P05 - TASI anno rev.0 del
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- Amerigo Pala
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1 P05 - TASI anno rev.0 del A decorrere dal 1 gennaio 2016, il comma 14 della legge di stabilità per l anno 2016 (Legge n. 208/2015 che ha modificato il comma 669 della L. 147/2013 riguardante il presupposto impositivo della Tasi) sancise l esclusione dalla Tasi delle abitazioni principali e terreni agricoli. Nuova disposizione: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, AD ECCEZIONE, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imu, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. IMMOBILI ASSIMILATI O EQUIPARATI ALL ABITAZIONE PRINCIPALE
2 (per i quali dall anno 2016 non si applica la TASI) - unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»; - l abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. - l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
3 DECORRENZA La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. BASE IMPONIBILE - CALCOLO La base imponibile è la stessa prevista per l Imu, ad eccezione dei terreni agricoli che sono esclusi dal campo di applicazione della Tasi. Il valore per il calcolo è quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5%, il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale: ad. Esempio alle abitazioni categoria catastale A e alle pertinenze categorie catastali C02 C06 e C07 si applica il coefficienti pari a 160. Per l anno 2016 sulla base della struttura e delle aliquote Tasi deliberate per l anno 2015 (approvate con Delibera C.C. n.48 del ) la tipologia di immobile rimasta soggetta è riportata di seguito: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art.13 del D.L. 201/2011 0,1 per cento
4 Altri fabbricati, diversi da quelli sopra indicati e da quelli esclusi dalla legge di Stabilità per l anno per cento Aree edificabili 0 per cento Si precisa che gli immobili con aliquota Tasi pari a zero sono soggetti a Imu VERSAMENTO Sportello Settimo Milanese
5 - La prima rata è pari al 50% dell imposta dovuta e deve essere versata entro la scadenza del 16/06/ La seconda rata a saldo deve essere versata entro la scadenza del 16/12/ Se l immobile è posseduto per meno di 12 mesi, la TASI viene proporzionata ai mesi di possesso. Esempio: 15 giorni di possesso sono considerati 1 mese intero, fino a 14 giorni il mese non viene considerato. PAGAMENTO La TASI per legge, può essere pagata: con il modello F24 - I codici tributo sono: 3958 abitazione principale e relative pertinenze; 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale; 3960 aree fabbricabili; 3961 altri fabbricati con apposito bollettino di conto corrente postale reperibile in tutti gli uffici postali - il numero di conto corrente è già riportato sul bollettino: insieme alla dicitura Pagamento Tasi" In caso di Ravvedimento Operoso, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all imposta dovuta. Il sistema sanzionatorio è stato revisionato dal D.lgs n. 158/2015. Ravvedimento sprint : versamenti entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione 0,1% del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo; Ravvedimento breve : versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1,5% (1/10 della sanzione ordinaria del 15%) del tributo tardivamente versato;
6 Ravvedimento intermedio : versamenti eseguiti entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione 1,67% (1/9 del 15%) del tributo tardivamente versato; Ravvedimento lungo : versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione: sanzione 3,75%(1/8 del 15%) del tributo tardivamente versato. Modello 3-TR-29 TASI ravvedimento operoso Dall 1/1/2016 sull importo dell imposta tardivamente versata è dovuto il tasso di interesse dello 0,2 % annuo. Dall 1/1/2015 sull importo dell imposta tardivamente versata è dovuto il tasso di interesse dello 0,5 % annuo. Dall 1/1/2014 al 31/12/2014 il tasso di interesse legale è dell 1% annuo In sede di compilazione del modello F24 bisogna indicare nella Sezione IMU e altri tributi locali quanto segue: spazio codice ente/codice comune : I700; spazio ravv : barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; spazio acc : barrare se il pagamento si riferisce all acconto; spazio saldo : barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione barrare entrambe le caselle; spazio numero immobili : indicare il numero degli immobili cui il pagamento si riferisce; spazio anno di riferimento : indicare l anno d imposta cui si riferisce il pagamento
7 ARROTONDAMENTI L importo da versare e da indicare nell apposito campo deve essere arrotondato all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo e va effettuato per ogni codice tributo e non sul totale. Il Modello F24 può essere compilato: on line, con il software di calcolo IMU/TASI on line IMPORTO MINIMO Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a 12,00 euro da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua. Se l ammontare della prima rata non supera tale importo minimo, l importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l importo dovuto a saldo. DICHIARAZIONE Deve essere presentata entro il 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo quanto previsto dall art. 14 del Regolamento Tasi. Devono essere presentate entro il 30 dicembre dell anno di imposizione le Autocertificazioni (modelli messi a disposizione del Comune) che hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, per poter usufruire dell esclusione, per assimilazione all abitazione principale, dalla Tasi. 3-TR-31 - anziani e disabili ricoverati in case di
8 cura 3-TR-32 - coniugi separati Per approfondimenti sull imposta consultare: Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) (Delibera C.C. n. 40 del 09/09/2014) Normativa di riferimento Legge 28 dicembre 2015, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016); Legge 27 dicembre 2013, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); Decreto Legge 6 marzo 2014, n Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (14G00082); Legge 2 maggio 2014, n Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (14G00082); Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 - Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria; Legge 27 dicembre 2006, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2007) - art. 1, commi dal 161 al 170; Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni. Decreto Legislativo n. 504/ Istituzione dell'ici Funzionario Responsabile ai sensi dell art. 1, commi 692 e 693 della Legge n. 147 del 27/12/2013 : Dr.ssa Claudia Lonati
9 SERVIZIO DI INFORMAZIONE Le principali informazioni sui tributi locali sono reperibili nei seguenti modi: Presso lo Sportello del Cittadino (telefono ) Sportello Municipio - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle il mercoledì pomeriggio l'orario è esteso fino alle il sabato dalle 9.00 alle Sportello Vighignolo (via Airaghi 13) - il martedì dalle alle Sportello Villaggio Cavour (via Solferino 8 c/o ufficio tecnico comunale) - il giovedì dalle alle Per la definizione delle pratiche l'ufficio tributi riceve nei seguenti giorni e orari: - il lunedì dalle 9.30 alle (appuntamento da chiedere allo Sportello del Cittadino) tel il mercoledì (appuntamento da concordare con l'ufficio Tributi) tel Tempi di legge - Il rimborso delle somme versate e non dovute viene effettuato dall ufficio entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza di rimborso da parte del contribuente. ( art. 21 del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili Tasi) Modello 3-TR-33 Istanza di rimborso TASI
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