REGOLAMENTO (Aprovato dalla Conferenza Episcopale Triveneta in data 24 marzo 1998)

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1 REGOLAMENTO (Aprovato dalla Conferenza Episcopale Triveneta in data 24 marzo 1998) Premessa Nell arco di 25 anni, la nostra Conferenza è chiamata per la terza volta ad emanare alcune disposizioni per un efficace funzionamento del tribunale regionale. Il primo Regolamento, che porta la data del , è stato promosso per disciplinare la nuova organizzazione del tribunale nelle 15 sedi periferiche, corrispondenti alle seguenti Diocesi del Triveneto: Adria - Rovigo, Belluno - Feltre, Bolzano - Bressanone, Chioggia, Concordia - Pordenone, Gorizia, Padova, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto. Il secondo, recante la data del , è stato suggerito dalle innovazioni introdotte dal nuovo Codice di Diritto Canonico (1983), e dalle nuove disposizioni in sede canonica e civile per l applicazione dell Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana. Ora mettiamo mano al terzo, spinti soprattutto dalle recenti norme della Conferenza Episcopale Italiana [CEI] circa il regime amministrativo e l attività di patrocinio nei Tribunali regionali italiani ( ), nonché dal fatto che la Conferenza episcopale regionale ha acquisito la personalità giuridica sia nel campo canonico ( ) che civile ( ) sotto la denominazione Regione Ecclesiastica Triveneto, e in quanto tale soggetto di imputazione delle posizioni e dei rapporti attinenti l attività amministrativa e la gestione economica del tribunale regionale. Nell approvare il presente Regolamento desideriamo riconfermare il nostro vivo apprezzamento a quanti sono chiamati ad amministrare la giustizia per i fedeli delle nostre chiese; siano consapevoli di esercitare un servizio a pieno titolo ecclesiale, rientrando esso nella missione della Chiesa per la salvezza delle anime. Art.1 La costituzione Le diocesi appartenenti alla Conferenza Episcopale Triveneta hanno un unico Tribunale per la trattazione e definizione delle cause di nullità matrimoniale: il Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto. Il Tribunale ha attualmente sede operativa in Padova, con sezioni istruttorie presso le Curie delle 15 diocesi del Triveneto. Tribunale ordinario d appello è il tribunale ecclesiastico regionale lombardo. Il Tribunale è sede di appello per il tribunale ecclesiastico regionale flaminio. Art. 2 Il diritto alla giustizia I Vescovi del Triveneto, in vista del bene spirituale delle persone e della famiglia, si impegnano a sostenere il tribunale secondo lo spirito di fraternità collegiale, mettendo a disposizione per tale scopo chierici e laici specificatamente preparati e fornendo strutture idonee nella sede regionale e in quelle periferiche. Essi si faranno carico di contribuire alle spese di gestione, secondo le norme stabilite dalla CEI. Art. 3 I componenti e i collaboratori Gli operatori che fanno parte del tribunale sono: il Moderatore, il Vicario giudiziale, i Vicari giudiziali aggiunti, i Giudici, il Promotore di giustizia, i Difensori del vincolo, il Cancelliere, i Notai delle sedi periferiche e gli addetti di cancelleria.

2 Collaborano con il tribunale i Patroni stabili, i Patroni di fiducia, i Procuratori e i Periti. Art. 4 Il Moderatore Il tribunale dipende direttamente dal Vescovo - Moderatore designato dalla Conferenza episcopale triveneta: egli lo governa a nome dei Vescovi della regione, con tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il proprio tribunale e ha la rappresentanza del tribunale medesimo. Il Moderatore rimane in carica per un quinquennio e può essere rieletto. Spetta al Moderatore vigilare sull osservanza della normativa comune e del presente Regolamento, favorire gli incontri di studio degli operatori, inaugurare ufficialmente l anno giudiziario e prendere le iniziative più opportune per il buon funzionamento del tribunale. Art. 5 Il Vicario giudiziale Il Vicario giudiziale è nominato dalla Conferenza episcopale regionale, rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato. Egli dirige l attività del tribunale, convoca e programma riunioni periodiche con i Vicari giudiziali aggiunti, costituisce i turni dei collegi giudicanti, designa il Vicario giudiziale aggiunto che presiede il collegio (cfr. can. 1426, 2); in caso di necessità, nomina un Giudice come Preside del collegio; cura l adozione di criteri comuni per l amministrazione della giustizia, promuove gli incontri di studio per gli operatori del tribunale, riferisce ai Vescovi della regione sull attività del tribunale e sulla sua gestione economica e predispone la relazione annuale sull attività del tribunale; collabora con la Conferenza episcopale regionale nell individuare persone idonee da inserire nell organico del tribunale. Art. 6 I Vicari giudiziali aggiunti I Vicari giudiziali aggiunti sono nominati dalla Conferenza episcopale regionale, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere confermati. Essi collaborano col Vicario giudiziale per il funzionamento del tribunale; partecipano alle riunioni indette dal Vicario giudiziale per esaminare l attività generale del tribunale stesso e verificano la posizione delle singole cause con i problemi connessi, tenendo gli opportuni contatti con la cancelleria regionale. Essi ricoprono l ufficio di Preside del collegio nelle cause che vengono loro affidate. Art. 7 I Giudici I Giudici sono nominati dalla Conferenza episcopale regionale, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere confermati. Nella composizione del collegio giudicante, il Vicario giudiziale terrà in considerazione la diocesi di iscrizione della causa, il personale disponibile e le indicazioni dei Vicari giudiziali aggiunti. Nelle cause promosse da fedeli di lingua tedesca, le terne giudicanti saranno costituite da Giudici che conoscono la lingua tedesca, salva la competenza del Vicario giudiziale del tribunale regionale di scegliere liberamente i Giudici tra quelli nominati dalla Conferenza episcopale regionale. Il Giudice istruttore viene nominato dal Preside e di regola sarà un Giudice della diocesi nella quale si svolgerà l istruttoria. Il Giudice istruttore è anche normalmente relatore nella sessione di voto ed estensore della sentenza. Art. 8 Il Promotore di giustizia Il Promotore di giustizia è nominato dalla Conferenza episcopale regionale, rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato. Al suo ufficio spetta l accusa della nullità del matrimonio a norma del can. 1674, 2º e la tutela della legge processuale. Art. 9 I Difensori del vincolo

3 I Difensori del vincolo sono nominati dalla Conferenza episcopale regionale, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere confermati. Essi verranno, designati per le singole cause, dal Vicario giudiziale, tenendo presente la sede dell istruttoria. Art. 10 Il Cancelliere e i Notai Il Cancelliere è nominato dal Moderatore del tribunale, rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato. Tra i compiti affidati al Cancelliere rivestono particolare importanza i seguenti: coordinare il lavoro della cancelleria regionale e collaborare con il Vicario giudiziale nell organizzazione generale del funzionamento del tribunale; tenere in ordine e aggiornare le posizioni relative alle singole cause matrimoniali in corso, mantenendo gli opportuni collegamenti con i Giudici istruttori e i Notai delle sedi periferiche; provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti, alla fase dibattimentale e alla trasmissione degli atti al tribunale di appello e alla Segnatura Apostolica; conservare i documenti nell archivio del tribunale e autorizzare, su mandato del Vicario giudiziale, la consultazione dell archivio del tribunale e rilasciare atti o documenti relativi al tribunale, facendo fede con la sua firma dell autenticità degli stessi; raccogliere alla fine dell anno giudiziario i dati più rilevanti relativi alle cause definite e in corso per le relazioni che devono essere fatte dal Vicario giudiziale alla Conferenza episcopale regionale, alla Segnatura Apostolica e all Ufficio statistico centrale della S. Sede. Il Cancelliere è anche Notaio del tribunale. In ogni sede periferica vi siano Notai con il compito di assistere ai processi, verbalizzare le deposizioni e autenticare gli atti. Art. 11 I Patroni stabili L idoneità dei Patroni stabili viene dichiarata dal Moderatore, udita la Conferenza episcopale regionale. Essi vengono nominati dal Moderatore per un tempo determinato. L idoneità e il servizio sono disciplinati dalla normativa della CEI (cfr. Notiziario CEI del art.6- e Notiziario CEI del ). Il Patrono stabile garantisce ai fedeli una adeguata e gratuita consulenza. Potrà assumere la difesa solo nelle cause per le quali il Vicario giudiziale abbia dato il suo consenso, con preferenza verso i meno abbienti. Il Patrono stabile svolge la propria attività di consulenza e di contatto con le parti in una sede concordata con il tribunale e le diocesi della regione. In fase transitoria continuerà l ufficio dell Avvocato pubblico, previsto dal Decreto della Conferenza episcopale regionale in data Art. 12 I Patroni di fiducia I Patroni di fiducia e i Procuratori verranno iscritti nell apposito Albo del tribunale dal Moderatore, su parere favorevole dei Vescovi della Conferenza. I Patroni di fiducia sono invitati a considerare la propria attività come un ministero ecclesiale. Possono fare domanda di iscrizione coloro che hanno i necessari requisiti morali e titoli scientifici (normalmente la laurea in diritto canonico), hanno effettivo domicilio nel territorio della regione, ed hanno almeno due anni di pratica come patrocinanti autorizzati per singole cause. Qualora costituiscano associazioni su base regionale, i Patroni di fiducia comunque ammessi a patrocinare presso il tribunale devono chiedere ed ottenere dalla Conferenza episcopale regionale l approvazione dei relativi statuti per conseguire una rappresentanza accreditata in vista della trattazione e risoluzione di questioni di interesse generale. Gli Avvocati rotali non residenti nel Triveneto sono tenuti a nominarsi un Procuratore del tribunale regionale, salvo il caso in cui, in appello, la parte chieda l assistenza del Patrono di fiducia scelto in primo grado.

4 Tutti i Patroni sono tenuti a rispettare gli onorari stabiliti secondo la normativa della CEI. Art. 13 I Periti Su indicazione dei Vescovi diocesani viene costituito dal Vicario giudiziale un albo di Periti, scelti per i loro requisiti morali e scientifici. Gli aspiranti periti sono tenuti a presentare un curriculum accademico e professionale completo e aggiornato; a indicare referenze ecclesiastiche a richiesta del Vicario giudiziale; a sottoporsi, ove il Vicario giudiziale lo ritenga necessario, a un tirocinio di preparazione guidato dal medesimo Vicario giudiziale o da un suo incaricato, eventualmente anche con la collaborazione di un perito della medesima disciplina, già inserito in elenco; a prestare giuramento de munere fideliter adimplendo, prima di assumere l incarico. Chi fosse intervenuto in una causa quale perito di parte non può essere nominato, nel medesimo procedimento, quale perito di ufficio. Può essere tuttavia ascoltato - d ufficio o su richiesta di parte - quale teste tecnico ed il suo parere può essere tenuto presente dal Giudice quale elemento ex adiunctis per la valutazione di cui al can Art. 14 Il servizio di consulenza I fedeli che intendono assumere informazioni circa l eventuale introduzione di una causa per la dichiarazione di nullità matrimoniale, possono prendere contatto con la cancelleria del tribunale o delle curie diocesane, che provvederanno a indirizzarli ai Patroni stabili o ad altri servizi di consulenza. Art. 15 La richiesta di un Patrono d ufficio Il fedele che non può sostenere le spese di patrocinio può presentare motivata domanda, correlata di adeguata documentazione, per l assegnazione di un Patrono d ufficio. L accoglienza della domanda verrà fatta dal Vicario giudiziale, che ne valuterà la fondatezza. Art. 16 L introduzione della causa La richiesta di dichiarazione di nullità di matrimonio deve essere presentata al Vicario giudiziale dalla parte attrice personalmente o tramite il Patrono o il Procuratore: non sono ammessi altri modi di presentazione. Per i fedeli della diocesi di Bolzano - Bressanone, siano essi di lingua italiana o di lingua tedesca, possono presentare il proprio libello al Vicario giudiziale del tribunale diocesano di detta diocesi, il quale, presa visione dell osservanza delle indicazioni richieste dall art. 17 di questo Regolamento, lo trasmetterà al Vicario giudiziale del tribunale regionale. Art. 17 Il libello e i documenti iniziali Per introdurre una causa di nullità di matrimonio occorre produrre i seguenti documenti: I. Libello (ricorso), nel quale si devono indicare le generalità della parte attrice e della parte convenuta (nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e indirizzo completo città, via, nº civico, CAP (può essere utile anche il numero telefonico) dell attuale domicilio; il luogo e la data del matrimonio; la descrizione concisa dei fatti e indicazione dei motivi sui quali si fonda la richiesta; la formulazione precisa del capo d accusa; la data e la sottoscrizione del richiedente debitamente vidimata. II. Atto di nomina del Patrono - Procuratore, oppure richiesta di Patrono d ufficio, a meno che la parte non preferisca stare in giudizio senza Patrono. III. Elenco dei testimoni, con l indirizzo completo (città, via, nº civico, CAP - può essere utile anche il numero telefonico -) del loro domicilio; ed eventuale richiesta di escussioni tramite rogatoria. IV. Copia integrale dell atto di matrimonio canonico. V. Estratto per riassunto dell atto di matrimonio, rilasciato dall anagrafe civile.

5 VI. Copia (in carta semplice o in esemplare fotocopiato) dei provvedimenti civili di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili. VII. Eventuali cartelle cliniche, certificati medici, lettere ed ogni altra documentazione a sostegno del capo d accusa. VIII. I capitoli di prova (quesiti) per le parti e per i testi. IX. Versamento del contributo di concorso ai costi della causa, previsto dal 2 dell art. 4 delle Norme emanate dalla CEI. X. L impegnativa economica per l assistenza in giudizio, redatta su modulo predisposto dal tribunale, debitamente sottoscritta dalla parte interessata e dal Patrono stesso, e vistata dal Vicario giudiziale. Art. 18 La presentazione di documenti Ogni istanza, richiesta, documento consegnato al tribunale, salva eccezione stabilita dal Giudice, deve essere in originale, o copia autenticata; se manoscritto di difficile lettura, deve essere accompagnato da trascrizione dattilografica. I documenti originali prodotti dalle parti vengono restituiti a fine istanza, a richiesta e con rilascio di ricevuta della parte consegnataria. Art. 19 La notifica alle parti Quando la parte è debitamente rappresentata da un Procuratore di fiducia o d ufficio, tutte le comunicazioni processuali saranno effettuate presso il domicilio legale del Procuratore. Le citazioni e le comunicazioni più rilevanti che devono essere fatte alle parti verranno effettuate per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La parte che, avvisata dal servizio postale, non cura il ritiro di una notifica inviatale, viene considerata ugualmente raggiunta dalla notifica ai sensi del can Alla parte convenuta dichiarata assente dal giudizio vanno notificate, dopo il decreto di assenza, solo nuove eventuali domande giudiziali e la sentenza definitiva. Alla parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale, ma che non prende parte attiva al giudizio, sono assicurate comunque tutte le notifiche che vengono fatte alla parte attrice e al Difensore del vincolo. Art. 20 Il Curatore Quando risulti che una parte non abbia la capacità di stare personalmente in giudizio, le verrà affidato un Curatore, da scegliersi preferibilmente nell ambito dei familiari. Art. 21 L accettazione del libello e la formulazione del dubbio Il Preside, con suo decreto, entro un mese dalla presentazione, procederà all accettazione o reiezione del libello e citerà le parti per la concordanza del dubbio. Adempiuto a quanto disposto dal can. 1676, normalmente il dubbio verrà fissato per decreto. Su istanza di una delle parti può essere concordato con apposita sessione. Eventuali integrazioni del dubbio di causa, ai sensi del can. 1514, su richiesta adeguatamente motivata di una delle parti, avvengono per decreto del Preside del collegio, notificato alle parti in causa. Art. 22 La presentazione dei quesiti Il Difensore del vincolo e i Patroni, se già non lo fecero, provvedano a depositare i quesiti per le parti e per i testi almeno quindici giorni prima che inizi l istruttoria. Tali quesiti verranno inseriti agli atti di causa e il Giudice istruttore se ne avvarrà nel moderare l interrogatorio. Art. 23 L istruttoria Trascorsi i termini di rito, il Giudice istruttore procederà sollecitamente nell espletamento dell istruttoria, notificando ai Patroni e al Difensore del vincolo il calendario delle udienze.

6 Nel disimpegno del suo incarico, il Giudice istruttore abbia particolare attenzione sia nel raccogliere le deposizioni delle parti in causa e dei testi dalle stesse addotti, sia nel completare gli elementi raccolti in istruttoria, convocando anche testi ex officio, specie quando è opportuno accertare la credibilità delle parti. Dal verbale degli interrogatori deve risultare quali quesiti sono stati posti, se le risposte medesime sono date spontaneamente ovvero a contestazione del Giudice o a specifica richiesta di parte. Se ad udienze istruttorie partecipano il difensore del vincolo ovvero Patroni, sia stabili che di fiducia, essi debbono rivolgere eventuali domande per l interrogato tramite il Giudice, mediante un appunto scritto. Anche se una delle parti avesse rinunciato a presentarsi in giudizio e all esercizio della difesa, rimane per il Giudice il grave dovere di fare seri tentativi per ottenere la deposizione giudiziale di tale parte e anche dei testimoni che essa potrebbe addurre. Al termine dell istruttoria sarà premura del Giudice far pervenire al Preside tutti gli atti giudiziali in originale, unitamente ad una copia dattiloscritta degli atti di causa. Art. 24 Le rogatorie Qualora siano necessarie rogatorie fuori della regione, il Giudice istruttore darà le necessarie indicazioni perché la cancelleria regionale possa disporre in merito. Nella lettera rogatoriale verranno allegati il libello, la eventuale deposizione delle parti e i quesiti specifici da sottoporsi agli interrogandi. Art. 25 Le perizie La designazione del Perito d ufficio nelle singole cause verrà fatta dal Preside e sarà notificata al Difensore del vincolo e alle parti per consentire la eventuale ricusazione. La trasmissione degli atti di causa al Perito d ufficio verrà fatta dalla cancelleria regionale unitamente ai quesiti formulati dal Giudice istruttore. Al Perito verrà indicato il tempo entro il quale dovrà depositare la sua relazione. Qualora il Giudice istruttore o il Preside lo ritenga opportuno, il Perito potrà essere convocato per la formale conferma della perizia e per fornire quei chiarimenti che si ritenessero opportuni. Gli atti istruttori possono essere consegnati dai Patroni ad un Perito privato, ai sensi del can. 1581, secondo le modalità determinate dal decreto del Preside per l accettazione del nominativo del Perito indicato dalla parte. Art. 26 La pubblicazione degli atti Spetta al Preside emettere il decreto di pubblicazione degli atti istruttori, fissando il termine massimo di trenta giorni per la presentazione di eventuali istanze. La cancelleria regionale provvederà alla riproduzione e fascicolazione degli Atti e alla comunicazione formale del decreto al Difensore del vincolo e alle parti. In via del tutto eccezionale il Preside, a norma del can , può disporre che alcuni atti rimangano sotto segreto. La segretazione di un atto vale per tutti, esclusi solo i Giudici. Art. 27 La visione degli atti Le parti potranno prendere visione di tutti gli atti istruttori. Alle parti non può essere consegnata né copia degli atti, né estratti di essi. I Patroni che ne ricevono copia sono tenuti a non rilasciarla ai loro assistiti, garantendone la consultabilità presso il proprio studio. La parte priva di Patrono potrà prendere visione degli atti nei giorni e nei tempi indicati nel decreto di pubblicazione, presso la cancelleria regionale o presso la sede periferica segnalata. Art. 28 I supplementi istruttori Eventuali supplementi istruttori dopo la pubblicazione degli atti (can ) o dopo la conclusione in causa (can. 1600) debbono essere richiesti per iscritto e con adeguata motivazione.

7 L istanza viene ammessa dal Preside con decreto, notificato alle parti, previamente sentite quando è richiesto dalla legge. In caso di richiesta di nuova audizione delle parti o di testi già uditi, devono essere presentati appositi quesiti. Art. 29 Il dibattito Con decreto di conclusione in causa, firmato dal Preside, verrà dato un termine perentorio di trenta giorni al Difensore del vincolo e ai Patroni per presentare le osservazioni pro vinculo e le memorie defensionali. La cancelleria curerà lo scambio delle osservazioni e delle memorie tra il Difensore del vincolo e i Patroni. Alle parti senza Patrono verrà comunicata la possibilità di prendere visione, solo presso la cancelleria regionale, delle Osservazioni del Difensore del vincolo e delle defensionali. Il termine perentorio per le seconde osservazioni del Difensore del vincolo e per la risposta dei Patroni è di dieci giorni. Il Difensore del vincolo potrà rispondere ulteriormente sempre entro il termine di dieci giorni. In ogni caso ai Patroni verranno comunicate tutte le osservazioni del Difensore del vincolo con facoltà di una seconda replica soltanto se il Preside lo concede. Il Preside di causa potrà, per seri motivi, concedere una proroga dei termini: tale proroga dovrà comunque essere richiesta. Se le parti in causa non presentano le difese nei termini prescritti verrà loro concesso solo la possibilità di replicare alle Osservazioni del Difensore del vincolo che saranno state loro inviate. Se mancherà ancora l intervento delle parti, spetta al Preside decidere l archiviazione della causa, trascorso il termine di cui al can. 1520, ovvero la discussione della causa per la sentenza, a norma del can. 1606, notificando la decisione alle parti. Art. 30 La Sentenza La data della sessione per l emissione della sentenza sarà fissata dal Preside e sarà comunicata alle parti su loro richiesta. Entro un mese dalla sessione di voto, il Giudice estensore presenterà la sentenza al Preside. Nel caso che la sentenza negativa venga impugnata, gli atti di causa saranno trasmessi al tribunale di secondo grado dopo che la parte ha fornito prova di aver effettivamente radicato in quella sede l impugnazione della sentenza. In sede di giudizio di secondo grado, a norma del can , il tribunale appellato notifica alle parti la possibilità di presentare eventuali osservazioni entro un termine prefissato. L ammissione di nuove prove è consentita solo dopo che il collegio ha deciso la trattazione della causa con esame ordinario in secondo grado di giudizio. Art. 31 L uso della lingua Tutti gli atti giudiziali, compresa la sentenza, saranno redatti in lingua italiana. Nelle cause di lingua tedesca o slovena i fedeli hanno diritto che detti atti siano redatti nella rispettiva lingua con la traduzione autenticata in lingua italiana. La traduzione in italiano degli atti di causa venga fatta a cura del Giudice istruttore. Art. 32 La restituzione degli atti processuali I Giudici e il Difensore del vincolo, terminato il loro compito, restituiranno le copie degli atti processuali. L archivio del tribunale è unico. Tutti gli atti processuali saranno pertanto rimessi alla sede regionale per la doverosa conservazione. Art. 33 Il contributo volontario delle parti ai costi della causa Il tribunale di secondo grado trasmette al tribunale di primo grado la copia autentica del decreto di ratifica o la sentenza di appello (cfr. cann e 1509) e comunica il costo della causa in tale

8 grado di giudizio. Il tribunale di primo grado notificherà alle parti i costi complessivi (cioè l insieme dei costi processuali di primo e secondo grado) della causa, illustrando la possibilità di contribuire alla loro copertura in modo del tutto libero e secondo le loro possibilità finanziarie. Alle parti verrà consegnato un modulo di conto corrente intestato alla C.E.I., con il quale è possibile effettuare la predetta contribuzione. Art. 34 Il divieto di passare a nuove nozze Nella sentenza definitiva, ai sensi del can. 1684, 1, si appone alla parte interessata il divieto di celebrare nuove nozze esclusivamente se vi sono fondate ragioni di ritenere che possa sussistere o ripresentarsi la situazione che ha determinato la nullità del matrimonio. La rimozione del divieto spetta all Ordinario del luogo dove viene istruita la pratica per la celebrazione del matrimonio, a norma dell art. 59 del Decreto generale della CEI sul matrimonio canonico. Su richiesta dell Ordinario interessato il tribunale regionale presta gratuitamente la propria assistenza ai fini della rimozione del divieto, iscrivendo in bilancio eventuali spese sostenute. Art. 35 L assistenza alle parti per la delibazione della sentenza canonica Il tribunale di appello, che conclude con provvedimento esecutivo pro nullitate una causa in secondo grado di giudizio, su domanda delle parti interessate alla delibazione della sentenza ecclesiastica con decisione della Corte d Appello competente, cura l inoltro al Supremo tribunale della Segnatura Apostolica della richiesta del decreto di esecutività, previsto dall art. 8, n. 2 dell Accordo di revisione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio Tale decreto va consegnato alla parte che l ha richiesto. Art. 36 Il calendario e gli orari della sede regionale La sede del tribunale regionale è aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle e dalle alle 18.30, eccetto il sabato e i giorni festivi. Resta chiusa nel periodo delle festività natalizie, nel triduo pasquale e nel mese delle ferie estive. Durante tali periodi non decorrono i termini processuali. Modalità per l iscrizione albo degli Avvocati In via di revisione Documenti necessari per l incardinazione della causa Libello, completo di generalità delle parti (nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e indirizzo completo); luogo e data del matrimonio; descrizione concisa dei fatti e indicazione dei motivi sui quali si fonda la richiesta; formulazione precisa del capo d accusa; data e sottoscrizione del richiedente debitamente vidimata. Atto di nomina del Patrono Procuratore, oppure richiesta di Patrono d ufficio, a meno che la parte non preferisca stare in giudizio senza Patrono. Elenco dei testimoni, con indirizzo completo; eventuale richiesta di escussioni tramite rogatoria. Copia integrale dell atto di matrimonio canonico. Estratto per riassunto dell atto di matrimonio rilasciato dall anagrafe civile. Copia (in carta semplice o esemplare fotocopiato) dei provvedimenti civili di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili. Eventuali cartelle cliniche, certificati medici, lettere ed ogni altra documentazione a sostegno del capo d accusa. Capitoli di prova (quesiti) per le parti e per i testi. Versamento delle tasse giudiziarie.

9 Impegnativa economica per l assistenza in giudizio, redatta su modulo predisposto dal Tribunale, debitamente sottoscritta dalla parte interessata e dal Patrono di fiducia. L impegnativa viene vistata dal Vicario Giudiziale. Modalità stabilite dal Tribunale per le spese e per gli onorari della causa Il Tribunale segue le determinazioni previste dall Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI entrate in vigore il 1 marzo 2004.

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