COMUNE DI SAN PIER NICETO
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1 COMUNE DI SAN PIER NICETO PROVINCIA DI MESSINA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ( APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n.10 del 15 marzo 2010 ) 1
2 - INDICE - Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Principi e finalità Articolo 3 Notificazione Articolo 4 Responsabilità della gestione e del trattamento dei dati Articolo 5 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell impianto di video sorveglianza Articolo 6 Limitazioni dell utilizzo dell impianto Articolo 7 Accesso ai dati Articolo 8 Informativa ai cittadini Articolo 9 - accertamenti di Illeciti e Indagini di Polizia Giudiziaria o di Polizia Articolo 10 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici Articolo 11 Uso delle telecamere Articolo 12 Diritti degli interessati Articolo 13 Sicurezza dei dati Articolo 14 - Comunicazione e diffusione dei dati Articolo 15 Limiti alla utilizzabilità di dati personali Articolo 16 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali Articolo 17 Tutela amministrativa e giurisdizionale Articolo 18 Modifiche e norme di rinvio 2
3 ART.1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di San Pier Niceto, ne regola l uso in conformità al D.Lgs n. 196 inerente il Codice in materia di protezione dei dati personali ed al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del e ne determina le condizioni necessarie affinché l impianto possa essere tenuto in esercizio. ART.2 Principi e Finalita 1.Le finalità che il Comune di San Pier Niceto intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. 2.Limpianto di video sorveglianza è gestito dal Comune di San Pier Niceto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti. 3.L uso dell impianto di video sorveglianza degli ambienti comunali per fini di sicurezza, che potrà essere estesa all intero territorio comunale, previa autorizzazione rilasciata dal Garante della Privacy è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprio dell Ente ed è fondato su principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., nonché tutte le vigenti norme dell ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. 4.La disponibilità tempestiva di immagini e dati costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell azione della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati: ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e consentendo l intervento degli operatori; alla ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle altre Forze dell Ordine, a tutela del patrimonio pubblico e privato; a verificare il rispetto dei regolamenti comunali in aree particolarmente critiche; 3
4 all attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale; al controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose. 5.E, comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. ART.3 Notificazione Il Comune di San Pier Niceto nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n.196. ART.4 Responsabile della Gestione e del Trattamento dei Dati 1.Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Sindaco, nella sua qualità di Titolare del Trattamento Dati, individua e nomina il Responsabile del trattamento dati per la gestione dell impianto di videosorveglianza nella figura del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale. 2.Il responsabile vigila sull utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall Autorità Garante con provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile Egli custodisce le chiavi le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini di cui è eventualmente necessario conservarne traccia, nonché le parole chiave per l utilizzo dei sistemi. 4.Ai fini dell esercizio dei diritti di cui all art. 9 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs 30 giugno 2003 n ART.5 Nomina degli Incaricati e dei preposti alla gestione dell impianto di video sorveglianza Il Responsabile, ai fini del disposto dell art. 30 del D.Lgs n. 196/2003, individua, con proprio atto scritto, uno o più Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità dello stesso ed attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. Gli incaricati al trattamento dei dati di videosorveglianza elaborano i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile. Con l atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. In ogni caso, essi saranno istruiti al corretto uso 4
5 dei sistemi, sulla conoscenza della normativa di riferimento e sul presente regolamento. Il Responsabile della sicurezza dell impianto di videosorveglianza designerà gli incaricati, ai quali è affidata l esecuzione delle copie di sicurezza, l amministrazione e la gestione delle password, la custodia delle chiavi di accesso al locale in cui sono ubicati i dati e degli armadi per la conservazione dei supporti informatici. ART.6 Limitazioni nell utilizzo dell impianto Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell art. 2 del presente regolamento. L impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all art. 4 della legge n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull attività lavorativa dei dipendenti dell Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni, di altri datori di lavoro pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile del trattamento dei dati di videosorveglianza definire le scene da inquadrare, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione delle porzioni di abitazioni che si affacciano su aree pubbliche) farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto, sedi di movimenti e/o partiti politici. L impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale. I dati acquisiti dall impianto non potranno essere utilizzati per l irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada e quelli relativi alla circolazione stradale nè potranno essere collegati con altre banche dati. ART.7 Accesso ai dati I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi dati sensibili ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall art. 4, comma 1, lett. D) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria. ART.8 Informativa ai cittadini La presenza dell impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile del trattamento dati di videosorveglianza, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso: a) affissione del presente regolamento, all Albo Pretorio del Comune e sarà tenuto a disposizione del pubblico,presso l ufficio Affari Generali, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; b) pubblicazione sul sito istituzionale dell Ente e trasmessa ai Responsabili di Settore dell Ente. 5
6 c) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, anche con formule sintetiche ma chiare prive di ambiguità, così come individuati nell allegato grafico al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del ( all. A ),in modo tale che i cittadini siano informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell eventuale registrazione; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive) o di attività pubblicitarie; d) indicazione dei siti di collocazione delle aree inquadrabili dalle telecamere, secondo quanto risulta nell allegato B al presente regolamento. ART.9 Accertamenti di Illeciti e Indagini di Autorita Giudiziarie o di Polizia 1.Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. 2.In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1, l incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie, non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. 3.Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l Autorità Giudiziaria. 4.Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia. ART.10 Conservazione delle Immagini e Custodia dei Supporti Magnetici od Ottici 1.I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati, con sistema alfanumerico, dal responsabile o dagli incaricati, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura e le chiavi saranno in possesso dei soggetti di cui al precedente art.6. Gli stessi supporti devono essere custoditi e controllati, in modo da ridurre al minimo, rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 2.Le registrazioni sono messe a disposizione dell Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati. 3.Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato,ove tecnicamente possibile,la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. 4.Tranne che nell ipotesi di cui all art. 7 le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 48 ore successive alla rilevazione, tranne che in caso di festività o chiusura degli uffici comunali, per i quali si potrà posticipare la conservazione fino al primo giorno utile successivo. Nel caso di 6
7 rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato i dati trattati potranno essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si potrà accedere ad essi solo a fini di polizia giudiziaria o di indagine penale. 5.Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione, rispetto a quelli del comma 4, potrà essere previsto, solo in casi eccezionali, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente. ART.11 Uso delle telecamere La posizione dell obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile del trattamento dati di videosorveglianza ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema. La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile predetto e dietro comprovate esigenze. E vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi: 1.controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati; 2.comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni urgenti di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile del trattamento dati di videosorveglianza da verificarsi immediatamente; 3.supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un immagine panoramica delle persone e dei luoghi, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti. ART.12 Diritti degli interessati In relazione al trattamento dei dati personali l interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile del trattamento dei dati di videosorveglianza, ha diritto di essere informato: sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati (art. 7, comma 4 della legge); sul rispetto di quanto previsto dal codice e dai regolamenti in materia di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali. ART.13 Sicurezza dei dati I dati sono conservati presso la sede municipale, nel locale ove è ubicato l armadio della banca dati. All armadio hanno accesso solo gli appartenenti alla Polizia Municipale, il personale appositamente autorizzato oltre agli altri soggetti individuati nel precedente art.7;l accesso di questi ultimi è 7
8 subordinato al consenso del Responsabile del trattamento dati di videosorveglianza. Gli interventi attivi sull impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Municipale e al personale appositamente autorizzato, adeguatamente istruito, nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l intervento di questi ultimi è subordinato al consenso dei Responsabili. I supporti magnetici e/o informatici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell impianto di videoregistrazione sono conservati, a cura del Responsabile della videosorveglianza, in apposita cassaforte e/o custodia all interno del municipio. ART.14 Comunicazione e diffusione dei dati La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Pier Niceto a favore di soggetti pubblici è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento o dal codice del trattamento dei dati personali. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile o che operano sotto la loro diretta autorità. ART.15 Limiti alla utilizzabilità di dati personali La materia è disciplinata dall art. 14 del Codice in materia di protezioni dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni. ART.16 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali La materia è regolamentata per intero dall art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni. ART.17 Tutela amministrativa e giurisdizionale Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dalla Parte III Titoli I e II del D.Lgs.n.196/2003. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza, così come individuato dal precedente art.4. ART. 18 Modifiche e norme di rinvio Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire e le eventuali disposizioni emesse 8
9 dall Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, saranno immediatamente recepite. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter ed entreranno in vigore alla scadenza dei suddetti 15 giorni salvo che non siano dichiarate urgenti. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004, art.17. Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni previsti dalla sua pubblicazione, unitamente alla delibera approvativa. Redatto a cura del Cap.Francesco Crimaldi Funzionario Settore Vigilanza Comandante Polizia Municipale San Pier Niceto 9
10 ALLEGATO A 10
11 11
12 ALLEGATO B 12
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