COMUNE DI NONE Provincia di Torino
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- Gustavo Simone
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1 COMUNE DI NONE Provincia di Torino REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L UTILIZZO D IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 1
2 INDICE Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Finalità Caratteristiche tecniche dell impianto Sala di controllo Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo Responsabile della gestione e del trattamento dei dati Nomina dell incaricato e preposto alla gestione dell impianto Accesso al sistema e parola chiave Principi di pertinenza e di non eccedenza Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità giudiziarie e di polizia Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici Gestione dei dati statistici Informativa ai cittadini Individuazione delle zone coperte dal sistema Disposizioni attuative 2
3 Articolo 1 Finalità Nel rispetto delle attribuzioni funzionali previste dalla normativa vigente il Comune ha inteso realizzare un programma di sviluppo di sicurezza integrata che si propone di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano a None mediante attività finalizzate all innalzamento degli standard di sicurezza, utilizzando tecnologie moderne per l informazione e la trasmissione dei dati. Il programma mira a tutelare ed incrementare la sicurezza, specie nel centro urbano, ed altresì negli orari non coperti da servizio di vigilanza da parte di operatori addetti. La sicurezza delle zone sensibili all interno del territorio del Comune e dell ambiente nel suo complesso possono essere perseguiti anche grazie al monitoraggio del territorio urbano mediante telecamere. Le finalità che il Comune intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate agli Enti, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull ordinamento della Polizia Municipale, nel pieno rispetto dei limiti sanciti dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e disposizioni correlate. La disponibilità tempestiva di dati ed immagini presso il Comune di None, gestite direttamente dal Comando Polizia Muncipale, con possibilità, ancora allo studio, di renderle altresì disponibili al locale Comando Stazione Carabinieri, costituisce un efficace strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell azione mirata alla tutela della sicurezza pubblica. L impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato a : - assicurare maggiore sicurezza ai cittadini; - tutelare il patrimonio; - controllare aree ben determinate; - monitorare il traffico. Articolo 2 Caratteristiche tecniche dell impianto Il sistema si compone di una rete di telecamere collegate alla sala operativa ubicata all interno del Palazzo comunale di None, in piazza Cavour, 9 in particolare presso il Comando Polizia Muncipale. Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. Le Forze di Polizia potranno interconnettersi al sistema onde perseguire gli scopi propri di competenza, previo accordo tra le Amministrazioni, dotandosi di idonea strumentazione informatica e sala di controllo. Il sistema prevede che le immagini riprese vengano conservate per un periodo di tempo limitato, corrispondente a 3 giorni (72 ore) e automaticamente cancellate se durante questo arco temporale non giungono segnalazioni o denunce di reato. 3
4 Articolo 3 Sala di controllo La sala di controllo è ubicata all interno del Comando Polizia Municipale del palazzo comunale di None, e vi si può accedere tramite la porta d ingresso del Comando stesso. Articolo 4 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo L accesso alla sala di controllo è consentito al Comandante della Polizia Municipale, considerato responsabile della gestione e del trattamento dei dati di cui a i successivi articoli 5 e 6 ( Security Manager) e al Sindaco. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati per iscritto dal Responsabile; tale autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell accesso e, se possibile, deve indicare il tempo di permanenza strettamente necessario allo svolgimento dell attività autorizzata. Possono essere autorizzati all accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione dell impianto. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento dei dati, da parte di persone autorizzate all accesso per le operazioni di manutenzione dell impianto. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è autorizzato l accesso. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura degli incaricati, l identità della persona che vi ha operato, gli orari di entrata e di uscita, e quanto altro necessario per l identificazione del soggetto, dello scopo dell accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro. Articolo 5 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati Il Sindaco designa e nomina, ai sensi dell art. 8 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, il Responsabile per la gestione ed il trattamento dei dati nella persona del Comandante della Polizia Municipale. Il Responsabile vigila sull utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Egli custodisce con il Sindaco le parole chiave per l accesso (Password) e l utilizzo del sistema. Con l atto di nomina, al Responsabile saranno affidati i compiti connessi allo svolgimento dell incarico, lo stesso relazionerà al Sindaco con cadenza periodica. 4
5 Ai fini dell esercizio dei diritti di cui all art. 13 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comune, secondo le modalità e la procedura prevista dall art. 17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n Articolo 6 Nomina dell incaricato e preposto alla gestione dell impianto Il Responsabile garantisce la corretta gestione dell impianto di videosorveglianza, fornendo idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione dell impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale e ai Carabinieri. Con l atto di nomina, all incaricato saranno affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell utilizzo degli impianti, lo stesso verrà istruito al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. Articolo 7 Accesso al sistema e parola chiave L accesso al sistema è esclusivamente consentito al Responsabile. Il Responsabile e il Sindaco saranno a conoscenza di una parola chiave (Password) di cui sono responsabili per la custodia, la conservazione e l assoluta riservatezza. Articolo 8 Principi di pertinenza e di non eccedenza Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l angolo di visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili come nell ipotesi di cui al successivo art. 9 immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. È comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento. È altresì vietato riprendere e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell Art.4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo. 5
6 Articolo 9 Accertamenti di illeciti ed indagini di Autorità giudiziarie o di polizia Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi d ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o del patrimonio, l incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli Organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere le Amministrazioni pubbliche nei limiti delle competenze a loro assegnate. Anche nel caso di danni patrimoniali a privati, che con denuncia scritta dimostreranno la loro volontà di perseguire il colpevole, sarà possibile accedere alle informazioni del sistema. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia. Articolo 10 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici I supporti magnetici, numerati e registrati con sistema alfanumerico dal Responsabile sono conservati nella cassaforte del Comune di None in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura e le chiavi saranno in possesso del soggetto di cui al precedente articolo 6. Sarà tenuto a cura del soggetto predetto idoneo registro in cui dovranno essere annotati: - la data della registrazione e quella di cancellazione dell immagine; - la firma del Responsabile che ha effettuato operazioni normate dal presente Regolamento. Le registrazioni sono messe a disposizione dell Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune od a precise disposizioni di legge. La cancellazione delle immagini dai supporti magnetici dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri previa autorizzazione scritta del Responsabile, ed annotata nel registro con la data e la firma del Responsabile che ha effettuato la cancellazione. Tranne che nell ipotesi di cui all articolo 9 le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 3 (tre) giorni. 6
7 Articolo 11 Gestione dei dati statistici Le rilevazioni per lo studio e l analisi dei flussi di traffico verrà effettuata mediante provvedimenti emanati di concerto dal Sindaco e dal Responsabile. Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l anonimato. Gli incaricati, infatti, si limiteranno a trascrivere i dati utili per lo studio e l analisi senza conservare le relative immagini. Articolo 12 Informativa ai cittadini I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli posti sulle vie di accesso al Comune e nelle aree sorvegliate dalle telecamere inerenti al funzionamento del servizio di videosorveglianza per gli scopi e le finalità di cui all Art. 1 del presente Regolamento, nonché dell indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l esercizio dei diritti di cui all art. 13 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 mediante collocazione di cartello posto in Piazza Cavour. A cura degli Organi comunali potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica. Articolo 13 Individuazione delle zone coperte dal sistema Per la ripresa e la registrazione delle immagini si opererà in alcune zone del Comune specificamente individuate con gli atti amministrativi che hanno approvato i progetti esecutivi dell impianto. Eventuali ulteriori zone saranno individuate con le medesime modalità. Verranno registrate solo le immagini indispensabili, limitando l angolo visuale delle riprese su proprietà private ed abitazioni. I dati raccolti per ragioni di sicurezza e di tutela del patrimonio, non possono essere utilizzati per finalità diverse od ulteriori, salvo che per esigenze di Polizia o di Giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi. Articolo 14 Disposizioni attuative Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell Ente, ai sensi dell Art. 27 comma 1 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, e rappresenta il disciplinare d uso dei servizi. 7
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