PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO
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- Ladislao Simone
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1 Al servizio di gente REGIONE unica FRIULI VENEZIA GIULIA PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO UDINE 13/09/2011 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTERAZIONE SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI
2 Domanda Richiesta ulteriore documentazione SI comunicazione visita NO Comunicazione non accoglimento domanda Decreto Accreditamento con riserva Accreditamento con riserva Visita Nuovo sopralluogo Piano di adeguamento Verbale di verifica NO requisiti E Verbale di verifica NO requisiti non E SI Monitoraggio SI Riesame NO requisiti E Verbale di verifica Accreditamento SI NO requisiti E Decreto di non accreditamento Decreto di accreditamento
3 Programma regionale di accreditamento delle strutture di ricovero e di specialistica ambulatoriale (1). La DGR 1436 del 28 luglio 2011 ha approvato la procedura e i requisiti per l accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale. I requisiti - suddivisi in generali, di degenza e ambulatoriali- sono applicabili sia alle strutture pubbliche sia a quelle private e completano il programma di accreditamento regionale delle strutture sanitarie con l esclusione delle strutture afferenti all area materno infantile e all area dell emergenza i cui requisiti saranno disciplinati con successivi provvedimenti in conformità agli atti programmatori regionali. Scadenza:
4 Programma regionale di accreditamento delle strutture di ricovero e di specialistica ambulatoriale (2). La DGR 1437 del 28 luglio 2011, sulla base della determinazione del fabbisogno nella branca specialistica di oculistica, ha stabilito di concedere l accreditamento alle strutture ambulatoriali private autorizzate allo svolgimento di interventi sul cristallino dell Area vasta Udinese, previa verifica della conformità ai requisiti -generali e ambulatoriali- e mediante la procedura di accreditamento adottati con la DGR 1436 del 28 luglio Scadenza:
5 Riferimenti normativi IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO NELLA legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall art. 2, comma 100, della legge n. 191 (legge finanziaria 2010) legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali, DGR /07/2011 Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 5 - l 296/2006, art 1 comma 796, lett t - programma regionale di accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale. approvazione definitiva requisiti e procedura. DGR /07/2011 Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 5 - accreditamento istituzionale nella branca specialistica di oculistica delle strutture ambulatoriali private autorizzate allo svolgimento di interventi sul cristallino. approvazione definitiva del fabbisogno.
6 Chi può presentare la domanda (1) IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO NELLA Per la DGR 1436/2011, le strutture private provvisoriamente accreditate nelle branche specialistiche per le quali risultano titolari di convenzione con le Aziende Sanitarie della Regione: 1. le Case di cura private e le strutture ambulatoriali classificate come provvisoriamente accreditate dalla legge regionale , n. 30; 2. le strutture private accreditate ai sensi della D.G.R , n. 1852, classificate come provvisoriamente accreditate dalla legge regionale , n. 9.
7 Chi può presentare la domanda (2) Per la DGR 1437/2011, le strutture private ambulatoriali in possesso di autorizzazione nella branca specialistica di oculistica, incluso lo svolgimento di interventi sul cristallino, dell Area vasta Udinese, con sede operativa, pertanto, nella sola Provincia di Udine.
8 Quando si può presentare la domanda, come e dove (1) La domanda per la concessione dell accreditamento può essere presentata dal 10 agosto 2011 al 10 febbraio 2012 compreso. La domanda deve essere redatta secondo il facsimile allegato alla DGR 1436/2011 e deve essere inoltrata alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [email protected]
9 Quando si può presentare la domanda, come e dove (2) La domanda deve contenere : la sede e la denominazione della struttura sanitaria le generalità del titolare o del rappresentante legale, se il richiedente è persona giuridica l elenco delle branche specialistiche per le quali la struttura è in possesso dell autorizzazione e per le quali chiede l accreditamento, comprensivo del numero dei posti letto se si tratta di struttura di degenza
10 Quando si può presentare la domanda, come e dove (3) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: la documentazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998 la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impiegato nella struttura la planimetria 1:100 dei locali, con destinazione d uso, in duplice copia il questionario di autovalutazione il piano della formazione il piano della qualità la carta dei servizi l organigramma
11 Modalità di compilazione del questionario di autovalutazione dei requisiti Il questionario di autovalutazione è costituito da tre tabelle, corrispondenti ai requisiti generali, specifici delle strutture di degenza per acuti e post acuti e specifici delle strutture ambulatoriali. Le Case di cura devono effettuare l autovalutazione dei requisiti di tutte le tabelle, le strutture ambulatoriali devono compilare solo le tabelle relative ai requisiti generali e specifici delle strutture ambulatoriali. Alcuni requisiti sono contrassegnati dalla lettera E in quanto si tratta di requisiti essenziali che devono essere in possesso della struttura al momento della domanda di accreditamento.
12 Istruttoria La Direzione Centrale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione effettua un controllo sulla regolarità e sulla completezza delle stesse e comunica alla struttura interessata l avvio del procedimento; in caso di incompletezza della documentazione può richiederne un integrazione; procede alla costituzione del gruppo di valutazione e concorda con la struttura la data del sopralluogo finalizzato alla verifica dei requisiti; il procedimento si conclude entro 180 giorni dall invio della comunicazione
13 Visita di accreditamento IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO NELLA Il gruppo di valutazione, in base ai risultati degli accertamenti effettuati all interno della struttura che possono articolarsi in uno o più sopralluoghi, in relazione alla sua complessità organizzativa redige un verbale contenente la descrizione delle conformità o non conformità accertate, nonché un giudizio sintetico sulla struttura. Il verbale viene sottoscritto dai componenti del gruppo di valutazione e dal legale rappresentante della struttura, o da un suo delegato, per accettazione
14 Lista delle evidenze Al fine di pervenire ad una interpretazione univoca dei requisiti, a garanzia della correttezza e coerenza della procedura di valutazione, è stata costruita una prima lista delle evidenze, condivisa dal gruppo tecnico con i 4 OMCEO, AIOP e FEDERSALUTE negli incontri per la definizione dei requisiti di accreditamento. Tale strumento sarà successivamente integrato sulla base dell esperienza svolta durante il processo di valutazione.
15 Giudizio La verifica dei requisiti di accreditamento può determinare un giudizio: di accreditabilità a pieno titolo, qualora la struttura risulti conforme ai requisiti, essenziali e non essenziali di accreditabilità con riserva, qualora la struttura risulti non conforme ad uno o più requisiti non essenziali e necessiti di un piano di adeguamento di non accreditabilità, qualora la struttura non risulti conforme ad uno o più requisiti essenziali, indicati con la lettera E
16 Non conformità a requisiti essenziali IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO NELLA Qualora il gruppo di valutazione accerti la non conformità di uno o più requisiti essenziali di accreditamento, riporta le non conformità nel verbale e sospende la formulazione del giudizio di non accreditabilità. La Direzione Centrale, sulla base delle non conformità risultanti dal verbale, dispone un nuovo sopralluogo da svolgersi non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dal primo. Qualora nel nuovo sopralluogo venga accertata la conformità ai requisiti essenziali viene formulato un giudizio di accreditabilità a pieno titolo, qualora venga accertata la non conformità ad uno o più requisiti essenziali di accreditamento, il verbale redatto dal gruppo di valutazione - sottoscritto dai valutatori e dal rappresentante della struttura - riporta la descrizione delle non conformità accertate e il giudizio di non accreditabilità
17 Riesame (1) Entro 15 giorni dalla conclusione degli accertamenti da parte del gruppo di valutazione, il Direttore Centrale, prima della adozione del provvedimento di non accreditamento, comunica alla struttura i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la struttura può presentare per iscritto alla Direzione Centrale osservazioni e/o documenti, che vengono valutati dal gruppo di riesame.
18 Riesame (2) Qualora il rappresentante della struttura non concordi sul giudizio di non accreditabilità formulato dal gruppo di valutazione e non sottoscriva il verbale, può chiedere che vengano riportate nello stesso le proprie osservazioni. Il verbale viene assegnato al riesame del Direttore dell Area competente in materia di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie della Direzione Centrale, del Coordinatore della struttura Stabile in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie della Direzione Centrale e di un professionista esperto in materia di assistenza sanitaria, che possono convocare il gruppo di valutazione per acquisire eventuali chiarimenti.
19 Riesame (3) Il gruppo del riesame della Direzione Centrale, a conclusione della propria attività, redige un verbale che può contenere: 1) la modifica del precedente giudizio di non accreditabilità e l individuazione di un piano di adeguamento, qualora le succitate osservazioni siano state ritenute rilevanti; 2) la conferma del precedente giudizio di non accreditabilità, qualora le stesse osservazioni siano state ritenute non rilevanti o infondate.
20 Domande?
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