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1 FONDO PENSIIONE COMPLEMENTARE PER IIL PERSONALE DELL EX GRUPPO BANCA POPOLARE DII NOVARA GRUPPO BANCO POPOLARE Sede legale in Via Negroni, NOVARA - Codice Fiscale: Iscrizione all Albo dei Fondi Pensione Covip n Documento sul regime fiscale Edizione 2015

2 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE EDIZIONE

3 Premessa Il presente documento, redatto in conformità alle prescrizioni di COVIP, commenta brevemente la disciplina fiscale della previdenza complementare ed illustra il regime della deducibilità fiscale dei contributi, la tassazione dei proventi del fondo pensione ed il trattamento fiscale delle prestazioni. Esso consente di cogliere i vantaggi fiscali della previdenza complementare che, aggiungendosi al concorso finanziario del datore di lavoro, si potenziano nelle tre fasi della contribuzione, del rendimento e delle prestazioni e che sono destinati a protrarsi nel caso in cui si prosegua nella contribuzione volontaria. La complessità della presentazione deriva dai differenti sistemi di imposizione applicati in ciascun periodo di riferimento ai contributi ed alle prestazioni fra loro correlati ai fini dell imposizione finale delle prestazioni che risultano caratterizzate da regimi transitori (diversi) mantenuti nella loro successione temporale. Quanto segue non può considerarsi esaustivo ai fini di una approfondita conoscenza dell articolato regime fiscale della previdenza complementare, per la quale si rinvia alle norme di legge ed alle interpretazioni ufficiali. TERMINOLOGIA Regime tributario con aliquota agevolata La legge prevede particolari prestazioni sulle quali la ritenuta a titolo d imposta si applica nella stessa misura prevista per le prestazioni pensionistiche e cioè con l aliquota del 15%, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Gli anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari prima del 1 gennaio 2007 sono computate fino ad un massimo di 15. Regime tributario con aliquota personale a tassazione separata propria Sulla base fiscalmente imponibile si applica la tassazione separata, calcolando l aliquota media IRPEF determinata dal rapporto fra l imposta di riferimento ed il reddito di riferimento. Per determinare il reddito di riferimento, occorre dividere il montante di riferimento (base imponibile) per il numero di anni di effettiva contribuzione al fondo e moltiplicare il risultato per 12. Determinato il risultato si individua l imposta relativa al reddito di riferimento, in relazione all importo che trova capienza nei vari scaglioni di reddito riportati sulla tabella delle aliquote IRPEF in vigore al momento in cui è sorto il diritto a percepire la prestazione. A questo punto si calcola l aliquota media - che si applica alla base imponibile - dividendo l imposta di riferimento per il reddito di riferimento e moltiplicando il risultato per cento. Base imponibile ordinaria La Base imponibile è costituita dalla parte delle prestazioni rappresentata dall ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) e del credito d imposta del 9% relativo all ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti. I conferimenti di quote del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari contribuiscono alla formazione della base imponibile soggetta ad imposta. Vecchi iscritti ai vecchi fondi Soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992, destinatari di deroghe ed agevolazioni previste dalla normativa fiscale. DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE EDIZIONE

4 1. Regime fiscale dei contributi La continuità connota i principi generali ispiratori della disciplina fiscale della previdenza complementare unitamente al principio della dipendenza della disciplina fiscale da quella civilistica ai fini della deduzione. Sono fiscalmente deducibili le somme versate alle forme pensionistiche complementari che la legge (il D.Lgs. n. 124/93 prima ed ora il D.Lgs. n. 252/05) qualifica come contributi (complementari e liberi, in distinzione dai contributi pubblici ed obbligatori). Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi versati dal datore di lavoro (art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/05). Il TFR eventualmente destinato al fondo pensione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF e non rileva ai fini del predetto limite di deducibilità. La deduzione spetta anche quando non siano versate quote del TFR. Nel limite annuo di euro 5.164,57 rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico, per l importo da esse non dedotto (art. 8, comma 5 del D.Lgs. 252/05), e i versamenti destinati al finanziamento di prestazioni di invalidità, premorienza. I premi versati e finalizzati a copertura delle predette prestazioni accessorie sono esenti dall imposta sulle assicurazioni Comunicazioni dell aderente La parte dei contributi versati al fondo pensione per la quale non si è potuto fruire della deduzione, è produttiva di prestazioni non soggette a imposizione al momento della liquidazione. L iscritto comunica al Fondo entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella propria dichiarazione dei redditi (art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/05). Tali somme saranno escluse dalla base imponibile all atto dell erogazione della prestazione finale. Lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (ossia euro ,85 in 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva fra euro ,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, in misura non eccedente euro 2.582,29 in ciascun anno (art. 8, comma 6 del D.Lgs. n. 252/05). Prosecuzione volontaria della contribuzione E ammessa la deducibilità fiscale dei versamenti contributivi volontari a forme pensionistiche complementari, anche nei casi di prosecuzione volontaria oltre il raggiungimento dell età pensionabile, sempre nel limite annuo di 5.164,57 euro. Contributi versati per i familiari a carico La deducibilità fiscale spetta, come sopra indicato, anche per i contributi versati nell interesse delle persone fiscalmente a carico: la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono fiscalmente a carico spetta per l ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l importo annuo complessivo di 5.164,57 euro. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni Le somme versate per reintegrare le anticipazioni percepite concorrono al raggiungimento dell indicato limite annuo di deducibilità di euro 5.164,57. Sulle somme che superano il predetto limite di deducibilità, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione proporzionalmente riferibile all importo reintegrato e non dedotto (art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 252/05). Il credito d imposta è riconosciuto, secondo le modalità sopra descritte, esclusivamente a fronte del reintegro di anticipazioni riguardanti il montante maturato a decorrere dal 1 gennaio DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE EDIZIONE

5 Contributi versati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 Aderenti ante 29 aprile 1993 Per gli iscritti che, alla data del 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del dlgs n. 124/93) risultassero iscritti alle forme pensionistiche istituite al 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421), per un periodo transitorio della durata di cinque anni, e cioè fino alla fine del mese di dicembre 2005, il limite assoluto di deducibilità di 5.164,57 euro annui è stato maggiorato della differenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite stesso di 5.164,57 euro. Tali soggetti, pertanto, potevano dedurre il minore importo fra il 12% del reddito complessivo dell anno e l importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 qualora tale importo fosse superiore a 5.164,57 euro. La condizione di un tetto di deducibilità calcolato in percentuale è stata soppressa con decorrenza 1 gennaio Ai fini della deducibilità, non si considerava la devoluzione del TFR. Aderenti post 28 aprile 1993 Il totale dei versamenti contributivi alla forma pensionistica complementare risultava deducibile dal reddito complessivo dell aderente per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo e, comunque, entro i limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di euro 5.164,57. La predetta condizione (tetto di deducibilità calcolato in percentuale entro i limiti del 12% del reddito complessivo) è stata soppressa con decorrenza 1 gennaio Ai fini della deducibilità, non si considerava la devoluzione del TFR. Cont ontributi versati fino al 31 dicembre 2000 Aderenti ante 29 aprile 1993 Il totale dei versamenti contributivi alla forma pensionistica complementare, compresi quelli effettuati dal datore di lavoro, non concorreva alla formazione del reddito. Aderenti post 28 aprile 1993 I versamenti contributivi alla forma pensionistica complementare effettuati dal lavoratore non concorrevano alla formazione del reddito per un importo non superiore al 2% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R. e comunque non superiore ad euro 1.291,14 (lire ) a condizione che le fonti istitutive prevedessero la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del T.F.R. per un importo pari all'ammontare del contributo versato. I contributi versati dal datore di lavoro non concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, senza previsione di alcun limite di importo. 2. Regime fiscale dei rendimenti I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. withe list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti. All ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni. Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE EDIZIONE

6 Qualora in un periodo d imposta si verifichi un risultato negativo, quest ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. 3. Regime fiscale delle prestazioni Nei confronti degli iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2007, mentre sulla parte della prestazione maturata a decorrere da tale data si applica il nuovo e più favorevole trattamento fiscale, sulla parte (montante) della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 si applica il previgente regime fiscale. Le prestazioni in capitale o in rendita, come pure le anticipazioni ed i riscatti, il cui diritto alla liquidazione sorga successivamente al 31 dicembre 2006, vanno suddivisi in tre distinti importi. Per l applicazione del regime fiscale all erogazione delle prestazioni occorre far riferimento al momento di maturazione delle somme, distinguendo tra: - parte di prestazione relativa ai montanti maturati sino al ; - parte di prestazione relativa ai montanti maturati dall al ; - parte di prestazione relativa ai montanti maturati a decorrere dall ciascuna delle quali soggetta ad una diversa modalità di imposizione. La complessità della disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni, comportante la segmentazione delle prestazioni erogate nei montanti tempo per tempo maturati, consiglia di tracciare un quadro di sintesi dei diversi regimi fiscali applicabili. Prestazioni pensionistiche Le prestazioni pensionistiche devono obbligatoriamente essere richieste in forma di rendita per almeno il 50% del montante finale accumulato, fatto salvo che la prestazione può essere erogata interamente in forma di capitale nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell assegno sociale di cui all art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n In via di eccezione i vecchi iscritti hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica in forma di capitale. In tal caso, trova applicazione sull intera prestazione il regime tributario vigente fino al Prestazioni pensionistiche in forma di rendita DISCIPLINA FISCALE Montanti maturati Destinatari Base imponibile Aliquota Tipo tassazione NOTE dal 2007 vecchi o nuovi iscritti ordinaria agevolata ritenuta d'imposta a titolo definitivo tra 2001 e 2006 vecchi o nuovi iscritti ordinaria IRPEF progressiva IRPEF ante 2001 vecchi o nuovi iscritti 87,50% dell'ammontare corrisposto IRPEF progressiva IRPEF AVVERTENZA I rendimenti finanziari compresi in ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 12,50% DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE EDIZIONE

7 Prestazioni pensionistiche in capitale DISCIPLINA FISCALE Montanti maturati Destinatari Base imponibile Aliquota Tipo tassazione NOTE dal 2007 vecchi o nuovi iscritti ordinaria agevolata ritenuta d'imposta a titolo definitivo tra 2001 e 2006 vecchi o nuovi iscritti Vedi Note propria separata La tassazione separata interessa solo la parte di prestazione relativa ai contributi dedotti, a condizione che almeno i 2/3 del montante maturato siano trasformati in rendita, salvo che l'importo della rendita erogabile con riferimento ai 2/3 del montante maturato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. Il mancato rispetto di detta previsione comporta un doppia tassazione sui rendimenti già assoggettati ad imposta presso il fondo pensione La parte di prestazione corrispondente ai contributi non dedotti resta sempre esente da imposta. ante 2001 nuovi iscritti imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 2% della sua retribuzione vecchi iscritti imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione propria stessa aliquota del TFR Regime transitorio per i vecchi iscritti Facoltà di opzione separata separata La lettera c) del comma 7 dell art. 23 del d. lgs. n. 252/2005, dopo aver stabilito che anche nei confronti dei vecchi iscritti sui montanti delle prestazioni accumulate entro il 31 dicembre 2006 continua ad applicarsi il regime tributario vigente alla predetta data, prevede la possibilità, per tali soggetti, di scegliere, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate a decorrere dal 1 gennaio 2007, fra due opzioni: 1. richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa la quota maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007), applicando anche sul montante maturato a partire dal 1 gennaio 2007 il (meno favorevole) regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006; 2. mantenere la distinzione fra il maturato prima e dopo il 1 gennaio 2007, applicando sul primo la disciplina civilistica e fiscale vigente fino al 31 dicembre 2006 e sul secondo il nuovo regime (civilistico e fiscale). In questo caso possono chiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica in capitale - senza alcuna condizione per la quota maturata fino al 31 dicembre applicando su tale ammontare il trattamento fiscale fino ad allora vigente, mentre per la quota maturata a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la nuova (e di norma più favorevole) disciplina fiscale, Si deve peraltro tener conto dell obbligo di convertire in rendita almeno il 50% del montante maturato a partire dal 1 gennaio 2007, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante medesimo sia inferiore al 50% dell assegno sociale. Anticipazioni Il regime di imposizione è diverso in funzione della finalità per la quale le anticipazioni vengono erogate. Gi iscritti possono chiedere una anticipazione: a) in qualsiasi momento per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi otto anni di iscrizione per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi in materia edilizia relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell art. 1, c. 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE EDIZIONE

8 Le somme lorde complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuate maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. DISCIPLINA FISCALE Montanti maturati Destinatari Base imponibile Aliquota Tipo tassazione NOTE dal 2007 tra 2001 e 2006 ante 2001 nuovi o vecchi iscritti nuovi o vecchi iscritti nuovi o vecchi iscritti Nuovi o vecchi iscritti ordinaria ordinaria intero importo dell'anticipazione percepita senza alcune esclusione per quanto riguarda i redditi già assoggettati ad imposta intero importo dell'anticipazione percepita senza riduzione annuale prevista dalla tassazione relativa al TFR, senza esclusione dei redditi già tassati in capo al fondo pensione e ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 2 o 4% della sua retribuzione agevolata per spese sanitarie 23%: per acquisto prima casa abitazione o per interventi di ristrutturazione nonché per esigenze diverse propria propria ritenuta d'imposta a titolo definitivo ritenuta d'imposta a titolo definitivo separata separata Riscatti Tipologie di riscatto convenzionalmente considerati quale RISCATTO INVOLONTARIO : - riscatto parziale: si realizza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; - riscatto totale: si determina in caso di invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi; - premorienza dell aderente. Tipologie di riscatto convenzionalmente considerati quale RISCATTO VOLONTARIO : - riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate previste dallo statuto del Fondo. DISCIPLINA FISCALE Montanti maturati Destinatari Base imponibile Aliquota Tipo tassazione NOTE dal 2007 tra 2001 e 2006 vecchi o nuovi iscritti ordinaria agevolata ritenuta d'imposta a titolo definitivo RISCATTO INVOLONTARIO vecchi o nuovi iscritti ordinaria 23% ritenuta d'imposta a titolo definitivo RISCATTO VOLONTARIO vecchi o nuovi iscritti ordinaria propria separata RISCATTO INVOLONTARIO vecchi o nuovi iscritti ordinaria progressiva ordinaria Irpef RISCATTO VOLONTARIO ante 2001 vecchi iscritti imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione stessa aliquota del TFR separata Non c è distinzione fra RISCATTO VOLONTARIO o INVOLONTARIO. nuovi iscritti imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 2% della sua retribuzione propria separata Non c è distinzione fra RISCATTO VOLONTARIO o INVOLONTARIO. Il regime di tassazione meno favorevole è in genere applicato alle somme conseguite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale, ovvero prima del raggiungimento dei requisiti minimi stabiliti per accedere alle prestazioni pensionistiche di anzianità e di vecchiaia. Trasferimenti delle posizioni previdenziali DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE EDIZIONE

9 Le operazioni di trasferimento delle posizioni previdenziali verso forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale. DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAI TERREMOTI DEL 24/08/2016, 26/10/2016 o 30/10/2016 Come previsto dal Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 e sue successive modificazioni agli aderenti residenti, a seconda della zona colpita dal sisma, alla data del 24 agosto 2016 o del 26 ottobre 2016 o del 30 ottobre 2016 in uno dei Comuni indicati nell Allegato 1 e 2 del Decreto Legge citato, è consentito, per un periodo triennale che scadrà il 24 agosto 2019, chiedere un anticipazione del Fondo Pensioni, sempre per le causali previste dal D.Lgs. 252/2005 (acquisto prima casa, ristrutturazione e altri motivi), in deroga al limite di iscrizione minima a forme di previdenza complementare di otto anni e con la fiscalità agevolata sull imponibile relativo al montante maturato dal 01/01/2007 (max.15% 15%), attualmente prevista per solo per gli anticipi con causale spese mediche gravissime e straordinarie. A tal fine gli aderenti interessati, ferma la produzione dell ordinaria documentazione prevista, dovranno altresì presentare opportuna certificazione o autocertificazione attestante la residenza in uno dei Comuni individuati dagli Allegati al D.L. citato alla data del terremoto (24 agosto 2016 o 26 ottobre 2016 o 30 ottobre 2016 a seconda del Comune). DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE EDIZIONE

10 Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 e successive modificazioni «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» Allegato 1 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1) REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM);

11 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

12 Allegato 2 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Art. 1) REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata;

13 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG)».

Marche. Arquata del Tronto (AP) CAP (*) Acquasanta Terme (AP) CAP (*) Amandola (FM) CAP (*) Comunanza (AP) CAP (**)

Marche. Arquata del Tronto (AP) CAP (*) Acquasanta Terme (AP) CAP (*) Amandola (FM) CAP (*) Comunanza (AP) CAP (**) INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALL ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA INTERESSATO LE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24 AGOSTO, IL 26 E 30 OTTOBRE 2016 LEGGE N. 229 DEL

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