CONSIGLIO REGIONALE ATTI III COMMISSIONE CONSILIARE SANITA E POLITICHE SOCIALI PROGETTO DI LEGGE N. 0272

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1 REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI III COMMISSIONE CONSILIARE SANITA E POLITICHE SOCIALI PROGETTO DI LEGGE N Ulteriori modifiche al Titolo I della l.r. n. 33/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche alla l.r. n. 23/2015 (Evoluzione del Sistema Sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della l.r. n. 33/2009) - (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità). di iniziativa del Presidente della Giunta regionale R E L A Z I O N E approvato nella seduta del 1 dicembre 2015 Relatore: Consigliere Fabio RIZZI Trasmesso alla Commissione consiliare il: 24 novembre 2015 Restituito alla Presidenza del Consiglio: il 2 dicembre 2015 Pagine n. 3 CODICE REC/0272/CD3

2 2 RELAZIONE Il pdl reca modifiche alla l.r. 33/2009 e alla l.r. 23/2015 volte ad onorare gli impegni assunti a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero della Salute, dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell Economia e delle Finanze (vds. nota prot. n. A e nota prot. n. A del alle quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio). In particolare: è stato precisato il carattere sperimentale dell articolazione in ATS e ASST del servizio sanitario e sociosanitario regionale, prevedendo la valutazione dei risultati conseguiti, da parte della Regione, in collaborazione con il Ministero della Salute, al termine di un periodo di cinque anni e una prima verifica intermedia dopo tre anni; sono state meglio richiamate le competenze statali in materia di farmaci; è stata inoltre richiamata la normativa statale in materia di accreditamento delle strutture; sono state modificate le disposizioni sulla durata del rapporto di lavoro dei direttori generali e dei direttori sanitari, amministrativi e sociosanitari, in conformità a quanto prescritto dal d.lgs. 502/1992; sono state riformulate, secondo le disposizioni del d.lgs. 502/1992, le disposizioni sulla gestione interinale e sulla nomina di un commissario straordinario; è stato risolto, in coerenza con le previsioni del d.lgs. 502/92, un difetto di coordinamento tra il comma 1 e il comma 7 dell articolo 13 per quanto attiene alla competenza del direttore generale; con riferimento alle AFT e alle UCCP, è stata inserita una precisazione intesa a far salvi i contenuti degli accordi collettivi nazionali di categoria; è stato precisato che le UCCP assolvono funzioni sanitarie e amministrative; in luogo del parere, è stata prevista l acquisizione dell intesa con il rettore dell università interessata per la nomina dei direttori generali delle aziende nelle quali si svolgono i corsi delle facoltà di medicina e chirurgia; è stata proposta l abrogazione delle disposizioni relative all attività libero-professionale intramoenia estesa a tutte le professioni sanitarie, in contrasto con la normativa statale di principio che riserva tale attività alla sola dirigenza medica e veterinaria e ai dirigenti del ruolo sanitario; sono state inoltre proposte l abrogazione della disposizione volta ad escludere la legittimazione passiva della Regione per le controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse USL, aziende USSL, ASL e AO e delle disposizioni relative alla corresponsione di un assegno alimentare al direttore generale sospeso cautelativamente; è stata altresì eliminata la disposizione in base alla quale le somme riscosse a seguito dell irrogazione delle sanzioni possono essere destinate anche all abbattimento delle quote di compartecipazione dei cittadini; è stata migliorata la formulazione delle disposizioni, di cui ai commi 8 e 9 dell articolo 6, inerenti al coordinamento delle attività da parte delle ATS nei diversi ambiti di cura; è stato chiarito che nell ambito dell Osservatorio integrato del SSL sono svolte le funzioni della Conferenza di cui all articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs. 502/1992 secondo la composizione prevista dallo stesso articolo; sono state apportate correzioni all articolo 18 sulla valorizzazione delle professioni sanitarie; l espressione sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo è stata sostituita dall espressione servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo, come richiesto.

3 3 Relazione tecnico-finanziaria Le modifiche apportate dal progetto di legge attengono ad aspetti di carattere ordinamentale e pertanto non determinano maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

4 REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI III COMMISSIONE CONSILIARE SANITA E POLITICHE SOCIALI PROGETTO DI LEGGE N "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" di iniziativa del Presidente della Giunta regionale approvato nella seduta del 1 dicembre 2015 Relatore: Consigliere Fabio RIZZI Trasmesso alla Commissione consiliare: il 24 novembre 2015 Restituito alla Presidenza del Consiglio: il 2 dicembre 2015 Pagine n. 6 articoli n. 3 CODICE PLC/0272/CD3

5 2 Art. 1 (Ulteriori modifiche al Titolo I della l.r. 33/2009) 1. Al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)), sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente: Norme sul servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo ; b) al comma 1 dell articolo 1, le parole sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, di seguito denominato sistema sociosanitario lombardo sono sostituite dalle seguenti: servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo, di seguito denominato servizio sociosanitario lombardo ; c) alla lettera c) del comma 5 dell articolo 4 bis, al primo periodo del comma 2 dell articolo 7, alla rubrica e al comma 1 dell articolo 11, alla rubrica e ai commi 1, 6 e 7 dell articolo 14, alla rubrica dell articolo 17, al punto 4 della lettera e) del comma 1 dell articolo 27, la parola sistema è sostituita dalla seguente: servizio ; d) alla rubrica e al primo periodo del comma 6 dell articolo 17 bis, le parole sistema sociosanitario lombardo sono sostituite dalle seguenti: servizio sociosanitario lombardo ; e) al comma 8 dell articolo 5, dopo le parole nell ambito e nel rispetto delle indicazioni nazionali di competenza dell agenzia italiana del farmaco (AIFA) sono inserite le seguenti: e fatte salve le competenze dello Stato in materia di farmaci, ; f) all ultimo periodo del comma 14 dell articolo 5, dopo le parole alla quale partecipano sono inserite le seguenti:, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 2, comma 2 bis, ; dopo le parole conferenze dei sindaci sono inserite le seguenti: dei comuni compresi nei territori di competenza delle ; è sostituita la denominazione agenzie per la tutela della salute con l acronimo ATS seguita da una virgola ed è sostituita la parola ed con la seguente: nonché ; g) all ultimo periodo del comma 7 dell articolo 6, le parole: e possono essere destinate anche all abbattimento delle quote di compartecipazione dei cittadini ed alla riduzione delle liste di attesa sono soppresse; h) il comma 8 dell articolo 6 è sostituito dal seguente: 8. Le ATS ispirandosi ai principi di cui all articolo 2, al fine di garantire un efficace, efficiente, appropriata ed economica integrazione delle attività di erogazione dei servizi del SSL, possono prevedere modelli di coordinamento delle attività erogate da tutti i soggetti pubblici e privati nell ambito del territorio di rispettiva competenza. ; i) il secondo periodo del comma 9 dell articolo 6 è soppresso; j) al comma 2 dell articolo 8, le parole previsti dalla normativa regionale sono sostituite dalle seguenti: previsti dalla normativa statale e regionale ;

6 3 k) all inizio del primo periodo del comma 4 dell articolo 10 sono inserite le seguenti parole: Fatti salvi i contenuti degli accordi collettivi nazionali di categoria e tenuto conto del carattere sperimentale dell articolazione in ATS e ASST di cui all art. 1 bis della l.r. 23/2015 ; l) al secondo periodo del comma 8 dell articolo 10, le parole e/o sono sostituite dalla seguente: e ; m) al primo periodo del comma 9 dell articolo 10 sono aggiunte in fine le seguenti:, fatti salvi i contenuti degli accordi collettivi nazionali di categoria e tenuto conto del carattere sperimentale dell articolazione in ATS e ASST di cui all art. 1 bis della l.r. 23/2015 ; n) al terzo periodo del comma 1 dell articolo 12, le parole la nomina avviene consultato il rettore sono sostituite dalle seguenti: la nomina avviene d intesa con il rettore ; o) l ultimo periodo del comma 1 dell articolo 12 è sostituito dal seguente: L intesa s intende acquisita decorse ventiquattro ore dall inoltro della proposta regionale, senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del rettore. ; p) al terzo periodo del comma 9 dell articolo 12, le parole ad un anno sono sostituite dalle seguenti: a tre anni. ; q) il primo periodo del comma 10 dell articolo 12 è sostituito dai seguenti: Fermo restando quanto previsto dall articolo 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992, in caso di assenza o impedimento del direttore generale, determinati da sospensione cautelare disposta dalla Giunta regionale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario o dal direttore amministrativo più anziano di età. La gestione interinale non può protrarsi oltre sei mesi. Decorso tale periodo, la Giunta regionale procede alla nomina del direttore generale o, per un periodo massimo di dodici mesi, di un commissario straordinario. ; r) il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo del comma 10 dell articolo 12 sono soppressi; s) al comma 7 dell articolo 13, le parole del Presidente della Giunta sono sostituite dalle seguenti: del direttore generale ; t) al primo periodo del comma 9 dell articolo 13, le parole normalmente quinquennale, con verifiche, e di norma non inferiore ad un anno sono sostituite dalle seguenti: comunque non inferiore a tre e non superiore cinque anni, con verifiche. ; u) alla lettera f) del comma 7 dell articolo 17 bis, la parola validare è sostituita dalla seguente: verificare ; v) all alinea del comma 3 dell articolo 18, le parole le professioni sanitarie sono sostituite dalle seguenti: le attività sanitarie svolte ; w) la lettera d) del comma 3 dell articolo 18 è sostituita dalla seguente: d) alla promozione dell innalzamento della qualità della formazione dell osteopata ; x) il comma 7 dell articolo 18 è abrogato;

7 2. Le disposizioni del comma 1 acquistano efficacia alla data indicata nelle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 23/

8 5 Art. 2 (Integrazione della l.r. 23/ inserimento dell articolo 1 bis) 1. Dopo l articolo 1 della l.r. 23/2015 è inserito il seguente: Art. 1 bis (Carattere sperimentale dell articolazione in ATS e ASST) 1. L articolazione in ATS e ASST del servizio sanitario e sociosanitario regionale, come disciplinato dal Titolo I della l.r. 33/2009 a seguito delle modifiche introdotte dalla presente legge, avviene in via sperimentale per un periodo di cinque anni, al termine del quale la Regione, in collaborazione con il Ministero della Salute, valuta i risultati della sperimentazione. La Regione, in collaborazione con il Ministero della Salute, effettua una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione al fine di individuare eventuali interventi correttivi.

9 6 Art. 3 (Modifiche all articolo 2 della l.r. 23/2015) 1. All articolo 2 della l.r. 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1 e 7, alla lettera i) del comma 8 e al comma 29, la parola sistema, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: servizio ; b) al comma 14, la parola unicamente è soppressa; c) i commi 15 e 21 sono abrogati.

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