Giudice di Pace. Taranto. Sentenza 12 dicembre ha emesso la seguente SENTENZA
|
|
- Claudio Palla
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 trasmissione a cura del sito gestonline.info Pagina 1 di 6 Quotidiano d'informazione giuridica - n.1758 del Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto Violazione al Codice della Strada, cartella esattoriale, tardività iscrizione a ruolo Giudice di Pace Taranto, sentenza Nel caso in esame un cittadino proponeva opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni per violazione al Codice della Strada, invocando la tardività della iscrizione a ruolo esattoriale. Il Giudice di Pace, con la sentenza del 12 dicembre 2006, ha accolto il ricorso, argomentando che le numerose norme in materia esattoriale succedutesi nel tempo non hanno fatto espresso riferimento a sanzioni diverse da tributi; inoltre ha rilevato la illegittimità della cartella in quanto essendo atto di precetto deve essere sottoscritta dal Concessionario. (Altalex, 26 aprile Si ringrazia per la segnalazione la dott.ssa Anna Maria De Vincentiis) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN TARANTO dott. Anna Maria De Vincentiis Giudice di Pace Taranto Sentenza 12 dicembre 2006 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in 1 grado iscritta al n. 9139/05 del R. G. OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa TRA S. A., residente al Corso Umberto 54 in Taranto ed ivi elettivamente domiciliata al Corso Umberto 129 presso lo studio dell avv. L. S. dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso opponente E COMUNE DI TARANTO in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Taranto alla via Umbria 19 presso lo studio dell avv. Alessandro Greco, dal quale è rappresentato e difeso come da
2 Pagina 2 di 6 procura a margine della comparsa di risposta opposto Conclusioni come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l S. A. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale della Soget n dell importo di 305,91, notificata l , riferita ai verbale di contestazione della P. M. di Taranto nn /2002, 9819/2002, 2156/2002 tutti relativi all autovettura tg xxxxxxxx. La ricorrente eccepiva la decadenza dell ente esattore dall azione di riscossione: esponeva al riguardo che secondo il combinato disposto degli artt. 206 CdS e 27 l. 689/81 il verbale per violazione a norme del CdS diviene titolo esecutivo se non opposto entro i termini previsti per legge e che, in base ai ruoli dei titoli esecutivi predisposti dall Ente impositore, l esattore provvede alla materiale riscossione delle somme dovute. La ricorrente aggiungeva che secondo la vigente normativa in materia il ruolo deve rendersi esecutivo entro un anno dalla notifica del verbale di violazione alle norme del CdS., mentre nella cartella per cui oggi è ricorso i verbali di contestazione nn /2002 e 9812/2002 sono stati notificati all opponente il e il verbale n. 2156/2002 il , per cui il ruolo avrebbe dovuto essere reso esecutivo in data per i primi due e il per il terzo: di contro i ruoli relativi ai tre verbali sono stati resi esecutivi il , vale a dire due anni dopo la notifica dei verbali; faceva presente, inoltre, che con sentenza del luglio 2005 la Suprema Corte ha dichiarato la incostituzionalità della normativa che non prevede limiti temporali per la notifica della cartella di pagamento al presunto trasgressore, che nel caso di specie è avvenuta ben oltre tre anni dalle rilevate infrazioni. Infine eccepiva la illegittimità dei verbali nn e 8919 del 2002, in quanto redatti a distanza di brevissimo tempo nello stesso luogo ove era parcheggiata l auto di proprietà della ricorrente, e del terzo verbale elevato nonostante l auto fosse parcheggiata con relativa autorizzazione. Veniva fissata la comparizione delle parti con decreto ritualmente notificato alle stesse per l udienza del A detta udienza si costituiva il Comune di Taranto, che contestava le ragioni poste a sostegno del ricorso, deducendo che nei casi di specie si applica la prescrizione quinquennale prevista dall art.209 CdS e dall art. 28 l. 689/81 e non le decadenze previste dall art. 17, come da giurisprudenza conferme; alla medesima udienza compariva l opponente che insisteva nelle proprie ragioni. All udienza del la causa, esaminati i documenti prodotti, veniva decisa come da dispositivo letto in udienza e riservata per la sola motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo va dichiarata la competenza di questo Ufficio; in secundis la ammissibilità del ricorso in questione. Riguardo alla questione che ci occupa deve dirsi che le disposizioni di legge relative alla formazione dei ruoli vale a dire dell elenco dei debitori e delle somme da costoro dovute predisposto dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione al fine della riscossione tramite concessionario), la iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale hanno subito nel corso degli anni svariate modifiche. L art. 17 c.1 del DRP 602/73 fissava un termine perentorio per la formazione e la consegna del ruolo dall ufficio al concessionario. L art. 25 del medesimo DPR, che prevedeva che l Ente esattore notificasse la cartella al contribuente non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel corso del
3 Pagina 3 di 6 quale il ruolo gli era stato consegnato, venne modificato dall art. 11 D. L.vo 46/99, secondo cui la notifica andava fatta entro l ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo Tale termine che non aveva carattere perentorio per mancanza di una esplicita previsione in tal senso (Cass. N.7958/99 e 7662/99) è stato abolito a far data dal 9 giugno 2001 dall art. 1 lett. B) D. L.vo n, 193. Successivamente la legge finanziaria del 2005 (art. 1 commi 417 e 420 legge n. 311) ha introdotto nell art. 25 del DPR 602/73 un termine decadenziale ( ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo ) per i ruoli resi esecutivi dall , prendendo come dies a quo quello della data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione, data certo non conoscibile da parte del contribuente. La Corte Costituzionale, con sentenza n, 280 del , ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell art. 25 DPR 29 settembre 1973 n, 602, come modificato dal d. L.vo n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pensa di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell art. 36 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600 ; nella medesima sentenza la Corte ha rilevato la assoluta incertezza del termine a quo dal quale decorre la consegna de ruolo da parte dell ufficio al concessionario della riscossione, essendo evidente che, in assenza di un termine certo fissato per la consegna del ruolo, è totalmente inefficace il termine decadenziale privo di un dies a quo. Peraltro, tale questione era già stata oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale nelle ordinanze n, 107 del 2003 e n. 352 del 2004; in quest ultima ribadiva che è conforme a Costituzione e va dall interprete ricercata soltanto una ricostruzione del sistema, che non lasci il contribuente esposto, senza limiti temporali, all azione esecutiva del fisco. Cercando di colmare le lacune rilevate dalla detta sentenza n. 280, con D.L n. 106, art. 1 c.5 bis, è stato statuito che la cartella assoggettata a liquidazione della dichiarazione deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione dall della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dall ; del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre Le lacune non sono state colmate, soprattutto se si considera che la riscossione di quei tributi diversi dalle imposte dirette e dell imposta sul valore aggiunto e non soggetti alla presentazione delle dichiarazioni non è stata espressamente disciplinata. Circa la natura della cartella esattoriale, dalla lettura in combinato disposto dell art. 25 DPR 602/73 (secondo cui la cartella deve contenere l intimazione ad adempiere l obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata), dell art. 480 c.p.c. (secondo cui il precetto consiste nell intimazione di adempiere l obbligo risultante dal titolo esecutivo con l avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata ), dell art. 50 DPR 602/73, come modificato dall art. 16 D.L.vo 46/99 ( il concessionario procede all espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ) emerge che la stessa è un atto di precetto e, in quanto tale va sottoscritta dal rappresentante del concessionario a pena di inesistenza tanto nell originale quanto nelle copie da notificare, come previsto dagli artt. 480/4 e 125 c.p.c.
4 Pagina 4 di 6 (CTR Veneto, sez. IV, n.153/97; CTP Padova, Sez. I, n.325/99; Cass. Sez. Trib. N.11227). Per quanto riguarda il caso che ci occupa, si rileva che le somme per il cui mancato pagamento è stata disposta la iscrizione a ruolo esattoriale si riferiscono a titoli diversi dalle imposte dirette e dall imposta sul valore aggiunto, o comunque di tributi per i quali è prevista una dichiarazione annuale e per i quali sono intervenute nel corso del tempo le surrichiamate disposizioni di legge relative alle modalità di riscossione; si rileva altresì che la cartella non risulta sottoscritta da chicchessia. Invero, le dette normative nulla hanno espressamente previsto circa i termini di formazione dei ruoli, della successiva iscrizione, nonché dei termini di notifica delle cartelle esattoriali per sanzioni diverse dai tributi, con la conseguenza che la mancanza di riferimenti temporali certi non consente al ricorrente di conoscere il momento dell iscrizione a ruolo né di poter ampiamente ed eventualmente esercitare il proprio diritto di difesa. In definitiva, non essendo stata prevista una espressa disciplina per le sanzioni diverse dai tributi nelle norme succedutesi nel tempo al DPR 602/73, relative a termini decadenziali diversi da quanto previsto da detto DRP, agli artt. 17 (il quale stabiliva in modo in equivoco il termine perentorio a pena di nullità in riferimento alla formazione e consegna del ruolo dall Ufficio al Concessionario); e 25 in prima lettura (secondo cui la notifica della cartella al contribuente da parte dell ente esattore andava effettuata non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato ), ben potrebbero ancora ritenersi applicabili tali norme alle sanzioni diverse dai tributi. Per quanto detto, considerato che non vi è nella normativa vigente un espresso riferimento alle sanzioni diverse dai tributi; che non vi è certezza del dies a quo da cui decorre la consegna del ruolo da parte dell ufficio al concessionario della riscossione e, di conseguenza, della decorrenza di termini decadenziali; che la cartella qui opposta è priva di qualsivoglia sottoscrizione, il ricorso viene accolto. Si ritiene per giusti motivi di compensare le spese di lite. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta con ricorso depositato il l da S. A. e, per gli effetti, dichiara non esigibile la somma di 305,91 portata dalla cartella esattoriale della SOGET n Dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Taranto, Il Giudice di Pace Dott. Anna Maria De Vincentiis
5 trasmissione a cura del sito gestonline.info Pagina 5 di 6 07/05/2007
6 Pagina 6 di 6 07/05/2007
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO. Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente
Giudice di Pace di Salerno, Luigi Vingiani, sentenza dell 1 maggio 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliRiscossione mediante ruolo: la nuova cartella di pagamento e l avviso di intimazione
4/09/1999 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO n. 32/99 Pag. 3941 Riscossione mediante ruolo: la nuova cartella di pagamento e l avviso di intimazione Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LIVIO MICHELE ANTONIO
SEZIONE N 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 5 REG.GENERALE N 211/2016 UDIENZA DEL 19/05/2016
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20213 Anno 2015 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2015 ORDINANZA sul ricorso 9962-2013 proposto da: EQUITALIA SUD SPA, società
Dettagliriunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni
DettagliGiudice di Pace. Pozzuoli. Sentenza 27 maggio 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. L avv. Italo BRUNO,
Un po di chiarezza sull opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c. Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 27.05.2009 Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni
DettagliCategoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Accertamento e controlli
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 23 24.03.2016 Cartella di pagamento. Irrilevante la qualifica del responsabile del procedimento Non rileva la funzione esercitata dalla persona
DettagliIn data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale
DettagliCostituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.
Comune di Palma di Montechiaro Comando Polizia Municipale Determinazione del Sindaco N. 02 del Registro Data 08 gennaio 2013 OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di
DettagliGiudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA nella persona della dottoressa Lucia Panzera, assistita dal sottoscritto Cancelliere, ha pronunciato la seguente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliCass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace
La Cassazione ha ritenuto fondato il principio affermato dal Tribunale di Roma, secondo il quale "In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51. Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51 ha emesso la seguente Sentenza Sul ricorso n. 1.../12 Depositato il 09/08/2012 - Avverso CARTELA
DettagliI METODI DELLA RISCOSSIONE. In materia di II.DD., per lungo tempo si è fatto ricorso al servizio di riscossione c.d. esattoriale.
I METODI DELLA RISCOSSIONE In materia di II.DD., per lungo tempo si è fatto ricorso al servizio di riscossione c.d. esattoriale. 1 LA RISCOSSIONE ESATTORIALE Il sistema era strutturato in tal modo: iscrizione
DettagliComune di Avigliana. Provincia di Torino
Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
DettagliStudio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax
Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 23 del 16 settembre 2010 La manovra correttiva
DettagliLe parti nel processo tributario
IL PROCESSO TRIBUTARIO Le parti nel processo tributario Dott. Antonio Giovanni Tangorra 21 ottobre 2014 Le parti: art. 10 d.lgs. 546 2 Hanno la capacità di essere parte nel processo tributario: - il ricorrente
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliComune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE
Comune di Siena UFFICIO ORGANIZZAZIONE ATTO DIRIGENZIALE N 139 DEL08/02/2016 OGGETTO: PRE-RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE NON RISCOSSE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A LEGGI DELLO STATO,DELLA REGIONE
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso dall Avv. (Cf )fax, indirizzo pec nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come da
DettagliCOMUNE DI VAIE Provincia di Torino
COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA
DettagliLE OPPOSIZIONI CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI (ROBERTO PASQUALI)
LE OPPOSIZIONI CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI (ROBERTO PASQUALI) Nel caso in cui si impugni una cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, non è più ammissibile
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13
INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione Seconda -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione Seconda - R.G.R. 642/2007 UDIENZA DEL 31.01.2008 SENTENZA NR. 26/02/2008 PRONUNCIATA IL 31.01.2007
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 204 BIS DEL CODICE DELLA STRADA PER
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 204 BIS DEL CODICE DELLA STRADA PER , in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _
DettagliCartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo
Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative
DettagliL'accertamento (immediatamente) esecutivo
L'accertamento (immediatamente) esecutivo di Lelio Cacciapaglia 1 Cosa cambia dal 01/07/2011 Avviso accertamento Redditi e Iva (e Irap) Esecutività Post 60 gg Esecuzione forzata Post 90 gg Periodi interessati
DettagliLa sentenza in commento conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato circa
La sentenza in commento conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato circa la competenza allo svolgimento delle funzioni di polizia stradale sulle strade statali. In ossequio a tale orientamento,
DettagliNOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO. Nella Causa Civile Promossa da: Il. e residente in. Codice Fiscale. e domiciliato/a presso l Avvocato. Contro.
Contributo Unificato UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI 17100 SAVONA Via XX Settembre, 1 17100 SAVONA Tel. 019//8316352 Fax 019/8316325 Ruolo Generale n NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO Nella Causa Civile Promossa
DettagliLA CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO. Dott. Pasquale SAGGESE
LA CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO Dott. Pasquale SAGGESE Dottore Commercialista Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 6 giugno 2011 ART. 29 DL 78/2010 GLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come
DettagliTRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A.
TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi della XXX S.p.A., in persona del proprio Presidente del Consiglio d Amministrazione nonché Legale Rappresentante Sig.... (C.f.:...), con sede legale
DettagliAtto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32
TRIBUNALE DI Atto di pignoramento immobiliare Il sig., residente in, Via n., c.f.:, elettivamente domiciliato in, Via n. _ presso lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata
DettagliOGGETTO: Il termine del per gli accertamenti
Informativa per la clientela di studio N. 165 del 11.12.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il termine del 31.12 per gli accertamenti Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo,
DettagliRegolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliTRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE
TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE Istante la Società rappresentante pro-tempore Sig... rappresentato e difeso dall Avv.... del Foro di Bari, C.F.... giusta mandato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliIrregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti
Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Applicazione della sanzione della perdita dei punti per violazione commessa in momento precedente all entrata in vigore dell
Dettagli-
[IUS SIT www.iussit.eu] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Acerra Dott. Giovanni Franzese ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1817/10,
DettagliCOMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.
COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.
DettagliRicorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981
AL SIGNOR GIUDICE DI PACE DI.. ******************** Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981 Nell interesse della XXXS.r.l. in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, Sig..., con sede a.
DettagliIngiunzione fiscale. Processo
Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5898 Anno 2015 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: NUZZO LAURENZA Data pubblicazione: 24/03/2015 SENTENZA sul ricorso 19056-2009 proposto da: EQUITALIA SARDEGNA S.p.A. (nuova
DettagliPROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL AUTORITÁ GIUDIZIARIA ORDINARIA
Con la modifica introdotta all'art. 19 del D. Lgs n. 546/1992 dal D. L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, è stata attribuita la competenza in materia di fermo amministrativo all Autorità Giudiziaria
DettagliRitiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic
TRIBUNALE DI CATANIA Terza Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: 1) dott. G. Dipietro Presidente 2) dott. S. Mirabella Giudice 3) dott. D. Bonifacio Giudice Rel. ha emesso
DettagliILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE DI PALERMO. Atto di opposizione ex art. art. 22 L. 689/1981
ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE DI PALERMO Atto di opposizione ex art. art. 22 L. 689/1981 Il sottoscritto sig./sig.ra ------------, nato/a ------------ il ----------------, elettivamente domiciliato in ----------------,
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Per: il Sig.., rappresentato e difeso dall Avv..(C.F.: ) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via.., giusta
DettagliINDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1
INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliUdienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.)
PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE DAL 1 MARZO 2006 IL RINVIO DELL UDIENZA in caso di mancata costituzione del convenuto,... per nullità della citazione per vizi inerenti la vocatio in jus (mancanza o incertezza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliQuotidiano d'informazione giuridica - n.3096 del Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
1 di 5 04/01/11 17.47 Quotidiano d'informazione giuridica - n.3096 del 04.01.2011 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto La cartella esattoriale non dettagliata va annullata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
Dettaglihttp://www.commercialistatelematico.com
http://www.commercialistatelematico.com AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce componente del Consiglio dell Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi www.studiotributariovillani.it
DettagliApprovato con deliberazione consiliare n. 47/
Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dei Responsabili di Servizio con contenuto precettivo. Approvato con deliberazione
DettagliFormula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014. Di Filippo PISTONE
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 11.2.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015 Editrice Formula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
Dettagli! (C.F.: ) presso il cui studio in,
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t
DettagliUniversità La Sapienza di Roma
Università La Sapienza di Roma La riscossione Diritto Tributario Prof.ssa Rossella Miceli Latina, 04/05/2015 A cura delle Dott.sse Chiara Del Duca e Alessia Russo La riscossione dei tributi I PARTE 1 Il
DettagliDentro la Notizia. 10 Aprile 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 50/2013 APRILE/6/2013 (*) 10 Aprile 2013 LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
DettagliCittà di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: ( 198 19/11/2013) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL ART. 194 COMMA 1 LETT. A) PER CONDANNA SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO N.528/2012
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I Relatore: dott. Giuseppe Paladino Frattamaggiore 20/11/2010 Al fine di garantire la posizione del
DettagliUfficio Esecuzioni Mobiliari
Mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione all esecuzione [artt. 616 e 627 c.p.c] Tribunale Salerno, sez. IV civile, ordinanza 27.03.2007 Ufficio Esecuzioni Mobiliari L opposizione all esecuzione
DettagliUfficio provinciale di Modena. Fabbricati rurali e D.L. 201/2011. Pasquale Carafa. Modena, 14 novembre 2012
Ufficio provinciale di Modena Fabbricati rurali e D.L. 201/2011 Modena, 14 novembre 2012 Pasquale Carafa Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Modena Tema della presentazione La struttura della
DettagliLa nuova espropriazione presso terzi
La nuova espropriazione presso terzi II edizione Paolo Marini Check list PRESENTAZIONE L espropriazione presso terzi è una procedura in cui sono parti sostanziali il creditore ed il debitore, mentre a
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00377/2015 REG.PROV.COLL. N. 00175/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
DettagliESTREMI: Commissione Tributaria Provinciale Enna III Data: Numero: 295/01/10
ESTREMI: Commissione Tributaria Provinciale Enna III Data: 21.05.2010 Numero: 295/01/10 E' tardiva la notifica della cartella di pagamento che riguarda le somme liquidate a seguito della dichiarazione
DettagliGLI EFFETTI DELLA MANCATA NOTIFICA DELLA CARTELLA
GLI EFFETTI DELLA MANCATA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO SUGLI AVVISI DI MORA Sommario: 1. Introduzione 2. Il procedimento di riscossione 3. La sentenza della Corte di cassazione n. 2798 del 8 febbraio
DettagliCon la sentenza in commento, il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea nella persona del
Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea nella persona del magistrato coordinatore, Francesco De Luca ha stabilito che la nullità del provvedimento di fermo amministrativo
DettagliAVVERTENZA PER IL LETTORE
AVVERTENZA PER IL LETTORE Per una migliore interpretazione delle formule n. 385, 393 e 394, pubblicate rispettivamente a p. 584, p. 606 e p. 611 del Formulario, l inciso: «Questo procedimento è esente
DettagliI CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA l'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73: non perentorietà del termine
1 I CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA l'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73: non perentorietà del termine - a cura di Gianfranco Antico - L'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 prevede che gli uffici,
DettagliCOMPETENZA DEL GIUDICE. Avv. Alfio Cissello
COMPETENZA DEL GIUDICE Avv. Alfio Cissello COMPETENZA DEL GIUDICE RADICAMENTO DELLA COMPETENZA La competenza si radica in base alla sede dell ente che ha emanato l atto impugnato. Non ha rilevanza l eventuale
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01285/2014 REG.PROV.COLL. N. 00713/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliIl procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione
Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione LA LEGGE 689/81 CAPO I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE I PRINCIPI GENERALI (ART. 1-12) SEZIONE II APPLICAZIONE (ART.13-31) SEZIONE III DEPENALIZZAZIONE
DettagliSTUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti. Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587
STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587 TRIBUNALE DI PISA Sezione Distaccata di Pontedera ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI La Ditta, con sede in n., in persona
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI
C O M U N E D I F I U G G I P r o v i n c i a d i F r o s i n o n e REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Allegato alla deliberazione C.C. n. 11 del 13/05/2003 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
DettagliSentenza n. 1069/2016 pubbl. il 21/04/2016 RG n. 5323/2014
TRIBUNALE DI TREVISO Nel procedimento per Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) R.G. 5323/2014 promosso con ricorso/atto di citazione da: FOGALE LEOPOLDO contro:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
1 Sent. R.G. Cron. Rep. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Composto dai magistrati Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. Dr. Nicola Saracino Giudice Dr. Renato Castaldo
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESNTEH&A. Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: v> %%} i-.t: \y FJ & m. Opposisiane acrlx atti asecotivi
A i - * * * * * * * - ^ 1... -..^ ^ L -A r ^ ^ L Jfa... v> %%} i-.t: \y FJ & m î i i. J.lr Ì f Ï REPUBBLICA XTHLXM& IN NOME DEL POPOLO IT K L im O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SKSIOHB CIVILS Composta
DettagliINDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti
Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:51 Pagina V Capitolo I Le attività di recupero dei crediti 1. Premessa... 2. La prevenzione... 3. Il recupero del credito... 3.1 Le procedure interne (invio di solleciti
DettagliE nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente
E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;
DettagliSchemi 14A 14B 14C 17A 17B
INDICE Schemi 1 Le impugnazioni delle sentenze (artt. 323 e ss.)... 3 2 Cosa giudicata formale (art. 324)... 4 3 I termini delle impugnazioni (artt. 325 e ss.)... 5 4 Il termine breve (artt. 325 e ss.)...
DettagliSCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post
SCHEMA Fonti normative: Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post riforma del 2012). a) Art. 339 c.p.c.: appellabilità delle sentenze; b) Art. 341 c.p.c.: Giudice
DettagliPROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause
Dettagli36 Mariateresa Elena Povia. 11. Termine ad adempiere (art. 482 c.p.c.)
36 Mariateresa Elena Povia 11. Termine ad adempiere (art. 482 c.p.c.) Non si può iniziare l esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano
DettagliINDICE. Schemi. Prefazione... p. XV
Prefazione... Schemi p. XV 1 Il processo locatizio... 2 2 Ambito di applicazione del rito locatizio (art. 447-bis c.p.c.)... 3 3 Definizione di immobile urbano... 4 4 Controversie soggette a rito locatizio...
DettagliCass. 20222/2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione
La norma di cui all art. 8 della legge n. 689 del 1981 non è legittimamente invocabile con riferimento alla ipotesi di concorso materiale, di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni,
DettagliLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Alessandria, 16 maggio 2012 1 LA NORMA La mediazione ( Il reclamo e la mediazione ) è stata inserita nel corpus delle norme
DettagliSOMMARIO. Introduzione 3
Introduzione 3 CAPITOLO PRIMO IL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE 7 1. Brevi cenni sulla riforma della riscossione 8 2. Il ruolo 9 3. Oggetto e specie dei ruoli 11 3.1 Iscrizione nei ruoli straordinari a carico
DettagliLa nuova disciplina della riscossione tributaria. Pacini. Bruno Cucchi Giovanni Puoti Federica Simonelli
Bruno Cucchi Giovanni Puoti Federica Simonelli La nuova disciplina della riscossione tributaria Procedure di notificazione, esecutive ed oppositive aggiornate al D.lgs. 24 settembre 2015 n. 159 Pacini
Dettagli