REGOLAMENTO COMMISSIONE PARCELLE

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1 REGOLAMENTO COMMISSIONE PARCELLE Capo I Competenza Art. 1 Competenza Generale Il rilascio di Pareri sulla liquidazione di onorari e spese è di esclusiva competenza del Consiglio dell Ordine al quale l Architetto appartiene, a termine dell art. 5 e 3 della legge 24 Giugno 1923 n Art. 2 Competenza per il territorio La competenza del Consiglio riguarda le prestazioni svolte dai propri iscritti anche fuori dalla Circoscrizione territoriale dell Ordine. Il rilascio dei pareri può essere demandato, a richiesta del professionista interessato e con lo specifico nulla osta del Consiglio dell Ordine di appartenenza, ad altro Consiglio dell Ordine nella cui giurisdizione territoriale si sono svolte le prestazioni. Art. 3 Prestazioni affidate a più ordini professionisti Gli iscritti a questo ed altri Ordini, incaricati congiuntamente o collegialmente, possono chiedere Visti o Pareri a quest Ordine, allegando rinuncia d richiesta di Visto sulle specifiche prestazioni ai rispettivi Ordini di appartenenza, da parte degli altri componenti del gruppo o del collegio. Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche nel caso in cui le prestazioni siano state svolte dall Architetto iscritto a quest Ordine, congiuntamente o collegialmente con professionisti autorizzati per legge a svolgere le stesse prestazioni professionali. Art. 4 Commissioni Pareri Il Consiglio dell Ordine, ai sensi dell art. 42 del R.D n. 2537, si avvale del parere consultivo di un apposita Commissione da esso nominata. Art. 5 Nomina della Commissione Pareri La Commissione Pareri è composta da un numero dispari di componenti, fissato dal Consiglio all atto della nomina, tra cui almeno cinque devono essere residenti nelle cinque aree della Provincia di Napoli: Flegrea, Nord, Nolana, Vesuviana, Costiera. Ciò allo scopo di fornire una più accessibile consulenza in materia tariffaria ai colleghi residenti in tali aree. Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio ed è scelto tra i componenti dello stesso, al fine di assicurare il necessario raccordo tra il Consiglio e la Commissione stessa. Art. 6 Decadenza della Commissione e dei componenti

2 La Commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio dell Ordine. Essa rimane in carica sino ad insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio. I componenti hanno l obbligo di essere presenti a tutte le sedute della Commissione, al fine di garantire il buon funzionamento della stessa. Il componente che si assenta senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive, o che, pur giustificandosi, si assenta per almeno sei sedute consecutive, viene considerato decaduto, e su segnalazione del Presidente della Commissione, viene sostituito dal Consiglio dell Ordine con apposito atto deliberativo. Art. 7 Segreti d ufficio I componenti della Commissione Pareri sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d ufficio; ogni violazione costituisce mancanza deontologica. Capo II - Compiti Art. 9 La Commissione svolge i seguenti compiti a) il Presidente della Commissione organizza e coordina il lavoro, provvedendo alla convocazione dei componenti ed a quella delle parti, quando lo ritenga necessario e in piena autonomia; b) la Commissione predispone tutti gli accorgimenti necessari per facilitare la procedura dei lavori a cui essa è preposta; c) la Commissione redige gli schemi dei Pareri o Visti di congruità da sottoporre al Consiglio per l approvazione; d) propone al Consiglio le opportune iniziative per la risoluzione di rilievi e problemi evidenziati nel corso dell istruttoria delle pratiche; e) cura, in collaborazione con il responsabile del Notiziario dell Ordine, l informazione agli iscritti in materia tariffaria; f) collabora con la Commissione preposta alla computerizzazione dei servizi dell Ordine, per mettere a punto i sistemi operativi relativi al settore di competenza; g) assolve agli altri incarichi indicati dal Consiglio, che abbiano attinenza con i compiti specifici della Commissione. Capo III Richiesta di pareri Art. 10 Persone fisiche e giuridiche che possono chiedere i pareri Il Parere sulla liquidazione delle parcelle, può essere chiesto, oltre che dal professionista che ha svolto le prestazioni, anche dal committente. Art. 11 Pareri sulla liquidazione delle parcelle Il Consiglio dell Ordine rilascia:

3 a) Visto preventivo; b) Visto di congruità; c) Parere motivato; d) Visto di corrispondenza Visto preventivo: il Consiglio su proposta della Commissione potrà rilasciare Visti preventivi su prestazioni da effettuarsi. Questi non saranno impegnativi né per il professionista né per il committente e verranno rilasciati in carta semplice. I diritti versati per tali Visti saranno stornati in fase di rilascio del Visto di congruità o Parere motivato, sulle specifiche prestazioni. Visto di congruità: il Consiglio rilascia Visti di congruità, su proposta della Commissione, la quale verifica la parcella in base agli elaborati a corredo dell istanza e sulla scorta di quanto dichiarato dal professionista. Parere motivato: il Consiglio rilascia Parere motivato, su proposta della Commissione, la quale elabora la parcella solo dopo aver esaminato gli atti e gli elaborati a corredo dell istanza. Visto di corrispondenza: il Consiglio rilascia Visto di corrispondenza, su proposta della Commissione, per permettere l avvio di un procedimento monitorio, questo deliberato consiliare del Art. 12 Documenti da esibirsi da parte del professionista Il Professionista che chiede il Visto preventivo su prestazioni da effettuarsi, deve presentare alla Segreteria dell Ordine, all atto dell assunzione del protocollo, i seguenti documenti: a) Richiesta di emissione del Visto su modello predisposto; b) Copia della delibera o lettera di incarico; c) Parcella in triplice copia redatta dal richiedente. Il professionista che chiede il Visto di congruità sulla liquidazione della parcella, deve integrare i documenti suindicati con i seguenti: d) relazione cronologica dettagliata dell incarico e dello svolgimento dello stesso; e) gli elaborati grafici e fotografici e tutto quanto possa essere necessario a dimostrare il lavoro compiuto e dichiarato, per una corretta applicazione sia della categoria dei lavori sia della Tab. B della Tariffa Professionale; f) elenco dettagliato degli elaborati e di tutto il materiale presentato di cui al punto e). Il Professionista che chiede il Parere motivato deve presentare tutta la documentazione di cui ai commi precedenti in duplice copia, di cui una sarà trattenuta dall Ordine. Le richieste prive della documentazione stabilita ai punti precedenti non saranno istruite. Art. 13 Documenti da esibirsi da parte del committente Il Committente, privato o pubblico, che chiede il Visto di congruità o Parere motivato sulla liquidazione di onorari professionali, deve presentare alla segreteria dell Ordine, nel cui Albo il professionista è iscritto, insieme alla domanda su modello prestampato: a) copia della delibera o lettera d incarico;

4 b) relazione cronologica dei rapporti intercorsi con il professionista, con le eventuali osservazioni o contestazioni motivate sulla parcella, con la esplicita dichiarazione di assumere la piena responsabilità sulle notizie fornite; c) tutti i documenti ed elaborati in suo possesso, atti a comprovare le dichiarazioni e le eventuali contestazioni; d) elenco di tutto il carteggio prodotto. Art. 14 Diritti per la liquidazione delle parcelle I diritti per il rilascio di Visti o Pareri sono fissati dal Consiglio dell Ordine con propria deliberazione. Capo IV Procedura di liquidazione Art. 15 Designazione del relatore-istruttoria Ogni pratica di Visto o di Parere, sarà dal Presidente della Commissione, affidata a due relatori. L istruzione delle pratiche sarà condotta al termine entro il più breve tempo possibile, tenendo debitamente conto dell ordine cronologico di presentazione, che si evince dal numero di protocollo. La eventuale sospensione dell esame della pratica, sarà motivata e annotata su appositi modelli. Art. 16 Richiesta di audizione delle parti Le parti interessate alla liquidazione delle parcelle, potranno essere sentite personalmente. Allorquando la domanda di liquidazione è avanzata dal committente, il professionista interessato dovrà essere invitato a prendere cognizione delle osservazioni e di eventuali contestazioni, onde fornire chiarimenti. Art. 17 Criteri di valutazione Le parcelle comunque siano prodotte, verranno esaminate in base alle norme della Tariffa Professionale, oppure in conformità a particolari accordi tra le parti, sempreché il compenso pattuito non sia inferiore a quanto stabilito dalla tariffa. Gli importi degli onorari e delle spese relative alle prestazioni svolte, verranno valutate sulla base dei documenti esibiti, nonché facendo fede alle dichiarazioni fornite dal professionista. Al fine di precisare il più possibile, nella loro effettiva consistenza le prestazioni effettuate, saranno tenute presenti le osservazioni, deduzioni e controdeduzioni delle parti, nonché i documenti esibiti e le risultanze di eventuali audizioni. Il giudizio verrà espresso indipendentemente da speciali accordi tra le parti o irregolari prassi riduttive in contrasto con la Tariffa Professionale, salvo diverse norme stabilite per legge. Art. 18 Trasmissione al Consiglio La proposta di Parere emessa dalla Commissione, comprenderà in un unico fascicolo organicamente completo:

5 a) la copia della parcella presentata per la vidimazione; b) la copia della parcella redatta nella forma proposta alla Commissione; c) gli atti e gli elaborati a corredo dell istanza. Art. 19 Emissione di Visto o Parere Al termine dell istruttoria, il Presidente della Commissione, trasmetterà al Consiglio la proposta di parcella stilata dai relatori designati. Il Consiglio delibererà sia sull articolazione che sulla liquidazione della parcella in esame. Art. 20 Validità del Regolamento Il presente regolamento è in vigore a seguito approvazione da parte del Consiglio nella tornata del

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