Il presente fascicolo informativo, contenente:
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- Teodora Righi
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1 Contratto per l Assicurazione dei rischi di morte dovuta a infortunio, invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, ricovero ospedaliero dovuti a infortunio o malattia CPI Creditor Protection Insurance SCUDO SPECIALE FINANZIAMENTO 6.M Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni Generali di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa UBI Assicurazioni S.p.A. Società soggetta alla direzione e coordinamento di
2 NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 1/12/21. La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento Trasparenza. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione. Avvertenza: La compagnia rinvia al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta al coordinamento e controllo di F&B Insurance Holding S.A./N.V - ha sede in Milano, Via Tolmezzo 15, 2132, Tel , Fax , sito internet: indirizzo di posta elettronica: [email protected] ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U. del n. 62); il numero d Iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro , dei quali Euro a titolo di capitale sociale ed Euro a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 18%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione CPI Creditor Protection Insurance Scudo Speciale Finanziamento 6.M non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. Si rinvia all Art. 5 Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alla durata del contratto di assicurazione. pag. 1 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
3 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto di assicurazione CPI Creditor Protection Insurance Scudo Speciale Finanziamento 6.M è un assicurazione a premio unico, che ha lo scopo di garantire l Assicurato (il soggetto titolare dell Operazione di Finanziamento) dai rischi di Morte dovuta a Infortunio, Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero dovuti a Infortunio o Malattia, che dovessero colpire la Persona Designata, così indirettamente evitando il rischio che l Assicurato stesso non sia in grado di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti di UBI Banca S.c.p.a. ( Banca ) anche per il tramite delle Banche appartenenti al Gruppo UBI Banca per effetto della stipula dell Operazione di Finanziamento. Per Persona Designata si intende la persona fisica (amministratore, collaboratore di qualunque tipo, socio, dipendente) di rilevante importanza per l Assicurato, che l Assicurato stesso indica all Impresa come soggetto da garantire con l assicurazione. Per tale finalità l Assicurato, all atto dell adesione alla polizza, ha la possibilità di attivare una o entrambe le garanzie sinteticamente descritte di seguito: A) Garanzia 1, composta dalle seguenti coperture: e/o Morte dovuta a Infortunio, sottoscrivibile da parte di tutte le tipologie di Persone Designate. La presente copertura garantisce la Persona Designata dal rischio di morte dovuta a Infortunio, avvenuta nel periodo di validità dell assicurazione e non oltre la sua scadenza; si rinvia all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione A per i maggiori dettagli della copertura. La prestazione assicurata è il pagamento di una somma pari al debito residuo al momento del sinistro costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso determinata secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative e liquidata al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro in virtù delle altre garanzie prestate dalla polizza; Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, sottoscrivibile da parte di tutte le tipologie di Persone Designate. La presente copertura garantisce la Persona Designata dal rischio di Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia rispettivamente occorso o insorta successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative Sezione B per i maggiori dettagli della copertura. La prestazione assicurata è il pagamento di una somma pari al debito residuo al momento del sinistro costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso determinata secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative e liquidata al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro in virtù delle altre garanzie prestate dalla polizza; B) Garanzia 2, composta dalle seguenti coperture: Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, sottoscrivibile da parte delle Persone Designate che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti. La presente copertura garantisce la Persona Designata dal rischio di Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o insorta successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione C per i maggiori dettagli della copertura. pag. 2 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
4 La prestazione assicurata è il pagamento di un indennità mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata l inabilità, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative; Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, sottoscrivibile da parte delle Persone Designate che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti. La presente copertura garantisce la Persona Designata dal rischio di Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o insorta successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia alla all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione D per i maggiori dettagli della copertura. La prestazione assicurata è il pagamento di un indennità mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificato il ricovero, calcolata/e secondo le modalità previste all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative; Per maggior dettaglio si rimanda alla lettura delle Definizioni e dell Art. 1 Oggetto della garanzia delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Ciascuna delle garanzie è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono determinare il mancato pagamento dell indennizzo. Si richiama in particolare l attenzione sugli articoli 2 - Persone assicurabili Formalità di adesione alle coperture assicurative Sostituzione di Persone Designate, 3 - Persone non assicurabili, 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative Sezioni A.2, B.2, B.3, C1, C.3, C.4, D.1, D.3, D.4 delle condizioni di assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio. Avvertenza: Si richiama l attenzione del Contraente, dell Assicurato e delle Persone Designate sulle carenze, franchigie, massimali e limitazioni elencati per ciascuna delle singole garanzie nelle tabelle che seguono. Si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio all Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative, Sezioni A.3, B.3, B.4, C.3, C.4, C.5, D.3, D.4 e D.5. In particolare, nelle tabelle stesse, sono riportate tutte le principali informazioni relative alle garanzie e alle prestazioni offerte: pag. 3 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
5 Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Massimali / Limiti Massima durata della garanzia Assicurabilità Amministratore, Collaboratore di qualunque tipo, Socio, Dipendente Assicurabilità Lavoratore Autonomo Assicurabilità Lavoratore Dipendente Morte dovuta a Infortunio Indennizzo pari al debito residuo Nessuna Nessuna Debito residuo al momento del sinistro, in ogni caso non eccedente Euro 4.,. In caso di importo finanziato superiore a tale ammontare, l indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l importo finanziato Durata del finanziamento con il massimo di 36mesi SI SI SI Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia Indennizzo pari al debito residuo 18 giorni solo per Malattia Nessuna Debito residuo al momento del sinistro, in ogni caso non eccedente Euro 4.,. In caso di importo finanziato superiore a tale ammontare, l indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l importo finanziato Durata del finanziamento con il massimo di 36 mesi SI SI SI pag. 4 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
6 Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Massimali / Limiti Massima durata della garanzia Assicurabilità Amministratore, Collaboratore di qualunque tipo, Socio, Dipendente Assicurabilità Lavoratore Autonomo Assicurabilità Lavoratore Dipendente Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia Pagamento dell'indennità mensile 9 giorni solo per Malattia 3 giorni Massimale per ciascuna indennità mensile pari a Euro 1.6,. In caso di importo finanziato superiore a Euro 4., l indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l ammontare erogato. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale Durata del finanziamento con il massimo di 12 mesi Solo se Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente SI SI Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia Pagamento dell'indennità mensile 9 giorni solo per Malattia 7 giorni Massimale per ciascuna indennità mensile pari a Euro 1.6,. In caso di importo finanziato superiore a Euro 4., l indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l ammontare erogato. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale Durata del finanziamento con il massimo di 12 mesi Solo se Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente SI SI La massima somma assicurabile per ogni Persona Designata è di 2.,. Qualora nell ambito della stessa Operazione di Finanziamento l Assicurato indicasse più Persone Designate (numero che comunque non potrà essere superiore a quattro), la somma assicurata per ciascuna di esse sarà pari all importo totale del debito residuo diviso per il numero di Persone Designate. Inoltre, qualora il capitale finanziato risulti superiore al limite di 4.,, in caso di sinistro le indennità spettanti per ciascuna Persona Designata saranno ridotte nella proporzione esistente tra detto limite e il valore del finanziamento erogato. pag. 5 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
7 Nell ulteriore tabella che segue, vengono fornite le indicazioni necessarie per illustrare il funzionamento delle carenze e delle franchigie che riguardano le varie garanzie, prendendo come esempio un Operazione di Finanziamento e una polizza aventi decorrenza dal giorno 1/1/21: A B C D E F Garanzia Decorrenza della polizza dal Carenza Sinistri non in garanzia perché accaduti nel periodo di carenza Data di inizio garanzia perché è trascorso il periodo di carenza Franchigia (periodo da non conteggiare ai fini del calcolo dell indennità spettante) Morte dovuta a Infortunio 1/1/21 Nessuna Nessuno 1/1/21 Nessuna Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia 1/1/21 Nessuna per gli Infortuni 18 giorni per Malattia Nessuno 1/1/21 Nessuna Tutti quelli accaduti fino al 29/6/21 3/6/21 Nessuna Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia 1/1/21 Nessuna per gli Infortuni 9 giorni per Malattia Nessuno 1/1/21 3 giorni Tutti quelli accaduti fino al 31/3/21 1/4/21 3 giorni Ricovero ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia 1/1/21 Nessuna per gli Infortuni 9 giorni per Malattia Nessuno 1/1/21 7 giorni Tutti quelli accaduti fino al 31/3/21 1/4/21 7 giorni pag. 6 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
8 Con riferimento all Operazione di Finanziamento e alla polizza aventi le caratteristiche sopra indicate, dunque: a) un sinistro relativo alla garanzia Morte dovuta a Infortunio rientra da subito in copertura, non essendo prevista per questa garanzia né carenza (colonna C) né franchigia (colonna D); b) lo stesso criterio vale per la garanzia Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio; c) un sinistro relativo alla garanzia Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia, non rientra in copertura nel caso la malattia insorga entro il 29/6/21 (colonna D), in quanto l evento rientra nel periodo di carenza di 18 giorni previsto dalla polizza (colonna C); l evento risulta invece coperto dalla garanzia nel caso in cui si verifichi il 3/6/21 o successivamente (colonna E), essendo in tal caso trascorso il periodo di carenza. Per quanto concerne le altre garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, nel calcolare l indennizzo spettante all Assicurato andrà applicato, al termine dei rispettivi periodi di carenza, il periodo di franchigia previsto per ciascuna copertura (colonna F). Per un sinistro denunciato, ad esempio, in data 31/5/21 e relativo alla garanzia Inabilità Temporanea Totale, il periodo valido ai fini del calcolo dell indennizzo è quello successivo al 3/6/21, cioè trascorso il periodo di franchigia di 3 giorni (colonna F). Lo stesso procedimento indicato per l Inabilità Temporanea Totale, con i periodi di carenza e franchigia specificamente previsti, vale per la garanzia Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura delle Definizioni e dell Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative. Avvertenza: All Art. 11 Somme assicurate sono indicati gli importi massimi che possono essere garantiti con la polizza. In particolare, per l insieme di Operazioni di Finanziamento stipulate dall Assicurato e garantite dal contratto, l Impresa si impegna a corrispondere: relativamente alle garanzia Morte dovuta a Infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, una somma massima di 4.,; relativamente alle garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un indennità mensile massima di 1.6,, con il limite, per ciascuna Persona Designata, di 12 indennità mensili per ogni sinistro e di 24 indennità mensili per l intero periodo assicurativo. L Art. 11 Somme assicurate indica altresì che, nel caso in cui l importo finanziato dalla Banca per una o più Operazioni di Finanziamento risultasse superiore a 4.,, in caso di sinistro tutte le indennità spettanti ai sensi della polizza verranno ridotte in proporzione, determinandone l importo in base alla formula seguente: Somma assicurata Indennizzo = x Indennità dovuta (debito residuo o indennità mensile) Somma erogata pag. 7 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
9 Prendendo come esempio un Operazione di Finanziamento con queste caratteristiche: importo erogato 5.; rateazione: mensile; durata dell operazione: 3 anni; tasso di interesse: 5,%; importo mensile della rata: 2.684,11, in caso di sinistro che interessi la garanzie Morte dovuta a Infortunio o Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, poniamo alla fine del decimo anno, con debito residuo di 46.71,32, l indennizzo a favore dell Assicurato sarà pari a Euro ,26, ricavato in base alla seguente formula: x 46.71,32 = , mentre in caso di sinistro che interessi le garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia o Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, l indennità mensile a favore dell Assicurato sarà pari a Euro 2.147,29, ricavata in base alla seguente formula: x 2.684,11 = 2.147,29 5. con la necessaria precisazione, tuttavia, che l importo massimo dell indennità assicurata è di 1.6,. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità Si richiama l attenzione del Contraente, dell Assicurato e della Persona Designata sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, dell Assicurato o della Persona Designata relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione dell assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Non previsti. 6. Premi Il premio della presente polizza: è unico e viene cioè corrisposto una sola volta per tutta la durata contrattuale, senza possibilità di frazionamento; viene versato all Impresa dalla Banca per conto dell Assicurato, che ha conferito mandato alla Banca stessa; non prevede l applicazione di sconti da parte dell Impresa o dell intermediario. pag. 8 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
10 Si informa il Contraente e l Assicurato che il premio corrisposto è gravato dei seguenti costi, connessi alla presente polizza e posti a carico dell Assicurato: 1) spese di emissione polizza 5,; 2) commissioni di intermediazione corrisposte in media all intermediario in relazione al presente prodotto: 4 ogni 1 di premio imponibile versato, corrispondenti al 4% del premio imponibile. Avvertenza: In caso di estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento o di trasferimento dell Operazione di Finanziamento ad altro soggetto (Surroga), le garanzie assicurative cessano e l Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del premio pagato e non usufruito in virtù di detta cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita. In questo caso saranno trattenute, oltre alle spese di emissione di cui al precedente punto 1), anche le spese di rimborso, pari a 1,. Qualora il premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso. Su sua specifica richiesta, in alternativa al rimborso, l Assicurato ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa, dandone comunicazione all Impresa contestualmente all estinzione dell Operazione di Finanziamento. Si rinvia all Art. 1 Rimborso del premio per i dettagli e per quanto attiene la modalità di calcolo del premio da restituire, unitamente all indicazione degli altri casi per i quali è previsto il rimborso del premio all Assicurato. 7. Rivalse L Impresa rinuncia, a favore dell Assicurato, delle Persone Designate e dei loro aventi diritto, al diritto di surroga di cui all art del Codice Civile verso eventuali terzi soggetti responsabili del sinistro. 8. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dalla polizza entro 3 giorni dalla data di decorrenza della stessa, dandone comunicazione all Impresa, anche per il tramite dell Intermediario, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il premio fosse stato già corrisposto, l Impresa, direttamente o per il tramite dell Intermediario, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 3 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge. Si rinvia all Art. 6 Diritto di recesso dell Assicurato per informazioni di maggior dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 1. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico dell Assicurato. Regime fiscale dei premi I premi di tutte le garanzie prestate dalla polizza sono soggetti all imposta del 2,5%. Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di sinistro sono esenti dall IRPEF. pag. 9 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
11 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione Avvertenza: Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulla circostanza che le condizioni di assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del sinistro: individuazione del momento di insorgenza del sinistro; esistenza di modalità e termini di denuncia del sinistro; spese per l accertamento del danno; ipotesi in cui è prevista la visita medica; procedure liquidative. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura degli Art. 12 Denuncia dei Sinistri Documentazione Criteri di liquidazione, Art. 13 Liquidazione dei sinistri e Art. 17 Arbitrato. Avvertenza: Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulla circostanza che le condizioni di assicurazione dispongono che le indennità dovute dall Impresa in caso di sinistro vengano versate alla Contraente, e da questa computate a credito dell Assicurato al fine di estinguere o ridurre il debito riveniente dall Operazione di finanziamento. Le condizioni di assicurazione individuano altresì i soggetti beneficiari delle indennità in caso di estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento o di surroga. Si rinvia all Art. 13 Liquidazione dei sinistri per informazioni di maggior dettaglio. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Impresa ed indirizzati a: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Via Tolmezzo, Milano Fax [email protected]. Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Potranno essere presentati direttamente a: ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Provate e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; pag. 1 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
12 il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente, il Contraente e l Assicurato. 14. Arbitrato L Art.17 Arbitrato indica che l Assicurato e l Impresa, in caso di controversie su natura e valutazione delle lesioni, delle malattie o sul grado di inabilità e/o invalidità, hanno la facoltà di rimettere la decisione ad un collegio di tre medici. In tal caso l Assicurato e l Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Avvertenza Fermo quanto previsto all Art. 17 Arbitrato, resta salva la possibilità per le Parti di rivolgersi all Autorità Giudiziaria per qualunque controversia derivante dall applicazione od interpretazione della polizza. 15. Informazioni aggiuntive Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata del sito internet dell Impresa. pag. 11 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
13 GLOSSARIO La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo CPI Creditor Protection Insurance, che il Contraente e l Assicurato potranno utilizzare per una migliore comprensione del contratto assicurativo. Si avvertono tuttavia il Contraente e l Assicurato che le definizioni di seguito riportate non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di Assicurazione. Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società e la Contraente. Assicurato: persona fisica su cui viene stipulato il contratto o a cui si riferisce il rischio oggetto di assicurazione, che può coincidere o no con il/la Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Assicuratore: Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con la quale il/la Contraente stipula il contratto di assicurazione. Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nel contratto dal/la Contraente, che può coincidere o no con il/la Contraente stessa e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza: periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo l Impresa non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio versato dal/la Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell Impresa. Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 25, n. 29 Compagnia/Impresa di Assicurazione: Vedi Assicuratore. Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può collidere con quello della Contraente. Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia e che versa alla Compagnia il relativo premio. Contratto di assicurazione: contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell assicurato. Costi accessori (diritti fissi): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. pag. 12 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
14 Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro. Franchigia relativa: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro a partire dalla data dell evento. Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. decesso, invalidità permanente totale,...). Impresa: Vedi Assicuratore. Inabilità temporanea totale: incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato. Indennizzo: somma dovuta dalla Società al beneficiario in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente Totale: definitiva e totale incapacità dell Assicurato ad attendere alle proprie abituali occupazioni. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell assicurato non dipendente da infortunio. Massimale: somma massima garantita dalla Compagnia al Beneficiario. Montante lordo: la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell ISVAP che la Compagnia deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Perdita di Impiego: perdita dell impiego non dipendente dalla volontà dell assicurato. Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Premio annuo: importo versato annualmente alla Società secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. pag. 13 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
15 Premio complessivo (o lordo): importo complessivo da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Premio di tariffa: somma di premio puro e dei caricamenti. Premio periodico: premio versato all inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo. Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all andamento dei mercati finanziari. Premio unico: importo da corrispondere in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazione assicurata: somma che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Principio di adeguatezza: principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dalla Contraente in fase pre-contrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Proposta: documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Questionario medico: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Recesso (o diritto di ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Regolamento Trasparenza: Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 21 Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricovero ospedaliero: degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società di Assicurazione: Vedi Assicuratore. Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). pag. 14 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
16 Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Paul Fontaine pag. 15 di 15 Mod. UBI ASS ed. 1/ 12/ 21
17 Polizza CPI Creditor Protection Insurance Scudo Speciale Finanziamento 6.M Condizioni di Assicurazione UBIAss.1284 Ed. 1/12/21 Pag. 1 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
18 SOMMARIO Definizioni Pag. 3 Condizioni di assicurazione Pag. 7 Art. 1 - Oggetto della garanzia Pag. 7 Art. 2 - Persone assicurabili - Formalità di adesione alle copertura assicurative Sostituzione di Persone Designate Pag. 7 Art. 3 - Persone non assicurabili Pag. 8 Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del premio Pag. 8 Art. 5 - Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative Pag. 8 Art. 6 - Diritto di recesso dell'assicurato Pag. 9 Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative Pag. 1 Art. 8 Esclusioni Pag. 13 Art. 9 - Determinazione del premio Pag. 14 Art. 1 - Rimborso di Premio Pag. 14 Art Somme assicurate Pag. 15 Art Denuncia dei Sinistri - Documentazione - Criteri di liquidazione Pag. 15 Art Liquidazione dei sinistri Pag. 18 Art Altre assicurazioni Pag. 19 Art Estensione territoriale Pag. 19 Art Cessione della polizza Pag. 19 Art Arbitrato Pag. 19 Art Foro competente Pag. 19 Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Pag. 19 Art. 2 - Prescrizione Pag. 19 Art Modifiche dell assicurazione Pag. 19 Art Imposte ed oneri fiscali Pag. 2 Art. 23 Forma delle comunicazioni Pag. 2 Art Legge applicabile Pag. 2 Pag. 2 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
19 DEFINIZIONI Accollo: Assicurato: Attività sportiva Professionistica: contratto con il quale un soggetto (accollante) assume il debito che l Assicurato (accollato) ha nei confronti della Banca (accollatario) in forza dell Operazione di Finanziamento, con o meno la liberazione dell accollato a seconda della volontà delle parti (art del Codice Civile). il soggetto titolare dell Operazione di Finanziamento, che ha sottoscritto il Modulo di Adesione ed il cui interesse è protetto dall Assicurazione. attività sportiva remunerata con una qualsiasi forma di compenso, svolta con carattere di continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica. Banca e/o Contraente: l Istituto Bancario facente parte del gruppo UBI Banca, che stipula la polizza per conto degli Assicurati. Beneficiario: Carenza: Cartella clinica: il Contraente e/o la Banca. Vedere in proposito anche l Art. 13 Liquidazione dei sinistri. intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della Polizza e la validità delle garanzie assicurative, durante il quale le coperture non sono operanti. documento ufficiale, avente la natura di atto pubblico, redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico. Contraente e/o Banca: l Istituto Bancario facente parte del Gruppo UBI Banca, che stipula la polizza per conto degli Assicurati. Debito residuo: l importo residuo in linea capitale dell Operazione di Finanziamento, dovuto dall Assicurato alla Banca erogatrice del finanziamento, compresi gli interessi maturati al momento del sinistro e non ancora corrisposti, escluso qualsiasi altro importo dovuto dall Assicurato quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, penali, commissioni bancarie, spese di incasso, corrispettivi per risoluzione anticipata ecc. Pag. 3 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
20 Franchigia assoluta: Impresa: Inabilità Temporanea Totale: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di Polizza, l Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità. UBI Assicurazioni S.p.A. l impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il sinistro, la Persona Designata eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa. Indennità, Indennizzo, Prestazione: la somma liquidabile dall Impresa a termini di polizza. Indennità mensile: Infortunio: Invalidità Permanente Totale: Istituto di Cura: l importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestrale, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento in essere con il Contraente. evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione o mestiere svolta dalla Persona Designata, in misura superiore al 65% della capacità totale. l ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionato che non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici mediante l'intervento di personale medico o paramedico abilitato. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. Lavoratore Autonomo: a) la persona fisica che esercita un attività lavorativa regolare per la quale, ai fini IRPEF, non percepisce un reddito da lavoro dipendente; b) il lavoratore subordinato che percepisce un reddito a fronte di contratti a progetto o di somministrazione lavoro, compresi i lavoratori interinali; c) il lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi a titolo esemplificativo i contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato e di lavoro intermittente (o a chiamata). Pag. 4 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
21 Lavoratore Dipendente: la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 mesi e con periodo di prova già superato. Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all estero e non regolato dalla legge italiana. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattia pregressa: Morte: Operazione di Finanziamento: Persona designata: Polizza: Premio: Prestazione: malattia che è l espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, già nota all Assicurato e/o alla Persona Designata in quanto già diagnosticata alla data di sottoscrizione della polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie. il decesso della Persona Designata, avvenuto a seguito di Infortunio. il contratto con il quale il Contraente concede all Assicurato un finanziamento mutuatario con le seguenti caratteristiche: a. importo erogato fino ad un massimo di 4., e di durata non superiore a 36 mesi; b. destinato a finanziare esigenze legate all esercizio dell attività produttiva dell Assicurato; c. erogato in un unica soluzione e con rimborso in base ad un piano di ammortamento alla francese. la persona fisica (amministratore, collaboratore di qualunque tipo, socio, dipendente) di rilevante importanza per l Assicurato ed indicato dalla stessa, di età non superiore ai 6 anni alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, che, presentando i requisiti di assicurabilità, ha aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo l apposito Modulo di Adesione. il documento che prova l assicurazione e regola i rapporti fra il Contraente, l Assicurato, l Impresa e la Persona Designata. la somma dovuta all Impresa per la copertura assicurativa. vedi Indennità, Indennizzo, Prestazione. Ricovero Ospedaliero: la permanenza in istituto di cura, con almeno un pernottamento, resa necessaria da infortunio o malattia. Pag. 5 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
22 Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Surroga: sostituzione nel finanziamento ai sensi dell art. 8 del D.L. n 7/27 convertito con modificazioni nella Legge n 4/27 (cd. portabilità passiva ). Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Pag. 6 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
23 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto della garanzia L Impresa, a fronte dell Operazione di Finanziamento stipulata tra il Contraente e l Assicurato, riconosce all Assicurato stesso, secondo la scelta da lui operata, una o entrambe le seguenti garanzie: A) Garanzia 1: Copertura per Morte dovuta a Infortunio, per tutte le tipologie di Persone Designate; Copertura per Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per tutte le tipologie di Persone Designate; B) Garanzia 2: Copertura per Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, per Persone Designate che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti; Copertura per Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, per Persone Designate che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti. Art. 2 - Persone assicurabili - Formalità di adesione alle coperture assicurative Sostituzione di Persone Designate Art Persone assicurabili Sono assicurabili le Persone Designate indicate dall Assicurato, sempreché: siano amministratore, collaboratore di qualunque tipo, socio, dipendente, di rilevante importanza per l Assicurato; alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione abbiano già compiuto 18 anni ma non ancora superato i 6 anni di età; la somma tra l età come sopra definita e la durata del contratto sia non superiore a 7; abbiano adempiuto, unitamente all Assicurato, alle formalità di adesione previste al successivo Art. 2.2; l Assicurato e le Persone Designate abbiano sottoscritto congiuntamente il Modulo di Adesione; l Assicurato abbia perfezionato con la Contraente un Operazione di Finanziamento di durata non superiore a 36 mesi e di importo non superiore a 4.,. La massima somma assicurabile per ogni Persona Designata è di 2.,. Si precisa che, qualora nell ambito della stessa Operazione di Finanziamento l Assicurato indicasse più Persone Designate (numero che comunque non potrà essere superiore a quattro), la somma assicurata per ciascuna di esse sarà pari all importo totale del debito residuo diviso per il numero di Persone Designate. Fermi i limiti di cui al successivo Art. 11 Somme assicurate, in nessuna caso l Impresa risponderà per una somma eccedente il valore del debito residuo del finanziamento. Inoltre, qualora il capitale finanziato risulti superiore ai limiti indicati allo stesso Art. 11, in caso di sinistro le indennità spettanti per ciascuna Persona Designata saranno ridotte nella proporzione esistente tra detti limiti e il valore del finanziamento erogato. Pag. 7 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
24 Art Formalità di adesione alle coperture assicurative Per accedere alle coperture assicurative l Assicurato e la Persona Designata compilano e sottoscrivono l apposito Modulo di Adesione, specificando la garanzia prescelta (Garanzia 1 e/o Garanzia 2) e sottoscrivendo le dichiarazione contenute nel Modulo di Adesione, comprese quelle sullo stato di salute della Persona Designata. I Moduli di Adesione vengono raccolti dall Intermediario e da questo inviati all Impresa. Art Sostituzione di Persone Designate In caso di sostituzione di uno o più Persone Designate, l Assicurato deve comunicare alla Filiale della Banca presso la quale ha sottoscritto il contratto di finanziamento la cessazione del rapporto di collaborazione, lavoro, dipendenza o assunzione della Persona Designata uscente e il nominativo della Persona Designata subentrante. In mancanza di tale comunicazione la copertura assicurativa continuerà ad essere operante per la Persona Designata originariamente indicata. A seguito della comunicazione sopra citata il subentrante dovrà sottoscrivere, nelle parti a lui relative, l apposito Modulo di Sostituzione. La sostituzione della Persona Designata sarà efficace dalle ore 24: del giorno della sottoscrizione del Modulo di Sostituzione, senza che questa debba essere sottoposta a preventiva accettazione da parte dell Impresa. Art. 3 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, paralisi, infermità mentali in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del premio Art. 4.1 Decorrenza delle posizioni assicurative La decorrenza delle singole posizioni assicurative coincide con le ore 24: del giorno di erogazione del finanziamento o, se successivo, di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Art. 4.2 Pagamento del premio Le prestazioni della polizza sono garantite a fronte del pagamento di un premio unico per tutta la durata del periodo assicurativo. All atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione il premio viene corrisposto mediante addebito sul conto corrente che l Assicurato ha in corso con il Contraente. Il Contraente si impegna a versare il premio a UBI Assicurazioni S.p.A. per conto degli Assicurati. Art. 5 - Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative Il periodo assicurativo ha la stessa durata dell Operazione di Finanziamento, con il massimo di: 1) 36 mesi dalla data di decorrenza, per le garanzie Morte da Infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia; 2) 12 mesi dalla data di decorrenza, per le garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Pag. 8 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
25 Le garanzie cessano alle ore 24: dei periodi indicati al precedente comma, oppure anticipatamente al verificarsi del primo dei seguenti eventi: a) in caso di sinistro pagato in relazione alle garanzie di cui al successivo Art. 7 Prestazioni relative alle coperture assicurative, lettere A) e B). Qualora si verifichi tale condizione, le garanzie continueranno ad operare in favore della/e restante/i Persona/e Designata/e, se presente/i. b) in caso di pensionamento per la Garanzia Inabilità Temporanea Totale; c) in caso di accollo; d) in caso di estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento; e) in caso di surroga ai sensi dell Art. 8 della Legge n. 4 del 2 aprile 27. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), l Assicurato ha il diritto di ottenere il rimborso del premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita. In questi casi l Impresa tratterrà le spese di emissione della polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a 5, ed 1,. Qualora il premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso. Limitatamente ai casi di cui alle lettere d) ed e), l Assicurato, in alternativa al rimborso, ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa, dandone comunicazione all Impresa contestualmente alla cessazione dell Operazione di Finanziamento. Nel caso di cui alla lettera e), l Assicurato comunicherà all Impresa gli estremi della nuova Operazione di Finanziamento, tra cui: i dati identificativi dell Istituto di Credito subentrante; l importo finanziato; il numero dell Operazione di Finanziamento; nominativo o dati identificativi del nuovo Beneficiario. Nel caso di variazione della durata del finanziamento, la copertura assicurativa coincide, a partire dalla data originaria di decorrenza, con l originaria durata della Polizza. Ai fini della determinazione della Prestazione assicurativa, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall Assicurato al Contraente. Art. 6 - Diritto di recesso dell'assicurato L Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 3 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all'impresa, anche per il tramite dell Intermediario, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora l Assicurato avesse già corrisposto il premio, l Impresa, direttamente o per il tramite dell Intermediario, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 3 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge. Pag. 9 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
26 Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative Le coperture assicurative, in relazione alla/e Garanzia/e scelta/e dall Assicurato, vengono prestate alle condizioni specificate ai seguenti punti A), B), C) e D): A) Copertura assicurativa in caso di Morte dovuta a Infortunio A.1) Persone Designate garantite Tutte le Persone Designate che aderiscono alla copertura assicurativa sottoscrivendo il Modulo di Adesione. A.2) Rischio assicurato Il rischio assicurato è il caso di Morte dovuta a Infortunio, avvenuta nel periodo di validità della copertura assicurativa e non oltre la sua scadenza. A.3) Prestazione Assicurativa L Impresa corrisponderà all Assicurato una somma pari al debito residuo in linea capitale ed interessi al momento del sinistro, al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro in virtù delle altre garanzie di polizza. La somma verrà aumentata della quota interessi della sola rata immediatamente successiva a quella della data del sinistro stesso. Per momento del sinistro si intende la data di decesso della Persona Designata. Nel caso siano assicurate più Persone Designate nell ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse. Qualora si sia verificata la surroga ovvero l estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e l Assicurato abbia optato per la prosecuzione del contratto, l Impresa corrisponderà un indennizzo pari al debito residuo al momento del sinistro riferito all originario piano di ammortamento. B) Copertura assicurativa in caso di Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia B.1) Persone Designate garantite Tutte le Persone Designate che aderiscono alla copertura assicurativa sottoscrivendo il Modulo di Adesione. B.2) Rischio assicurato La copertura assicurativa vale per le Invalidità Permanenti dovute a Infortunio o Malattia rispettivamente occorso o insorta successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza. Pag. 1 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
27 B.3) Carenza La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia è soggetta ad un periodo di carenza di 18 giorni. Pertanto, in caso di sinistro conseguente a malattia insorta entro 18 giorni dalla data di decorrenza, non sarà corrisposto alcun indennizzo. La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Permanente Totale dovuta ad Infortunio non è soggetta a carenza. B.4) Prestazione Assicurativa Dopo il periodo di carenza sopraindicato, l Impresa corrisponderà all Assicurato una somma pari al debito residuo in linea capitale ed interessi al momento del sinistro, al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro in virtù delle altre garanzie di polizza. La somma verrà aumentata della quota interessi della sola rata immediatamente successiva a quella della data del sinistro stesso. Nel caso siano assicurate più Persone Designate nell ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse. Qualora si sia verificata la surroga ovvero l estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e l Assicurato abbia optato per la prosecuzione del contratto, l Impresa corrisponderà un indennizzo pari al debito residuo al momento del sinistro riferito all originario piano di ammortamento. C) Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia C.1) Persone Designate garantite Tutte le Persone Designate che, al momento del sinistro, posseggono i requisiti di Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. C.2) Rischio assicurato Il rischio assicurato è l Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia. C.3) Franchigia assoluta La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia è soggetta ad un periodo di franchigia assoluta di 3 giorni. C.4) Carenza La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia è soggetta ad un periodo di carenza di 9 giorni. Pertanto, in caso di sinistro conseguente a Malattia avvenuto entro 9 giorni dalla data di decorrenza, non sarà corrisposto alcun indennizzo. La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio non è soggetta a carenza. Pag. 11 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
28 C.5) Prestazione assicurativa Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, l Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo dell inabilità, un'indennità mensile pari: a) alla rata in scadenza, se mensile; b) ad 1/3 della rata in scadenza, se trimestrale; c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale, fino ad un limite massimo, per ciascuna Persona Designata, di 12 indennità mensili per ogni sinistro e di 24 indennità mensili per l intero periodo assicurativo. Le rate sono definite dal piano di rimborso in essere con il Contraente. Nel caso siano assicurate più Persone Designate nell ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse. Qualora la Persona Designata, dopo una ripresa dell attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 3 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. La presente copertura non potrà in alcun caso cumularsi con quella della garanzia D) Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Nel caso in cui si sia verificata la surroga ovvero l estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e l Assicurato abbia optato per la prosecuzione del contratto, l indennità mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le indennità determinate in vigenza dell Operazione di Finanziamento. D) Copertura assicurativa in caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia D.1) Persone Designate garantite Tutti le Persone Designate che, al momento del sinistro, posseggono i requisiti di Lavoratore autonomo o Lavoratore Dipendente. D.2) Rischio assicurato Il rischio assicurato è il Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia. D.3) Franchigia assoluta La copertura assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia è soggetta ad un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni. L inizio del periodo di franchigia coincide con il primo giorno di ricovero ospedaliero. Pag. 12 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
29 D.4) Carenza La copertura assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto a Malattia è soggetta ad un periodo di carenza di 9 giorni. Pertanto, in caso di sinistro conseguente a Malattia avvenuto entro 9 giorni dalla data di decorrenza, non sarà corrisposto alcun indennizzo. La copertura assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio non è soggetta a carenza. D.5) Prestazione assicurativa Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, l Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo del ricovero, un'indennità mensile pari: a) alla rata in scadenza, se mensile; b) ad 1/3 della rata in scadenza, se trimestrale; c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale, fino ad un limite massimo, per ciascuna Persona Designata, di 12 indennità mensili per ogni sinistro e di 24 indennità mensili per l intero periodo assicurativo. Le rate sono definite dal piano di rimborso in essere con il Contraente. Nel caso siano assicurate più Persone Designate nell ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l indennizzo previsto per ciascuna Persona Designata è proporzionale al numero delle persone stesse. Qualora la Persona Designata, a seguito della dimissione da un istituto di cura, subisca, prima che siano trascorsi 6 giorni dalla suddetta dimissione, un nuovo ricovero a seguito del medesimo infortunio o della medesima malattia, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. La presente copertura non potrà in alcun caso cumularsi con quella della garanzia C) Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia. Nel caso in cui si sia verificata la surroga ovvero l estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e l Assicurato abbia optato per la prosecuzione del contratto, l indennità mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le indennità determinate in vigenza dell Operazione di Finanziamento. Art. 8 - Esclusioni Le garanzie non sono operanti per i casi di: a. dolo dell'assicurato, del Contraente o della Persona Designata; b. partecipazione attiva della Persona Designata a: delitti dolosi; fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; risse, tranne per il caso di legittima difesa; atti di terrorismo e sabotaggio; c. azioni intenzionali della Persona Designata quali: la mutilazione volontaria; sinistri provocati volontariamente; Pag. 13 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
30 d. sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico; e. sinistri determinati da stati di ebbrezza o di alcolismo acuto o cronico; f. infortunio di volo, se la Persona Designata viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; g. partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; h. infortuni già verificatisi e malattie pregresse alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze; i. stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; j. malattie e/o infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; k. malattie od infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; sono altresì esclusi i sinistri derivanti dalla pratica, anche non professionistica, di: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3 grado, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale oltre il 3 grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci o snow-board estremi, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere. Sono, infine, escluse, le partecipazioni a competizioni (comprese relative prove e allenamenti) organizzate da Federazioni Sportive o per le quali la Persona Designata e/o l Assicurato percepiscano una qualsiasi forma di remunerazione; l. sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate; ed inoltre: per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero dovuti a Infortunio o Malattia: m. interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di infortunio; prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche o fitoterapiche; n. ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza, aborto volontario non terapeutico, infertilità, sterilità; o. patologie psichiatriche, check-up di medicina preventiva. Art. 9 - Determinazione del Premio I tassi di Premio, comprensivi di imposte, sono da applicarsi all importo erogato con l Operazione di Finanziamento che non potrà superare il limite di 4., in funzione della/e garanzia/e scelta/e dall Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione (Garanzia 1 e/o Garanzia 2). Il Premio, determinato una tantum per il periodo assicurativo, viene corrisposto dal Contraente all Impresa per conto dei propri Clienti che hanno aderito all assicurazione. Art. 1 - Rimborso del Premio Il rimborso del premio è ammesso esclusivamente nei seguenti casi: a) accollo dell Operazione di Finanziamento; b) estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento, escluso il caso di sinistro pagato in relazione alla garanzia di cui alle lettere A) e B) dell Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative; c) surroga ai sensi dell Art. 8 della Legge n. 4 del 2 aprile 27, Pag. 14 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
31 salvo il caso in cui l Assicurato, limitatamente ai casi di cui alle lettere b) e c), non abbia optato per mantenere in vigore il contratto di Assicurazione ai sensi del precedente Art. 5 - Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative. Il rimborso, per ciascuna delle garanzie in vigore alla data in cui si verifica l evento che ne determina la richiesta, viene effettuato dall Impresa all Assicurato secondo la formula seguente: Pr = Pu * (Dr / Dp) dove: Pr = Premio da rimborsare all Assicurato; Pu = Premio Unico, al netto delle imposte, corrisposto dall Assicurato all atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione; Dr = Durata residua del periodo assicurativo, espressa in numero di mesi interi, alla data dell evento che determina la richiesta di rimborso; Dp = Durata dell intero periodo assicurativo espressa in numero di mesi interi. In caso di estinzione parziale dell Operazione di Finanziamento o di modifica della durata, non si darà luogo ad alcun rimborso e la prestazione assicurativa resterà commisurata all originario piano di ammortamento. Negli altri casi non previsti dal presente articolo il premio rimane acquisito dall Impresa ai sensi dell art Codice Civile. Art Somme assicurate Per ciascun Assicurato, per l insieme delle Operazioni di Finanziamento assistite dalla presente polizza, le prestazioni massime garantite dall Impresa sono di: a) per ciascuna delle coperture di cui all Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative, lettere A) Morte dovuta a Infortunio e B) Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia, un importo fino a 4.,; b) per ciascuna delle coperture di cui all Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative, lettere C) Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia e D) Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un'indennità mensile fino a 1.6,. Qualora il capitale finanziato risultasse superiore al limite di 4.,, in caso di sinistro tutte le indennità spettanti saranno ridotte in proporzione al rapporto esistente tra detto limite e il capitale erogato con l Operazione di Finanziamento. Art Denuncia dei Sinistri Documentazione - Criteri di liquidazione In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso scritto all Impresa e produrre la documentazione di seguito indicata: per la copertura A) Morte da Infortunio: l Assicurato deve denunciare il decesso della Persona Designata entro 15 giorni da quando questo si è verificato. La denuncia deve contenere l indicazione del luogo e dell ora dell evento e una circostanziata descrizione dei fatti. Pag. 15 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
32 L Assicurato e gli aventi diritto della Persona Designata devono inoltre: sciogliere da ogni riserbo i medici che hanno eventualmente avuto in cura la Persona Designata; consentire le indagini e gli accertamenti necessari da parte di persone di fiducia dell Impresa. Documentazione certificato di morte; relazione medica sulle cause del decesso; ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dall Impresa; qualora si sia verificata l estinzione integrale anticipata dell Operazione di finanziamento, copia del piano originario di ammortamento. Criteri di liquidazione La copertura è valida sia che la Persona Designata risulti essere lavoratore sia che risulti essere non lavoratore. per la copertura B) Invalidità Permanente Totale dovuta a Infortunio o Malattia l Assicurato deve denunciare l Infortunio o la malattia entro 15 giorni da quando, secondo parere medico, si possa ritenere che l Infortunio o la malattia stessi, per le loro caratteristiche e presumibili conseguenze, possano interessare le garanzie prestate. Documentazione dichiarazione compilata dal medico curante attestante la diagnosi; documentazione sanitaria comprovante l Invalidità Permanente; qualora si sia verificata l estinzione integrale anticipata dell Operazione di finanziamento, copia del piano originario di ammortamento. Criteri di liquidazione La copertura è valida sia che la Persona Designata risulti essere lavoratore sia che risulti essere non lavoratore. L accertamento del grado di invalidità viene effettuato secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.Lgs. n 38 del 2 e successive modifiche o integrazioni. Limitatamente all Invalidità Permanente da Malattia, L accertamento del grado di invalidità viene effettuato non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della denuncia della malattia. Qualora l infortunio o la malattia colpiscano un soggetto già affetto da altri infortuni o malattie, non è considerato risarcibile il maggior pregiudizio derivante dalle condizioni patologiche preesistenti. Pag. 16 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
33 Nel corso dell assicurazione le invalidità permanenti già in essere ed accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di aggravamento sia in caso di concorrenza con nuovi infortuni o nuove malattie. Nel caso, quindi, l infortunio o la malattia colpiscano un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una causa precedente, la valutazione dell ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla precedente condizione menomativa. Per la copertura C) Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia Documentazione Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della prima rata coperta da assicurazione, e così entro la data di scadenza di ogni successiva rata coperta da assicurazione, l Assicurato dovrà presentare: certificazione del medico curante contenente la causa del sinistro, la diagnosi e la prognosi; in caso di ricovero ospedaliero, copia della cartella clinica. Nel caso in cui si sia verificata l estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative, l Assicurato, entro 15 giorni dalla data del sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento. Criteri di liquidazione La copertura è valida solo se l Assicurato sta svolgendo, al momento del sinistro, un attività lavorativa di tipo autonomo ovvero di lavoro dipendente. L Impresa si riserva la possibilità di richiedere documentazione rilasciata dall autorità amministrativa o da associazioni di categoria, ovvero copia del contratto di assunzione. Per la copertura D) Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia Documentazione: Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della prima rata coperta da assicurazione, e così entro la data di scadenza di ogni successiva rata coperta da assicurazione, l Assicurato dovrà presentare: documentazione sanitaria comprovante il ricovero ospedaliero; non appena disponibile, eventualmente anche oltre il termine sopra indicato, copia della cartella clinica e lettera di dimissione dall Istituto di cura. Nel caso in cui si sia verificata l estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative, l Assicurato, entro 15 giorni dalla data del sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento. Pag. 17 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
34 Criteri di liquidazione La copertura è valida solo se l Assicurato sta svolgendo, al momento del sinistro, un attività lavorativa di tipo autonomo ovvero di lavoro dipendente. L Impresa si riserva la possibilità di richiedere documentazione rilasciata dall autorità amministrativa o da associazioni di categoria, ovvero copia del contratto di assunzione. Disposizioni comuni per tutte le garanzie L'Impresa si riserva in ogni caso di richiedere o disporre: accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del sinistro; copia del contratto dell Operazione di Finanziamento; documentazione rilasciata dall autorità amministrativa o da associazioni di categoria, ovvero copia del contratto di assunzione, per valutare, in funzione dell attività lavorativa che la Persona Designata sta svolgendo al momento del sinistro, se e quale garanzia è attivabile. L Assicurato, la Persona Designata od i suoi aventi causa, devono infine: sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie, da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell Impresa, il cui costo sarà a totale carico dell Impresa medesima. Art Liquidazione dei sinistri Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l Impresa si impegna a liquidare le indennità dovute entro i 3 giorni successivi. Resta inteso che, essendo l adesione alla Polizza legata allo specifico interesse dell Assicurato, l Assicurato stesso, la cui adesione alla Polizza è facoltativa e rimessa alla sua esclusiva e discrezionale volontà, conferisce con documento a parte mandato irrevocabile al Contraente, anche nell interesse di quest ultimo, ad incassare gli indennizzi dovuti dall Impresa ai sensi della Polizza, con piena liberazione dell Impresa stessa nei confronti dell Assicurato e delle Persone Designate. Il Contraente e l Assicurato riconoscono che gli importi versati dall Impresa al Contraente saranno computati a credito dell'assicurato, al fine di estinguere o ridurre il debito riveniente dall Operazione di Finanziamento. Eventuali somme eccedenti rimarranno nella piena disponibilità dell Assicurato. Nel caso in cui si sia verificata l estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento ovvero la surroga previste dal precedente Art. 5 Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e l Assicurato abbia optato per la prosecuzione del contratto, l Impresa liquiderà gli indennizzi dovuti ai sensi di Polizza: direttamente all Assicurato, nel caso di estinzione integrale anticipata dell Operazione di Finanziamento; ai Beneficiari indicati dall Assicurato, nel caso di surroga. Pag. 18 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
35 Art Altre assicurazioni Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dall Impresa con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre polizze di assicurazione a favore del/gli Assicurato/i e/o della/e Persona/e Designata/e. Art Estensione territoriale L assicurazione ha validità in tutti i paesi del mondo. Gli accertamenti e la liquidazione dei sinistri in valuta corrente verranno comunque effettuati in Italia. Art Cessione della polizza L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione. Art Arbitrato L Assicurato e l Impresa hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione delle lesioni, delle malattie o sul grado di inabilità e/o invalidità oggetto delle coperture prestate con la presente polizza. In tal caso l Assicurato e l Impresa conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Tale luogo si intende la città sede dell Istituto di Medicina Legale più vicina all Assicurato. L Assicurato e l Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti. Art Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione od interpretazione della presente polizza il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. N. 26/25. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell Assicurato. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, dell Assicurato o della Persona Designata relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art del Codice Civile). Art Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Pag. 19 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
36 Art Imposte ed oneri fiscali Le imposte d assicurazione ed eventuali altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza, sono a carico dell Assicurato. Art Forma delle comunicazioni Salvo dove espressamente derogato, tutte le comunicazioni tra l Assicurato, il Contraente, la Persona Designata, l Intermediario e l Impresa dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata, fax o altra forma scritta. Eventuali comunicazioni da parte dell Impresa all Assicurato e alla Persona Designata saranno indirizzate al domicilio come risultante dal Modulo di Adesione. Art Legge applicabile La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana. Pag. 2 di Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 UBI Ass. 27 ed. 6/21
37 F&B Insurance Holdings S.A./N.V Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.64 Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con MOD. UBI Ass ed. 1/12/21
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