COMUNE DI STRIANO (Provincia di Napoli)
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- Ippolito Pavone
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1 COMUNE DI STRIANO (Provincia di Napoli) Via Sarno, Striano Tel Fax P.I C.F [email protected] Regolamento per l utilizzo del sistema di videosorveglianza del territorio comunale Delibera Consiglio Comunale n 28 del 03/07/2014 Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 - Finalità Articolo 4 - Responsabilità dell impianto Articolo 5 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell impianto di videosorveglianza Articolo 6 - Limitazioni nell utilizzo dell impianto Articolo 7 - Accesso ai dati Articolo 8 - Pubblicità Articolo 9 - Uso delle telecamere Articolo 10 - Accertamenti di illeciti ed indagini di autorità giudiziarie o di polizia Articolo 11 - Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici Articolo 12 - Diritti degli interessati Articolo 13 - Sicurezza dei dati Articolo 14 - Comunicazione e diffusione dei dati Articolo 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali Articolo 16 - Tutela amministrativa e giurisdizionale Articolo 17 - Modifiche e trasmissione - ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l impianto di videosorveglianza, attivato dall Amministrazione Comunale nel proprio territorio urbano del Comune di Striano. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto
2 disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento si intende: a) Per banca di dati, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell area interessata ed i mezzi di trasporto; b) Per trattamento, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, l eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati; c) Per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l impianto di videosorveglianza; d) Per titolare, l Ente Comune di Striano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali; e) Per responsabile, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; f) Per incaricati o preposti, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; g) Per interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali; h) Per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) Per diffusione, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; j) Per dato anonimo, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; k) Per blocco, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
3 l) Per codice il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni; - ARTICOLO 3 - FINALITA Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l interessato solo in caso di necessità. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui seguenti principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità: a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt del Codice. b) Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l interessato solo in caso di necessità. c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza Al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. d) Principio di proporzionalità, valutato in ogni fase o modalità del trattamento. e) Principio di finalità: sulla base del quale gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi [art. 11, comma1, lett. b) del Codice] così come previsto nel successivo art ARTICOLO 4 - RESPONSABILITA DELL IMPIANTO Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Sindaco,nella Sua qualità di titolare del trattamento dati, individua e nomina il Responsabile del trattamento dati per la gestione
4 dell impianto di video sorveglianza. Il funzionario incaricato vigila sull utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall Autorità Garante. Egli custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini di cui è eventualmente necessario conservarne traccia, nonché le parole chiavi per l utilizzo dei sistemi. Ai fini dell esercizio dei diritti di cui all art. 9 del D.Lgs 30 giugno 2003 n 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, secondo le modalità e la procedura prevista dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs 30 giugno 2003 n ARTICOLO 5 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Il Responsabile, ai fini del disposto dell art. 30 del D.Lgs n 196/2003, individua, con proprio atto scritto, uno o più Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità dello stesso. Gli incaricati al trattamento dei dati di video sorveglianza elaborano i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile. Con l atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. In ogni caso, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla conoscenza della normativa di riferimento e sul presente regolamento. Il Responsabile della sicurezza dell impianto di videosorveglianza designerà gli incaricati, ai quali è affidata l esecuzione delle copie di sicurezza, l amministrazione e la gestione delle password, la custodia delle chiavi di accesso al locale in cui sono ubicati i dati e degli armadi per la conservazione dei supporti informatici. Qualsiasi informazione, ottenuta tramite il sistema di videosorveglianza, costituisce segreto d ufficio per gli operatori ed eventuali rivelazioni oltre che costituire violazione disciplinare integra la fattispecie del reato di cui all art. 326 del codice penale. - ARTICOLO 6 - LIMITAZIONI NELL UTILIZZO DELL IMPIANTO Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell Art. 2. L impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base al nuovo Provvedimento del
5 Garante dell 8 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 99 del 29 aprile 2010, e all art. 4 della Legge n 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull attività lavorativa dei dipendenti dell Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati. Sarà cura del responsabile dell impianto sorvegliare le scene inquadrate, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni e che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto. L impianto di video sorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale. - ARTICOLO 7 - ACCESSO DATI I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi dati sensibili ai sensi del D.Lgs n 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito all Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria. - ARTICOLO 8 - PUBBLICITA La presenza dell impianto di video sorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso: a) Installazione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti dicitura Territorio comunale soggetto a videosorveglianza ; b) Apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli così come previsto nel provvedimento del Garante per la protezione de dati personali dell 8 aprile 2010; c) Affissione del presente Regolamento, all Albo on line del Comune. Con atto deliberativo la Giunta Municipale provvederà ad individuare i siti in cui verranno collocate le telecamere e le aree da inquadrare. - ARTICOLO 9- USO DELLE TELECAMERE
6 La posizione dell obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile dell impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema. La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell impianto e dietro comprovate esigenze. E vietato il brandeggio (rotazione) delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi: 1. Controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischieranno di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati; 2. Comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell impianto, da verificarsi immediatamente; 3. Supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti. - ARTICOLO 10 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI DI AUTORITA GIUDIZIARIE O DI POLIZIA Ove dovessero essere individuate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1, l incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie, non eccedenti lo specifico scopo perseguito, ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia. Potrà essere fatta richiesta formale di estrazione copia delle immagini, al titolare del trattamento dati, da parte del Comando Stazione dei Carabinieri. - ARTICOLO 11 - CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI OD OTTICI
7 I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati, con sistema alfanumerico, dal responsabile o dagli incaricati, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura e le chiavi saranno in possesso dei soggetti di cui al precedente art. 6. Gli stessi supporti devono essere custoditi e controllati, in modo da ridurre al minimo, rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Le registrazioni sono messe a disposizione del Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato, ove tecnicamente possibile, la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Le immagini potranno essere visualizzate, attraverso collegamento internet, dal Comando Stazione dei Carabinieri per finalità di ordine pubblico, prevenzione, accertamento e repressione di eventuali reati e delle stesse può essere fatta richiesta formale di estrazione copia al titolare del trattamento dei dati. Ad esclusione delle ipotesi di cui all art. 9 le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 48 ore successive alla rilevazione, tranne che in caso di festività o chiusura degli uffici comunali, per i quali si potrà posticipare la conservazione fino al primo giorno utile successivo. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione, rispetto a quelli indicati, potrà essere previsto, solo in casi eccezionali, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente. Nel caso di denuncia di reato le sole immagini utili alla ricerca ed individuazione dei responsabili saranno riversate su un nuovo supporto informatico ai fini delle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. - ARTICOLO 12 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI In relazione al trattamento dei dati personali l interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile del trattamento dei dati di videosorveglianza, ha diritto di essere informato: Sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati (art. 7, comma 4 della legge); Sul rispetto di quanto previsto dal codice e dai regolamenti in materia di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali;
8 Sull esistenza di trattamenti dei dati che possono riguardarlo. - ARTICOLO 13 - SICUREZZA DEI DATI I dati sono conservati presso la sede municipale, nel locale ove è ubicato l armadio della banca dati. All armadio hanno accesso solo gli appartenenti alla Polizia Municipale, il personale appositamente autorizzato oltre agli altri soggetti individuati nel precedente articolo 7; l accesso di questi ultimi è subordinato al consenso del Responsabile del trattamento dati di videosorveglianza. Gli interventi attivi sull impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Municipale e al personale appositamente autorizzato, adeguatamente istruito, nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l intervento di questi ultimi è subordinato al consenso del Responsabile. I supporti magnetici e/o informatici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell impianto di videoregistrazione sono conservati,a cura del Responsabile della videosorveglianza, in apposita cassaforte e/o custodia all interno del municipio. - ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Striano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all art. 19, comma 2, del D.Lgs n 196. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità. - ARTICOLO 15 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI La materia è regolamentata per intero dall art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.
9 - ARTICOLO 16 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dalla Parte III Titoli I e II del D.Lgs. n 196/2003. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L.n 241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza, così come individuato dal precedente articolo 4. - ARTICOLO 17 - MODIFICHE E TRASMISSIONE Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire e le eventuali disposizioni emesse dall Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, saranno immediatamente recepite. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs n 196 del 30 giugno 2003, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004, articolo 17. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera approvata e sarà trasmesso in copia al Garante per la protezione dei dati personali.
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