Comune di Poggio Imperiale
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1 Comune di Poggio Imperiale - Provincia di Foggia - Data Delibera: 26 MARZO 1999 Numero Delibera di Consiglio: 13 Data entrata in vigore: 13 MAGGIO 1999 Tipo regolamento: Regolamento ICI Titolo: Regolamento Comunale per la disciplina dell Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) N articoli: 15 Art. 1 Art. 1.- (OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO) 1. Il presente Regolamento integra la disciplina per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Poggio Imperiale, di seguito denominato Comune. 2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97 e dell'art 50 della L. 449/ Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare i criteri di economicità, efficacia e adeguata pubblicità che l'attività amministrativa del Comune deve perseguire con i dettami della legge e con le procedure previste per i singoli procedimenti. Art. 2 Art. 2.- (SOGGETTO PASSIVO) 1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione. Art. 3 Art. 3.- (AREE POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI) 1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. 2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. n.9 del 1963, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. 3. Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare devono prestare all'attività agricola una quantità di lavoro corrispondente almeno al 70% del reddito
2 complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente. 4. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate anche da uno solo dei proprietaricoltivatori diretti ai sensi della L. n. 15 del Art. 4 Art. 4.- (DETERMINAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI) 1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al riguardo l'ufficio Tecnico Comunale ha redatto una stima analitica per ogni singola area che si allega al presente regolamento. 2. La Giunta Comunale con cadenza annuale e nei termini di approvazione del bilancio di previsione con validità per l'anno successivo, aggiornerà la stima di cui al precedente comma; in questo caso è precluso al Comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato nel termini, l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito per l'anno d'imposta cui Il versamento stesso si riferisce. Art. 5 Art. 5.- (DIVERSIFICAZIONE DELL'ALIQUOTA) 1. L'aliquota può essere diversificata, con riferimento ai seguenti casi, per: a. Immobili diversi dalle abitazioni; b. Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c. Alloggi non locati; d. Diverse tipologie di enti o associazioni regolarmente riconosciute non aventi scopo di lucro; e. Abitazioni principali; f. Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale 2. L'aliquota può essere stabilita in misura agevolata, per un periodo comunque non superiore ad anni tre, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nella loro attività, la costruzione e l'alienazione di immobili. Art. 6 Art. 6.- (PARTICOLARE DISCIPLINA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RIDUZIONI)
3 1. Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali: a) Le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc. nella misura di una per ogni fattispecie) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare o anche nell'ambito del centro urbano, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e che la stessa non sia concessa in locazione anche parzialmente. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504\92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo; b) Quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2 grado, e da questi utilizzata come abitazione principale; c) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione ovviamente che la stessa non risulti locata. Art. 7 Art. 7.- (DISCIPLINA PER LE ESENZIONI - FABBRICATI FATISCENTI, INAGIBILI, ECC.) 1. Oltre alle esenzioni previste dal D.Lgs. 504/92 istitutivo dell'ici si considerano altresì esenti i fabbricati fatiscenti, inabitabili, inagibili e ristrutturati. 2. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e di fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. 3. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 4. Per i fabbricati soggetti a lavori di restauro e risanamento conservativo, che assicurano la funzionalità, il consolidamento o il rinnovo dell'immobile o la totale demolizione dell'edificio esistente, la base imponibile da considerare, per tutto il periodo della durata dei lavori medesimi e per un periodo comunque non superiore a quello della relativa concessione edilizia, è costituita dal valore di mercato dell'area, così come determinato nell'articolo 4 del presente regolamento. 5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita delle condizioni indicate nei commi precedenti presentando apposita comunicazione entro 60 giorni dalla data in cui il fabbricato non risulta più soddisfare le medesime condizioni. In caso di mancata o tardiva comunicazione, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, è applicata la sanzione di Art. 8 Art. 8.- (ACCERTAMENTI) 1. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di
4 controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati sono eliminate. 2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta, il comune emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si ritiene l'imposizione. 3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal relativo Regolamento adottato da questo Consiglio Comunale con atto nr.4 del 19/01/99 in attuazione del D.Lgs. 19 giugno 1997 n.218. Art. 9 Art. 9.- (ATTIVITÀ DI CONTROLLO) 1. Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta comunale con propria deliberazione, sentito il Funzionario responsabile. 2. L'attività di controllo può essere effettuata: a. Con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative. Delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato. In questo caso, secondo le indicazioni del Responsabile della gestione dell'imposta, può essere destinato al personale addetto un compenso incentivante da un minimo del dieci ad un massimo del venti per cento del maggior gettito riscosso, da corrispondere in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro, così come previsto nell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 446\97. La Giunta, in sede di approvazione del progetto fisserà la misura e i tempi di erogazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso; b. Con affidamento dell'incarico a ditta esterna: delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria. In questo caso, secondo le disposizioni del Responsabile della gestione dell'imposta, può essere destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante da un minimo del cinque ad un massimo del 10 per cento del maggior gettito riscosso, da corrispondere in aggiunta al fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi. La Giunta, in sede d'approvazione del progetto, fisserà i tempi d'erogazione per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato d'avanzamento dello stesso. 3. La Giunta comunale ed il Responsabile della gestione dell'ici cureranno in ogni caso il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. Art. 10 Art (VERSAMENTI) 1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. 2. Ove avvenissero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti
5 previsti dalle disposizioni legislative. 3. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione sia a seguito di accertamenti tramite: a. Versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario; b. Versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune; c. Versamento diretto in Tesoreria Comunale; d. Versamento a mezzo servizio bancario (disp.di accredito, carta di credito, bancomat ecc..): Art. 11 Art (RIMBORSI PER LE AREE DIVENUTE INEDIFICABILI) 1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, e limitatamente al periodo di inedificabilità delle stesse, entro il termine di prescrizione di tre anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni: a. Il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni; b. Non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento; c. Il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitivia. 2. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi di cui all'art. 14, comma 5, del decreto, per il periodo decorrente dal più recente atto d'acquisto tra vivi dell'area e, comunque, non eccedente tre anni, ovvero il minore periodo di inedificabilità delle aree. Art. 12 Art (DICHIARAZIONI) 1. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e/o della denuncia di variazione, di cui al comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 30/12/94 n.502, è soppresso soggetti passivi devono comunicare in carta semplice, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, ovvero entro 60 giorni dalla data di variazione, ogni acquisto, cessazione o modificazione di soggettività passiva Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini. Art. 13 Art (SANZIONI) 1. Oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni legislative, per l'omessa, infedele o tardiva presentazione della comunicazione di cui al comma 2, dell'articolo 12 del regolamento, per
6 ogni unità immobiliare, si applica una sanzione amministrativa pari a Le sanzioni previste nel caso di ritardato o omesso versamento non si applicano quando i versamenti sono stati eseguiti, nel termini di scadenza previsti, ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. Art. 14 Art (INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE) 1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta. Art. 15 Art (ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO) 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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