Tremonti quater in bilancio

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Tremonti quater in bilancio Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Registrazioni contabili L articolo 18, D.L. n. 91/2014 introduce un incentivo per l acquisto, da parte dei titolari del reddito d impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) di beni strumentali nuovi. L agevolazione si applica alle imprese in attività al 25 giugno 2014, ed è riconosciuta per gli investimenti: di importo superiore ad ,00; effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015; effettuati per l acquisto di beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco Il beneficio fiscale in esame si concretizza in un credito d imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. In attesa di chiarimenti ufficiali sulla contabilizzazione del credito si ritiene necessario analizzare come avviene l imputazione in bilancio secondo quanto previsto peri i credito d imposta dal principio contabile nazionale OIC 25. Premessa L art. 18, D.L. n. 91/2014 prevede che l agevolazione in esame spetti ai soggetti titolari di reddito d impresa, compresi coloro che hanno iniziato l attività: da meno di 5 anni alla data del (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014); dal Come per la Tremonti-ter, l agevolazione è riservata esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d impresa residenti in Italia (sono esclusi i lavoratori autonomi). 1

2 CREDITO IMPOSTA (Soggetti interessati) Titolari reddito impresa NO Lavoratori autonomi Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti: di importo superiore a (per singolo bene); effettuati dal al ; in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007; effettuati in strutture ubicate in Italia. Beni di importo pari o superiore a INVESTIMENTI AGEVOLABILI Effettuati nel periodo 25/6/ /6/2015. Beni destinati a strutture ubicate in Italia. Beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 dell ATECO Beni agevolabili L'agevolazione spetterà solo a fronte dell'acquisizione di beni strumentali nuovi compresi nella Divisione 28 della Tabella Ateco 2007 (con esclusione, quindi, dei beni immobili e immateriali). ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA DEI BENI AGEVOLABILI (DIVISIONE 28 ATECO 2007) 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche Fabbricazione di altre pompe e compressori Fabbricazione di altri rubinetti e valvole Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) 28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e 2

3 movimentazione Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) Fabbricazione di utensili portatili a motore Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. (bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione, macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere, macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio, apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico, macchine per la pulizia, incluse parti e accessori) 28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli Fabbricazione di altre macchine utensili 28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI Fabbricazione di macchine per la metallurgia Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma Fabbricazione di macchine per impieghi speciali n.c.a. (macchine per la stampa e la legatoria, robot industriali per usi molteplici, apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere, per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili, giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento, apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote) Determinazione dell agevolazione L agevolazione si concretizza in un credito d imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali agevolabili realizzati nei 5 periodi d imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore (tale meccanismo è analogo a quello previsto dalla Tremonti-bis ). 3

4 Vanno considerati solo gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi di cui alla citata divisione 28; non rilevano gli eventuali disinvestimenti operati nel medesimo periodo d imposta, anche con riguardo al calcolo della media del quinquennio precedente. Il riferimento alla media è stato recepito dalla Tremonti-bis ; in particolare, gli investimenti realizzati nel periodo , vanno confrontati con la media dei 5 periodi d imposta precedenti, e sull eccedenza spetta il predetto credito d imposta nella misura del 15%. La spettanza dell agevolazione in esame è subordinata al fatto che l investimento sia di importo pari o superiore ad per singolo bene. Tale previsione è una novità rispetto alle precedenti agevolazioni Tremonti nelle quali non era stato previsto un limite minimo di spesa per singolo bene. Modalità di utilizzo del credito Come disposto dall art. 18, il credito in esame: va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, la prima delle quali utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento; è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite annuale pari a ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007; non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP; va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. Investimenti Utilizzo credito d imposta dall /3 dall /3 dall /3 4

5 Investimenti Utilizzo credito d imposta dall /3 dall /3 dall /3 Esempi ESEMPIO 1 La Alfa s.r.l., costituita il 30 marzo 1998, presenta i seguenti dati: Acquisti beni agevolabili Cessioni beni agevolabili Periodo d imposta escluso dal calcolo della media Media di riferimento: ( )/4 = ,00 Credito di imposta spettante: ( ) x 15% = ,50 Utilizzo in compensazione: ,50/3 = 3.437,50 Il credito sarà utilizzato in compensazione: per 3.437,50 dall ; per ulteriori 3.437,50 dall ; per i rimanenti 3.437,50 dall ESEMPIO 2 La Piesse Spa, costituitasi in data 1 giugno 2012, presenta i seguenti dati: Acquisti beni agevolabili

6 Cessioni beni agevolabili Periodo d imposta escluso dal calcolo della media Media di riferimento: ,00 Credito di imposta spettante: ( ) x 15% = 1.050,00. Il credito sarà utilizzato in compensazione: per 350,00 dall (1.050 x 1/3); per ulteriori 350,00 dall ; per i rimanenti 350,00 dall Contabilizzazione del credito secondo l Oic 25 Il principio OIC 25 definisce i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili. Pur non occupandosi dei crediti d imposta sugli investimenti, tuttavia richiama l art C.c., il quale prevede la rilevazione dei crediti tributari nella voce CII4-bis dell attivo dello Stato Patrimoniale. Specifica poi, al paragrafo 20, cosa devono essere classificati in tale voce: gli ammontari certi e determinati per i quali la società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione. Al successivo paragrafo 26 dispone inoltre che i debiti tributari, rilevati nella voce D12 del passivo dello Stato Patrimoniale, devono essere iscritti al netto dei crediti d imposta. Qualora poi di tali crediti sia richiesto il rimborso, allora dovranno essere rilevati nella voce dell attivo dello Stato Patrimoniale. Giova ricordare che l OIC 25 elenca altresì le ipotesi in presenza delle quali una società può effettuare la compensazione di crediti e debiti tributari. In particolare, ciò è possibile solo quando la società: ha un diritto legale - in base alla legislazione fiscale - a compensare gli importi rilevati; intende regolare i debiti e i crediti tributari con un unico pagamento. In contropartita, dovrà essere movimentata in avere la voce E22 del Conto Economico. Dunque, nel rispetto delle indicazioni fornite dal principio OIC 25, la contabilizzazione del credito d imposta «Tremonti-quater» dovrebbe avvenire nel bilancio in cui l investimento si considera effettuato, in base al principio di competenza, nella voce CII4-bis dello Stato Patrimoniale, evidenziando l importo recuperabile oltre l esercizio successivo, con contropartita nel Conto Economico la voce E22 relativa alle imposte sul reddito dell esercizio. 6

7 La relativa scrittura contabile sarà: Crediti tributari (CII4- Imposte sul bis) reddito (E22) Si precisa, però, che il credito d imposta in esame è utilizzabile a partire dal secondo periodo d imposta successivo a quello in cui si effettua l investimento, e pertanto, negli esercizi successivi in cui il credito viene utilizzato in compensazione, l importo del credito in bilancio dovrà essere stornato con contropartita il debito tributario. La scrittura quindi sarà: Debiti tributari (D12) Crediti tributari(cii4bis) Conseguentemente, negli esercizi successivi alla contabilizzazione in cui il credito viene compensato, la voce dello Stato Patrimoniale interessata verrà movimentata sulla base dell utilizzo del credito stesso. Il Conto Economico, invece, non dovrebbe più essere interessato alla sorte del contributo. Tornerà ad essere movimentato qualora il credito dovesse essere revocato. In tal caso, alla voce E21 del Conto Economico, si stornerà il credito tributario ovvero, se già interamente stornato, si rileverà il debito tributario. La scrittura contabile sarà: Sopravvenienza Diversi passiva (E 21) Crediti tributari (CII4bis) Debiti tributari (D12) Ciò in considerazione del fatto che dovrà essere stornato un credito non spettante rilevato in esercizi precedenti cui seguirà un versamento maggiorato di interessi e sanzioni. - Riproduzione riservata - 7

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