STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO IN ZONE D1-7 E D1-8 IN VIA ARMEA. xxx via, n. xxx via, n. xxx via, n. xxx via, n.

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1 COMUNE DI SANREMO (IM) STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO IN ZONE D1-7 E D1-8 IN VIA ARMEA PROGETTO ARCHITETTONICO/COORDINAMENTO GENERALE p+pstudio s.r.l. via benedetto marcello, 2 T milano F info@pconp.com TAVOLA R06.2 TESTO EMENDATO RESPONSABILE DEL PROGETTO SCALA DATA : 03/08/ /12/2013 PROGETTISTA PROT. EP 074 DIS. lzontini dr. arch. ermanno previdi (ord. arch. MI n. 2744) via benedetto marcello, milano FILE : ep074_sua_relazioni-cartigli_2.dwg n. rev. data dis. causale 1 30/03/2015 INTEGRAZIONI 2 06/08/2015 INTEGRAZIONI DIRETTORE LAVORI dr. arch. ermanno previdi via benedetto marcello, milano STRUTTURE xxx via, n città IMPIANTI MECCANICI xxx via, n città COMMITTENTE ARMEA S.R.L. Via Armea, SANREMO (IM) IMPIANTI ELETTRICI xxx via, n città STRUTTURA DI PROGETTAZIONE p+pstudio s.r.l. via benedetto marcello, 2 T milano F info@pconp.com ASSUNTORE LAVORI xxx via, n città LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN LOCO, OGNI DANNO PER FORNITURE ERRATE E' A CARICO DEL FORNITORE 2009 P+P Studio s.r.l. - tutti i diritti riservati - all rights reserved

2 SCHEMA DI CONVENZIONE tra IMMOBILIARE ARMEA S.r.l. con sede legale in Scandicci (FI), Via Don Lorenzo Perosi n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con il numero corrispondente al codice fiscale e P.IVA: , in persona di Mirko Goretti [DA CONFERMARE], nato a Montevarchi il 29 luglio 1978, domiciliato per l incarico presso la sede della società, il quale agisce e sottoscrive il presente atto in forza della procura rilasciata dalla predetta società con atto autenticato nella firma dal Notaio Luca Livi di Firenze in data [ ] Repertorio n. [ ], Raccolta n. [ ], registrato all Agenzia delle Entrate di Firenze 2 in data [ ] al numero [ ], che si allega al presente atto sub A, in copia conforme all originale (società proprietaria del terreno/immobili nel Comune di Sanremo (IM) identificati alla lettera b) della successiva premessa, e di seguito definita il Soggetto Attuatore ); e il COMUNE DI SANREMO, con sede legale in Sanremo (IM), Viale Felice Cavallotti n. 59, codice fiscale n , in persona di [ ] (di seguito il Comune, congiuntamente il Soggetto Attuatore ed il Comune, le Parti ) PREMESSO CHE a) il vigente P.R.G. del Comune di Sanremo, approvato con D.P.G.R. n. 667 del 24 maggio 1980 individua una zona contraddistinta con le sigle D1-7 e D1-8 e ammette la realizzazione su tale area di interventi di edificazione previa approvazione di strumento urbanistico attuativo ai sensi della l.r. n. 24/1987; b) il Soggetto Attuatore è proprietario dell area sita nel Comune di Sanremo (IM), località Armea, ricadente in zona D1-7, D1-8 e D1-F2 ( di seguito l Area ), catastalmente identificata come segue: Catasto Fabbricati: Foglio 48, sezione SR, particelle - 408, Via Valle Armea n. 35, piano T-1-2-3,z.c. 1, categoria D/8, Rendita Catastale Euro ,01;

3 - 1545, subalterno 1, Via Valle Armea n. 15, piano T, z.c. 2, categoria C/2, Classe U, mq. 420,Rendita Catastale Euro 1.648,53; , subalterno 2, Via Valle Armea n. 15, piano S1, z.c. 2, categoria C/2, Classe U, mq. 410, Rendita Catastale Euro 1.609,28; [DA AGGIORNARE IN BASE ALLO STATO DI FATTO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE] Catasto Terreni: Foglio 48, particelle - 397, are 34.80, R.D. euro 656,00, R.A. Euro 271,39; - 965, uliveto cl. 2, R.D. euro 0,40, R.A. Euro 0,31; - 966, uliveto cl. 2, are 1.10, R.D. euro 0,51, R.A. Euro 0,40; - 967, orto irrig cl. 3, are 3.65, R.D. euro 11,97, R.A. Euro 6,60; , pasc cespug cl. U, Ha , R.D. euro 3,00, R.A. Euro 3,00. c) il Soggetto Attuatore intende realizzare sull Area un intervento di demolizione di 2 fabbricati esistenti, recupero di un fabbricato esistente e realizzazione di nuovi fabbricati a destinazione commerciale (l Outlet ); d) il Soggetto Attuatore ha presentato la richiesta prot. n. 316/2014di approvazione di strumento urbanistico attuativo ai sensi dell art. 18 della l.r. n. 24/1987 inerente l Area (il SUA ), allegando il relativo progetto redatto dal Dott. Arch. Ermanno Previdi dello Studio P+P studio s.r.l., con sede in Milano, 20124, Via Benedetto Marcello n 2 e registrato al n. [ ] del repertorio del Settore Territorio. e) il SUA è stato approvato con determinazione della Conferenza dei Servizi Deliberante in data [ ]; f) è stata data pubblicità agli atti in conformità alla normativa vigente; g) il rilascio dei titoli edilizi inerenti al SUA è subordinato al versamento del contributo di costruzione previsto dall art. 38 della l.r. n. 16/2008 secondo le tabelle approvate dal Comune di Sanremo ai sensi della l.r. n. 25/1995 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 940 del 9 ottobre 1995 e successivi adeguamenti sulla base della variazione dell indice ISTAT dei

4 prezzi al consumo; h) il Soggetto Attuatore intende valersi della possibilità prevista dall art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e dall art. 12 della l.r. n. 25/1995 provvedendo direttamente all esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo dei corrispondenti oneri dovuti; i) il Soggetto Attuatore ha altresì espresso la propria disponibilità a sostenere talune obbligazioni aggiuntive, tra le quali il finanziamento di un opera pubblica. Quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1. Oggetto 1. La presente convenzione (la Convenzione ) ha ad oggetto l attuazione delle previsioni edificatorie in premessa indicate, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo dei corrispondenti oneri dovuti per il rilascio dei titoli edilizi relativi al SUA e le obbligazioni aggiuntive previste nella Convenzione medesima. 2. La Convenzione sarà registrata e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese del Soggetto Attuatore e costituisce presupposto per il rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dal SUA. Articolo 2. Opere di Urbanizzazione Primaria 1. Il Soggetto Attuatore si obbliga nei confronti del Comune di Sanremo a realizzare, a propria cura e spese e contestualmente alla realizzazione delle opere previste dal SUA, le seguenti opere di urbanizzazione primaria individuate nella tavole S04, S07 e S08 del SUA: - viabilità pubblica e di uso pubblico, gli spazi complementari e la relativa illuminazione; - reti idriche e fognarie ( nel caso il Comune ritenga di accollarsi i relativi costi in quanto i collettori andranno a fare parte della rete pubblica; sono comunque esclusi gli allacci alle reti esistenti nonché le reti di distribuzione dell energia elettrica, del gas, e quelle per le telecomunicazioni ); - spazi di sosta e parcheggio non pertinenziali ma direttamente asserviti ad un intervento edilizio (art. 5 comma 1 lettera b della l.r.n. 25/1995 );

5 - spazi di verde attrezzato a complemento delle opere di urbanizzazione primaria. 2. L esecuzione delle predette opere di urbanizzazione primaria sarà assentita con autonomi titoli edilizi, nel rispetto di quanto previsto nel SUA ed è subordinata alla predisposizione di una progettazione esecutiva, da redigersi a cura e spese del Soggetto Attuatore, ritenuta idonea dal Comune e/o dagli Enti ed Aziende preposti all erogazione dei pubblici servizi di pertinenza delle corrispondenti opere. 3. Le aree, le opere, i manufatti e gli impianti di cui al primo comma del presente articolo sono di proprietà comunale, se insistono su area pubblica, a seguito dell esito favorevole del collaudo; sono oggetto di atto di cessione a favore del Comune, previo esito favorevole del collaudo, se insistono su aree di proprietà privata. 4. Anche se il costo complessivo delle opere predette dovesse risultare superiore all importo complessivo preventivato e descritto nel computo metrico, il Soggetto Attuatore non avrà nulla a pretendere a titolo di conguaglio a proprio favore da parte del Comune. Articolo 3. Monetizzazione standard urbanistici 1. Il Soggetto Attuatore si impegna al pagamento dell importo di monetizzazione degli standard urbanistici per una superficie pari a 5138,80 mq in base agli importi derivanti dalla determinazione dirigenziale n del 01/12/2011 di approvazione del criterio di rivalutazione annuale degli importi relativi alla monetizzazione delle aree da destinare a standards urbanistici di cui alla variante al PRG approvata con Decreto Amministrazione provinciale n. H/234 del 13/04/2011 e successive rivalutazioni, quantificati in 365,05 /mq pari a Euro ,94 (unmilione ottocento settantacinquemila novecentodiciotto/94), salvo rivalutazioni di legge, che verranno versati in un'unica soluzione al momento del rilascio del Permesso di Costruire o del deposito della Denuncia di Inizio Attività per i fabbricati. Articolo 4. Contributo di Costruzione 1. In relazione all intervento edificatorio con destinazione commerciale e fermo il disposto di cui al successivo articolo 5, il Soggetto Attuatore si obbliga a corrispondere in favore del Comune

6 di Sanremo ed ai fini del conseguimento dei relativi titoli edilizi, il contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Commissario straordinario n. 940 del 9 ottobre 1995 e successive modificazioni ed adeguamenti, che il Soggetto Attuatore dichiara di ben conoscere ed accettare. 2. Tale contributo, nell importo dovuto all atto del conseguimento di ciascun titolo edilizio, una volta eseguiti gli scomputi di cui al successivo Articolo 5, sarà corrisposto: - in un unica soluzione al momento del rilascio del permesso di costruire per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione; - in base a quanto previsto al successivo Articolo 6 per la quota relativa al costo di costruzione. Articolo 5. Scomputo dal contributo di costruzione del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria eseguite. 1. Dal contributo di costruzione dovuto dal Soggetto Attuatore al Comune per oneri di urbanizzazione nella misura determinata dal precedente Articolo 4, al momento del rilascio di ciascun titolo edilizio sarà scomputato - fino alla concorrenza dello stesso - il costo delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a sensi del primo comma del precedente Articolo Il costo delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente comma sarà stimato sulla base del progetto esecutivo delle opere stesse redatto in conformità all art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., con riferimento ai costi rilevati negli elenchi prezzi aggiornati generalmente utilizzati dal Comune di Sanremo (ultimo aggiornamento alla data di stipula della presente Convenzione), diminuito, ad eccezione della quota parte relativa agli oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso, di una percentuale pari alla media dei ribassi offerti nell ultimo anno dalle ditte aggiudicatarie di appalti comunali per lavori similari. Detta percentuale, aumentata all unità superiore, risulta pari al [ ] %. 3. Nella esecuzione delle opere di urbanizzazione oggetto della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare le norme del D.P.R. n. 380/2001 e del D.lgs. n. 163/2006 e

7 ss.mm.ii.. 4. Il Soggetto Attuatore, in ogni caso, si obbliga ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria ed a cedere al Comune dette opere e le corrispondenti aree e quote d area, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 2, anche se il costo complessivo delle aree e delle opere predette dovesse risultare superiore all importo complessivo dei contributi dovuti al Comune per le corrispondenti voci di costo, determinati in conformità alla deliberazione di cui al primo comma del precedente Articolo 4, senza nulla aver a pretendere a titolo di conguaglio a proprio favore da parte del Comune. Articolo 6. Contributo per costo di costruzione. 1. Si dà atto che ai sensi dell art. 12, comma 3 della l.r. n. 25/1995, la quota del contributo di costruzione afferente al costo di costruzione non è scomputabile e quindi lo stesso sarà corrisposto: - in due rate di pari importo delle quali la prima da corrispondere al conseguimento del titolo edilizio e la seconda entro sei mesi dal rilascio previa consegna di una garanzia fideiussoria di importo pari alla seconda rata oppure - in quattro rate semestrali anticipate delle quali la prima da corrispondere al conseguimento del titolo edilizio previa consegna di una garanzia fideiussoria di importo pari alle restanti rate. Articolo 7. Rapporti con aziende ed enti erogatori di servizi. 1. Il Soggetto Attuatore si obbliga, per quanto attiene l'esecuzione, la modifica, lo spostamento di opere ed impianti relativi a servizi erogati da Enti ed Aziende anche non comunali, a richiedere i necessari assentimenti anche prescrittivi e ad eseguire le opere e gli impianti nel pieno rispetto delle prescrizioni medesime. 2. Tutti gli oneri ed i costi di allacciamento alle opere di cui sopra anche relativi alle opere ed impianti previsti in cessione sono a totale esclusivo carico del Soggetto Attuatore. Articolo 8. Termine massimo di esecuzione delle opere di urbanizzazione e di cessione delle

8 aree relative 1. Il Soggetto Attuatore si obbliga a completare ed a consegnare le opere di urbanizzazione primaria ed a cedere al Comune di Sanremo le relative opere, impianti e manufatti, di cui al precedente Articolo 2, salvo quanto previsto nell ultimo comma dell Articolo 10, nel termine massimo di mesi 60 (sessanta) dalla sottoscrizione della presente Convenzione, a seguito del favorevole collaudo tecnico-amministrativo della stessa, fermo restando che, nell ambito di ciascun titolo edilizio, dovranno essere rispettati i relativi termini di inizio e fine lavori prescritti dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla l.r. n. 16/2008. Articolo 9. Esecuzione dei lavori e responsabilità relative 1. L esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà controllata dal competente Ufficio Tecnico del Comune, nel rispetto delle specifiche prescrizioni dettate dal Comune e dalle altre Autorità eventualmente competenti per materia, indipendentemente dalle verifiche di competenza del collaudatore. I funzionari ed i tecnici preposti ai corrispondenti Uffici avranno pertanto libero accesso ai cantieri. La data di inizio dei lavori, unitamente al nominativo del Direttore Lavori, del Collaudatore e dell impresa esecutrice dovrà essere comunicata al Comune, a mezzo raccomandata, o mezzo ritenuto equivalente dalla normativa vigente, con preavviso di almeno dieci giorni, fermi restando gli altri adempimenti previsti prima dell inizio dei lavori edilizi dalla normativa vigente. 2. Le opere suddette saranno soggette a collaudi in corso d opera ed a collaudo definitivo tutti da eseguirsi a cura e spese del Soggetto Attuatore in conformità al D.P.R. n. 207/2010. Gli atti di collaudo dovranno essere approvati dal Comune in conformità all art. 141 del D. Lgs. 163/ Il tecnico collaudatore sarà individuato dal Comune di Sanremo tra professionisti di fiducia qualificati scelto in una terna proposta dal Soggetto Attuatore, e dovrà essere incaricato dal Soggetto Attuatore comunque prima dell inizio dei lavori. Tutti gli oneri relativi alle spese del collaudatore ed ai collaudi sono a totale carico del Soggetto Attuatore. 4. In ogni caso, il Soggetto Attuatore manleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti

9 di terzi in ordine all esecuzione dei lavori stessi. 5. L esecuzione delle opere di urbanizzazione dovrà essere affidata con le procedure ed ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per quanto applicabili, ad imprese qualificate in relazione alle tipologie delle opere stesse. Articolo 10. Modalità della cessione delle aree, delle opere e degli impianti. 1. Il contratto od i contratti definitivi necessari per il trasferimento della proprietà al Comune delle aree, opere ed impianti, di cui al precedenti Articolo 2, saranno stipulati su semplice richiesta del Comune o del Soggetto Attuatore, ad avvenuta ultimazione di tutte le opere previste dalla presente Convenzione e, in ogni caso, subordinatamente all intervenuto collaudo di tutte le opere, al più tardi entro sei mesi dall esito favorevole dell ultima operazione di collaudo. 2. La superficie delle aree cedende di cui agli articoli precedenti ha valore indicativo dovendosi fare rinvio, per la sua esatta definizione e misura, al tipo di frazionamento catastale da redigersi tra il Soggetto Attuatore ed il Comune ma a spese del Soggetto Attuatore avuto anche riguardo all effettivo tracciamento delle aree. 3. Gli immobili dovranno essere ceduti liberi da oneri, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, nonché sgombri da persone e cose e con le più ampie garanzie da evizione. 4. Gli immobili suddetti passeranno in consegna al Comune di Sanremo, in perfetto stato di conservazione e manutenzione, dopo il perfezionamento dei relativi atti di cessione e previa redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle Parti, senza onere o spesa alcuna a carico del Comune. 5. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di chiederne la consegna anticipata, ancora prima del perfezionamento dei suddetti atti, nel caso che si ravvisi la necessità di un urgente utilizzazione degli immobili stessi, per i fini previsti dalla presente Convenzione ovvero per fini pubblici. 6. La aree destinate a viabilità comprese tra via Armea e via Duca d Aosta acquisiranno interesse per la collettività, come previsto dalla Variante al P.R.G. riguardante la viabilità e servizi della Valle Armea approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 479 del 5 maggio 2003, solo

10 quando tale viabilità sarà congiunta con quella esterna all Area oggetto del SUA. La cessione gratuita di tali aree al Comune avverrà pertanto con le modalità previste per le altre opere di urbanizzazione, rimanendo però a carico del Soggetto Attuatore la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale sino all acquisizione di interesse per la collettività. Suddetta manutenzione rimarrà comunque a carico del Soggetto Attuatore, anche successivamente, qualora il Soggetto Attuatore, o suoi aventi causa, svolga qualunque tipo di attività privata su tali aree. Articolo 11. Trasferimento degli immobili a terzi. 1. In caso di trasferimento anche parziale a terzi dell Area oggetto del SUA e/o degli edifici ivi realizzati, il Soggetto attuatore si obbliga a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di trasferimento, tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalla presente convenzione, rimanendo tuttavia obbligati in solido con gli stessi all'adempimento degli obblighi medesimi, salva espressa liberazione del Soggetto Attuatore da parte degli acquirenti e rilascio da parte di questi ultimi delle garanzie a favore del Comune previste della presente Convenzione. Articolo 12. Vincolo di asservimento 1. Il Soggetto Attuatore, con la presente Convenzione, in qualità di proprietario, dichiara di costituire a favore del Comune un vincolo di asservimento dell Area agli edifici che saranno ivi realizzati in attuazione del SUA, ferma restando la possibilità di realizzare sull Area medesima interventi di completamento e/o ampliamento che non costituiscano incrementi volumetrici e che siano conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti. 2. Il vincolo di asservimento viene costituito sulla superficie relativa ai terreni di cui sopra pari a complessivi mq., con riserva di utilizzare, con le occorrende procedure di legge ed in conformità allo strumento urbanistico vigente, il residuo indice di utilizzazione insediativa, non saturato dal SUA. 3. Il Soggetto Attuatore autorizza altresì la trascrizione di detto vincolo a favore del Comune di Sanremo, impegnandosi a non richiederne la cancellazione senza l espresso preventivo consenso

11 del citato Comune e con l esonero espresso per il signor Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità. Articolo 13. Obbligazioni Aggiuntive 1. Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a a) finanziare la realizzazione di un opera pubblica, che sarà individuata dal Comune, per un ammontare massimo pari ad Euro ,00. La corresponsione di tale somma potrà avvenire alternativamente mediante erogazioni dirette al Comune o mediante accollo del Soggetto Attuatore degli importi da corrispondere all appaltatore, secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti e sarà restituita dal Comune al Soggetto Attuatore nell eventualità di diniego e/o annullamento e/o sospensione dei titoli abilitativi di natura edilizia e/o commerciale relativi all Outlet non imputabili a fatto e/o colpa del Soggetto Attuatore; b) realizzare e gestire, a propria cura e spese, all interno dell Outlet, uno sportello informativo denominato Sportello Città di Sanremo, dotato di opportuno materiale informativo e personale addetto, che fornisca informazioni esaurienti, ai frequentatori dell Outlet medesimo, sugli esercizi commerciali, sulle strutture ricettive e turistiche e le altre attività situate nella Città di Sanremo nonché a pubblicizzare tutti gli eventi più importanti del territorio del Comune di Sanremo, in accordo con l Amministrazione Comunale. Tale servizio dovrà essere attivato contestualmente all attivazione dell Outlet; c) assicurare, a titolo gratuito, una unità commerciale, all'interno dell'outlet stesso, destinata alle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative con il fine ESCLUSIVO di promuovere le attività commerciali della città ed i loro prodotti; d) favorire l attivazione di linee di trasporto regolari ed organizzate fra l Outlet ed il centro di Sanremo concordate con l Amministrazione comunale;

12 e) promuovere, in sinergia con il Comune di Sanremo, pacchetti turistici con pernottamento ed eventi nella Città di Sanremo, scelti nell ambito del calendario Manifestazioni comunale. Le modalità ed il coordinamento di tali attività saranno concordate tra le Parti; f) adottare, per almeno 10 anni dall attivazione dell Outlet, la modalità di vendita outlet, nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 14, comma 1, lett. e-bis) della l.r. n. 1/2007 e della delibera Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Regione Liguria n. 31 del e sue eventuali modifiche. Articolo 14. Garanzie 1. A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione che il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare nei modi e nei termini previsti dalla presente Convenzione, il Soggetto Attuatore stesso si obbliga a consegnare al Comune, al momento del rilascio del primo titolo edilizio, idonea garanzia cauzionale, prestata anche mediante polizza assicurativa, rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata per il ramo cauzioni. 2. L importo della garanzia sarà commisurato al costo totale delle opere di urbanizzazione primaria che il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare in forza della presente Convenzione, indipendentemente dallo scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione così come definiti dal precedente Articolo Il costo delle opere di urbanizzazione dovrà risultare dai computi metrici nonché dagli elenchi dei materiali e dei prezzi di cui dovranno essere corredati i progetti esecutivi, stimati a sensi del secondo comma del precedente Articolo Dette garanzie cauzionali potranno, per motivate ragioni e comunque per un complesso unitario di opere o di un lotto autonomamente funzionale, essere ridotte in corso d opera in proporzione alle opere cui si riferiscono, secondo modalità da concordarsi con il Comune e saranno svincolate, previa esecuzione del collaudo in corso d opera di cui all Articolo 9. comma 2, nel limite del 90% (novantapercento) del costo delle opere cui si riferiscono, entro 90 (novanta) giorni dalla lettera raccomandata indirizzata dal Soggetto Attuatore al Comune di

13 trasmissione del certificato di collaudo parziale provvisorio. 5. A garanzia del puntuale e completo adempimento degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore con la presente Convenzione, relativi alla cessione di aree al Comune, il Soggetto Attuatore si obbliga, inoltre, a consegnare al Comune, contestualmente al rilascio del primo titolo edilizio, una garanzia cauzionale, prestata anche mediante polizza assicurativa, rilasciata da Compagnia di assicurazione autorizzata per il ramo cauzioni, per un importo pari al valore degli immobili da cedere, valutati sulla base dei criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni che risultino in vigore alla data di consegna della predetta garanzia cauzionale. 6. A garanzia del puntuale e completo adempimento dell obbligo di finanziare un opera pubblica di cui all Articolo 13 comma 1 lett. a) della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore si obbliga a consegnare al Comune, al momento del rilascio del primo titolo edilizio, idonea garanzia cauzionale, per l importo di Euro ,00 (Euro Quattrocentomila), prestata anche mediante polizza assicurativa, rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata per il ramo cauzioni. Tale cauzione sarà svincolata in ragione delle somme corrisposte dal Soggetto Attuatore al Comune in adempimento dell obbligazione sopra citata, previo nulla osta del Comune. 7. A garanzia delle ulteriori obbligazioni aggiuntive di cui all art. 13 comma 1 lett. b), il Soggetto Attuatore si obbliga a consegnare al Comune al momento del rilascio del primo titolo edilizio, idonea garanzia cauzionale, per l importo di Euro ,00 (Euro Duecentomila/00), prestata anche mediante polizza assicurativa, rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata per il ramo cauzioni, che potrà essere escussa in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi entro sei mesi dall attivazione dell Outlet; 8. A garanzia delle ulteriori obbligazioni aggiuntive di cui all art. 13 comma 1 lett c), il Soggetto Attuatore si obbliga a consegnare al Comune al momento del rilascio del primo titolo edilizio, idonea garanzia cauzionale, per l importo di Euro (Euro Duecentomila/00),

14 prestata anche mediante polizza assicurativa, rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata per il ramo cauzioni, che potrà essere escussa in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi entro sei mesi dall attivazione dell Outlet; 9. Qualora le garanzie cauzionali, previa espressa autorizzazione del Comune, siano ridotte proporzionalmente in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione a carico del Soggetto Attuatore ed alla cessione delle aree relative, il Soggetto Attuatore stesso si obbliga a provvedere ad integrare le garanzie medesime qualora esse venissero utilizzate, in tutto od in parte, a seguito di inadempienze. 10. Tutte le predette garanzie cauzionali saranno svincolate totalmente ad avvenuto integrale adempimento degli obblighi tutti gravanti sui Soggetti Attuatori e contenuti nella presente convenzione per le quali sono prestate, con particolare riguardo al disposto di cui al secondo comma del precedente Articolo 9, ovvero in caso di diniego o annullamento o sospensione anche parziale dei titoli abilitativi edilizi e/o commerciali per fatti non imputabili a fatto e/o colpa del soggetto attuatore. 11. In tutti i contratti fideiussori od assicurativi di cui al presente articolo dovrà essere inserita la specifica clausola che impegna l istituto fideiussore a soddisfare l obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell art C.C. e della decadenza di cui all art C.C. e senza attendere la pronuncia del Giudice. 12. Ancorché le garanzie siano commisurate al costo delle opere e delle aree oggetto della presente Convenzione, le stesse sono prestate per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indirettamente connesse all attuazione dell Atto, nonché per gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura del Soggetto Attuatore nonché le sanzioni e penali irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione dell Atto. 13. In caso di inadempimento e negli altri casi sopracitati, le garanzie cauzionali di cui ai commi precedenti potranno essere incamerate, in tutto od in parte, senza formalità alcuna.

15 Articolo 15. Penali 1. Qualora il Soggetto Attuatore non rispettasse i termini previsti dal precedente Articolo 8, sarà applicata una penale pari all 0.3 per mille dell importo delle opere e delle aree per ogni giorno di ritardo. 2. Qualora il Soggetto Attuatore non rispettasse i termini previsti dal precedente Articolo 13, comma 1, lettera b) sarà applicata una penale pari ad Euro 600,00 per ogni giorno di ritardo. Superati i 6 mesi dalla data di attivazione dell Outlet senza che gli obblighi di cui sopra siano stati correttamente adempiuti il Comune escuterà la cauzione di cui al precedente art. 14 comma 7, per un importo pari a quello garantito. 3. Qualora il Soggetto Attuatore non rispettasse i termini previsti dal precedente Articolo 13, comma 1, lettera c) sarà applicata una penale pari ad Euro 600,00 per ogni giorno di ritardo. Superati i 12 mesi dalla data di attivazione dell Outlet senza che gli obblighi di cui sopra siano stati correttamente adempiuti il Comune escuterà la cauzione di cui al precedente art. 14 comma 8, per un importo pari a quello garantito. Articolo 16. Inadempienze 1. In caso di inadempienza da parte del Soggetto Attuatore alle obbligazioni previste dalla presente Convenzione, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative comminate dalla vigente legislazione urbanistica, il competente ufficio comunale potrà sospendere l'esecuzione dei lavori relativamente ai titoli edilizi o delle parti di essi che a proprio giudizio riterrà interessati dalle inadempienze. 2. Avvenuto l'adempimento, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e del rilascio dei titoli edilizi. 3. Il Comune potrà inoltre chiedere al Soggetto Attuatore, fatto salvo il risarcimento del danno, l'adempimento ovvero la risoluzione di diritto della presente convenzione - anche senza previa diffida - nei seguenti casi: a) mancato rispetto dei termini fissati dal precedente Articolo 10 per l attuazione di

16 quanto ivi previsto, salvo i casi di forza maggiore; b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità anche parziale dai progetti approvati, per mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della Convenzione; c) rifiuto a stipulare gli atti di cessione ovvero di provvedere alla consegna delle aree e/o degli immobili, con le modalità e nei termini della presente Convenzione; d) mancato inserimento da parte del Soggetto Attuatore negli atti di trasferimento a terzi degli immobili, delle clausole di cui al precedente Articolo 11; e) reiterate e gravi violazioni delle altre previsioni di cui alla presente Convenzione. Articolo 17. Foro competente ed elezione di domicilio 1. Per tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine all'attuazione della presente Convenzione, sarà competente l Autorità Giudiziaria del foro di Imperia. 2. Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e stragiudiziale, comunque dipendenti e/o connesse alla presente convenzione, il Soggetto Attuatore elegge domicilio presso [ ]. 3. Qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto non avrà effetto alcuno ai sensi del precedente comma, se non sia previamente comunicata al Comune di Sanremo con apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche per l'ipotesi di trasferimento totale o parziale a terzi del compendio immobiliare oggetto di edificazione. La forma della comunicazione come sopra precisata non ammette equipollenti. Articolo 18. Trascrizione e spese 1. La presente Convenzione sarà integralmente registrata e trascritta a cura e spese del Soggetto Attuatore. 2. Essa ha valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai singoli atti o contratti necessari per il trasferimento della proprietà delle aree e delle opere di cui è prevista la cessione nella Convenzione medesima nonché ai fini della costituzione di altri eventuali diritti reali.

17 3. Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione della Convenzione sono a carico del Soggetto Attuatore, che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia. 4. Restano altresì a carico del Soggetto Attuatore: a) i compensi e le spese, compresi gli oneri tributari; b) le spese di tutti gli atti di cessione previsti dall Atto e conseguenti nonché quelle relative alla picchettazione, misurazione ecc. delle aree cedute.

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