Il Sindacato degli Infermieri Italiani PRESIDENZA
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- Adolfo Berardino
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1 Il Sindacato degli Infermieri Italiani PRESIDENZA Roma, 30 ottobre 2012 Ai Dirigenti Sindacali del Nursing Up E, per loro tramite agli associati interessati Loro sedi APPROVATO NUOVO DECRETO LEGGE, RIPRISTINATO PER I PUBBLICI DIPENDENTI -CON EFFETTO RETROATTIVO - IL VECCHIO REGIME DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO ED ESTINTE LE CAUSE IN CORSO PER LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 2,5%. SULL ALTRO PIATTO DELLA BILANCIA, LE LIQUIDAZIONI TORNERANNO AD ESSERE PIU VANTAGGIOSE. IN ANTEPRIMA ED IN VIA UFFICIOSA IL TESTO DEL DECRETO LEGGE E LA CORRELATA RELAZIONE TECNICA Gentili colleghi, con ogni riserva del caso, stante l ovvia esigenza di effettuare i previsti approfondimenti sul testo ufficiale del provvedimento (al momento non è ancora disponibile perchè non ancora pubblicato in gazzetta ufficiale), comunichiamo che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 u.s. ha approvato un nuovo Decreto Legge che in attuazione della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia.
2 Con questo provvedimento il Governo ha trovato la propria scontatissima maniera per attuare la Sentenza della Corte Costituzionale n 223 / Una sanatoria, un enorme passo del gambero infatti, ha abrogato l articolo 12, comma 10 del DL n 78/2010. Questo significa che con un colpo di spugna il Governo è tornato sui passi dell allora Ministro Tremonti ed ha deciso di far rivivere - per i pubblici dipendenti- il regime TFS ( la norma oggi cancellata ne aveva previsto la sostituzione con il TFR dei privati ). Il nuovo regime del TFS, o il ritorno a quello vecchio per chi vuol leggere diversamente questo nuovo decreto, è certamente più vantaggioso per il pubblico dipendente. Al fine della massima chiarezza cercheremo ora di delineare, per quanto possibile e con la premessa che la materia si presta poco, un quadro informativo della problematica per consentire al maggior numero di colleghi di comprendere di fronte a quale articolato dedalo ci si trova. In base all accordo quadro sull istituzione dei fondi di previdenza complementare del 29 luglio 1999, i lavoratori potevano optare per la trasformazione del TFS in TFR all atto di adesione ai fondi di previdenza complementare. Dalla data della relativa opzione, il contributo del 2,5% sino ad allora versato non poteva più applicarsi ma veniva "fiscalizzato", cioè la retribuzione lorda si riduceva in via proporzionale, questa previsione ha interessato marginalmente gli infermieri. Successivamente, con DPCM del 20/12/1999, veniva stabilito che i soggetti che sarebbero stati assunti dopo l entrata in vigore di tale decreto - e che quindi si trovavano automaticamente inseriti nel regime di TFR ( e non TFS), il contributo del 2,5 per cento fosse "fiscalizzato" al fine di evitare delle disparità di trattamento con gli altri dipendenti pubblici, quelli che assunti prima e quindi in regime di TFS, subivano mese per mese tale prelievo. Si giunse così al famoso DL 78/2010 con il quale, tra le altre cose, venne assunta la decisione di estendere automaticamente il regime del TFR a tutti i dipendenti pubblici, indipendentemente dalla data di assunzione, ma dimenticando di cancellare la trattenuta del 2,5% sugli stipendi ( prelievo che i lavoratori privati non viene effettuato ). Da qui le forti prese di posizione del Nursing Up, con circolari ed informative che risalgono ai primi mesi dell anno scorso. Quello che ci è dato di capire attenendoci alle informazioni in nostro possesso e che ci riserviamo di confermare o meno dopo aver letto il testo ufficiale del provvedimento, è che attraverso il DL approvato venerdì scorso questo Governo furbacchione ha trovato il modo per : - Onorare i dettami della Corte Costituzionale, perché con la completa cancellazione della norma chiamata in ballo vengono meno i rilievi mossi dalla Consulta. - Evitare di restituire il prelievo del 2,5% ai dipendenti interessati, perché questo dovrebbe accadere se è vero che viene previsto il ripristino della vecchia e più favorevole disciplina del TFS.
3 A questo punto una domanda ancora sorge spontanea, ma contiamo di svelare l arcano non appena potremo leggere il testo ufficiale del provvedimento, ed è finalizzata a capire quale trattamento il Governo ha riservato ai lavoratori assunti dopo il , in particolare che fine farà la cosiddetta fiscalizzazione applicata nei loro confronti, di un onere non più dovuto ( perché questi lavoratori sono in regime di TFR e non di TFS come gli altri). Ed ancora, sarà esteso anche a loro il calcolo più vantaggioso riservato ai colleghi assunti prima ( ora di nuovo in regime di TFS)? Certo è che per onorare i diritti di quelli che sono stati collocati in pensione dal gennaio 2011, il provvedimento prevede che tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alle disposizioni di cui al citato articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010 siano riliquidati, entro un anno, sulla base delle disposizioni previgenti all entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 Comunque a breve dovrebbe arrivare uno specifico D.P.C.M. (un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) al quale compete trattare molteplici aspetti che l esecutivo ha deciso di risolvere in via amministrativa, un provvedimento che tuttavia necessita di qualche tempo. Da ultimo, ma non per importanza, vale appena il caso di ricordare che il DL approvato venerdì scorso, prevede l estinzione di diritto di tutte le cause in corso, parliamo di quelle proposte dai lavoratori per la restituzione dei contributi prelevati illegittimamente ( anche di quelle iniziate dopo la sentenza della Corte Costituzionale), si perché con la cancellazione retroattiva della norma Tremonti ed il ripristino del vecchio regime del TFS tali cause non hanno più motivo di esistere ed inoltre, le sentenze eventualmente emesse, a meno che non siano già passate in giudicato, resteranno prive di ogni effetto. E ovvio che, al momento in cui il Dl sarà pubblicato in G.U., andranno in soffitta perché private della propria ragion d essere, anche le diffide nel frattempo presentate dai lavoratori interessati per la restituzione del 2,5%. Questi sono i fatti, e ci dispiace tanto per la magra figura che faranno quelli che dopo la Sentenza della Corte Costituzionale e diversamente da noi, hanno preferito coinvolgere i lavoratori in cause più o meno dispendiose, che con il nuovo decreto svaniranno come bolle di sapone. Ed andrà anche peggio a chi ha deciso di fare campagna di tesseramento proponendo cause a costo zero pur sapendo che la problematica, per la portata e la vasta platea di interessati, sarebbe stata certamente affrontata dal Governo con un provvedimento di interesse generale e che forse proprio per questo sarebbe stato opportuno limitarsi ad azioni formali di tipo preventivo ( come ad esempio le diffide con relativa costituzione in mora), anche per aver modo nel frattempo di riflettere sul da farsi, in base all evoluzione delle circostanze e comunque prima di assumersi la responsabilità di promuovere illusioni ed aspettative. Ancora una volta i fatti dimostrano che Nursing Up ha saputo scegliere la strada migliore, quella più coerente con i reali interessi dei lavoratori. Come dire, è anche questione di stile
4 Lunga vita al Nursing Up Il Presidente - Antonio De Palma A seguire una bozza ufficiosa del testo del DL approvato venerdì u.s. e la relativa relazione tecnica. DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE OTTOBRE 2012, N., RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Art Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1 gennaio I trattam enti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l anno 2012, 7 milioni di euro per l anno 2013, 13 milioni di euro per l anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall anno 2015, si provvede: a) quanto a 1 milione di euro per l anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l anno 2013 e l accantonamento relativo al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5 3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l estinzione è dichiarata con decreto, anche d ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti. Relazione tecnica La disposizione, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, è diretta ad abrogare, a decorrere dal 1 gennaio 201 1, l articolo 12, comma 10 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Per effetto della disposizione, risultano quindi confermate sia le modalità di finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio, attraverso le aliquote contributive stabilite a carico del datore e del lavoratore, sia le modalità di computo basate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio, vigenti prima dell entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, del citato decreto-legge n. 78 del Conseguentemente, la disposizione prevede che tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alle disposizioni di cui al citato articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010 siano riliquidati, entro un anno, sulla base delle disposizioni previgenti all entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato; articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per i dipendenti degli enti locali). Infine, si prevede che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento si estinguono di diritto; e che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
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