TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE.,, C.F., rappresentato e difeso, giusta mandato

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1 TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE (EX ART. 615 C.P.C E SS.) * per il ricorrente Sig., nato a, il, e residente a ( ) in via,, C.F., rappresentato e difeso, giusta mandato steso in calce al presente atto, dall avv. del foro di, C.F., con domicilio eletto presso il suo studio in alla via,, al cui indirizzo PEC ed al numero di fax. potranno essere inviate le comunicazioni di rito da parte della cancelleria nel corso del presente procedimento Contro I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - sede di, nella persona del legale rappresentante pro tempore, 1

2 nonché contro Equitalia Centro Spa - Agente Della Riscossione, del legale rappresentante pro tempore, nonché contro. - Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., nella persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, per quanto possa occorrere, contro I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sede di Roma, nella persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, I.N.A.I.L. Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sede di, nella persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, per quanto possa occorrere, 2

3 I.N.A.I.L. Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sede di Roma, nella persona del legale rappresentante pro tempore, in punto opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell intimazione di pagamento n 1 (doc. 1)e dell esecuzione dei ruoli e delle cartelle di pagamento ad essa sottesi e relativi a crediti previdenziali e assistenziali di seguito specificati: 1. cartella n, asseritamente notificata il relativa a 2. cartella n, asseritamente notificata il relativa a 3. cartella n, asseritamente notificata il relativa a crediti previdenziali; 4. cartella n, asseritamente notificata il relativa a premi INAIL; 5. cartella n, asseritamente notificata il relativa a 3

4 6. cartella n, asseritamente notificata il relativa a 7. cartella n, asseritamente notificata il relativa a 8. cartella n, asseritamente notificata il relativa a * CENNI DI FATTO a. In data, il Sig (d ora in poi anche il ricorrente) è stato raggiunto dalla intimazione di pagamento in epigrafe specificata con la quale l Agente della Riscossione ha intimato il pagamento per un importo complessivo di euro, con l ulteriore avvertimento che, in caso di mancato adempimento spontaneo dell intimato pagamento nel termine di 5 giorni si sarebbe proceduto all esecuzione forzata (doc. 1). b. In particolare, dall esame delle criptiche indicazioni dell atto opposto si desume che l Agente della riscossione, ha intimato all esponente il pagamento di numerose cartelle di pagamento segnatamente quelle sopra elencate tutte asseritamente notificate tra il 2006 e i primi mesi del 2010, e 4

5 relative a crediti di natura previdenziale e assistenziale i quali, a ben vedere, non sono più riscuotibili in quanto è decorso inutilmente il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex legge n. 335 del L intervenuta prescrizione dei crediti in parola, preclude in modo assoluto agli enti creditori di incassare comunque le somme iscritte a ruolo anche in caso di versamento spontaneo, stante il principio di irricevibilità dei contributi prescritti (cfr. Cass. n /2009). c. Di conseguenza, il Sig., propone formale opposizione all esecuzione per il seguente MOTIVO * 1. ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI SOTTESE ALL INTIMAZIONE DI PAGAMENTO OPPOSTA. DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE DI 5 ANNI DEI CREDITI PREVIDENZIALI EX LEGGE N. 335/1995. In materia di credito contributivo, l art. 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 espressamente prevede che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso 5

6 dei termini di seguito indicati: a)..; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Al riguardo, lo stesso I.N.P.S. nella circolare n. 69 del , alla luce anche di numerose sentenze della Suprema Corte di Legittimità, ha fornito chiarimenti in merito alla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (c.d. professionisti non iscritti ad altre casse), nei termini introdotti dalla citata legge n. 335/1995. In particolare l Istituto ha precisato che, «con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, ad essi si applicheranno gli stessi criteri in atto per i contributi dovuti sul predetto minimale. Conseguentemente il termine prescrizionale (quinquennale) decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell anno di riferimento». 6

7 Nel caso de quo, i crediti vantati dagli Enti Previdenziali creditori, sono ampiamente prescritti atteso che tra la data di notifica dalle cartelle di pagamento concernente i contributi in questione (nell intervallo temporale che va dal marzo 2006 e il marzo 2010) e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento ( ) oggetto dell odierno giudizio sono trascorsi più di 5 anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato posto in essere nella more. Pertanto, il Giudicante non potrà che dichiarare prescritti i crediti previdenziali in questione ed illegittima la loro iscrizione a ruolo. Conseguentemente, andranno annullate le cartelle di pagamento opposte e la successiva intimazione di pagamento. *** ** *** Tutto ciò premesso e considerato, il Sig., ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato con il presente atto RICORRE 7

8 All Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di affinché, fissata l udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, Voglia, con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, accogliere le seguenti: CONCLUSIONI Piaccia all Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte; - in via principale: dichiarare l intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa. - in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. *** 8

9 Ai sensi dell art. 13, comma 1, lettera a), del D.p.r. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro ,20 cui corrisponde un contributo unificato di euro 43,00. *** Si depositano i seguenti documenti: 1. intimazione di pagamento n, lì Avv. 9

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