ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

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1 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA VADEMECUM LIQUIDAZIONE E PARERI PARCELLE PROFESSIONALI *** Con questo vademecum si vogliono fornire alcune indicazioni ai Colleghi che si trovassero nella necessità di far liquidare/opinare la parcella nei confronti del proprio cliente. Per ogni informazione di dettaglio si rimanda alla lettura del regolamento adottato dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 5 ottobre La funzione di opinamento delle parcelle è stata confermata dalla legge professionale forense del 2012 (legge 31 dicembre 2012 n. 247). L art. 13, comma 9 della l.p.f. prevede che: In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell avvocato in relazione all opera prestata Inoltre il parere è ancora previsto (per la parte di normativa da ritenersi ancora applicabile) nel caso di ricorso al procedimento di ingiunzione da parte del professionista. Il 5 ottobre scorso il Consiglio ha approvato un nuovo regolamento per l opinamento delle parcelle; la sua adozione è stata necessitata da alcune sentenze del TAR (anche di quello per il Veneto) che hanno deciso per la adozione, a pena di nullità, della procedura di cui alla legge 241/90 per la informativa ai controinteressati, nonché dai principi dettati dall Autorità Nazionale Anticorruzione. I colleghi interessati sono quindi pregati di attenersi, in futuro, a quanto prevede il regolamento in questione che troverà applicazione dalle liquidazioni presentate dal 1^ dicembre CHI PUO PROPORRE LA LIQUIDAZONE. Il Consiglio dell Ordine (ovvero la Commissione appositamente costituita in seno al Consiglio a seconda della competenza per valore) è competente all opinamento delle parcelle professionali dei propri iscritti. Non sono possibili pertanto liquidazioni/opinamenti di parcelle di avvocati iscritti in altri Fori per attività svolta presso gli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Vicenza, anche se svolta assieme ad avvocato iscritto al Foro di Vicenza. 1

2 L istanza di liquidazione può essere presentata anche dagli eredi dell iscritto venuto a mancare (art. 1 regolamento) entro tre anni dalla morte del professionista (art. 67 R.D.L. 27 novembre 1933 n da ritenersi ancora applicabile). MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DISPOSIZIONE TRANSITORIA. Si rinvia a quanto previsto dal regolamento (art. 2). L Ordine si sta dotando di un adeguato programma informatico che possa in un prossimo futuro gestire il procedimento di opinamento in via telematica. In questa prospettiva i Colleghi interessati: - Potranno presentare la domanda di liquidazione firmata digitalmente spedendola in posta elettronica certificata; - La documentazione da allegare alla domanda dovrà essere inviata in allegato alla p.e.c. contenente l istanza di opinamento. Fintantoché non sarà operativo tale sistema (del quale verrà data adeguata notizia a tutti i Colleghi) la procedura è la seguente: - Domanda di liquidazione (in doppio originale) in forma cartacea sottoscritta dal richiedente con relazione illustrativa e parcella sottoposta ad opinamento; - Documentazione di interesse per la valutazione della parcella in forma cartacea in apposito fascicolo con indice (fascicolo con documentazione che verrà restituita all esito del ritiro del provvedimento di liquidazione); - Copia della documentazione presentata da spedire in via telematica (a mezzo posta elettronica) ovvero su supporto informatico. Questa disposizione è conseguenza del fatto che si rende necessario un archivio (riservato) dei provvedimenti di liquidazione in caso di contestazione giudiziaria del provvedimento. Ai fini di agevolare l attività del Colleghi è stato predisposto un modello in word di istanza tipo contenente le informazioni di interesse per la corretta liquidazione. Tale modello, scaricato ed implementato per le parti di interesse, può facilitare sia che deve redigere la richiesta, sia chi la deve esaminare. 2

3 QUALE TARIFFA/PARAMETRO APPLICARE NELLA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SUCCESSIONE DELLE TARIFFE E DEI PARAMETRI La questione della successione temporale dei regolamenti sui compensi degli avvocati (comprendente una norma come l art. 9 del d.l. 24 gennaio n. 1 che abrogava tutte le tariffe professionali) non è agevole. Possono essere riassunte le questioni sulle quali vi è una certa convergenza da parte della giurisprudenza di legittimità. In precedenza il sistema delle tariffe professionali (l ultimo è il d.m. 8 aprile 2004 n. 127) distingueva i compensi in diritti ed onorari: - Per i diritti si riteneva che la prestazione si esaurisse con il compimento della relativa attività, per cui il compenso applicabile (nel caso di attività svolta durante la vigenza di diverse tariffe) era quello previsto dalle disposizioni in vigore al momento in cui la singola prestazione era stata compiuta; - Per gli onorari, considerato che la difesa è un attività unitaria che si completa all esaurimento del mandato, si concludeva che la tariffa applicabile (indipendentemente dal momento dello svolgimento della difesa) era quello stabilito al momento della conclusione dell incarico. La materia poi è stata disciplinata non più con tariffe (che prevedevano limiti minimo e massimo di carattere inderogabili) ma con il sistema dei parametri di riferimento con fissazione di un valore medio e percentuali di scostamento variabili verso l alto o verso il basso, tendenzialmente non vincolanti (d.m. 20 luglio 2012 n. 140, pubblicato il 22 agosto 2012 entrato in vigore il giorno successivo 23 agosto 2012 e d.m. 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato il 2 aprile 2014 ed entrato in vigore il giorno 3 aprile 2014). Comunque sia il principio che sembra ritenuto ancora di carattere generale, è che il diritto al compenso maturi nel momento della conclusione dell attività professionale e a questo occorre far riferimento per determinare il sistema tariffario o parametrico da applicare. Una volta determinata la tariffa da applicare questa si applicherà a tutta l attività professionale, anche se svolta sotto la vigenza di precedenti sistemi. In sintesi si dovrà fare riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (p.es. con la decisione della lite o del procedimento giudiziario, con la 3

4 conciliazione delle parti, con la revoca o rinuncia dell incarico o con il momento di compimento dell ultima prestazione). Ricapitolando in via esemplificativa: - Prestazioni professionali concluse tra il 2 giugno 2004 e il 22 agosto 2012 : si applicano le tariffe di cui al d.m. 127 del 2004 con la distinzione dell attività in diritti e onorari; - Prestazioni professionali concluse dal 23 agosto 2012 al 2 aprile 2014: si applicano i parametri di cui al d.m. 140 del 2012; - Prestazioni professionali concluse dal 3 aprile 2014 in avanti: va applicato il d.m. 55 del INCARICHI CONGIUNTI: Ai sensi della legge professionale, è soggetta a parere per l opinamento l attività del singolo professionista, per cui non possono essere opinati compensi in solido a due o più iscritti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma istanza indicando l attività specificatamente dallo stesso svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti. PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI: Occorre ricordare che l attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l attività giudiziale è di regola liquidata separatamente in base ai parametri per l attività stragiudiziale se riveste una autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale (art. 20 d.m. 55/2014). Per il riconoscimento di tale compenso è opportuno che il Collega espliciti le ragioni di autonomia dell attività stragiudiziale rispetto a quella giudiziale. PROCEDURA DI OPINAMENTO: La procedura di opinamento è quella prevista dagli articoli 3 e 6 del regolamento citato. Come già anticipato, l avvio del procedimento viene comunicato al cliente (con allegata l istanza di liquidazione) con assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni e la possibilità di consultare la documentazione presentata dal Collega ai fini della liquidazione. 4

5 ISTANZE IN PREVENZIONE: Le istanze di prevenzione previste dall art. 4 del regolamento sono quelle richieste presentate dal cliente o dalla parte assistita e che formulano riserve od osservazioni alla comunicazione dell avvocato circa i compensi, come liquidati nelle richieste di compenso professionale. Anche tali istanze prevedono una forma di contraddittorio con l iscritto e la possibilità della richiesta di un tentativo di conciliazione ai sensi dell art. 13, comma 9, della legge 247/2012. La presentazione di una istanza di prevenzione non impedisce all iscritto di presentare l istanza di liquidazione della parcella professionale. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE: Il tentativo di conciliazione è disciplinato dall art. 5 del regolamento e può essere richiesto sia dall iscritto che dal cliente o dalla parte assistita. Si rimanda per la procedura all art. in commento. ORGANO COMPETENTE PER LA LIQUIDAZIONE. Il parere sulla parcella verrà adottato dall apposita Commissione costituita in seno al Consiglio e competente per l opinamento delle parcelle e pareri sulla liquidazione dei compensi. I provvedimenti relativi alla liquidazione o pareri di compensi superiori ad Euro (cinquantamila), sono rimessi invece alla competenza plenaria del Consiglio. Nel caso di presentazione per l opinamento o parere di un unica parcella per attività professionale prestata in distinte attività, ai fini del valore previsto al punto precedente si ha riguardo alla singola fase processuale o attività autonoma, con riferimento a quanto richiesto in liquidazione. TASSA DI OPINAMENTO E DIRITTI DI SEGRETERIA: Opportuno ricordare che il rilascio di copia del parere all interessato è subordinato al versamento di una tassa pari al 3% (tre per cento) dell ammontare dei compensi liquidati. Il pagamento della sopra detta tassa conferisce il diritto dell interessato a ottenere copia conforme del provvedimento adottato dalla Commissione ovvero dal Consiglio a seconda della rispettiva competenza, da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso. 5

6 Fino all adozione del provvedimento finale l istante può rinunciare al parere, corrispondendo comunque all Ordine, a titolo di diritti di segreteria, una somma pari allo 0,50% dell importo richiesto e nella misura massima di Euro 100,00 *** Come già ricordato, nell apposita sezione del sito dell Ordine è disponibile la documentazione di interesse che può aiutare i Colleghi nella predisposizione delle istanza di liquidazione (regolamento consiliare, presente vademecum e uno schema tipo di istanza che può essere integrato con le circostanze del caso). La Commissione Parcelle 6

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