La Commissione federale di ricorso in materia d infrastrutture e ambiente

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1 Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt Commission fédérale de recours en matière d infrastructures et d environnement Commissione federale di ricorso in materia d infrastrutture e ambiente Cumissiun federala da recurs concernent l infrastructura e l ambient Telecomunicazioni. Spese processuali. Interesse al ricorso. Lingua della procedura. Nella misura in cui la decisione di prima istanza, emanata nell ambito di una procedura di vigilanza, condanna il ricorrente al pagamento di spese processuali, quest ultimo ha un interesse al ricorso, anche se si è conformato per il resto alla decisione impugnata (consid. 3.2). Le corrispondenze e le decisioni devono essere compilate nella lingua del ricorrente. Quando quest ultimo porta un nome e cognome a consonanza italiana ed è domiciliato in Ticino, la lingua da usare è l italiano (consid. 6). Nel caso contrario, le spese processuali possono essere ridotte (consid. 6). La Commissione federale di ricorso in materia d infrastrutture e ambiente Il giudice unico statuendo il 25 ottobre 2005 nella procedura registrata sotto n. F introdotta da A. contro ricorrente l Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), Zukunftstrasse 44, Casella postale 1003, 2501 Bienna concernente autorità di prima istanza Formulario statistico; decisione del 20 ottobre 2003 dell'ufcom A) constata che: 1. Con lettera raccomandata in francese del 15 aprile 2003, l Ufficio federale delle comunicazioni (qui sotto: UFCOM) ha spedito un formulario intitolato Statistique des télécommunications 2002 a A. (qui sotto: il ricorrente), fissando il termine di

2 2 compilazione al 15 giugno 2003 per la versione cartacea ed al 30 giugno 2003 per la versione elettronica. 2. Con lettera raccomandata in francese del 10 luglio 2003, l UFCOM ha di nuovo richiesto la compilazione della statistica 2002, fissando un termine al 12 agosto Con lettera raccomandata in francese del 5 settembre 2003, l UFCOM ha aperto una procedura di vigilanza intimando al ricorrente di adeguarsi ai suoi obblighi legali. Detta lettera informava il ricorrente delle possibili conseguenze dell inadempimento. Un termine al 6 ottobre 2003 è stato fissato al ricorrente per deporre osservazioni relativamente a detta lettera. Il ricorrente non ha reagito. 4. In data del 20 ottobre 2003, l UFCOM, considerando che il ricorrente aveva violato i doveri imposti dalla legislazione, ha emanato una decisione ordinando al ricorrente di compilare detto formulario entro un termine di 30 giorni, togliendo l effetto sospensivo ad ogni eventuale ricorso. L autorità di prima istanza informava pure il ricorrente della possibilità di un eventuale sanzione nei suoi confronti da parte della Commissione federale delle comunicazioni (COMCOM). Le spese processuali relative a questa decisione, di 1'380 franchi, sono state addossate al ricorrente. 5. In data del 18 novembre 2003, il ricorrente ha inoltrato ricorso contro detta decisione dinanzi alla Commissione di ricorso del dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (dal 1 luglio 2004, Commissione federale di ricorso in materia d infrastrutture e ambiente, [qui di seguito : la Commissione]; RU ). Il ricorrente, che considera la decisione impugnata come un verbale di contravvenzione, invoca di avere smarrito il primo formulario litigioso all occasione di un suo trasloco e spiega poi di non avere risposto alla seconda richiesta impaurito che era dalla sua complessità e dal fatto che il formulario era redatto in lingua francese. Invoca comunque di avere adempiuto suo dovere ulteriormente con l aiuto di un collaboratore dell UFCOM. 6. Il 6 febbraio 2004, l autorità di prima istanza ha trasmesso il suo parere, concludendo principalmente all inammissibilità del ricorso e sussidiariamente al non ripristino dell effetto sospensivo. L UFCOM invoca che la lettera del ricorrente non deve essere considerata come un ricorso. In effetto, il ricorso non impugnerebbe l obbligo di compilare il formulario statistico, il ricorrente spiegando soltanto il perché della sua inazione durante tutti questi mesi. Dal momento in cui il ricorrente ha finalmente, il 20 novembre 2003, adempiuto suo dovere, l interesse al ricorso verrebbe a mancare. L UFCOM invoca

3 3 pure la carenza d interesse al ricorso per quanto riguarda le spese processuali addossate al ricorrente. In fine, concernente la soppressione dell effetto sospensivo, l UFCOM considera che è divenuto privo d oggetto, tale misura non potendo essere emanata per una prestazione pecuniaria. 7. Con lettere dei 10 febbraio e 19 maggio 2004, il giudice delegato all istruttoria ha chiesto al ricorrente d indicargli se la sua lettera del 18 novembre 2003 deve essere considerata come un ricorso contro la decisione del 20 ottobre 2003 e, nell affermativa, di precisare quali punti del dispositivo sono contestati. 8. Alla richiesta del giudice delegato all istruttoria, il ricorrente ha, in data del 2 giugno 2004, confermato la sua volontà di ricorrere contro il provvedimento pecuniario di 1'380 franchi al motivo che la statistica da compilare era in lingua francese e abbastanza complicata da completare. Concernente le spese processuali che gli sono state addossate, il ricorrente le considera come sproporzionate. 9. Il 16 luglio 2004, l autorità di prima istanza ha trasmesso il suo parere sul merito del ricorso e ha concluso all inammissibilità, sussidiariamente al suo rigetto. L UFCOM considera che il ricorrente non ha un interesse degno di protezione circa l obbligo principale (ossia la compilazione della statistica 2002), neppure circa le spese processuali; per l autorità di prima istanza, il ricorrente non avrebbe adempiuto il suo dovere se non fosse stata avviata una procedura di vigilanza. L autorità di prima istanza invoca poi che le tasse di sono conformi all ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni tenuto conto del tempo passato all istruttoria della procedura di vigilanza e all emanazione della decisione querelata. L UFCOM invoca poi di non disporre di nessun potere d apprezzamento quando fissa le spese processuali visto il testo delle disposizioni applicabili; di conseguenza, il principio di proporzionalità invocato dal ricorrente non sarebbe applicabile nella fattispecie. Infine, circa l uso della lingua francese durante la procedura, l UFCOM considera che il ricorrente, che menziona ora questo punto per contestare le spese processuali, abbia un comportamento contrario alla buona fede; il ricorrente non avrebbe, in effetti, mai niente obbiettato al fatto che tutta la corrispondenza, cosicché la concessione di cui è titolare siano finora stati redatti in francese. 10. In data del 9 febbraio 2005, il ricorrente ha preso posizione su quest ultimo punto, spiegando che la concessione, seppur redatta in francese, non gli aveva recato

4 4 problemi di comprensione visto che sapeva comunque di che cosa si trattava; il questionario, invece, era molto meno comprensibile. 11. Né l autorità di prima istanza, né il ricorrente hanno emesso osservazione finali nel termine fissato a questo scopo. B) considera: in ordine 1. La decisione dell UFCOM, del 20 ottobre 2003, costituisce una decisione ai sensi dell articolo 5 della legge ferale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS ), contro la quale un ricorso può essere inoltrato dinanzi alla Commissione, giusta l articolo 61 cpv. 2 della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS ). Giusta l articolo 10 lit. d dell ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS ), i giudici a tempo pieno possono decidere in qualità di giudice unico di non entrare in materia, respingere o accogliere ricorsi o azioni, qualora si tratti di pretese pecuniarie con valore litigioso inferiore a 5'000 franchi. Nella presente fattispecie, e come considerato qui di seguito (consid. 3 e 4), è contestato l addossamento di spese processuali per 1'380 franchi. Il limite di 5'000 franchi è rispettato ed il giudice unico è quindi competente. 2. Un ricorso deve nella regola comportare delle conclusioni, ossia l espressione in termini chiari di quanto viene richiesto con l atto di ricorso (del solito l annullamento della decisione impugnata o di parte di essa). Se queste conclusioni non sono redatte in modo chiaro, l autorità può chiedere al ricorrente di precisare che cosa egli ritiene irregolare nella decisione impugnata. Per altro, se dette conclusioni non sono formalmente verbalizzate, l autorità di ricorso può pure dedurre dai motivi che cosa viene richiesto dal ricorrente (veda ad esempio Pierre Moor, Droit administratif, Volume II, Berna 2002, p. 674 ss). Nella fattispecie, si capisce dal ricorso del 18 novembre 2003 che il ricorrente ha creduto di dovere pagare una multa in quanto egli menziona un verbale di contravvenzione, decisione che, nel senso più usuale e specialmente per una persona laica, consiste nel constatare un comportamento irregolare per poi infliggere una sanzione pecuniaria. Già in questo senso si deve considerare che il ricorrente intendeva opporsi all addossamento delle spese processuali. Di conseguenza, l argomentazione dell autorità di prima istanza circa l inammissibilità del

5 5 ricorso per la mancanza dell indicazione, da parte del ricorrente, di quanto egli riteneva irregolare nella decisione impugnata non può essere seguita. 3. Secondo l articolo 48 PA, dispone della qualità per ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all annullamento o alla modificazione della stessa. L interesse al ricorso può essere giuridico o di fatto; deve comunque essere attuale; se viene a mancare anche dopo l inoltro del ricorso, l autorità può stralciare la causa (su queste questioni veda Pierre Moor, op. cit. 2002, p. 619 ss) Visto quanto precede, è chiaro, come lo sostiene l UFCOM, che l interesse al ricorso per quanto riguarda l obbligo principale imposto al ricorrente dall autorità di prima istanza (compilazione del questionario) manca. In effetti, il ricorrente, che non ha per altro mai contestato l obbligo di compilare la statistica, si è conformato alla decisione impugnata in data del 20 novembre Di conseguenza, la cifra 2 del dispositivo della decisione non sarebbe più impugnabile Visto quanto considerato qui sopra (consid. 2), è necessario esaminare l interesse al ricorso circa la cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata. Questa cifra del dispositivo impone tuttora al ricorrente di pagare delle tasse processuali per 1'380 franchi. Egli è quindi toccato dalla decisione. Il fatto che il ricorrente abbia adempiuto il suo obbligo principale non cambia niente contrariamente a quanto sostenuto dall autorità di prima istanza. Non cambia pure niente all interesse al ricorso il fatto che la procedura di vigilanza sia stata necessaria per ottenere la compilazione del formulario statistico da parte del ricorrente. La Commissione deve quindi entrare nel merito della causa Le prescrizioni di forma e il termine sono per altro stati rispettati (art. 50 e 52 cpv. 1 PA). 4. Il litigio porta sulla questione dell addossamento delle spese processuali della procedura di vigilanza. Conviene quindi esaminare dapprima se detta procedura era giustificata e poi se il calcolo di dette spese è sbagliato. 5. Giusta l articolo 59 cpv. 2 della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS ), i fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono agli obblighi di concessione e di notifica secondo l articolo 4 sono tenuti a presentare regolarmente all Ufficio federale i dati necessari all allestimento di una statistica ufficiale delle telecomunicazioni. Se il concessionario non adempisce i suoi

6 6 doveri, l autorità di prima istanza può aprire una procedura di vigilanza come disposto dall articolo 58 LTC. Nella presente fattispecie, l UFCOM ha richiesto la compilazione della statistica una prima volta il 15 aprile 2003 ed una seconda il 10 luglio dello stesso anno. Il ricorrente non ha reagito. Di conseguenza era nel principio giustificato, dalla parte dell UFCOM e come è successo con lettera del 5 settembre 2003, aprire la procedure di vigilanza. La lettera del 5 settembre imponeva al ricorrente un ultimo termine al 6 ottobre 2003 per ottemperare. In assenza di una qualunque reazione del ricorrente, L UFCOM ha poi emanato la decisione impugnata. In linea di massima, dunque, l UFCOM ha agito perfettamente conformemente alla legge ed alle sue prerogative, ed anche in modo proporzionato, vista anche la pazienza dimostrata. 6. Giusta l articolo 37 PA, applicabile ad ogni procedura condotta da un autorità amministrativa federale, le autorità federali notificano le decisioni nella lingua ufficiale in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le domande. Nella fattispecie, tutta la corrispondenza, come il formulario statistico e la decisione erano redatti in francese. Il ricorrente porta un nome e cognome a consonanza completamente italiana ed è domiciliato a Lugano. La lingua ufficiale della regione di domicilio del ricorrente è l italiano. L UFCOM avrebbe quindi dovuto corrispondere in italiano con il ricorrente e non in francese. Il fatto che la concessione stessa sia stata redatta in francese e che il ricorrente non abbia mai obbiettato niente al proposito non è pertinente e non significa di certo che egli abbia accettato che tutti i contatti si svolgano in questa lingua. Di conseguenza, la presente procedura doveva svolgersi in italiano e l autorità di prima istanza ha commesso un errore. Nel suo ricorso, il ricorrente menziona di avere smarrito la prima documentazione inviatagli in aprile 2003 in seguito ad un trasloco; menziona pure che il questionario statistico era molto complicato, per altro perché redatto in francese. La Commissione considera che questa spiegazione è plausibile, ma che non esenta del tutto il ricorrente del ritardo; si deve in effetti constatare che il ricorrente ha fatto prova di una certa trascuratezza nella procedura, ivi compreso nella procedura di ricorso. Ciò nonostante, non si può del tutto eliminare l ipotesi che il ricorrente avrebbe compilato il formulario prima dell avvio della procedura di vigilanza se avesse ricevuto della corrispondenza in italiano. Di conseguenza, ex aequo et bono, le spese processuali di prima istanza verranno ridotte di metà.

7 7 7. Le spese processuali fissate nella procedura di vigilanza non sono per niente una multa come sembra considerarle il ricorrente. Le multe amministrative sono regolate dagli articoli 49 e seguenti, specialmente 58 e 60 LTC (multe che possono essere pronunciate dalla COMCOM e non dall UFCOM e che possono raggiungere, in caso di contravvenzione i 5'000 franchi). Le spese processuali qui in questione sono regolate dall articolo 45b dell ordinanza del DATEC del 22 dicembre 1997 sulle tasse amministrative nel settore delle comunicazioni (RS ). L autorità competente, qualora adotti provvedimenti o sanzioni amministrative, riscuote dal trasgressore una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 230 franchi. Questa ordinanza è applicabile nella fattispecie e non lascia nessun margine d interpretazione all autorità di prima istanza. L UFCOM invoca che ha impiegato sei ore per l istruttoria della procedura di vigilanza e per l emanazione della decisione impugnata. Il ricorrente non mette in dubbio quest affermazione che del resto sembra perfettamente realista. Di conseguenza, non c è niente da eccepire al calcolo effettuato dall UFCOM. Visto quanto considerato qui sopra le spese processuali verranno quindi fissate alla metà di 1'380 franchi, ossia 690 franchi. Il ricorso viene dunque parzialmente accolto. 8. Essendo il ricorso solo parzialmente accolto, parte delle spese processuali della procedura di ricorso dovrebbero essergli addossate. Visti comunque l articolo 63 cpv. 1 PA e la giurisprudenza pubblicata nella GAAC (cons. 7) la Commissione ci rinuncerà, pregando l autorità di prima istanza a prestare maggiore attenzione al contenuto dell articolo 37 PA. Di conseguenza, l anticipo di spese versato dal ricorrente gli verrà rimborsato. 9. Non vengono pronunciate spese ripetibili. Visto quanto precede pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e le spese processuali di prima istanza fissate a 690 franchi. 2. Le spese processuali sono condonate. 3. L anticipo di spese di 500 franchi versato in data del 9 gennaio 2004 deve essere rimborsato al ricorrente. A tal fine, questo ultimo è invitato a comunicare alla CRINAM, in un termine di 30 giorni, il suo numero di conto bancario.

8 8 4. Non vengono pronunciate spese ripetibili. 5. La presente decisione è notificata al ricorrente, all'autorità di prima istanza e alla Segreteria generale del DATEC. Il giudice unico La segretaria giurista Claudia Pasqualetto Péquignot Rosalba Aiello Rimedi giuridici Può essere inoltrato un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale a Losanna contro la presente decisione, nel termine di trenta giorni dalla notifica, conformemente agli articoli 97 ss. OG. L atto di ricorso deve essere spedito in almeno tre esemplari, indicare le conclusioni, i motivi e mezzi di prova e portare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. La decisione impugnata e, per quanto possibile, i documenti invocati come mezzi di prova saranno giunti all atto di ricorso, insieme ad una procura in caso di rappresentanza. Notifica: - al ricorrente (raccomandata, con ricevuta di ritorno) - all'autorità di prima istanza (raccomandata) - alla Segretaria generale del DATEC, servizio giuridico, Palazzo federale Nord, 3003 Berna (raccomandata, con ricevuta di ritorno)

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