REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
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1 COMUNE DI LAGLIO Prov.di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ***************
2 INDICE TITOLO I: IMMOBILI SOGGETTI ALL IMPOSTA ART. 1 ART. 2 ART. 3 Presupposto dell imposta Definizione di fabbricato Definizione di area fabbricabile TITOLO II: SOGGETTI DELL IMPOSTA ART. 4 ART. 5 Soggetto passivo Soggetto attivo TITOLO III: BASE IMPONIBILE ART.6 Base imponibile ART.7 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto ART.8 Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ART.9 Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto ART.10 Base imponibile delle aree fabbricabili ART.11 Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio TITOLO IV: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL IMPOSTA. RIDUZIONI E DETRAZIONI ART.12 Determinazione delle aliquote ART.13 Diversificazione tariffaria ART.14 Determinazione dell imposta ART.15 Nozione di abitazione principale ART.16 Unità immobiliari equiparate all abitazione principale ART.17 Detrazione per l abitazione principale Art.18 Esenzioni ART.19 Denuncia ART.20 Versamento dell imposta TITOLO V: ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E SANZIONI ART.21 Accertamento e controllo ART.22 Sanzioni ed interessi TITOLO VI: NORME FINALI ART.23 Rimborso dell imposta per sopravvenuta inedificabilità ART.24 Norma di rinvio ART.25 Entrata in vigore TITOLO I IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA Articolo 1 Presupposto dell imposta
3 1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili - così come definiti nei successivi articoli di questo titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Articolo 2 Definizione di fabbricato l. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. 2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Articolo 3 Definizione di area fabbricabile l. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma. 2. Sono altresì considerate edificabili: a) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dell art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. 3. Non sono considerate edificabili: a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 dei presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze; b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità e quelle identificate come tali dal vigente P.R.U.G.. TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA Articolo 4 Soggetti passivi l. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare dei diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. 3. L imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 dei presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. Articolo 5 Soggetti attivi
4 1 L imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune di Laglio per gli immobili di cui all art. 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. TITOLO III BASE IMPONIBILE Articolo 6 Base imponibile l. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo. Articolo 7 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C (negozi e botteghe); 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale); 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti. Articolo 8 Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D l. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall ammontare delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto dei Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. 3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Articolo 9 Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto 1 Per i fabbricati diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 70l. 2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti. Articolo 10 Base imponibile delle aree fabbricabili
5 1 Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Articolo 11 Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio l. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore dei fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. TITOLO IV DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA. RIDUZIONI DETRAZIONI - ESENZIONI Articolo 12 Determinazione delle aliquote l. L aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare contestualmente nei termini prescritti per l approvazione del Bilancio Preventivo dell anno a cui l imposta fa riferimento. 2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille. Articolo 13 Diversificazione tariffaria l. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro. 2. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, purché residenti; Il Comune può, altresì, deliberare una aliquota ridotta per le baite esistenti sul territorio comunale; 3. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Articolo 14 Determinazione dell imposta 1. L imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d imposta Articolo 15 Nozione di abitazione principale 1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche. Articolo 16 Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
6 Sono equiparate alle abitazioni principali: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; e) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.), ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, purché residenti; Articolo 17 Detrazione per l'abitazione principale l. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2. Con la deliberazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, purché residenti. Articolo 18 Esenzioni 1. Sono esenti dall imposta i terreni agricoli in quanto ricadenti in territorio comunale classificato montano e come da elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n.9 Articolo 19 Denuncia 1. I soggetti passivi di cui all art. 4 del presente regolamento hanno l obbligo della presentazione della dichiarazione, come stabilito e secondo le modalità dall art.10 comma quattro del DLGS 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 20 Versamento dell imposta 1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. 2. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.
7 3. L imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario delle riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario. TITOLO V ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E SANZIONI Articolo 21 Accertamento e controllo 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell imposta dovuta il comune emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce l imposizione. 2. Non si considera parziale, ai soli fini della sanzione, il versamento eseguito in base a rendita presunta ove dalla attribuzione della rendita definitiva dovesse risultare una diversa imposta. Nel caso di attribuzione di rendita superiore alla rendita presunta dichiarata il contribuente provvede al versamento della differenza con la maggiorazione degli interessi di legge, distinti nelle diverse annualità. Nel caso di rendita attribuita inferiore a quella dichiarata il comune provvede in sede di liquidazione al rimborso della differenza. 3. L Ufficio tributi comunale nell attività accertatrice può: - invitare i contribuenti interessati a esibire atti e documenti utili ai fini dell accertamento; - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifiche riguardanti l accertamento; - richiedere ad altre amministrazioni pubbliche informazioni e documenti ritenuti utili; - avvalersi dell opera del personale dell Ufficio tecnico comunale, o di personale appositamente incaricato, per la rilevazione della materia imponibile. 4. Gli uffici comunali collaborano con l Ufficio tributi nell attività accertatrice inviando allo stesso tutte le notizie utili, in loro possesso, relative al verificarsi del presupposto d imposta. 5. L attività di controllo può essere effettuata : a) con l utilizzazione diretta della struttura comunale. In questo caso la Giunta comunale fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative. b) con l affidamento dell incarico a ditta esterna. Delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato, in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria. 6) La Giunta comunale ed il funzionario Responsabile cureranno comunque il potenziamento dell attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all evasione. Articolo 22 Sanzioni ed interessi 1. Per l omessa presentazione della denuncia di cui all art.19 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del 100% dell imposta dovuta con un minimo di 51, Per la tardiva denuncia, oltre il termine previsto per il ravvedimento, la sanzione amministrativa è del 70% dell imposta dovuta, semprechè la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza. 4. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta.
8 5. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nel termine richiesto, o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica una sanzione di 51, Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell imposta risultante dalla denuncia di cui all art.19 del presente regolamento, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 20% dell ammontare dell imposta non versata o tardivamente versata, ridotta al 10% se il ritardo non supera i cinque giorni. TITOLO VI NORME FINALI Articolo 23 Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità l. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra via dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. Articolo 24 Norma di rinvio 1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni, si rinvia agli specifici regolamenti. Articolo 25 Entrata in vigore l. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2004.
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