagatori dello Stato membro, mediante la tabella riportata nell'allegato n. 3: il certificato dell'organismo di certificazione relativo ai conti e alle procedure di controllo interno, per ciascun Fondo e per ciascuno degli organismi pagatori dello Stato membro, certificato senza riserve o con uno dei quattro tipi di riserve (vedasi allegato n. 4); motivazione delle eventuali riserve, indicante chiaramente se queste si riferiscono ai conti e/o alle procedure di controllo interno. Se del caso, rifarsi all'ultimo paragrafo del certificato "Competenze dell'organismo di certificazione". La seconda parte dovrebbe descrivere in modo conciso le possibili implicazioni dei singoli certificati nell'insieme dello Stato membro (mediante compilazione della tabella di cui all'allegato 5). In particolare, si cercherà di rispondere a domande simili a quelle del punto 3.2, seconda parte, per la sintesi dei certificati degli organismi di certificazione, per quanto possibile alla data di presentazione della sintesi. Tuttavia, se i problemi sono gli stessi, basterà un semplice riferimento. 5. RIEPILOGO GENERALE Infine, l'organismo di coordinamento dovrebbe fornire un riepilogo generale delle informazioni di cui ai capitoli 3 e 4, con particolare riferimento alle principali questioni trasversali questa informazione dovrebbe essere sintetizzata in modo da accentuare soltanto le questioni trasversali completando la tabella di cui all'allegato 6. Inoltre, comprenderà anche un riassunto delle informazioni trasmesse dagli organismi di certificazione sulle statistiche dei controlli degli organismi pagatori 12 e sul recupero dei pagamenti indebiti 13. Per 11 Linea direttrice n. 6: forma, obiettivo e contenuto del certificato dell organismo di certificazione. 12 Linea direttrice n. 5 Modello di relazione ad uso degli organismi di certificazione, punti 8 e 17. 7

8 ciascuno di questi punti, il riepilogo generale dovrebbe confrontare la situazione dell'esercizio finanziario 2010 con l'esercizio finanziario precedente e, se questo confronto rivela un qualsiasi deterioramento significativo della situazione, indicare quali sono le ragioni sospette e quali misure correttive adeguate sono state prese dagli attori interessati (autorità competente, organismo pagatore, organismo di coordinamento). Si dovrebbe riservare un'attenzione particolare a qualsiasi deterioramento significativo del livello aggregato di errore nelle corrispondenti transazioni, come indicato nelle statistiche di controllo per le quali esiste un obbligo di comunicazione 14 (inclusi eventuali controlli di secondo livello 15 ). Soltanto in un numero limitato di casi che sono illustrati anche nell'allegato 6 della presente linea direttrice sono richieste ulteriori spiegazioni. 13 Linea direttrice n. 5 Modello di relazione ad uso degli organismi di certificazione, punti 7 e L'analisi delle statistiche di controllo è limitata alle statistiche da fornire entro il 15 luglio di ogni anno a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 796/2004 e delle corrispondenti disposizioni delle modalità di applicazione relative alle misure di mercato. 15 Ad es., i controlli effettuati e/o reiterati dal servizio di audit interno dell organismo pagatore o dell organismo di certificazione. 8

9 Allegato n. 1: Panoramica fattuale di tutti gli organismi pagatori sintesi delle dichiarazioni di affidabilità * 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11 12* Organismo pagatore Dichiarazione di affidabilità rilasciata? sì/no con/senza riserve? Conforme alla linea direttrice n. 4? sì/no Numero di riserve Universo interessato da ciascuna riserva Subuniverso interessato (se del caso) conti Motivazione delle riserve relative a: criteri per il riconoscimento elementi salienti dei requisiti settoriali Quantificazione fornita? Se sì, specificare Piano d'azione? sì/no Termine per l'esecuzione del piano d'azione Parere dell'organismo di certificazione: sì/no con/senza riserve Motivazione delle riserve * le colonne da 4 al 10 e 12 devono essere completate solo in caso di riserva

10 Allegato n. 2: Descrizione delle possibili implicazioni delle singole dichiarazioni di affidabilità a livello di Stati membri (1) In caso di riserve, l'autorità competente ha agito o intende agire prossimamente come prescritto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 885/2006 con riguardo al riconoscimento dell'organismo pagatore interessato? In caso affermativo, quali provvedimenti ha preso o intende prendere? a) per ciascuna riserva dovrebbe essere indicato che tipo di azione ha intrapreso o intende intraprendere nel prossimo futuro l'autorità competente; b) per ciascuna riserva dovrebbe essere indicato in cosa consiste l'azione; c) per ciascuna riserva dovrebbe essere indicata la tempistica prevista; (2) In caso di riserve, quest'ultime sono giustificate da motivi limitati al singolo organismo pagatore interessato, o presentano somiglianze che denotano un problema generalizzato a più organismi pagatori o persino a livello dello Stato membro nel suo insieme? (3) In caso di riserve e di problemi di ordine più generale, l'organismo di coordinamento ha agito o intende agire prossimamente, nell'espletamento delle sue funzioni, come prescritto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione per ovviare al problema stesso? In caso affermativo, quali provvedimenti ha preso o intende prendere e che tempistica prevede? (4) In che modo la situazione dell'esercizio finanziario 2010 può essere confrontata con la situazione riscontrata nell'esercizio finanziario precedente? Evidenziare qualsiasi modifica e spiegarne le ragioni.

11 Allegato n. 3: Organismo pagatore interessato Panoramica fattuale di tutti gli organismi pagatori sintesi dei certificati degli organismi di certificazione Tipo di certificato (Parere A-E) (cfr. matrice di parere di cui all'allegato 4) Motivazione delle riserve (B-E)* FEAGA FEASR FEAGA FEASR * da compilare soltanto qualora sia stata emessa una riserva 11

12 Allegato n. 4: Matrice di parere Possibili riserve ai sensi de linee direttrici nn. 6 e 7 concernenti rispettivamente il certificato dell'organismo di certificazione e il parere dell'organismo di certificazione sulla dichiarazione di affidabilità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio: Matrice di parere: Nessuna obiezione Obiezioni limitate Conclusione negativa Senza limitazione dell'ambito di controllo Parere senza riserve (A)* Parere con riserve (B)** Parere negativo (E)** Con limitazione dell'ambito di controllo Parere con riserve (C)** Impossibilità di esprimere un parere (D)** - Nota: le definizioni qui di seguito figurano nei pertinenti Principi contabili internazionali (International Standards on Auditing ISA) 16 : * Parere senza riserve (A1) "È opportuno emettere un parere senza riserve quando il revisore conclude che gli stati finanziari forniscono un quadro corretto e veritiero o sono presentati correttamente, sotto tutti gli aspetti significativi, in conformità del quadro di informazione finanziaria applicabile.". * Parere senza riserve (A2) con paragrafo di osservazioni "In talune circostanze, la relazione di un revisore può essere modificata con l'aggiunta di un paragrafo di osservazioni al fine di mettere in rilievo un aspetto che incide sugli stati finanziari e che è oggetto di una nota, allegata ad essi, in cui si esamina più in dettaglio la questione. L'aggiunta di tale paragrafo non ha incidenza sul parere del revisore. Di preferenza, tale paragrafo dovrebbe essere aggiunto dopo il paragrafo in cui figura il parere del revisore ma prima della sezione in cui vengono trattati altri eventuali obblighi di rendicontazione. Il paragrafo di osservazioni contiene di norma un'indicazione che esso non rimette in discussione il parere del revisore sulla questione in oggetto.". ** Pareri con riserva (B E) "Il revisore può non essere in grado di formulare un parere senza riserve in una delle seguenti circostanze se, a suo giudizio, la questione incide o può incidere in forma significativa sugli stati finanziari: 1) c'è una limitazione dell'ambito dei lavori del revisore; oppure 16 Il parere senza riserve è fornito in base alla norma ISA 700 (riveduta), paragrafo 39. Le modifiche sono tratte dalla norma ISA 701: osservazioni (paragrafo 5) e pareri con riserve (paragrafi 11-15). Entrambe le norme ISA si applicano ai rapporti datati 31 dicembre 2006 o emessi in date successive. Tuttavia, per la redazione del certificato dovrebbero essere tenuti in considerazione anche i requisiti della norma ISA 800 ("The Auditor s Report On Special Purpose Audit Engagements") e la norma internazionale sugli impegni inerenti all assicurazione (ISAE) 3000 ("Assurance Engagements Other Than Audits Or Reviews Of Historical Financial Information"). 12

13 2) c'è un disaccordo con la dirigenza riguardo all'accettabilità dei principi contabili selezionati, alle loro modalità di applicazione o all'adeguatezza delle informazioni contenute negli stati finanziari. Le circostanze descritte al punto 1) possono comportare un parere con riserve (C) o l'impossibilità di esprimere un parere (D). Le circostanze descritte al punto 2) possono comportare un parere con riserve (B) o un parere negativo (E). Si dovrebbe formulare un parere con riserve (B)/(C) quando il revisore conclude che non è possibile formulare un parere senza riserve, ma il disaccordo con la dirigenza o la limitazione dell'ambito del controllo non sono così gravi o non riguardano un numero di elementi così elevato da condurre a un parere negativo o all'impossibilità di esprimere un parere. Il parere con riserve dovrebbe essere formulato utilizzando l'espressione "fatta eccezione per" gli effetti della questione a cui si riferiscono le riserve. Si dovrebbe ricorrere all'impossibilità di esprimere un parere (D) quando il possibile effetto di una limitazione dell'ambito del controllo è così significativa e riguarda un numero di elementi così elevato che il revisore non ha potuto ottenere prove sufficienti e adeguate e non è quindi in grado di formulare un parere sugli stati finanziari. Si dovrebbe formulare un parere negativo (E) quando l'effetto di un disaccordo sugli stati finanziari è così rilevante e riguarda un numero di elementi così elevato che il revisore ritiene che una riserva nella sua relazione non sarebbe sufficiente per mettere in luce il carattere ingannevole o incompleto degli stati stessi. Ogniqualvolta il revisore esprime un parere diverso da quello senza riserve, dovrebbero essere incluse nella relazione una descrizione chiara di tutti i motivi sostanziali e, salvo qualora non sia pertinente, una quantificazione dei possibili effetti sugli stati finanziari. Di norma, queste informazioni dovrebbero essere indicate in un paragrafo separato precedente il parere o la dichiarazione di impossibilità di esprimere un parere sugli stati finanziari e possono includere un riferimento a una discussione più ampia, se esiste, in una nota acclusa agli stati finanziari.". 13

14 Allegato n. 5: Descrizione delle possibili implicazioni dei certificati degli organismi di certificazione a livello degli Stati membri (1) In caso di riserve, l'autorità competente ha agito o intende agire prossimamente come prescritto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 885/2006 con riguardo al riconoscimento dell'organismo pagatore interessato? In caso affermativo, quali provvedimenti ha preso o intende prendere? a) per ciascuna riserva dovrebbe essere indicato che tipo di azione ha intrapreso o intende intraprendere nel prossimo futuro l'autorità competente; b) per ciascuna riserva dovrebbe essere indicato in cosa consiste l'azione; c) per ciascuna riserva dovrebbe essere indicata la tempistica prevista; (2) In caso di riserve, quest'ultime sono giustificate da motivi limitati al singolo organismo pagatore interessato, o presentano somiglianze che denotano un problema generalizzato a più organismi pagatori o persino a livello dello Stato membro nel suo insieme? (3) In caso di riserve e di problemi di ordine più generale, l'organismo di coordinamento ha agito o intende agire prossimamente, nell'espletamento delle sue funzioni, come prescritto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione per ovviare al problema stesso? In caso affermativo, quali provvedimenti ha preso o intende prendere e che tempistica prevede? (4) In che modo la situazione dell'esercizio finanziario 2010 può essere confrontata con la situazione che si è verificata nell'esercizio finanziario precedente? Evidenziare qualsiasi modifica e spiegarne le ragioni.

15 Allegato n. 6: Riepilogo generale (1) In caso di riserve quali sono le principali questioni trasversali? Per ciascuna questione trasversale si prega di identificare le motivazioni e gli interventi correttivi adottati dai pertinenti soggetti (autorità competenti, organismi di certificazione, organismi pagatori) Questioni trasversali Motivazioni Interventi correttivi adottati a) b) c) Si invita l'organismo di coordinamento a fornire un'analisi delle statistiche di controllo 17 (inclusi eventuali controlli di secondo livello 18 ) completando le due tabelle riportate di seguito. Entrambe le tabelle devono contenere i dati aggregati richiesti a livello dello Stato membro. Tale analisi dovrebbe essere suddivisa in due parti: 1) una valutazione generale della qualità delle statistiche di controllo e 2) una panoramica dei tassi errore aggregati calcolati per i regimi di aiuto peri quali è previsto l'obbligo di rendicontazione. L'analisi dovrebbe inoltre comprendere un confronto con la situazione riscontrata nell'esercizio finanziario precedente. (2) Valutazione generale della qualità delle statistiche di controllo (compresa la comparazione con la situazione risultante dal precedente esercizio finanziario): Risultati dei controlli di secondo livello: 17 L'analisi delle statistiche di controllo è limitata alle statistiche da fornire entro il 15 luglio di ogni anno a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 796/2004 e delle corrispondenti disposizioni delle modalità di applicazione relative alle misure di mercato. 18 Ad es., i controlli effettuati e/o reiterati dal servizio di audit interno dell organismo pagatore o dell organismo di certificazione

16 Il tasso di errore aggregato a livello di Stato membro è calcolato in base alla differenza tra l'importo chiesto e l'importo a cui il beneficiario ha avuto diritto prima dell'applicazione di sanzioni in esito ai controlli in loco in base a un campione casuale 19. Sono richiesti chiarimenti supplementari e un'analisi dei motivi soggiacenti, come pure l'indicazione di tutti gli interventi correttivi messi in atto, solo nei seguenti casi (v. spiegazioni nella tabella seguente): il tasso di errore di un regime di aiuto nell'esercizio finanziario in corso è superiore al 2%, oppure la comparazione con la situazione del precedente esercizio finanziario mostra che il deterioramento è superiore al 100% in termini relativi o allo 0,5% in termini assoluti (classificati come "significativi") oppure il tasso d'errore di un regime di aiuto nell'esercizio finanziario in corso è basso in modo non plausibile. Se il tasso d'errore è inferiore al 2% e stabile nel corso degli anni, non occorrono ulteriori analisi. 19 Se non è disponibile un campione casuale, l'analisi deve basarsi su un campione attendibile (invitiamo a indicarlo in una nota in calce)

17 (3) Regimi d'aiuto per i quali sussiste l'obbligo di rendicontazion e Importo totale richiesto [EUR] Importo totale controllato in loco [EUR] Importo totale dell'errore prima dell'applicazione di sanzioni in esito ai controlli in loco [EUR] Tasso di errore nell'eser cizio finanziar io 2010 [%] Tasso di errore nell'eserci zio finanziari o precedent e [%] Per i chiarimenti da fornire per i tre casi sopra definiti si invita a indicare: a) i motivi di ogni deterioramento significativo del tasso di errore: b) gli interventi correttivi che sono stati o che saranno messi in atto a livello di organismo pagatore: a b c d=c/b a) b) c) (4) Per quanto concerne il recupero dei pagamenti indebiti, si prega di indicare a) in che modo la situazione dell'esercizio finanziario 2010 può essere confrontata con la situazione che si è verificata nell'esercizio finanziario precedente? b) in caso di deterioramento significativo, illustrarne i motivi: c) in caso di deterioramento significativo, indicare l'intervento correttivo che è stato o sarà messo in atto a livello di Stato membro:

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