CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA
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- Marco Scognamiglio
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1 CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA ********* Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione ex artt. 13 comma 9 e 29 comma 1 lett. b), l) e o), nonché comma 3 lett. b) della legge 247/2012. (Approvato nella seduta del Consiglio del 5 ottobre 2015) Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento individua e disciplina i procedimenti originati dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro eredi) richiedono al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Vicenza il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi all attività sia di assistenza giudiziale che stragiudiziale, determinando gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e la stessa Commissione. 2. Il regolamento disciplina altresì ogni altra richiesta di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti proveniente dall autorità giudiziaria. Art. 2 - Presentazione dell istanza e termine iniziale del procedimento 1. L interessato al rilascio del parere di congruità presenta apposita istanza presso la segreteria dell Ordine, correlandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla valutazione dell attività professionale. 2. L istanza, con i documenti allegati, deve essere presentata dall iscritto anche in formato digitale via posta elettronica certificata secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dall Ordine; i documenti potranno essere allegati consegnando altresì apposito supporto informatico. La copia della istanza e della documentazione prodotta in formato digitale verrà conservata nell archivio del Consiglio dell Ordine. 3. Con la sottoscrizione dell istanza l interessato certifica la corrispondenza all originale dell eventuale documentazione depositata su supporto informatico. Con il deposito dell istanza, si intende che l interessato acconsente al trattamento dei propri dati da parte della Commissione e del Consiglio dell Ordine ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento. 1
2 4. La data di presentazione dell istanza alla Segreteria dell Ordine, attestata dal relativo protocollo ovvero dalla ricevuta della consegna elettronica della p.e.c., costituisce il termine iniziale del procedimento. 5. L entrata in vigore delle disposizioni relative alla presentazione in formato digitale è condizionata dall adeguamento tecnico delle procedure dell Ordine; fino alla comunicazione dell avvio di tale disponibilità l istanza è depositata in duplice originale in formato cartaceo accompagnata dalla documentazione del fascicolo parimenti in formato cartaceo; è comunque in facoltà dell istante depositare l istanza e la documentazione su supporto informatico. 6. La presentazione in forma cartacea è altresì prevista nel caso di istanza di interessati che non siano forniti di posta elettronica certificata e firma digitale, ovverosia nel caso di istanze provenienti dall Autorità giudiziaria, nel qual caso potranno adottarsi le forme previste dai relativi accordi tra l Ordine degli Avvocati ed Ufficio giudiziario interessato. Art. 3 - Nomina del consigliere delegato e avvio del procedimento 1. A seguito della presentazione dell istanza, la Segreteria forma un fascicolo contenente l istanza e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo e rimettendo il fascicolo al Consigliere Coordinatore della Commissione parcelle, che provvede quanto prima ad assegnarlo ad un componente della Commissione. 2. Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento, a sensi dell art. 5 L 241/1990, esercitando i poteri e le funzioni di cui all art. 6 della stessa Legge (e tenendo conto dell obbligo di astensione di cui all art. 6 bis della medesima Legge). 3. Il Consigliere delegato, con l ausilio della segreteria del Consiglio, provvede a comunicare l avvio del procedimento amministrativo, ove possibile a mezzo p.e.c., sia all istante e sia alla persona o soggetto giuridico in favore del quale sono effettuate le prestazioni di cui alla parcella oggetto del richiesto parere, invitando l assistito a formulare eventuali osservazioni o deduzioni nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, con l avviso che lo stesso ha il diritto di accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all art. 24 della legge 241/1990 ed del relativo regolamento attuativo e previa corresponsione se dovuta dei diritti di copia. Nei casi di particolare urgenza si applica quanto previsto dall art. 8, comma 2. 2
3 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di istanze provenienti dall Autorità giudiziaria già facenti parte di procedimenti giurisdizionali. Art. 4 - Istanze in prevenzione 1. Ai fini dell art. 13, comma 9, della legge 247/2012 il presente regolamento disciplina altresì le istanze presentate dalla parte assistita o dalle parti assistite che formulano riserve od osservazioni alla comunicazione dell avvocato circa i compensi come liquidati nelle richieste di compenso professionale. 2. In tali casi le istanze possono essere depositate in segreteria dell Ordine in formato cartaceo con la sottoscrizione delle parti interessate effettuata in presenza del funzionario dell Ordine. Le istanze di prevenzione possono essere presentate via posta, anche elettronica, allegando alla istanza copia fotostatica del documento di riconoscimento. 3. Le istanze di prevenzione contengono le riserve o le osservazioni che vengono formulate al professionista circa l entità o congruità dei compensi, come dallo stesso liquidati e richiesti e sono corredate dalla documentazione di interesse che le parti vogliono sottoporre all attenzione dell Ordine. 4. A seguito della presentazione dell istanza, la Segreteria forma un fascicolo contenente l istanza e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo e rimettendo il fascicolo al Consigliere Coordinatore della Commissione parcelle, che provvede quanto prima ad assegnarlo ad un componente della Commissione. 5. Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento, a sensi dell art. 5 L 241/1990, esercitando i poteri e le funzioni di cui all art. 6 della stessa Legge (e tenendo conto dell obbligo di astensione di cui all art. 6 bis della medesima Legge). 6. Il Consigliere delegato, con l ausilio della segreteria del Consiglio, provvede a comunicare l avvio del procedimento amministrativo, ove possibile a mezzo p.e.c., sia all istante e sia al professionista del cui compenso si discuta. Nella comunicazione alla parte istante si informa che nel caso di presentazione della parcella per la liquidazione dei compensi verranno valutate le osservazioni formulate. 7. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l avviso che le parti possono rivolgersi al Consiglio dell Ordine, ai sensi dell art. 13, comma 9 e dell art. 29, comma 1, lett. o) della legge 247/2012, affinché si esperisca un tentativo di conciliazione. 3
4 8. L istanza di prevenzione viene archiviata per: - assenza di richieste o attività da parte delle parti interessate e del professionista nel termine di sei mesi dal deposito dell istanza; - liquidazione e opinamento della parcella del professionista; - accordo intervenuto sui compensi ai sensi dell art. 29, comma 1, lett. o) della legge 247/2012. Art. 5 - Tentativo di conciliazione 1. Qualora fosse richiesto dalle parti, il Consigliere Delegato fissa senza indugio la convocazione per un tentativo di conciliazione dandone comunicazione agli interessati. 2. Nella data fissata per la comparizione delle patri, il Consigliere Delegato assistito di norma da altro Consigliere, esperisce il tentativo di conciliazione: ove si rendano opportuni approfondimenti delle questione finalizzati alla conciliazione, il Consigliere Delegato fissa la data di una nuova comparizione. 3. Qualora le parti manifestino la volontà di conciliarsi il Consigliere Delegato redige il relativo verbale, nel quale viene dato atto delle condizioni e dei termini sostanziali dell intervenuto accordo conciliativo nonché delle modalità della sua esecuzione ai sensi dell art. 29, comma 1, lett. o) della legge 247/ Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo con il verbale di comparizione delle parti interessate verrà dato atto semplicemente della loro presenza avanti al Consigliere Delegato ai fini della attestazione di avvenuto esperimento del procedimento. Art. 6 - Competenze della Commissione e del Consiglio dell Ordine. Motivazione e comunicazione del provvedimento 1. Se nessuna delle parti richiede il tentativo di conciliazione il Consigliere Delegato provvede all istruttoria e, previo eventuale espletamento di ulteriore istruttoria e/o comunicazione al professionista della sussistenza di motivi ostativi all accoglimento dell istanza come proposta, riferisce le proprie conclusioni alla Commissione, proponendo il provvedimento da adottare. Medesima proposta viene formulata in caso di mancata conciliazione fra le parti ovvero di parere richiesto dall Autorità giudiziaria. 4
5 2. Fino all adozione del provvedimento finale l istante può rinunciare al parere, corrispondendo comunque all Ordine, a titolo di diritti di segreteria, una somma pari allo 0,50% dell importo richiesto e nella misura massima di Euro 100, Esaurito l esame della parcella la Commissione adotta il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto della richiesta dell istante. Parimenti provvede alla formulazione del parere all Autorità giudiziaria. 4. Il parere con l opinamento della parcella adottato deve essere, in ogni caso, motivato sia pure succintamente e viene comunicato alle parti assistite nel caso di istanza di liquidazione presentata dal professionista. Nel caso di istanza di prevenzione viene comunicato che il relativo procedimento è archiviato con la liquidazione dei compensi professionali. Nel caso di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti proveniente dall Autorità giudiziaria, il parere motivato viene trasmesso unicamente all Autorità che ha richiesto il parere. 5. La comunicazione all istante dell emissione del provvedimento è a cura della segreteria dell Ordine, che vi potrà provvedere anche a mezzo di PEC. 6. I provvedimenti relativi alla liquidazione o pareri di compensi superiori ad Euro (cinquantamila) ai sensi dell art. 9 del Regolamento interno del Consiglio dell Ordine approvato con delibera 15 giugno 2015, sono rimessi alla competenza plenaria del Consiglio. 7. Nel caso di presentazione per l opinamento o parere di un unica parcella per attività professionale prestata in distinte attività, ai fini del valore previsto al comma precedente si ha riguardo alla singola fase processuale o attività autonoma, con riferimento a quanto richiesto in liquidazione. 8. Ai sensi dell art. 9 del Regolamento interno del Consiglio dell Ordine la Commissione può deliberare di rimettere la decisione alla seduta plenaria del Consiglio in ragione della particolarità della questione o della necessità di un orientamento di massima di particolare importanza. Art. 7 - Istanze di riesame, di annullamento o altri ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione ed opinamento 1. Le istanze di riesame, di annullamento o altri ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione ed opinamento presentati sia dalle parti assistite sia da parte dei 5
6 professionisti sono rimessi alla competenza plenaria del Consiglio dell Ordine. Non sono ammissibili istanze di riesame, di annullamento o altro alle richieste di parere sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti proveniente dall autorità giudiziaria una volta reso il richiesto parere. 2. L istruttoria per il consiglio è svolta da Consigliere diverso da quello inizialmente incaricato dell istruttoria del provvedimento in contestazione. 3. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste dall art. 3 circa la comunicazione dell avvio del procedimento. Art. 8 - Termine finale del procedimento e sospensione dei termini 1. Il procedimento deve concludersi di norma nel termine di 120 (centoventi) giorni dall apertura: il procedimento si conclude con l adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) o nega il richiesto parere di congruità. 2. In casi particolari di motivata urgenza, anche in relazione al possibile pregiudizio dell istante dovuto al trascorrere del tempo, rappresentate dall istante nella richiesta di opinamento del parere, l attività di opinamento e liquidazione viene effettuata con ogni sollecitudine ed il termine di cui all art. 3, comma 3, può essere ridotto fino alla metà. 3. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, comunque per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per la comunicazione da parte del Consigliere delegato della sussistenza dei motivi ostativi all accoglimento dell istanza così come formulata dal Professionista e, comunque, qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dall istante ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso della Commissione o non direttamente acquisibili, a cura dell interessato, presso altra pubblica Amministrazione. 4. La sospensione decorre dalla domanda d integrazione documentale e il residuo termine riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti, attestato dal relativo protocollo. 5. Tutti i termini previsti per gli adempimenti di cui al presente Regolamento sono sospesi dal 1 al 31 agosto di ogni anno. 6
7 Art. 9 - Costo del parere e rilascio copie. Ritiro documenti 1. Il rilascio di copia del parere all interessato è subordinato al versamento di una tassa pari al 3% (tre per cento) dell ammontare dei compensi liquidati. 2. Il pagamento della sopra detta tassa conferisce il diritto dell interessato a ottenere copia conforme del provvedimento adottato dalla Commissione ovvero dal Consiglio a seconda della rispettiva competenza, da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso. 3. Il controinteressato, previo pagamento dei relativi diritti come quantificati con delibera del Consiglio, può sempre conseguire copia degli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all art. 24 della legge 241/90 e del relativo regolamento attuativo. 4. A seguito dell emissione del parere (o della rinuncia allo stesso), l istante deve ritirare tutta la documentazione cartacea depositata presso l Ordine entro 30 (trenta) giorni, mentre la copia in formato digitale verrà conservata nell archivio del Consiglio. Art Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 dicembre 2015 e si applica alle richieste di liquidazione e parere depositate dopo tale data. ***** 7
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