QUADRO NORMATIVO PREMESSA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "QUADRO NORMATIVO PREMESSA"

Transcript

1 Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 13 del 12 febbraio 1999 Oggetto: Provvedimenti di riclassificazione. Decorrenza e prescrizione. Indebito oggettivo. Disposizioni applicabili. QUADRO NORMATIVO Articoli 13 e 14 D.M. 18 giugno Articolo 3, comma 9, lett. b), legge 8 agosto 1995, n Articoli 2033, 2934, 2938, 2946 e 2948 Codice Civile. PREMESSA Con circolare n. 32 del 10 maggio 1996 sono state fornite istruzioni per l'applicazione, anche in materia di accertamento e riscossione dei premi e contributi di assicurazione dovuti all'istituto, del termine di prescrizione quinquennale introdotto dall'articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n In specifico riferimento alla materia riclassificativa, nel punto 6) della predetta circolare si è disposto che "Fermo restando il principio generale contenuto negli articoli 13 e 14 delle modalità di applicazione della Tariffa dei premi, in virtù del quale il provvedimento di riclassificazione ha effetto dalla data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate, per effetto delle nuove disposizioni normative la decorrenza della riclassificazione non potrà comunque superare il limite della prescrizione quinquennale". Tale disposizione ha suscitato dubbi interpretativi ed incertezze applicative che, a seguito di un più approfondito esame del quadro normativo vigente, rendono necessario fornire i seguenti chiarimenti. PROVVEDIMENTI DI RICLASSIFICAZIONE CON EFFETTO RETROATTIVO La disposizione introdotta dall'articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, trova applicazione anche in materia riclassificativa che, come è noto, è disciplinata dagli articoli 13 e 14 delle modalità di applicazione della vigente Tariffa dei premi, approvata con D.M. 18 giugno 1988 ed entrata in vigore il 1 luglio dello stesso anno. In virtù delle disposizioni contenute nei citati articoli, una volta accertato che la classificazione e tassazione applicate sono errate, l'istituto deve provvedere alla relativa rettifica. La riclassificazione deve essere effettuata dall'istituto, "d'ufficio", a prescindere dalla eventuale richiesta del datore di lavoro, e ciò sia in caso di riclassificazioni "sfavorevoli" al datore di lavoro (applicazione di un tasso medio superiore a quello precedentemente notificato), sia in caso di riclassificazioni "favorevoli" al datore di lavoro (applicazione di un tasso medio inferiore a quello precedentemente notificato). In linea generale, il provvedimento di riclassificazione ha effetto dalla data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate, anche ai fini della rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio, e deve contenere l'oscillazione del nuovo tasso medio per gli anni di riferimento. La suddetta decorrenza, indicata dagli articoli 13 e 14 delle modalità di applicazione della vigente Tariffa dei premi, costituisce il "principio generale" in materia riclassificativa, ma subisce una parziale deroga nel caso di riclassificazioni riguardanti periodi eccedenti il termine di prescrizione. Come già precisato con precedenti istruzioni e circolari, in detti ultimi casi la retrodatazione dei provvedimento di riclassificazione non può oltrepassare il limite della prescrizione, fermo restando che, ai fini della rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio, è necessario accertare la data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate, almeno nel quadriennio precedente, utile per applicare l'oscillazione. A seguito della introduzione del termine di prescrizione quinquennale, di cui all'articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella citata circolare n. 32/1996 si è appunto disposto che, fermo restando l'enunciato principio generale, la retrodatazione del provvedimento

2 di riclassificazione non può oltrepassare il limite della prescrizione quinquennale, salvo ovviamente quanto già indicato ai fini dell'oscillazione del tasso medio. Alla luce delle precedenti circolari ed istruzioni in materia, ed in virtù della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve pertanto affermarsi che: - il provvedimento di riclassificazione deve essere adottato dall'istituto, su domanda del datore di lavoro o d'ufficio, qualora sia accertato che la classificazione e la tassazione applicate sono errate: il provvedimento "d'ufficio" è obbligatorio anche nel caso di riclassificazione "favorevole" al datore di lavoro; - il provvedimento deve essere retrodatato alla data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate, anche ai fini della rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio; - qualora la riclassificazione riguardi periodi superiori al quinquennio, la retrodatazione deve essere però limitata al quinquennio precedente, salvo quanto chiarito ai fini della rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio. Si rammenta, infine, che nel caso di riclassificazioni "sfavorevoli" al datore di lavoro, l'istituto dovrà procedere alla richiesta dei maggiori premi dovuti, per gli importi determinati nel provvedimento di riclassificazione (al massimo quelli dei quinquennio antecedente la riclassificazione) ed applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente. Nel caso di riclassificazioni "favorevoli" al datore di lavoro, invece, l'istituto dovrà procedere al rimborso dei maggiori premi versati, per gli importi determinati nel provvedimento di riclassificazione (al massimo quelli dei quinquennio antecedente la riclassificazione). Per detti ultimi casi, occorre precisare che, ai fini del rimborso delle eccedenze, non occorre la domanda del datore di lavoro, essendovi tenuto a procedervi d'ufficio l'istituto. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso delle somme eccedenti, anche in sede amministrativa, sono dovuti gli interessi legali, attualmente pari al 2,5% annuo. Detti interessi, pertanto, non possono essere riconosciuti nel caso di riclassificazione "favorevole" applicata d'ufficio o, in generale, in mancanza di specifica domanda del datore di lavoro. A chiarimento di quanto sopra esposto, si riportano i seguenti esempi: 1. Provvedimento di riclassificazione adottato il 30 novembre 1998 per errore classificativo, risalente al 1 gennaio La retrodatazione del provvedimento opera dal 1 gennaio 1994, sia nel caso di riclassificazione "sfavorevole", sia nel caso di riclassificazione "favorevole". 2. Provvedimento di riclassificazione adottato il 30 novembre 1998, d'ufficio o su domanda presentata il 17 agosto 1995, per errore classificativo risalente al 1 gennaio La retrodatazione del provvedimento opera entro il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/1995, sia nel caso di riclassificazione "sfavorevole" sia nel caso di riclassificazione "favorevole". INDEBITO OGGETTIVO In riferimento alle riclassificazioni con effetto retroattivo "favorevoli" al datore di lavoro, le disposizioni sopra illustrate possono subire una parziale deroga qualora ricorra l'istituto dell'"indebito oggettivo". Occorre rammentare che, nella specifica materia, si ha "indebito oggettivo" allorchè: - il datore di lavoro abbia versato premi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti; - il versamento eccedente sia riconducibile ad errata classificazione e tassazione applicate;

3 - l'errata classificazione e tassazione dipenda da mero errore dell'istituto. Secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio, la contestuale ricorrenza dei citati presupposti determina il diritto del datore di lavoro di ottenere il rimborso dei maggiori premi versati nel termine della prescrizione decennale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2033 e 2946 del codice civile. Anche in dette specifiche ipotesi, il provvedimento di riclassificazione deve essere adottato secondo le disposizioni sopra riportate, ma il limite massimo di retrodatazione del provvedimento può essere quello decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile. A riguardo, va chiarito che, in virtù di quanto previsto dai menzionati articoli del codice civile, la retrodatazione decennale del provvedimento di riclassificazione è subordinata alla domanda del datore di lavoro, anche in sede amministrativa, finalizzata ad ottenere riclassificazione ed il rimborso delle eccedenze di premio versate. In mancanza di detta domanda, anche in presenza dei citati presupposti, il provvedimento di riclassificazione deve essere retrodatato non oltre il limite massimo della prescrizione quinquennale introdotto dall'articolo 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo quanto in precedenza specificato. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale attualmente pari al 2,5% annuo, fatta salva la prova di un maggior danno da dimostrare però in sede di contenzioso. Si precisa che, ai fini dei riconoscimento degli interessi "a decorrere dalla data del pagamento" (invece che dalla data di domanda di rimborso) è necessario che in sede di contenzioso sia stata dichiarata la "mala fede" dell'istituto. Infine, si rammenta che il diritto agli interessi soggiace al termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile. Pertanto, l'infruttuoso decorso del termine di cinque anni dalla data in cui il relativo diritto poteva essere esercitato comporta l'estinzione del diritto stesso, semprechè la prescrizione sia debitamente eccepita dall'istituto, ai sensi dell'articolo 2938 del codice civile. Sul piano applicativo, ciò comporta che il computo degli interessi dovuti, da effettuare distintamente per ciascun pagamento, potrà decorrere, al massimo, dal quinquennio antecedente la data della domanda di rimborso. A chiarimento di quanto sopra esposto, si riportano i seguenti esempi: 1. Provvedimento di riclassificazione "favorevole" adottato il 30 novembre 1998, su istanza di rettifica del datore di lavoro presentata il 30 aprile 1998, per errore classificativo addebitabile all'istituto risalente al 1 gennaio La retrodatazione del provvedimento opera entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile, e quindi dal 1 gennaio E' dovuto il rimborso delle eccedenze di premio versate nell'intero periodo di retrodatazione, oltre agli interessi legali, se richiesti, dalla data di ciascun pagamento, ma nel limite della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile. 2. Provvedimento di riclassificazione "favorevole" adottato d'ufficio il 30 novembre 1998, per errore classificativo addebitabile all'istituto risalente al 1 gennaio La retrodatazione del provvedimento opera entro il termine quinquennale previsto dalla legge n. 335/1995, e quindi dal 1 gennaio 1994 (periodo assicurativo 1994). E' dovuto il rimborso delle eccedenze di premio versate per gli anni 1994/1998, senza interessi. Nel caso di successiva presentazione di domanda di rimborso, è tuttavia obbligatoria la ulteriore retrodatazione del provvedimento, nel limite della prescrizione decennale ex articolo 2946 del codice civile, e quindi dal 1 gennaio 1989 (periodo assicurativo 1989).

4 E' dovuto il rimborso delle eccedenze di premio versate per gli anni 1989/1998, nonché, se espressamente richiesti, gli interessi legali nel limite della prescrizione quinquennale ex articolo 2948 del codice civile. ERRORE INDOTTO DA ERRONEA O INCOMPLETA DENUNCIA DEL DATORE DI LAVORO L'accertato versamento di somme eccedenti i premi assicurativi dovuti non sempre configura un "indebito oggettivo". Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (vedi, da ultimo, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1169) l'"indebito oggettivo" non ricorre, infatti, quando i maggiori premi versati sono stati correttamente determinati dall'istituto, sulla scorta delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, solo successivamente riconosciute erronee o incomplete. Va annotato che, in detti casi, il Supremo Collegio ha altresì escluso che il datore di lavoro abbia diritto a ripetere i maggiori premi versati, se non a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia di rettifica che, ai fini in parola, è stata ritenuta soggetta alle formalità prescritte dall'articolo 12 del T.U. n. 1124/1965. In merito a quest'ultimo principio deve però osservarsi che le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte si riferiscono a fattispecie realizzatesi sotto il vigore del paragrafo 12 delle modalità di applicazione della precedente Tariffa dei premi, approvata con D.M. 14 novembre 1978 e vigente fino al 30 giugno Riguardo alle fattispecie realizzatesi successivamente, soggette all'applicazione della vigente Tariffa dei premi, detti principi non possono trovare applicazione per effetto delle nuove disposizioni recate dagli articoli 13 e 14 delle relative modalità di applicazione, le quali dispongono che il provvedimento di riclassificazione abbia effetto dalla data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate, fermo restando che la retrodatazione non può oltrepassare il limite della prescrizione quinquennale. L'errore classificativo indotto dal datore di lavoro, pertanto, non ha alcuna influenza sulla decorrenza del provvedimento, che deve avere effetto dalla data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate, nel limite della prescrizione quinquennale. A titolo esemplificativo, si riporta il seguente esempio: - Provvedimento di riclassificazione "favorevole" adottato il 30 novembre 1998, d'ufficio o su domanda di rettifica del datore di lavoro presentata il 30 aprile 1998, per errore classificativo addebitabile ad erronea o incompleta denuncia risalente al 1 gennaio La retrodatazione del provvedimento opera entro il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 335/1995, e quindi dal 1 gennaio 1994 (periodo assicurativo 1994). E' dovuto il rimborso delle eccedenze di premio versate nel periodo 1994/1998, oltre gli interessi legali dalla data di ciascun pagamento, se richiesti. DISPOSIZIONI APPLICABILI IN SEDE DI RICLASSIFICAZIONE - CASI PARTICOLARI L'ultimo aspetto che si ritiene utile trattare nella presente circolare concerne l'individuazione delle disposizioni applicabili in sede di riclassificazione. L'argomento assume attuale importanza per la corretta gestione dell'eventuale contenzioso, risultando evidente per l'istituto la convenienza ad abbandonare le vertenze eventualmente instaurate a difesa di provvedimenti in ipotesi illegittimi. Precedentemente all'approvazione della vigente Tariffa dei premi, il paragrafo 12 delle modalità di applicazione approvate con i D.M. 10 dicembre 1971 e 14 novembre 1978 disponeva la decorrenza dalla data dell'errata classificazione soltanto per i provvedimenti di riclassificazione discendenti da incompleta od erronea denuncia del datore di lavoro. Per gli altri casi, invece, la decorrenza era fissata al primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione del provvedimento al datore di lavoro. Alla luce della rilevata diversità, è del tutto evidente l'esigenza di individuare le disposizioni sul punto

5 applicabili al singolo provvedimento di riclassificazione. Nessun problema interpretativo sorge per i provvedimenti emanati antecedentemente al 1 luglio 1988 (data di entrata in vigore della nuova "Tariffa Premi") e riguardanti periodi anteriori a tale data, nè per i provvedimenti di riclassificazione emanati dal 1 luglio 1988 e riguardanti periodi successivi a tale data, che devono essere adottati secondo la normativa vigente al momento della emanazione. La decorrenza applicabile nell'uno e nell'altro caso è quella indicata dalla normativa vigente al momento della emanazione del provvedimento, e ciò per quanto concerne sia la tariffa vera e propria sia le relative modalità di applicazione. Per i provvedimenti di riclassificazione con effetto anteriore al 1 luglio 1988, ma emanati nel vigore della nuova tariffa, deve ritenersi corretta: - l'applicazione delle disposizioni sulla decorrenza contenute negli articoli 13 e 14 delle vigenti modalità, che impongono la "retrodatazione" del provvedimento alla data in cui l'esatta classificazione e tassazione dovevano essere applicate; - l'applicazione del limite di retrodatazione individuato secondo il termine di prescrizione vigente alla data del provvedimento; - l'applicazione della tariffa vigente nel periodo oggetto di riclassificazione. Sul piano applicativo ciò comporta che, in virtù della innovativa norma sulla decorrenza introdotta dal D.M. 18 giugno 1988, il provvedimento riclassificativo emanato il 1 luglio 1988 o successivamente, che interessi periodi anteriori al 1 luglio 1988, deve considerarsi correttamente retrodatato oltre la predetta data qualora siano da rettificare anche o soltanto periodi precedenti, fatto comunque salvo il limite della prescrizione. A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti esempi: 1. Provvedimento di riclassificazione adottato il 10 giugno 1980 per errore riclassificativo risalente al 1 gennaio 1978 addebitabile al datore di lavoro. Il provvedimento è correttamente retrodatato nei limiti della prescrizione vigente all'epoca dei provvedimento. La tariffa applicabile è quella vigente nei singoli periodi rettificati (tariffa approvata nel 1971 per l'anno 1978, tariffa approvata nel 1978 per gli anni 1979 e 1980). 2. Provvedimento di riclassificazione adottato il 10 giugno 1985, comunicato al datore di lavoro il 15 luglio 1985, per errore riclassificativo risalente al 1 gennaio 1983 e non addebitabile al datore di lavoro. Il provvedimento è correttamente retrodatato al primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione (1 agosto 1985). La tariffa applicabile è quella approvata nel 1978, semprechè non si verta in "indebito oggettivo" e il datore di lavoro non abbia presentato apposita richiesta. 3. Provvedimento di riclassificazione adottato il 1 luglio 1995 per errore riclassificativo risalente al 1 gennaio Il provvedimento è correttamente retrodatato alla data del 1 gennaio 1989, nei limiti della prescrizione decennale vigente all'epoca dei provvedimento. La tariffa applicabile è quella approvata nel Provvedimento di riclassificazione adottato il 1 luglio 1989 per errore riclassificativo risalente al 1 gennaio Il provvedimento è correttamente retrodatato alla data del 1 gennaio La tariffa applicabile è quella approvata nel 1978 per l'intero anno 1987 e per il primo semestre del 1988; quella approvata nel 1988 per il secondo semestre 1988 e per l'anno Nelle suddette ipotesi, ed in riferimento alla disposizione contenuta nel secondo comma sia dell'articolo 13 sia dell'articolo 14 delle modalità, si precisa, però, che le misure delle oscillazioni del tasso medio notificate antecedentemente al 1 luglio 1988 possono essere modificate solo per gli anni per i quali è stato emesso, d'ufficio o su istanza di parte, il provvedimento di oscillazione, atteso che, all'epoca, l'effetto di un

6 provvedimento perdurava sino a quando non veniva emesso uno nuovo, modificativo del precedente. In merito a detto ultimo aspetto, si riporta il seguente esempio: - Provvedimento di riclassificazione adottato il 30 maggio 1995 per errore classificativo risalente al 1 settembre Negli anni 1985 e 1987 sono stati emessi provvedimenti in materia di oscillazione, ai sensi delle precedenti modalità tariffarie. Il provvedimento è correttamente retrodatato al 1 settembre 1985, nei limiti della prescrizione decennale vigente all'epoca dello stesso. Quanto all'oscillazione del tasso: - ai sensi delle precedenti modalità tariffarie, è dovuta la rideterminazione per gli anni 1985 e 1987; per l'anno 1986, mancando il provvedimento di oscillazione emesso dall'istituto d'ufficio o su istanza di parte, si applica l'oscillazione rideterminata relativa all'anno precedente; - a decorrere dal 1 luglio 1988, ai sensi degli articoli 13 e 14 delle vigenti modalità tariffarie la riclassificazione comporta in ogni caso la rideterminazione, con la medesima decorrenza, del tasso medio.

DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24 - ANNO 2019

DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24 - ANNO 2019 DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24 - ANNO 2019 INAIL / /2018 Sommario INTRODUZIONE... 2 1. INTERVENTI MIGLIORATIVI... 2 2.

Dettagli

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 15 Settembre 2003 Circolare n. 150 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

La presente circolare comprende anche chiarimenti interpretativi ed operativi in merito a quesiti nel frattempo rivolti a questa Direzione Generale.

La presente circolare comprende anche chiarimenti interpretativi ed operativi in merito a quesiti nel frattempo rivolti a questa Direzione Generale. Organo: INAIL Documento: Circolare n. 55 del 2 novembre 1988 Oggetto: Legge 29 febbraio 1988, n. 48, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, articolo 4. Nuovo sistema

Dettagli

DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24 - ANNO 2018

DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24 - ANNO 2018 DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24 - ANNO 2018 INAIL 08/05/2017 Sommario INTRODUZIONE...2 1. INTERVENTI MIGLIORATIVI... 2

Dettagli

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011 CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 328 28.10.2016 Dichiarazione integrativa: nuovi termini A cura di Pasquale Pirone Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti Con l art.

Dettagli

CIRCOLARE N. 52/E INDICE

CIRCOLARE N. 52/E INDICE CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente

Dettagli

OGGETTO: Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Precisazioni e chiarimenti.

OGGETTO: Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Precisazioni e chiarimenti. Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa Coordinamento Generale LEGALE Roma, 25 Maggio 2005 Circolare n. 69 Ai Dirigenti centrali e

Dettagli

Roma, 02 dicembre 2008

Roma, 02 dicembre 2008 RISOLUZIONE N. 459/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 dicembre 2008 OGGETTO: Risoluzione 14 febbraio 2007, n. 24/E Dichiarazione integrativa a favore del contribuente oltre i termini

Dettagli

OGGETTO: Sanzioni in materia di riscossione - articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 QUESITO

OGGETTO: Sanzioni in materia di riscossione - articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 QUESITO RISOLUZIONE N. 165/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 luglio 2007 OGGETTO: Sanzioni in materia di riscossione - articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 Con

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/E. Roma, 4 maggio 2010

CIRCOLARE N. 23/E. Roma, 4 maggio 2010 CIRCOLARE N. 23/E Roma, 4 maggio 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Reddito d impresa Rettifica dell imputazione temporale dei componenti negativi

Dettagli

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Divisione Contribuenti Risposta n. 263 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - note di variazione ex articolo 26 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 Con l interpello

Dettagli

COMUNE DI SIENA DIREZIONE RISORSE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

COMUNE DI SIENA DIREZIONE RISORSE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO COMUNE DI SIENA DIREZIONE RISORSE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 in data 14/06/2016 INDICE Articolo 1 Oggetto del Regolamento Articolo 2

Dettagli

Scritto da Alessandro Ingrosso Venerdì 12 Settembre :00 - Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Settembre :18

Scritto da Alessandro Ingrosso Venerdì 12 Settembre :00 - Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Settembre :18 Circolare INPS n. 103 08/09/2014 - Studio Ingrosso Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro - Re Circolare INPS n. 103 08/09/2014 OGGETTO: Variazione della misura dell interesse di dilazione e di

Dettagli

COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO INDICE ART. 1 Fonti, oggetto, definizioni PAG. 3 ART. 2 Presentazione dell

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio del 25 Settembre 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione dei tassi di interesse per dilazione e differimento contributivo Gentile cliente, con la presente desideriamo

Dettagli

COMUNE DI OZZANO DELL EMILIA Provincia di Bologna

COMUNE DI OZZANO DELL EMILIA Provincia di Bologna COMUNE DI OZZANO DELL EMILIA Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DEL DIRITTO DI INTERPELLO (Adottato con atto C.C. n. 19 del 21.2.2002, modificato con atto C.C. n. 30

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Città di Campodarsego Provincia di Padova REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09-05-2016. Regolamento sul diritto di interpello

Dettagli

INAIL. Quadro Normativo

INAIL. Quadro Normativo INAIL Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 48 del 2 ottobre 2012 Oggetto: Disposizione transitoria per l emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del

Dettagli

Oggetto Disposizione transitoria per l emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012.

Oggetto Disposizione transitoria per l emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012. DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE RISCHI Circolare n. 48 Roma, 2 ottobre 2012 Al Ai Dirigente Generale Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali e p.c. a: Organi Istituzionali Magistrato

Dettagli

Roma, 10 agosto 2007

Roma, 10 agosto 2007 RISOLUZIONE N. 225/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 agosto 2007 Oggetto: Istanza d interpello - Limitazioni all utilizzo in compensazione del credito Iva da parte di società non operativa

Dettagli

COMUNE DI VALPERGA Provincia di Torino UFFICIO TRIBUTI

COMUNE DI VALPERGA Provincia di Torino UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI VALPERGA Provincia di Torino UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri

Dettagli

RISOLUZIONE N. 113 /E

RISOLUZIONE N. 113 /E RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo

Dettagli

Risposta n Roma, 5 dicembre 2018

Risposta n Roma, 5 dicembre 2018 Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese Risposta n. 102 Roma, 5 dicembre 2018 OGGETTO: Articoli 95 e 99 del TUIR di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 Deducibilità dei maggiori

Dettagli

DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE GUIDA ALLA COMPILAZIONE - ANNO 2020

DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE GUIDA ALLA COMPILAZIONE - ANNO 2020 DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE GUIDA ALLA COMPILAZIONE - ANNO 2020 INAIL 22/07/2019 Sommario INTRODUZIONE... 2 1. INTERVENTI MIGLIORATIVI... 2 2. PUNTEGGIO... 2 3.

Dettagli

Cooperative agricole: la riduzione dei premi assicurativi (Inail, Circolare n. 60) INAIL Circolare Inail n. 60 del 16 dicembre 2013

Cooperative agricole: la riduzione dei premi assicurativi (Inail, Circolare n. 60) INAIL Circolare Inail n. 60 del 16 dicembre 2013 Cooperative agricole: la riduzione dei premi assicurativi (Inail, Circolare 16.12.2013 n. 60) INAIL Circolare Inail n. 60 del 16 dicembre 2013 Cooperative agricole e loro consorzi assicurati ai sensi del

Dettagli

LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA. Renzo La Costa

LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA. Renzo La Costa LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA La Legge 335/1995 all art. 3 commi 9 e 10, ha previsto che dal 1.1.1996le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie del Fondo Pensioni

Dettagli

Quando è possibile risolvere le liti pendenti in materia di tasse automobilistiche

Quando è possibile risolvere le liti pendenti in materia di tasse automobilistiche Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi Quando è possibile risolvere le liti pendenti in materia di tasse automobilistiche 25 Febbraio 2003 La chiusura delle controversie

Dettagli

Quadro Normativo. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 6 agosto 2009 Disposizioni urgenti di protezione civile ;

Quadro Normativo. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 6 agosto 2009 Disposizioni urgenti di protezione civile ; Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 34 del 18 agosto 2010. Oggetto: Sisma Abruzzo del 6.4.2009 - Ulteriore proroga della sospensione dei versamenti dei

Dettagli

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione OGGETTO: 42/F = Deducibilità dalle imposte sui redditi dell'irap relativa alle spese per il personale dipendente Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2013. Come noto, l'art. 2 del D.L

Dettagli

OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati.

OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati. OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati. Nella circolare n. 31/E del 24 settembre 2013, l Agenzia delle Entrate ha chiarito come, in presenza di una mancata contabilizzazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 5/E. Roma, 27 gennaio 2006

CIRCOLARE N. 5/E. Roma, 27 gennaio 2006 CIRCOLARE N. 5/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 gennaio 2006 OGGETTO: Articolo 98, sesto comma, d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973 Applicazione delle sanzioni Responsabilità solidale

Dettagli

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22%

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% Fiscal Flash La notizia in breve N. 279 06.11.2013 I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% L Agenzia con Circolare n.32/e del 5 novembre 2013 fornisce dei chiarimenti

Dettagli

Modalità di denuncia nei casi di errata applicazione o disapplicazione del massimale ex art. 2, comma 18,

Modalità di denuncia nei casi di errata applicazione o disapplicazione del massimale ex art. 2, comma 18, Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio 11 luglio 2016, n.3020 Modalità di denuncia nei casi di errata applicazione o disapplicazione del massimale ex art. 2, comma 18, della L. n. 335/95 per i

Dettagli

Oggetto Sanzioni civili. Sentenza della Corte Costituzionale 13 novembre 2014, n Termine decennale di prescrizione delle somme da rimborsare.

Oggetto Sanzioni civili. Sentenza della Corte Costituzionale 13 novembre 2014, n Termine decennale di prescrizione delle somme da rimborsare. Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Circolare n. 31 Roma, 28 luglio 2017 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi

Dettagli

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 17 Maggio 2007 Circolare n. 87 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

Fondi pensione: ritenuta del 12,5% sui rendimenti finanziari ante 2001

Fondi pensione: ritenuta del 12,5% sui rendimenti finanziari ante 2001 Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi Fondi pensione: ritenuta del 12,5% sui rendimenti finanziari ante 2001 26 Novembre 2012 Il trattamento fiscale prescinde dalla

Dettagli

Reclamo/Mediazione e nuovo sistema sanzionatorio. Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria

Reclamo/Mediazione e nuovo sistema sanzionatorio. Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 85 21.03.2016 Reclamo/Mediazione e nuovo sistema sanzionatorio Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria A cura di Pasquale

Dettagli

Pertanto, i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981.

Pertanto, i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981. Organo: INAIL Documento: Circolare n. 40 del 10 giugno 1991 Oggetto: Determinazione per l'anno 1991 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute

Dettagli

Scritto da Alessandro Ingrosso Venerdì 02 Dicembre :20 - Ultimo aggiornamento Venerdì 07 Febbraio :40

Scritto da Alessandro Ingrosso Venerdì 02 Dicembre :20 - Ultimo aggiornamento Venerdì 07 Febbraio :40 Prestazioni economiche di malattia ai lavoratori dipendenti Roma, 28/09/2011 Circolare n. 122 1. Fonti normative dell obbligo di versamento del contributo di malattia e dell erogazione delle relative prestazioni

Dettagli

Circolare n. 31 Roma, 02/03/2012. Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del la. dei suoi superstiti.

Circolare n. 31 Roma, 02/03/2012. Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del la. dei suoi superstiti. Circolare n. 31 Roma, 02/03/2012 OGGETTO: Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Premessa La legge 8 agosto 1995, n. 335, entrata in

Dettagli

Entro novembre il conguaglio dell'acconto Ires/Irap

Entro novembre il conguaglio dell'acconto Ires/Irap Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Entro novembre il conguaglio dell'acconto Ires/Irap 6 Settembre 2006 Gli importi vanno rideterminati assumendo quale imposta del periodo

Dettagli

Circolare n. 18/2016. Dichiarazioni integrative Novità del DL n. 193 conv. L n. 225

Circolare n. 18/2016. Dichiarazioni integrative Novità del DL n. 193 conv. L n. 225 Dichiarazioni integrative Novità del DL 22.10.2016 n. 193 conv. L. 1.12.2016 n. 225 1 PREMESSA Con l art. 5 del DL 22.10.2016 n. 193, come modificato in sede di conversione nella L. 1.12.2016 n. 225, è

Dettagli

INAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17%

INAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17% CIRCOLARE A.F. N. 46 del 27 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi INAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17% Premessa Con la determina n. 67 del 11.03.2014, l INAIL ha fornito precisazioni in relazione

Dettagli

Città di Valdagno Provincia di Vicenza REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Città di Valdagno Provincia di Vicenza REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Città di Valdagno Provincia di Vicenza REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE approvato con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 31 marzo 2016 1 Città di Valdagno Provincia di Vicenza

Dettagli

RISOLUZIONE N.83 /E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 17 del QUESITO

RISOLUZIONE N.83 /E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 17 del QUESITO RISOLUZIONE N.83 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell art. 17, comma 1, lett. a-bis),

Dettagli

Ministero del lavoro, Ministero dell'economia, decreto (In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

Ministero del lavoro, Ministero dell'economia, decreto (In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) Premi di produttività 2013: criteri per lo sgravio contributivo Il Ministero del lavoro, a norma dell'art. 10 del D.L. 102/2013, ha predisposto il decreto con il quale fissa i limiti e le regole per l'applicazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013 CIRCOLARE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Settore imposte indirette Ufficio IVA Roma, 5 novembre 2013 OGGETTO: Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter,

Dettagli

Il ravvedimento operoso dei diritti camerali

Il ravvedimento operoso dei diritti camerali Il ravvedimento operoso dei diritti camerali Maurizio Villani e Idalisa Morgese in F24 telematico Abbiamo sviluppato un utilissimo software per il calcolo del ravvedimento operoso, clicca qui per maggiori

Dettagli

Basi di calcolo per la determinazione del premio Autoliquidazione 2016/2017

Basi di calcolo per la determinazione del premio Autoliquidazione 2016/2017 Basi di calcolo per la determinazione del premio Autoliquidazione 2016/2017 Sede INAIL competente CATANIA Codice sede 41300 Mail catania@inail.it PEC catania@postacert.inail.it LAGATI VINCENZO FORTUNATO

Dettagli

1- PREMESSA. Direzione Centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

1- PREMESSA. Direzione Centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Direzione Centrale Prestazioni Roma, 10 Novembre 2006 Circolare n. 124 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/ Pagina 1 di 6 Leggi d'italia D.Lgs. 28-9-1998 n. 360 Istituzione di una addizionale comunale all'irpef, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997,

Dettagli

Pertanto, i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981.

Pertanto, i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981. Organo: INAIL Documento: Circolare n. 13 del 20 marzo 1992 Oggetto: Determinazione per l'anno 1992 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute

Dettagli

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO RISOLUZIONE N. 93/E Roma, 24 settembre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Previdenza complementare: riduzione base imponibile all 87,5% Modalità di determinazione e rimborso

Dettagli

Quadro Normativo. Inps Direzione generale Direzione centrale entrate. Inail Direzione generale Direzione centrale rischi

Quadro Normativo. Inps Direzione generale Direzione centrale entrate. Inail Direzione generale Direzione centrale rischi Inps Direzione generale Direzione centrale entrate Inail Direzione generale Direzione centrale rischi Circolare Inps n. 83 Circolare Inail n. 32 Roma, 1 luglio 2014 Al Ai Direttore generale vicario (Inps

Dettagli

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 472/97

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 472/97 Ravvedimento operoso Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'imu, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente Risoluzione n. 86/E Direzione Centrale Normativa Roma, 04/07/2017 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Applicazione delle agevolazioni riservate alla prima

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA REGOLAMENTO DELL'INTERPELLO IN MATERIA DI FISCALITÀ COMUNALE

COMUNE DI RAVENNA REGOLAMENTO DELL'INTERPELLO IN MATERIA DI FISCALITÀ COMUNALE COMUNE DI RAVENNA REGOLAMENTO DELL'INTERPELLO IN MATERIA DI FISCALITÀ COMUNALE regolamento adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 11093/34 nella seduta del 26-2-2002 INDICE ART. 1 OGGETTO DEL

Dettagli

PuntAlto Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

PuntAlto Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa PuntAlto Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre

Dettagli

Adesione agli inviti a comparire: modificato il modello

Adesione agli inviti a comparire: modificato il modello Adesione agli inviti a comparire: modificato il modello di Roberta De Marchi Pubblicato il 1 settembre 2009 nel corso di questi ultimi mesi, il legislatore è intervenuto diverse volte per potenziare gli

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 2/12/2002; Aggiornato con deliberazione consiliare n. 27 del 30/03/2017. 1 INDICE Capo I Disposizioni

Dettagli

COMUNE DI BANNIO ANZINO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI BANNIO ANZINO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI BANNIO ANZINO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 IN DATA 07/05/2009) Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente

Dettagli

DATA PROT. N. ORGANO 02/10/ DETPRES

DATA PROT. N. ORGANO 02/10/ DETPRES Indice CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Oggetto e ambito di applicazione Art.2 Definizioni Art.3 Tariffe dei premi CAPO II- INQUADRAMENTO Art.4 Inquadramento nelle gestioni tariffarie Art.5 Inquadramento

Dettagli

Divisione Contribuenti. Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 332

Divisione Contribuenti. Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 332 Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 332 OGGETTO: Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e articolo 1, commi da 999 a 1006, della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 399/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.lgs. n. 252 del 2005, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 399/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.lgs. n. 252 del 2005, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 399/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Fondo Pensioni Personale ALFA D.lg. 5 dicembre

Dettagli

Ambito di applicazione. Sotto il profilo soggettivo, la misura interessa:

Ambito di applicazione. Sotto il profilo soggettivo, la misura interessa: Prot. 82/2013 Milano, 03-05-2013 Circolare n. 46/2013 AREA: Circolari, Fiscale Irap - Deducibilità dalle Imposte sui Redditi dell Irap Relativa alle Spese per il Personale Dipendente Circolare dell'agenzia

Dettagli

1. Premessa. Inps gestione ex Inpdap Direzione Centrale Previdenza. Roma, Messaggio n. 8381

1. Premessa. Inps gestione ex Inpdap Direzione Centrale Previdenza. Roma, Messaggio n. 8381 Inps gestione ex Inpdap Direzione Centrale Previdenza Roma, 15-05-2012 Messaggio n. 8381 Allegati n.1 OGGETTO: Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento

Dettagli

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE e RAVVEDIMENTO OPEROSO L 190/2014. G. Manzana

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE e RAVVEDIMENTO OPEROSO L 190/2014. G. Manzana DICHIARAZIONI INTEGRATIVE e RAVVEDIMENTO OPEROSO L 190/2014 G. Manzana www.manzana.it DR INTEGRATIVE ART. 2, C. 8, DPR 322/98 ART. 2, C. 8-BIS, DPR 322/98 INTEGRATIVA ENTRO TERMINI ACCERTAMENTO INTEGRATIVA

Dettagli

LAVORO NOTTURNO Importo massimo euro Reddito inferiore a euro

LAVORO NOTTURNO Importo massimo euro Reddito inferiore a euro LAVORO NOTTURNO L Agenzia delle Entrate ha provveduto a emanare chiarimenti, con una specifica Risoluzione (83 E del 17 agosto 2010), circa l applicabilità dell imposta sostitutiva del 10% prevista dal

Dettagli

Ravvedimento operoso più caro dal 1 gennaio 2012.

Ravvedimento operoso più caro dal 1 gennaio 2012. Ravvedimento operoso più caro dal 1 gennaio 2012. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011 il decreto del 12 dicembre 2011 con il quale il Ministero dell Economia e delle Finanze,

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE.,, C.F., rappresentato e difeso, giusta mandato

TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE.,, C.F., rappresentato e difeso, giusta mandato TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE (EX ART. 615 C.P.C E SS.) * per il ricorrente Sig., nato a, il, e residente a ( ) in via,, C.F., rappresentato e difeso, giusta

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

CIRCOLARE N. 9/E. Roma,13 marzo 2009

CIRCOLARE N. 9/E. Roma,13 marzo 2009 CIRCOLARE N. 9/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,13 marzo 2009 OGGETTO: Articolo 1, comma 310 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) Trattamento tributario dei contributi

Dettagli

STATUTO DEL CONTRIBUENTE PER IL COMUNE DI FIESOLE

STATUTO DEL CONTRIBUENTE PER IL COMUNE DI FIESOLE REGOLAMENTO COMUNALE n. 61 STATUTO DEL CONTRIBUENTE PER IL COMUNE DI FIESOLE Delibera del Consiglio comunale n. 25 del 1 marzo 2004 INDICE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito e scopo dello Statuto

Dettagli

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 6 Agosto 2004 Circolare n. 122 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE... 2 DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE... 2 Art. 1 Oggetto del Regolamento... 2 Art. 2 Funzionario responsabile... 2 Art.

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE... 2 DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE... 2 Art. 1 Oggetto del Regolamento... 2 Art. 2 Funzionario responsabile... 2 Art. REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE... 2 DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE... 2 Art. 1 Oggetto del Regolamento... 2 Art. 2 Funzionario responsabile... 2 Art. 3 Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione...

Dettagli

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO Città di CERNUSCO SUL NAVIGLIO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...2

Dettagli

INAIL: circolare n. 5/2014 del esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio, nuova denuncia di malattia professionale

INAIL: circolare n. 5/2014 del esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio, nuova denuncia di malattia professionale INAIL: circolare n. 5/2014 del 21.01.2014 - esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio, nuova denuncia di malattia professionale L'Inail, con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, ha chiarito

Dettagli

Cedolare secca: per i contratti già in corso al la comunicazione agli inquilini è possibile fino al

Cedolare secca: per i contratti già in corso al la comunicazione agli inquilini è possibile fino al CIRCOLARE A.F. N. 94 del 21 Giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Gentile cliente,

Dettagli

OSCILLAZIONE DEL TASSO NEI PRIMI DUE ANNI

OSCILLAZIONE DEL TASSO NEI PRIMI DUE ANNI Convegno Valutazione e gestione del rischio nelle attività estrattive Bergamo 1 aprile 2011 Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione A.Malgieri Responsabile Processo Prevenzione Inail -Bergamo

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 44 04.06.2015 Ritenute previdenziali e assistenziali: il reato di omesso versamento Per le fattispecie meno gravi prevista la depenalizzazione

Dettagli

Sanatoria delle cartelle di pagamento ex art. 36 bis e ter DPR n. 600/1973: condizioni e limiti

Sanatoria delle cartelle di pagamento ex art. 36 bis e ter DPR n. 600/1973: condizioni e limiti Sanatoria delle cartelle di pagamento ex art. 36 bis e ter DPR n. 600/1973: condizioni e limiti Autore: Avv. Gabriella Antonaci, Loconte & Partners - Studio legale tributario Risale a questi ultimi giorni

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA ----------------------------------- VI LEGISLATURA ----- ------------------------------ DISEGNO DI LEGGE (N. 1667) approvato dalla 13a Commissione permanente (Lavoro, assistenza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 dicembre 2012 OGGETTO: Chiarimenti in merito all applicabilità dell istituto della remissione in bonis Sono pervenute alla scrivente, da parte

Dettagli

Pagina 1 di 6 Oggetto: Tributi dei comuni e delle province - Ravvedimento operoso - Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come sostituito dal decreto legislativo n. 203 del 5 giugno

Dettagli

STUDIO ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI

STUDIO ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI COLLABORATORI: ELISABETTA UBINI RITA MAGGI

Dettagli

CIRCOLARE N. 1/E. Roma, 12 febbraio 2014

CIRCOLARE N. 1/E. Roma, 12 febbraio 2014 CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Dettagli

OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale Dinieghi

OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale Dinieghi CIRCOLARE N. 4/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 febbraio 2007 OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale

Dettagli

VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO: LE NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE ALLA DTL

VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO: LE NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE ALLA DTL CIRCOLARE N. 12 DEL 20/10/2016 VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO: LE NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE ALLA DTL Con la circolare n. 1 del 2016 in tema di voucher per lavoro accessorio, l Ispettorato Nazionale

Dettagli