CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

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1 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI OGGETTO Noleggio a lungo termine di autovetture senza conducente AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Genova STAZIONE APPALTANTE Provincia di Genova Gare e Contratti CONTRAENTE Provincia di Genova Direzione Acquisti Patrimonio e Risorse Finanziarie RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Cintio Filippo DEFINIZIONI Committente... Soggetto aggiudicatario... Concorrente/i... Fornitore... Provincia... La Direzione Acquisti Patrimonio e Risorse finanziarie della Provincia di Genova Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario I soggetti ammessi a partecipare alla gara Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto La Provincia di Genova Ufficio Provveditorato... L Ufficio Provveditorato ed Economato, che gestisce per conto della Provincia l esecuzione del contratto Recapito: Piazzale Mazzini, Genova Telefono n Telefax n Indirizzo mail: provveditorato@provincia.genova.it Autovettura - veicolo... Centro di servizio... L oggetto del servizio di noleggio Il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza

2 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 2 di 19 DEFINIZIONI Veicolo sostitutivo... Conducente... Il veicolo che sostituisce l autovettura a noleggio nel caso di fermo La persona fisica che utilizza l autoveicolo Manuale operativo... L insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e/o l Ufficio deve seguire per usufruire dei Servizi SOMMARIO pagina SEZIONE PRIMA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 4 Articolo 1 Oggetto...4 Articolo 2 Importo del servizio...4 Articolo 3 Caratteristiche tecniche...4 Articolo 4 Vizi di fabbricazione...4 Articolo 5 Ordinativo...4 Articolo 6 Consegna della fornitura...5 Articolo 7 Luogo di consegna e verifica della fornitura...5 Articolo 8 Durata del contratto...5 Articolo 9 Tasse, imposte e multe gravanti sulle autovetture...6 Articolo 10 Copertura assicurativa...6 Articolo 11 Servizi e forniture inclusi nel contratto di noleggio Controlli periodici Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Danni da incidenti attivi e passivi Pneumatici Modalità di esecuzione della manutenzione e dei controlli...8 Articolo 12 Centri di servizio...8 Articolo 13 Revisione e bollino blu...9 Articolo 14 Veicolo sostitutivo...9 Articolo 15 Soccorso stradale...9 Articolo 16 Manuale operativo...10 Articolo 17 Sistema informativo...10 Articolo 18 Altri servizi accessori...11 Articolo 19 Allestimenti accessori...11 Articolo 20 Riconsegna delle autovetture...11 parte seconda condizioni contrattuali 12 Articolo 21 Referenti per l esecuzione del contratto...12 Articolo 22 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro...12 Articolo 23 Obblighi in materia di sicurezza...12 Articolo 24 Responsabilità del Fornitore...12 Articolo 25 Tutela della riservatezza...13 Articolo 26 Brevetti industriali e diritti d autore...13 Articolo 27 Corrispettivo...13 Articolo 28 Eccedenze chilometriche...13

3 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 3 di 19 SOMMARIO pagina Articolo 29 Fatturazione e modalità di pagamento...14 Articolo 30 Estensione contrattuale Nuovo listino dello stesso modello Nuovo listino per nuovo modello...15 Articolo 31 Cauzione definitiva...15 Articolo 32 Penali Penali concernenti l attivazione del servizio Penali concernenti la gestione dei veicoli Penali concernenti altri servizi Penali relative alla conclusione del contratto Applicazione delle penali...17 Articolo 33 Cessione del contratto e subappalto...17 Articolo 34 Risoluzione...17 Articolo 35 Recesso...18 Articolo 36 Spese contrattuali...18 Articolo 37 Foro competente...18 Articolo 38 Norme regolanti il contratto...19

4 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 4 di 19 SEZIONE PRIMA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE Articolo 1 Oggetto Il contratto ha per oggetto il noleggio a lungo termine senza conducente delle sotto riportate tipologie e numero di veicoli: (a) autovettura berlina a due volumi - Scheda Tecnica Allegato A - n. 59 veicoli; (b) autovettura berlina a due volumi con trazione integrale - Scheda Tecnica Allegato B - n. 41 veicoli; (c) autovettura berlina a due volumi con trazione integrale - Scheda Tecnica Allegato C n. 2 veicoli; (d) autovettura berlina a tre volumi - Scheda Tecnica Allegato D n. 2 veicoli. Articolo 2 Importo del servizio L importo complessivo stimato per il servizio di noleggio è pari a ,00#, IVA esclusa, determinato dal prodotto dei canoni di noleggio per il periodo contrattuale e per il numero delle autovetture di cui all Articolo 1. Articolo 3 Caratteristiche tecniche I veicoli devono avere le caratteristiche indicate nelle schede tecniche allegate, parte integrante del presente capitolato. Le autovetture devono essere nuove di fabbrica ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. Devono essere coperte da garanzia del produttore, sollevando la Provincia da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti e/o palesi, o altre inadempienze. In ogni caso, a prescindere che la garanzia sia riconosciuta o meno dal costruttore, il Fornitore ha l obbligo di rendere le autovetture efficienti ed utilizzabili da parte della Provincia, fornendo tutti ed in ogni caso, i servizi previsti nel presente capitolato. Le autovetture devono essere conformi alle leggi vigenti in materia di inquinamento sia a livello nazionale che europeo. Le autovetture devono essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 30 (trenta) chilometri. Articolo 4 Vizi di fabbricazione Qualora nei primi sei mesi dalla data di consegna le autovetture presentino ripetutamente difetti di funzionamento da presupporre vizi di costruzione, tali da compromettere il normale uso dei mezzi, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione delle stesse entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione, garantendo in ogni caso, la prestazione contrattuale. Articolo 5 Ordinativo La fornitura è ordinata tramite buono d ordine emesso dall Ufficio e recapitato al Fornitore a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo atto a garantire la ricezione dell ordinativo. La Provincia si riserva la facoltà di ordinare entro i limiti del 20%, in più o in meno, il quantitativo delle autovetture di cui all Articolo 1, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

5 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 5 di 19 Articolo 6 Consegna della fornitura La presente fornitura deve essere eseguita nel modo seguente: o entro il 1 gennaio 2011 n. 59 autovetture berlina di cui all allegato (A), n. 41 autovetture berlina a trazione integrale di cui all allegato (B), n. 2 autovetture berlina a trazione integrale di cui all allegato (C) e n. 2 autovetture berlina di cui all allegato (D). La consegna s intende eseguita in maniera completa con la fornitura di tutte le autovetture previste. Il contratto decorre dal primo giorno del mese successivo al completamento della consegna. Nel caso in cui la consegna delle autovetture sia frazionata, le autovetture consegnate non costituiscono quota parte in detrazione in caso di applicazione delle penali derivanti da ritardata consegna di cui all Articolo 32. Articolo 7 Luogo di consegna e verifica della fornitura Le autovetture oggetto del presente capitolato devono essere consegnate entro il termine di 60 gg consecutivi dal ricevimento del buono d ordine rese su strada franco destino nell ambito del territorio provinciale. Le esatte destinazioni saranno indicate nei buoni d ordine. All atto della consegna, le autovetture sono soggette a verifica da parte di funzionari incaricati dalla Provincia. La verifica deve accertare: (a) che i veicoli siano conformi al buono d ordine; (b) che i veicoli non presentino danni visibili; (c) che i veicoli siano dotati della documentazione prescritta quale ad esempio certificato assicurativo, attestato di pagamento della tassa di proprietà, carta di circolazione, manuale operativo, elenco dei centri di servizio convenzionati, carta verde, etc.; (d) che i veicoli siano dotati di doppie chiavi e codice identificativo per la duplicazione; (e) che i veicoli siano dotati di tutti gli allestimenti obbligatori prescritti dal capitolato o dalla legge. La consegna e le operazioni di verifica devono essere formalizzate mediante verbale redatto in contraddittorio tra le parti. La Provincia si riserva la facoltà di rifiutare le autovetture che non corrispondano a quanto contrattualmente pattuito. Il Fornitore è obbligato a ritirare immediatamente le autovetture rifiutate ed a sostituirle con altre idonee, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. In ogni caso la consegna non s intende effettuata ai fini dell applicazione delle penali di cui all Articolo 32. Articolo 8 Durata del contratto Il contratto di noleggio di ogni autovettura è fissato in 48 (quarantotto) mesi, per una percorrenza annua di (sedicimila) chilometri, per un totale di (sessantaquatromila) chilometri. Il canone di noleggio decorre dal primo giorno del mese successivo alla consegna delle autovetture. In ogni caso il contratto di noleggio di ogni autovettura cesserà automaticamente al raggiungimento dei (centoventimila) chilometri. Il contratto è prorogabile, su richiesta formulata per iscritto dalla Provincia, da inoltrare fino a 30 giorni prima della scadenza contrattuale e comunque entro la percorrenza massima di cui sopra, per la durata di sei mesi, necessari per il buon termine delle attività o per l espletamento della nuova procedura concorsuale. Il Fornitore si impegna a mantenere durante la proroga le stesse condizioni contrattuali.

6 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 6 di 19 Articolo 9 Tasse, imposte e multe gravanti sulle autovetture Qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui mezzi noleggiati è a carico dell appaltatore per tutto il periodo di svolgimento del contratto. Le sanzioni per infrazioni al codice della strada sono a carico della Provincia: i verbali di accertamento devono essere notificati alla Provincia. Articolo 10 Copertura assicurativa Il Fornitore deve contrarre a proprio carico polizze assicurative per le vetture oggetto del contratto con compagnia di primaria importanza. Il Fornitore deve consegnare le autovetture munite delle seguenti coperture assicurative: (1) R.C. auto, con un massimale unico non inferiore a ,00 (euro diecimilioni/00), senza franchigia; (2) Kasco (guasti accidentali), senza franchigia; (3) Furto e incendio totale o parziale, escluse le cose a bordo; (4) Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza franchigia; (5) Danni causati da ignoti, senza franchigia; (6) Carta verde: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello europeo. Ogni polizza deve prevedere l espressa rinuncia alla rivalsa e copia della stessa deve essere presentata all atto della consegna del veicolo. La Provincia s intende, comunque e in ogni caso, sollevata da qualsiasi onere derivante da eventi dannosi che si dovessero verificare per qualsiasi circostanza durante l utilizzo dei veicoli per l intero periodo contrattuale. Articolo 11 Servizi e forniture inclusi nel contratto di noleggio Sono a carico del Fornitore e compresi nel canone di noleggio tutti i costi di mano d opera, materiali d uso e ricambi relativi ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione del veicolo nel suo insieme è totalmente a carico del Fornitore fatto salvo quanto segue: (a) carburante; (b) lavaggio interno ed esterno Controlli periodici Il Fornitore deve eseguire il controllo periodico del livello dei liquidi e della pressione dei pneumatici, secondo i termini indicati nel libretto manutentivo della casa costruttrice e comunque ogni 1000 (mille) chilometri Manutenzione ordinaria Ai fini del presente capitolato si intende per manutenzione ordinaria il complesso delle operazioni necessarie all effettuazione di registrazioni e controlli periodici (tagliandi) secondo quanto stabilito dalle case costruttrici, dall appaltatore o comunque con frequenze tali da garantire l efficienza delle autovetture. Sono comprese nella manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti che sono soggette a normale usura, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, candele, pastiglie freni, filtri, servo sterzo nonché sostituzione e/o rabbocchi di olio e liquidi. Sulla base dei chilometri percorsi dalle singole autovetture e dalle tabelle di manutenzione

7 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 7 di 19 programmata il Fornitore comunica la prenotazione dell intervento all Ufficio Provveditorato, che provvederà ad inviare l autovettura presso il centro di servizi autorizzato entro cinque giorni lavorativi, salvo motivate giustificazioni. Il Fornitore deve eseguire gli interventi di cui sopra entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive all ora di consegna presso il centro di servizio. Il Fornitore è responsabile di qualsiasi danno derivante dalla mancata segnalazione e/o effettuazione dell intervento di manutenzione programmata. Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, la Provincia potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei centri di servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di 150,00 (centocinquanta/00), IVA esclusa. La spesa sostenuta dall Amministrazione sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 (trenta) giorni dall avvenuta riparazione, della fattura ad essa intestata Manutenzione straordinaria Per manutenzione straordinaria si intende ogni intervento meccanico o di carrozzeria atto a sostituire parti o componenti usurate e/o difettose, necessario per ripristinare la funzionalità delle autovetture. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo per manutenzione straordinaria si intendono: rifacimento della frizione, sostituzione marmitta, cambio pompa acqua/olio, nonché ogni riparazione di carrozzeria, o riconducibile ad essa, quali ad esempio serrature, alza cristalli, sedili, guarnizioni, etc. Il Fornitore deve eseguire gli interventi di cui sopra entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive all ora di consegna presso il centro di servizio, purché l intervento sia prenotato 24 (ventiquattro) ore prima Danni da incidenti attivi e passivi Il Fornitore deve provvedere ad ogni riparazione meccanica e di carrozzeria dovuta a incidenti attivi e/o passivi. Il Fornitore si impegna ad effettuare gli interventi di cui sopra entro 72 (settantadue) ore, naturali e consecutive, dall ora di consegna presso il centro di servizio, purché l intervento sia prenotato 24 (ventiquattro) ore prima. Le riparazioni devono essere effettuate presso i centri di servizio autorizzati e l intervento deve essere fatto a regola d arte in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa dovuta a lavori male eseguiti che rendano insicuro l uso del veicolo Pneumatici Il Fornitore deve provvedere alla sostituzione del treno di pneumatici (quattro) ogni chilometri. Il Fornitore deve altresì provvedere alla sostituzione dei pneumatici prima del raggiungimento dei chilometri quando gli stessi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non rende sicuro l uso del veicolo. Il Fornitore deve montare sulle autovetture i pneumatici invernali (termici o da neve) nel periodo 1 novembre 31 marzo di ogni anno, eseguendo tutte le operazioni di sostituzione, che sono a completo carico del Fornitore, compreso il deposito dei pneumatici. Il ricambio deve essere effettuato con gomme di primarie marche e della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali. Il Fornitore deve provvedere agli interventi di equilibratura, di assetto geometrico (convergenza), di controllo pressione e di riparazione a seguito forature, che dovessero rendersi necessari. Il Fornitore organizza e programma la sostituzione dei pneumatici sulla base dei chilometri percorsi dalle autovetture e il cambio dei pneumatici estivi - invernali e viceversa, comunicando la prenotazione degli interventi all Ufficio Provveditorato, che provvederà ad inviare le autovetture presso i centri autorizzati entro cinque giorni lavorativi, salvo motivate giustificazioni. Il Fornitore deve eseguire gli interventi di cui sopra entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive

8 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 8 di 19 dalla consegna dell autovettura. Gli interventi a seguito di foratura devono essere eseguiti entro 8 (otto) ore lavorative, successive e consecutive dalla consegna del pneumatico. Il Fornitore può sostituire solo parzialmente il treno completo (quattro gomme) purché la sostituzione avvenga per asse e i due pneumatici nuovi devono essere della stessa marca e misura, codici e di disegno, simili a quelli sul restante asse Modalità di esecuzione della manutenzione e dei controlli Il Fornitore deve eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i controlli periodici e gli altri interventi descritti nel presente articolo presso i centri di servizio autorizzati. Tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni dei componenti, devono essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti ed in ogni caso provenienti da case produttrici riconosciute come fornitori di componenti originali delle case costruttrici. All atto di consegna dell autovettura presso il centro di servizio il conducente della stessa provvede a compilare e sottoscrivere l elenco dei lavori richiesti e necessari. Tutto ciò non esime comunque il Fornitore dal far verificare l intera funzionalità delle autovetture o far riparare eventuali anomalie anche se non segnalate. Copia dell elenco dei lavori eseguiti deve essere riconsegnata al conducente all atto della restituzione dell autovettura. In caso di ritardo o inadempienza in ordine agli interventi di manutenzione di cui al presente articolo si applicheranno le penali indicate all Articolo 32. Articolo 12 Centri di servizio Il Fornitore deve garantire per tutta la durata contrattuale una rete di centri di servizio autorizzati sul territorio della Provincia di Genova. Deve essere previsto almeno un centro di servizio per ciascuna delle sotto zone operative indicate nell allegato al presente capitolato. I centri di servizio devono essere in grado di eseguire tutte le prestazioni relative a: (a) interventi di meccanica; (b) elettrauto; (c) interventi di carrozzeria; (d) servizio sostituzione e deposito pneumatici. L aggiudicatario deve presentare l elenco dei centri di servizio autorizzati entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva pena la mancata stipula del contratto e conseguente incameramento della cauzione provvisoria ed eventuali altri danni. Ogni eventuale variazione dei centri di servizio autorizzati nell ambito della sotto zona operativa non ha efficacia senza la preventiva comunicazione con nota scritta all Ufficio Provveditorato. Qualora il Fornitore non disponga di centri di servizio nell ambito della sotto zona operativa ovvero qualora il centro di servizio originariamente indicato non sia più disponibile sono a carico del Fornitore tutte le operazioni di trasferimento (per ritiro e consegna) delle autovetture dal luogo di ubicazione nella zona lavorativa ad altro centro di servizio. I centri di servizio devono garantire la presa in carico e la riconsegna delle autovetture tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro. Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza telefonica con numero verde, in grado di indicare in modo tempestivo al conducente e/o all Ufficio Provveditorato, il centro di servizio più vicino, la sua localizzazione, l orario di apertura, il numero telefonico e fax e di dare supporto all utenza della Provincia in merito ai servizi sopra indicati. Qualora l autovettura si trovi ad operare fuori dal territorio provinciale il servizio di assistenza

9 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 9 di 19 telefonica deve indicare, in caso di necessità, il punto di assistenza più vicino per fornire l intervento richiesto. Articolo 13 Revisione e bollino blu Nel caso di proroga così come contemplato dall Articolo 8, il Fornitore deve provvedere, tramite la propria rete di assistenza (centri di servizio), a tutte le operazioni di revisione o per l ottenimento del cosiddetto Bollino Blu, ai sensi della normativa vigente in materia. Articolo 14 Veicolo sostitutivo Il Fornitore deve mettere a disposizione, su richiesta della Provincia, un veicolo sostitutivo quando per l intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria ovvero per qualsiasi altro intervento previsto dall Articolo 11, sia necessario un tempo superiore alle 8 (otto) ore lavorative. Il Fornitore è obbligato a mettere a disposizione il veicolo sostitutivo anche nei seguenti casi: (a) furto dell autoveicolo noleggiato; (b) danno grave dell autoveicolo che rende antieconomico per il Fornitore la riparazione; (c) riparazione dell autoveicolo in modo non idoneo all uso ed insicuro. Il veicolo sostitutivo deve essere messo a disposizione della Provincia entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta. Per tale servizio il Fornitore può avvalersi di imprese di noleggio senza che ciò costituisca subappalto. Il veicolo sostitutivo è riconsegnato con la seguente tempistica: (A) in caso di riparazione dell autovettura, entro le 8 (otto) ore lavorative successive alla conferma dell avvenuta riparazione comunicata dal Centro di servizio al conducente; (B) entro 60 (sessanta) giorni dall evento nel caso di furto dell autoveicolo noleggiato; (C) entro 60 (sessanta) giorni dall evento nell ipotesi di danno grave e non più riparabile dell autoveicolo; (D) entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dell autoveicolo sostitutivo nell ipotesi di autoveicolo riparato in modo da essere non idoneo all uso ed insicuro; Unitamente all elenco dei centri di servizio il Fornitore deve comunicare le sedi a disposizione per il ritiro e la consegna dei veicoli sostitutivi. Detti punti devono essere ubicati almeno uno nell area del Tigullio, tre nel territorio del Comune di Genova e uno nell estremo ponente della Provincia di Genova. Il veicolo sostitutivo deve essere di categoria e di caratteristiche pari a quella oggetto di sostituzione, dotato di copertura assicurativa obbligatoria R.C. Il servizio si intende reso sul territorio Italiano. In qualsiasi caso di sostituzione nulla può essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all atto della consegna o riconsegna. Tutti gli oneri relativi alla sostituzione sono a carico del Fornitore ad eccezione di quelli non compresi nel contratto di noleggio quale ad esempio il carburante; resta inteso che le percorrenze chilometriche con il veicolo sostitutivo non concorrono nel chilometraggio complessivo del contratto. In caso di ritardo o inadempienza in ordine alla messa a disposizione di cui al presente articolo si applicheranno le penali indicate all Articolo 32. Tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato sono applicabili anche al veicolo sostitutivo. Articolo 15 Soccorso stradale Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, smarrimento o rottura chiavi, ovvero ritrovato dopo furto o rapina, non fosse in condizioni di spostarsi autonomamente, il Fornitore deve assicurare, entro il territorio dello Stato o nei paesi esteri previsti

10 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 10 di 19 nella Carta Verde assicurativa, il soccorso stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, entro un tempo non superiore a 3 (tre) ore dall avvenuta segnalazione telefonica del fermo. Il Fornitore deve mettere a disposizione un numero verde per l assistenza ed ogni altra esigenza di comunicazione relativa al servizio di soccorso stradale. Il soccorso stradale sul territorio della Provincia deve garantire il recupero del veicolo in fuoristrada, il traino dello stesso e l accompagnamento del conducente e dei passeggeri al più vicino centro di servizio. Qualora il veicolo si trovi fuori dal territorio della Provincia il soccorso stradale deve garantire: (a) il recupero del veicolo in fuoristrada, il traino dello stesso e l accompagnamento del conducente e dei passeggeri al più vicino centro di assistenza; (b) qualora il veicolo non possa essere riparata entro le 2 (due) ore, l assistenza al conducente e ai passeggeri per il rientro in sede o la prosecuzione del viaggio, mediante veicolo sostitutivo adeguato o altro mezzo di trasporto ritenuto più idoneo (aereo, treno, taxi); (c) qualora il rientro in sede o la prosecuzione del viaggio non siano possibili in tempi ragionevoli e utili ovvero nell arco della giornata, il Fornitore deve provvedere alla prenotazione, sistemazione in albergo e a tutte le altre esigenze consequenziali, in modo da garantire una confortevole ospitalità; (d) il trasferimento del veicolo oggetto del fermo al centro di servizio nel territorio provinciale più vicino al luogo di lavoro del conducente dell autovettura medesima. Il servizio di soccorso deve essere effettuato a completo carico del Fornitore, pertanto nulla può essere richiesto in pagamento o in garanzia al conducente all atto della richiesta telefonica di intervento, fatte salve le prestazioni su rete autostradale, gestite in monopolio da specifici operatori. In tal caso le spese sostenute direttamente dalla Provincia tramite il conducente devono essere rimborsate dal Fornitore a seguito della semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi. Nel caso di ritardo negli interventi di recupero per avaria dell autovettura è applicata la penale prevista all Articolo 32. Articolo 16 Manuale operativo Il Fornitore deve dotare il veicolo di Manuale Operativo, con descrizione specifica dei servizi e delle prestazioni previste dal contratto con la Provincia; in particolare il manuale deve descrivere le procedure operative, la modulistica da utilizzare, indicare i numeri telefonici verdi per la fruizione dei servizi e l elenco dei centri di servizio convenzionati. Articolo 17 Sistema informativo Il Fornitore deve attivare nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall emissione del primo buono d ordine, un sistema informativo di monitoraggio del servizio. Il sistema deve consentire all Ufficio Provveditorato di accedere a tutti i dati gestionali di ogni singola autovettura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati identificativi, chilometri percorsi, programma manutenzioni, manutenzioni eseguite, interventi di recupero del veicolo, situazione dei sinistri, multe, etc.) e deve garantire una reportistica su base mensile. La raccolta e l implementazione dei dati è a carico del Fornitore, salvo le percorrenze chilometriche mensili delle vetture che saranno rilevate dall Ufficio Provveditorato. I dati riguardanti la gestione del veicolo e gli eventi relativi alla sua utilizzazione devono essere registrati nel sistema informativo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. I ritardi rispetto ai termini di cui sopra sono sanzionati con l applicazione delle penali previste all Articolo 32.

11 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 11 di 19 Articolo 18 Altri servizi accessori Il Fornitore si deve fare altresì carico della gestione dei seguenti servizi accessori, compresi nel canone: (A) carta dei servizi relativa ai centri di servizio autorizzati; (B) gestione dei sinistri, senza franchigie e oneri a carico della Provincia. Articolo 19 Allestimenti accessori La Provincia, all atto dell ordine o durante il periodo contrattuale, si riserva la facoltà di apportare sul veicolo modifiche speciali all allestimento interno, installare apparecchiature particolari sulla base delle proprie esigenze. A titolo puramente indicativo e non esaustivo la Provincia può: (1) installare apparecchiature ricetrasmittenti; (2) installare dispositivi di segnalazione sonora e luminosa; (3) installare antenne; (4) installare cavi elettrici per il funzionamento di apparecchiature; (5) apportare modifiche interne in relazione al montaggio di apparecchiature, conta metri etc. Per l esecuzione di quanto sopra la Provincia può rivolgersi direttamente al Fornitore o approvvigionarsi tramite altri fornitori specializzati negli allestimenti speciali, nel rispetto della normativa vigente, previa preventiva informazione al Fornitore stesso. Sono a carico della Provincia tutti gli oneri derivanti dagli allestimenti contemplati nel presente articolo, ivi comprese le spese di disinstallazione prima della consegna al Fornitore del veicolo a fine contratto. Qualora la Provincia si avvalga delle prestazioni del Fornitore per l approvvigionamento sia delle apparecchiature che per le prestazioni di installazione e disinstallazione il compenso viene corrisposto secondo le modalità indicate all Articolo 29. Articolo 20 Riconsegna delle autovetture La Provincia si impegna alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata a riconsegnare le autovetture presso la sede originaria di consegna nelle condizioni in cui sono state ricevute, salvo il normale stato di usura. Per normale stato di usura si intende l appropriato utilizzo del veicolo senza presentare rotture e/o alterazioni di parti dovute ad incuria. A titolo esemplificativo si intende per normale stato di usura: vernice opacizzata, guarnizioni non più a tenuta, selleria lisa, parti arrugginite; mentre per danno si intende: ammaccature della carrozzeria, fanalini rotti, parti mancanti. All atto della riconsegna dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto da un incaricato delle parti. Sono a carico della Provincia le eventuali spese di ripristino del veicolo non rientranti nel normale stato di usura e non derivanti da sinistri regolarmente denunciati. L ammontare delle spese devono comunque essere preventivamente concordate con l Ufficio prima della loro fatturazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tra le parti sull ammontare delle spese, la quantificazione sarà demandata al giudizio insindacabile di un perito iscritto all albo della Provincia di Genova e designato dal Presidente del collegio. La Provincia si riserva una franchigia di 20 giorni per la restituzione dei veicoli a fine contratto. Le autovetture devono essere ritirate a cura e spese del Fornitore entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del contratto o dalla cessazione del servizio ad altro titolo. In caso di ritardo o inadempienza in ordine al ritiro delle autovetture di cui al presente articolo si applicheranno le penali indicate all Articolo 32.

12 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 12 di 19 PARTE SECONDA CONDIZIONI CONTRATTUALI Articolo 21 Referenti per l esecuzione del contratto Il Fornitore deve nominare un responsabile unico per l esecuzione del contratto, a cui la Provincia possa fare esclusivo riferimento per qualsiasi comunicazione relativa al contratto. Il referente deve essere sempre reperibile telefonicamente e deve in particolare: garantire il corretto adempimento contrattuale della fornitura ed in particolare coordinare e pianificare la consegna, gestire e monitorare i servizi di assistenza e manutenzione, risolvere eventuali disservizi e gestire i reclami provenienti dagli uffici della Provincia, monitorare tutti i servizi affidati a terzi ma facenti parte del contratto di noleggio. Per la Provincia il Fornitore deve far riferimento all Ufficio Provveditorato, salve diverse disposizioni in corso d opera. Le parti si impegnano a comunicare gli indirizzi e i recapiti per le comunicazioni relative al contratto e le relative variazioni. Articolo 22 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi. Il Fornitore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Articolo 23 Obblighi in materia di sicurezza Il Fornitore s impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell esecuzione delle obbligazioni contrattuali e derivanti dai singoli ordinativi di fornitura tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Fornitore s impegna ad applicare il capitolato in materia di sicurezza della Provincia di Genova e ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. Articolo 24 Responsabilità del Fornitore Il Fornitore è l unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto della Provincia che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

13 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 13 di 19 Articolo 25 Tutela della riservatezza Il Fornitore s impegna a rispettare e fare rispettare al proprio personale l obbligo di riservatezza e a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni della Provincia, in alcun modo le informazioni, i dati e le notizie di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il Fornitore manleva la Provincia da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei collaboratori che utilizzerà. Articolo 26 Brevetti industriali e diritti d autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all uso di dispositivi o all adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, mallevando la Provincia, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa. In caso che venga promossa nei confronti della Provincia un azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Articolo 27 Corrispettivo Il corrispettivo contrattuale è costituito dai canoni di noleggio mensili, indicati in sede di offerta per ogni tipologia di veicolo di cui all Articolo 1, comprensivi di tutti gli oneri e spese che derivano al Fornitore dall osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni derivanti dal capitolato e dall offerta presentata. I canoni di noleggio comprendono altresì le normali quote di spese generali e gli utili di impresa. Si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, a prescindere da qualsiasi variazione dei prezzi di mercato e dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, salvo l aumento della tassa di possesso o l introduzione di eventuali sovrattasse riscontrabili da fonti ufficiali. Nel caso di mancato ritrovamento a seguito di furto o di danno non più riparabile dell autoveicolo o di riparazione che non renda l autoveicolo idoneo all uso e alla sicurezza stradale, il contratto di noleggio cessa al sessantesimo giorno dalla data dell evento con la riconsegna del veicolo sostitutivo di cui all Articolo 14. Costituisce altresì parte del contratto il dettaglio degli elementi di costo che costituiscono il canone di noleggio mensile, indicati dal Fornitore in sede di offerta, e precisamente: (1) valore dell ammortamento; (2) interessi; (3) costi di assicurazione; (4) tassa di proprietà e imposte; (5) servizi contrattuali. Articolo 28 Eccedenze chilometriche Il Fornitore alla scadenza del contratto addebita o rimborsa alla Provincia i chilometri eccedenti o inferiori alla percorrenza delle autovetture stabiliti dall Articolo 8. Il valore dei chilometri in eccesso o in difetto è calcolato utilizzando la seguente formula: laddove s intende: 0,18 C 48 P = km

14 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 14 di 19 P = valore di ogni km da conguagliare in difetto o in eccesso; 0,18 = coefficiente fisso di abbattimento pari a 0,18 (zero virgola diciotto); C = canone contrattuale mensile di noleggio (oneri fiscali esclusi). 48 = mesi di durata del contratto di noleggio km = percorrenza chilometrica effettiva del singolo veicolo; L addebito o il rimborso è applicato tenendo conto di una franchigia del ± 5% rispetto alla percorrenza contrattuale. Nel caso di risoluzione o restituzione anticipata del veicolo i chilometri contrattuali devono essere proporzionati al periodo effettivo di utilizzo così come la franchigia. Articolo 29 Fatturazione e modalità di pagamento La fatturazione del canone di noleggio è posticipata ed effettuata dal Fornitore su base mensile, indicando il numero del relativo buono d ordine e dell impegno finanziario. La fatturazione del chilometraggio a conguaglio di cui all Articolo 28 deve avvenire nel mese successivo alla scadenza contrattuale, così come il rimborso da parte del Fornitore nel caso di percorrenze chilometriche inferiori a quelle contrattuali. L eventuale fatturazione degli allestimenti di cui all Articolo 19 deve avvenire dopo l avvenuta messa in opera degli stessi. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutte le norme fiscali in materia di fatturazione ed esecuzione della fornitura, mallevando la Provincia da qualsiasi responsabilità in merito. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a Provincia di Genova Ufficio Contabilità, Piazzale Mazzini, Genova, partita IVA Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse. Il Fornitore autorizza la Provincia ad imputare, in caso di ritardo, il pagamento prima al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese. La Provincia declina ogni responsabilità per ritardi nel pagamento delle fatture a seguito di errata o diversa indicazione dell ufficio ricevente. Articolo 30 Estensione contrattuale La Provincia si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, durante il periodo contrattuale, l estensione del contratto di noleggio di autovetture fino ad un massimo del 30% (trenta per cento) dei quantitativi indicati all Articolo 1. Nel caso di nuovi ordini restano invariate tutte le condizioni e prescrizioni di fornitura indicate nel presente capitolato salvo quelle in appresso indicate. Qualora l ordine avvenga entro i sei mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione il canone di noleggio resta invariato, salvo che non vi siano state variazioni sui modelli oggetto del presente contratto. In caso di variazione sui modelli il Fornitore può proporre un modello alternativo della stessa categoria e/o con caratteristiche similari, che la Provincia si riserva di accettare. Per i veicoli ordinati dopo tale data o nel caso di nuovi modelli, il canone di noleggio sarà rivalutato in più o in meno soltanto nei casi di oscillazione dei prezzi di listino per effetto delle formule di adeguamento successivamente indicate superiori al 2%. I prezzi di listino su cui calcolare le formule di adeguamento sono quelli ufficiali della casa costruttrice del veicolo al momento della formulazione della proposta da parte del Fornitore, al netto delle spese di immatricolazione e messa su strada.

15 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 15 di Nuovo listino dello stesso modello Nel caso in cui il modello di autovettura sia rimasto invariato ma sia intervenuta una variazione del prezzo di listino si applica la seguente formula: laddove s intende: Cn = canone di noleggio rivalutato Cb = canone di noleggio contrattuale ( ± ) Cn = Cb + pl pl = differenza tra il nuovo prezzo di listino e il listino originale Q % = la percentuale del canone di noleggio contrattuale riferite a interessi, ammortamenti, assicurazione 30.2 Nuovo listino per nuovo modello Nel caso in cui il modello di autovettura sia cambiato con un prezzo di listino superiore si applica la seguente formula: laddove s intende: P n = canone di noleggio rivalutato P b = canone di noleggio contrattuale Q % [( C ) ] P = P + Q 0,85 n b OE % C OE = coefficiente d incremento del listino calcolato dividendo il tra il nuovo prezzo di listino e il listino originale per il listino originale Q % = la percentuale del canone di noleggio contrattuale riferite a interessi, ammortamenti, assicurazione 0,85 = parametro convenzionale di recupero dell ammortamento dovuto al valore residuo più alto di un nuovo modello Nel caso in cui il modello di autovettura sia cambiato con un prezzo di listino inferiore si applica la seguente formula: [( C ) ] P = P + Q 1,15 n b OE % 1,15 = parametro convenzionale di restituzione dell ammortamento dovuto al valore residuo più basso di un nuovo modello Articolo 31 Cauzione definitiva Il Fornitore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale complessivo biennale, salvo gli incrementi disposti all articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n La cauzione con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio - può essere costituita nei seguenti modi: (A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635; (B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; (C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all elenco speciale di cui all articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

16 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 16 di 19 La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è svincolata secondo quanto disposto dall articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n Ogni qualvolta la cauzione sia ridotta ai sensi della precitata norma, l aggiudicatario si impegna a fornire alla Provincia i documenti comprovanti l ammontare residuo della garanzia. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Provincia. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. In caso di proroga e/o rinnovo del contratto il fornitore s impegna a mantenere la garanzia fideiussoria. Articolo 32 Penali In caso di inadempimento la Provincia applicherà le seguenti penali Penali concernenti l attivazione del servizio Per inosservanza del termine di consegna delle autovetture sarà applicata una penale pari 50,00 (cinquanta euro) per ogni autovettura e per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo; In caso di mancata attivazione del sistema informativo di cui all Articolo 17 sarà applicata una penale di 5.000,00 (euro cinquemila/00) Penali concernenti la gestione dei veicoli Per inosservanza dei termini previsti per gli interventi di ordinaria manutenzione e per i controlli periodici sarà applicata la penale di 80,00 (ottanta euro) per ogni autovettura e per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo. Per inosservanza dei termini previsti per gli interventi di straordinaria manutenzione e per le riparazioni di carrozzeria, nonché per la riparazione dei pneumatici, sarà applicata una penale di 50,00 (cinquanta euro) per ogni autovettura e per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo. Per inosservanza dei termini di sostituzione dei pneumatici per la stagione invernale sarà applicata una penale di 80,00 (ottanta euro) per ogni autovettura e per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo. In caso di omessa comunicazione della variazione dell elenco dei centri di servizio sarà applicata una penale di 100,00 (cento euro) per ogni fattispecie. Per mancata sostituzione delle autovetture per difetti di costruzione entro il termine previsto dall Articolo 4 sarà applicata una penale di 8.000,00 (ottomila euro) Penali concernenti altri servizi Per inosservanza dei termini previsti per la consegna del veicolo sostitutivo sarà applicata una penale di 30,00 (trenta euro) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva; 80,00 (ottanta euro) nel caso di veicolo sostitutivo a seguito di soccorso stradale fuori del territorio della Provincia. Per inosservanza dei termini previsti per il soccorso stradale (intervento di recupero del veicolo) sarà applicata una penale di 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva. Per mancato inserimento dei dati nel sistema informativo di cui all Articolo 17 sarà applicata una penale di 20,00 (euro venti/00) per ogni giorno, naturale e consecutivo di ritardo. In caso di ritardo nella trasmissione della reportistica mensile di cui all Articolo 17 si applica una penale di 100,00 (cento euro) per ritardi non superiori a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, di 500,00 (cinquecento euro) per ritardi non superiori a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

17 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 17 di Penali relative alla conclusione del contratto Per inosservanza del termine per il ritiro delle autovetture sarà applicata una penale di 100,00 (cento euro) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo Applicazione delle penali Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all applicazioni delle penali sono contestati in forma scritta al Fornitore. L applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa. In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte sono applicate le penali a decorrere dall inizio dell inadempimento. L ammontare delle penali applicate è trattenuto dall Ufficio sulla prima fattura emessa dal Fornitore successiva all evento. In mancanza di queste l importo delle penali è trattenuto mediante escussione di pari importo sulla cauzione definitiva prestata dal Fornitore, con l obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di quindici giorni, pena l eventuale risoluzione del contratto. L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Provincia per la ritardata o omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Provincia stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo della fornitura stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del Fornitore. Articolo 33 Cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto. È consentito il subappalto nei modi e nei termini stabiliti dall articolo 118 della decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 34 Risoluzione Fermo restando quanto previsto dall articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi: (1) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; (2) subappalto non autorizzato; (3) cessione, anche parziale, del contratto; (4) importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale; (5) ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito; (6) mancata attivazione del sistema informativo; (7) azioni giudiziarie per violazioni di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui intentate contro la Provincia. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Provincia in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Provincia, indipendentemente dall applicazione delle penali, comunica al Fornitore gli estremi degli inadempimenti rilevati assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare il servizio secondo le modalità concordate.

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