Approvato con deliberazione C.C. n. 62 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

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1 Approvato con deliberazione C.C. n. 62 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE 1

2 Art Oggetto del regolamento... 3 Art Principi generali... 3 Art Finalità della videosorveglianza... 3 Art Responsabile della gestione e del trattamento dei dati... 4 Art Incaricati del trattamento... 4 Art Caratteristiche del sistema... 5 Art Accesso al sistema... 5 Art Centrale di controllo... 5 Art Modalità della raccolta delle immagini... 6 Art Prescrizioni per la raccolta delle immagini... 6 Art Registrazioni e durata della conservazione delle immagini... 7 Art Rilevazione di infrazioni al Codice della Strada... 8 Art Rilevazione di illeciti penali e di situazioni rilevanti ai fini della sicurezza o della protezione civile... 8 Art Custodia dei supporti magnetici... 9 Art Analisi dei flussi di traffico... 9 Art Misure di sicurezza... 9 Art Informativa agli interessati Art Diritti degli interessati Art Danni cagionati per effetto della videosorveglianza Art Sanzioni Art Disposizioni finali

3 Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Sarezzo e ne regola l uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, in seguito denominato Codice, ed in conformità al provvedimento generale in materia di videosorveglianza, in data 29 aprile 2004, del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Il sistema di videosorveglianza comporta infatti il trattamento dei dati personali dei soggetti e mezzi di trasporto che stazionano o transitano nelle aree in cui sono attivate le riprese televisive. Art. 2 Principi generali 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il trattamento dei dati personali rilevati dalle telecamere deve attenersi pertanto sia al principio di necessità quanto al presupposto di liceità di cui agli artt. 3 e 18, comma 2, del Codice citato all art Conseguentemente il trattamento dei dati personali: - deve essere escluso quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi (principio di necessità); - può essere consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui è titolare il Comune di Sarezzo (presupposto di liceità). Art. 3 Finalità della videosorveglianza 1. Le finalità che il Comune di Sarezzo intende perseguire con il sistema di videosorveglianza rientrano nelle funzioni istituzionali demandate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sull ordinamento delle autonomie locali; dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull ordinamento della polizia municipale; dalla legge regionale 14 aprile 2003 n. 4 in materia di polizia locale e sicurezza urbana; nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali, secondo le condizioni e i limiti sanciti dal Codice di cui all art. 1 del presente regolamento. 2. Il sistema di videosorveglianza persegue infatti i seguenti scopi: a) migliorare la sicurezza degli edifici, impianti ed arredi urbani di proprietà comunale nei confronti di atti vandalici; 3

4 b) individuare le aree in cui la circolazione veicolare è rallentata o bloccata onde consentire un rapido intervento della Polizia Locale; c) monitorare e analizzare i flussi di traffico per esigenze statistiche connesse alla programmazione della viabilità e della circolazione veicolare; d) vigilare sul traffico urbano con facoltà di accertare, anche senza l assistenza diretta degli operatori di Polizia locale, le violazioni alle norme del Codice della Strada quando consentito dalla Legge e secondo le condizioni ivi prescritte. e) attivare misure integrative di polizia locale e di sicurezza urbana sul territorio comunale, in ottemperanza della richiamata legge regionale 14 aprile 2003 n. 4, attraverso la disponibilità tempestiva di immagini e dati concernenti anche situazioni di pericolo e di turbativa, utilizzabili dalle Forze di polizia o dagli organi giudiziari per gli adempimenti di competenza. Art. 4 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati 1. Il Responsabile della gestione degli impianti di videosorveglianza e del trattamento dei dati rilevati dalle telecamere è individuato nella persona del Comandante della polizia municipale. 2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto dalle leggi, dai provvedimenti del Garante della Privacy e dal presente regolamento in tema di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza. Con particolare attenzione vigila e controlla che l utilizzo delle telecamere e dell impianto di videoregistrazione venga effettuato in conformità alle finalità stabilite dall art. 3 e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente regolamento. 3. Il Responsabile custodisce le chiavi per l accesso ai locali della centrale di controllo individuata dall art. 8 e le chiavi della cassetta di sicurezza per la conservazione dei supporti magnetici contenenti le immagini registrate. 4. Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. 5. Il Responsabile risponde della corretta gestione degli impianti, del suo costante adeguamento alle norme ed alle misure stabilite dal Documento Programmatico della Sicurezza e del costante controllo sul corretto uso delle immagini riprese e raccolte. Art. 5 Incaricati del trattamento 1. Il Responsabile nomina gli incaricati del trattamento tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria del servizio di polizia locale in numero sufficiente a garantire la gestione e la funzionalità della videosorveglianza. 2. Con l atto di nomina affida ai singoli preposti compiti specifici e puntuali prescrizioni per l utilizzo del sistema. 3. Il Responsabile ha cura di assicurare, sotto la sua responsabilità, che, prima dell utilizzo degli impianti, gli incaricati siano istruiti sul corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sulle prescrizioni del presente regolamento. 4

5 Art. 6 Caratteristiche del sistema 1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere connesse alla centrale di controllo di cui all art Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati nè accessibili da altre periferiche. 3. Nel caso in cui per motivi tecnici o economici non risulti possibile la tipologia di interconnessione a circuito chiuso sarà praticata l interconnessione tramite rete wireless o internet. 4. Le informazioni devono essere opportunamente tutelate tramite criptazione e/o altri meccanismi di protezione affinché le immagini eventualmente intercettate non possano essere comunque decifrate. Art. 7 Accesso al sistema 1. L accesso al sistema è consentito esclusivamente al Responsabile ed agli incaricati di cui agli articoli 4 e 5. Ciascuno di essi è dotato di un codice identificativo e di una chiave d accesso o password personale di cui è responsabile quanto alla custodia, conservazione e assoluta riservatezza. I Responsabili e gli incaricati varieranno autonomamente e ciclicamente la propria password nel rispetto delle misure in proposito stabilite dal vigente Documento Programmatico per la Sicurezza. Art. 8 Centrale di controllo 1. La centrale di controllo è il punto di visualizzazione contestuale delle immagini rilevate da tutte le telecamere del sistema nonché di programmazione delle metodologie di rilevazione e registrazione delle immagini. 2. La centrale di controllo e gestione delle immagini è posta all interno del Comando di polizia locale, distaccato dalla sede comunale, ed è sita in un locale separato. 3. L accesso al locale della centrale può avvenire solo attraverso porta munita di serratura di sicurezza. Il locale deve essere servito da finestra munita di inferriate e protetto da un sistema antifurto con relativo impianto di allarme. 4. Alla centrale hanno accesso il Responsabile del sistema di videosorveglianza nonché gli incaricati del trattamento addetti al servizio indicati negli articoli 4 e 5. Eventuali accessi di persone diverse devono essere autorizzati per iscritto dal Responsabile del sistema. 5. Possono essere autorizzati all accesso dal Responsabile solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell Ente di appartenenza ed esclusivamente per scopi connessi alle 5

6 finalità di cui all art. 3 del presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali. 6. Gli incaricati del trattamento addetti al servizio di cui al presente regolamento vigilano che le persone autorizzate rilevino solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l accesso. 7. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi delle persone autorizzate dal Responsabile, sul quale saranno annotate l identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, lo scopo dell accesso, i dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell incaricato che ha effettuato la vigilanza. 8. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro. Art. 9 Modalità della raccolta delle immagini 1. Le immagini sono rilevate attraverso telecamere installate in corrispondenza delle principali strade di comunicazione, incroci, piazze e immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano. 2. L esatto punto di collocazione delle telecamere sarà individuato con provvedimento della Giunta comunale, pubblicizzato con le forme di cui al quarto comma dell art. 18, contestualmente all approvazione dei progetti esecutivi degli impianti di rilevazione delle immagini. 3. Le telecamere consentono riprese video a colori o, nel caso di scarsa luminosità, in bianco/nero. Possono essere dotate di brandeggio con rotazione orizzontale anche continua a 360 e verticale a 180 nonché di zoom programmabile. 4. Salvo modifica del presente articolo, gli impianti non possono collegare e confrontare le immagini con dati personali di carattere particolare (ad. es.: biometrici) o con dispositivi che rendano identificabile la voce. Inoltre le telecamere possono sì riprendere staticamente il luogo di osservazione in modo fisso o in base a posizioni prefissate ma non sono abilitate a rilevare percorsi in successione o caratteristiche fisionomiche oppure comportamenti previamente classificati. 5. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti dalle postazioni locali di registrazione e quindi trasmessi alla centrale di monitoraggio e controllo di cui all art. 8. Art. 10 Prescrizioni per la raccolta delle immagini 1. L utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, limitando l angolo di visuale delle riprese su proprietà private ed abitazioni. Quando tecnicamente possibile, queste ultime possono essere oscurate all occorrenza o su richiesta degli interessati, a norma dell art

7 2. La rilevazione ed il trattamento delle immagini devono rispettare i principi di cui all art. 11 del Codice citato all art. 1 del presente regolamento, con particolare riferimento: a) al principio di proporzionalità tra mezzi impegnati e fini perseguiti. Tale principio deve essere rispettato sia nella scelta delle aree da assoggettate alla videosorveglianza, per le quali deve sussistere un effettiva esigenza di deterrenza; sia nelle varie fasi del trattamento delle informazioni affinché le soluzioni adottate (angolo di visuale, brandeggiamento, uso dello zoom, durata della conservazione delle immagini registrate, ecc.) non risultino eccessivamente ed ingiustificatamente intrusive nei diritti, nelle libertà e nella dignità dei cittadini; b) al principio di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi perseguiti. In base a tale principio il Responsabile del trattamento dovrà evitare le riprese di dettaglio dei dati somatici delle persone ogni qualvolta essi non siano necessari per lo scopo perseguito. 3. E assolutamente vietato comunicare a terzi ovvero diffondere immagini, dati e notizie delle quali si viene a conoscenza nell utilizzo degli impianti salvo che ciò sia consentito da una esplicita disposizione di legge o di regolamento. In mancanza, la sola comunicazione a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata solo se è decorso il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della preventiva segnalazione al Garante, a termine dell art. 39 del Codice. 4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli a distanza sull attività lavorativa dei dipendenti dell amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro a norma di quanto dispone la legge n. 300 del 20 maggio 1970 recante lo Statuto dei lavoratori. 5. In ottemperanza della prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali, l installazione di telecamere presso istituti scolastici è possibile solo per la finalità di prevenire il protrarsi di atti vandalici. Essa deve comunque garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998). Pertanto l utilizzo della videosorveglianza deve essere attivato solo negli orari di chiusura degli istituti scolastici e riguardare esclusivamente le aree interessate dai predetti atti di vandalismo. Per la delicatezza dei trattamenti di dati relativi a minori, è preclusa la possibilità di accesso a tali dati a chiunque esclusi i diretti interessati o gli organi dell autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia Giudiziaria. Art. 11 Registrazioni e durata della conservazione delle immagini 1. La videosorveglianza permette la rilevazione in diretta degli eventi, da pare degli operatori incaricati. 2. Il sistema consente però anche la videoregistrazione e cioè la memorizzazione delle immagini per ricostruire l evento, quando la sala di controllo non è presidiata. 3. Le immagini rilevate dalle telecamere vengono registrate su hard-disk nelle postazioni in campo ove viene mantenuta una ulteriore copia di backup dei dati medesimi protetta con lo stesso livello di sicurezza assicurata ai sensi del comma 4 dell art. 6, alle informazioni originali. 4. In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione delle immagini registrate deve essere temporanea e di norma non eccedente il periodo di ventiquattro ore successive alla 7

8 rilevazione, ai sensi di quanto prescritto dal Garante per le protezione dei dati personali nel provvedimento citato nell at. 1. Ove ricorrano speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, la conservazione potrà essere prorogata fino ad un massimo di settantadue ore, secondo le valutazioni del Responsabile. Un ulteriore ed episodico allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque collegarsi alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente oppure alla necessità di custodire provvisoriamente le immagini registrate per la successiva consegna all autorità giudiziaria o dalle Forze di polizia giudiziaria in relazione ad un attività investigativa in corso. 5. Al termine del periodo stabilito, le immagini registrate verranno automaticamente cancellate mediante sovra-registrazione con modalità tali da rendere assolutamente non utilizzabili i dati cancellati. 6. All interno del periodo predetto, le immagini registrate possono essere visionate solo dal Responsabile e dagli incaricati di cui agli artt. 4 e La visione dei dati registrati sarà inoltre consentita ad altri soggetti limitatamente ai casi di effettiva necessità solo a seguito di una formale autorizzazione rilasciata dal Responsabile e subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell articolo La visione dei dati registrati nei casi di cui al comma 7, deve essere annotata con data, motivazione e firma del Responsabile in un apposito registro. Art. 12 Rilevazione di infrazioni al Codice della Strada 1. L attivazione del servizio di cui all art. 3, comma 2, lettera d) concernente l accertamento delle infrazioni al codice della strada mediante rilevazione automatica con apparecchi non presidiati da agenti presuppone l impianto e messa in opera di specifiche apparecchiature regolarmente omologate e diverse dalle telecamere finalizzate al controllo generico del territorio. 2. I predetti impianti, che dovranno essere autorizzati dalla Giunta Comunale, rileveranno esclusivamente le immagini afferenti il veicolo in contravvenzione, ponendo particolare cura nell evitare di riprendere immagini idonee ad identificare persone sul luogo dell infrazione. Sulla base del rilevamento, l incaricato accerterà l identità del soggetto cui verrà successivamente contestata e notificata la violazione. La documentazione con immagini non sarà allegata al verbale ma rimarrà conservata agli atti. Diversamente dai tempi di conservazione prescritti dall art. 11, le immagini registrate per la finalità di cui al presente articolo verranno conservate per tutto il periodo necessario alla contestazione, applicazione della sanzione e definizione dell eventuale contenzioso. A tal fine esse verranno trasferite su appositi supporti magnetici. Art. 13 Rilevazione di illeciti penali e di situazioni rilevanti ai fini della sicurezza o della protezione civile 1. Qualora le telecamere dovessero rilevare immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della Protezione civile l incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi della polizia giudiziaria o della protezione civile perché pongano in atto gli opportuni interventi sul territorio. 8

9 2. In tali casi, in deroga alle limitazioni sulle riprese di dettaglio dei dati somatici delle persone di cui all art. 10, 2 comma, lett. b), l incaricato procederà agli ingrandimenti delle immagini, nei limiti di quelle non eccedenti lo specifico scopo perseguito, ed alla registrazione delle stesse su appositi supporti magnetici. Art. 14 Custodia dei supporti magnetici 1. I supporti magnetici di cui agli artt. 12 e 13 sono numerati e conservati in apposita cassetta di sicurezza munita di serratura di sicurezza le cui chiavi sono in possesso del Responsabile. 2. Il Responsabile e gli incaricati annotano in apposito registro i dati numerici ed anonimi dei supporti magnetici conservati. 3. Le registrazioni concernenti le ipotesi di reato sono messe a disposizione dell Autorità giudiziaria o delle Forze di polizia giudiziaria, previa acquisizione del provvedimento da questi emanato. 4. La cancellazione delle immagini dai supporti magnetici dovrà avvenire mediante strumenti tecnologicamente rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del Responsabile che sarà annotata nel predetto registro con la data e la firma dell incaricato che ha effettuato la cancellazione. Art. 15 Analisi dei flussi di traffico 1. La rilevazione per lo studio e l analisi dei flussi di traffico di cui al comma 2 lett. c) dell art. 3 verrà effettuata in ottemperanza di apposita direttiva del Sindaco. 2. Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l anonimato. 3. Gli incaricati dovranno limitarsi a trascrivere i dati utili per lo studio e l analisi senza conservare le relative immagini. Art. 16 Misure di sicurezza Al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita accidentale dei dati rilevati dalle telecamere, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, il Responsabile della gestione dell impianto e dei trattamenti di cui all art. 4 del presente regolamento è tenuto ad osservare le misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e 34 del Codice citato all art. 1, ivi comprese quelle meglio specificate nell Allegato B del Codice medesimo e nel vigente Documento Programmatico della Sicurezza. 9

10 Art. 17 Informativa agli interessati 1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano già in una zona assoggettata alla videosorveglianza per gli scopi e le finalità di cui all art. 3 del presente regolamento. La presenza dell impianto è resa pubblica attraverso cartelloni verticali, posti nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, contenenti un modello semplificato d informativa, quale individuato nell allegato grafico al provvedimento generale del Garante citato dall art. 1 del presente regolamento. 2. Tale informativa semplificata va integrata con un avviso circostanziato, da pubblicare all Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, che riporti gli elementi indicati dall art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità del trattamento ed ai tempi di conservazione delle immagini. L avviso dovrà inoltre precisare che l uso dei dati personali rilevati dalle telecamere non necessita del consenso degli interessati in quanto effettuato da un soggetto pubblico per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell art. 18, comma 2 del Codice. 3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli verticali. 4. Il Sindaco può programmare altre forme di pubblicità e di informazione, anche a mezzo del notiziario comunale e del sito web del Comune. Art. 18 Diritti degli interessati 1. Dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, il soggetto cui si riferiscono i dati rilevati ha diritto di ottenere a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione delle richiesta: a) la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine; b) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. 2. L interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 3. I diritti di cui al presente articolo, se riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione. 4. Nell esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia. 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al responsabile anche mediante lettera raccomandata o telefax. In caso di esito negativo, l interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. 10

11 Art. 19 Danni cagionati per effetto della videosorveglianza I danni cagionati al cittadino per effetto del trattamento delle immagini in violazione delle norme del Codice di cui all art. 1 del presente regolamento determinano l obbligo del risarcimento a carico del responsabile, a norma dell art del Codice Civile, 1 secondo quanto prescritto dall art. 15 del Codice citato all art. 1. Art. 20 Sanzioni 1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento potrà comportare l applicazione di sanzioni disciplinari ovvero l avvio di eventuali procedimenti penali, in dipendenza della gravità della violazione commessa. Art. 21 Disposizioni finali 1. Compete alla Giunta comunale adottare ogni ulteriore e specifica disposizione, di carattere non operativo, attuativa degli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. 1 Art del Codice Civile «Responsabilità per l esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». 11

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