COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (Provincia AREZZO) IMU TASI ANNO 2015
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- Celia Marinelli
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1 COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (Provincia AREZZO) IMU TASI ANNO 2015 IMU: dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso; TASI: a carico sia del possessore che dell utilizzatore, comprese le abitazioni principali; Viste le decisioni assunte dal Consiglio Comunale in data , si comunica IMU: Imposta Municipale propria Soggetti passivi : Proprietari di immobili, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto. Oggetto dell imposta: Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati. L IMU non si applica sulle abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso). Abitazione principale ed immobili equiparati: Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale si applicano ad un solo immobile. Sono considerabili pertinenze dell abitazione i soli immobili classificati nelle categorie catastali: C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all unità abitativa. Ai soli fini IMU, l assegnazione della casa coniugale (in sede di separazione o divorzio) equivale al diritto di abitazione e pertanto l imposta deve essere versata dal coniuge assegnatario con aliquota e detrazioni riservate all abitazione principale. Sono altresì equiparate all abitazione principale (con Regolamento dell Ente): - quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locala o utilizzata. - le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o utilizzate. Per beneficiare di tali equiparazioni è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni IUC, apposita dichiarazione. Per abitazioni principali ed immobili ad esse equiparati l imposta è dovuta in relazione ai soli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Base imponibile:
2 Per i FABBRICATI iscritti in catasto: Rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per: per i fabbricati di categoria catastale A (esclusi A/10) e delle categorie C/2, C/6 e C/7; per i fabbricati di categoria catastale B, C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5; - 65 per i fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5); - 55 per i fabbricati di categoria catastale C/1; Per i FABBRICATI D INTERESSE STORICO O ARTISTICO e per quelli INAGIBILI E INABITABILI e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%. La condizione di inagibilità/inabitabilità deve essere conforme a quanto indicato all art. 11 del Regolamento Comunale IUC e deve essere opportunamente comunicata entro il primo versamento eseguito con importo ridotto. Per i FABBRICATI di cat. D, non iscritti in catasto e posseduti da imprese, la base imponibile è determinata dai costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati per anno di formazione e attualizzati mediante l applicazione dei coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze. Per i TERRENI AGRICOLI : Reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Sono esclusi dall'imposta i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, l esenzione si applica anche nel caso di terreni che questi ultimi abbiano concessi in comodato o in affitto sempre a coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola;; Aliquote anno 2015 Il Consiglio Comunale in data ha deliberato le seguenti aliquote: - aliquota prevista per l'abitazione principale ed equiparate, ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento Comunale per l'applicazione dell'imu, classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui all'art.13, comma 7, del D.L. n.201/2011: 6,0 ; - aliquota ordinaria, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, da applicarsi a tutti gli immobili e quindi anche ai terreni agricoli, salvo quanto previsto nei punti successivi: 10,6 ; Detrazioni la detrazione prevista per l abitazione principale in base dall art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e dall art. 9 del vigente regolamento comunale per l applicazione dell IMU pari a 200,00; Versamenti Il versamento dell imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza: 16 Giugno e 16 Dicembre. E possibile versare in unica soluzione entro il 16 Giugno. I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, utilizzando il modello F24, compilando la sezione IMU ed altri tributi locali, gli importi devono essere arrotondati all euro. Per effettuare i versamenti serve indicare, il codice del Comune di Castiglion Fiorentino: C319 I codici tributo per il versamento degli importi sono i seguenti: per abitazioni principali e relative pertinenze; per terreni per aree fabbricabili per altri immobili
3 per immobili produttivi di cat. D (quota Stato) per immobili di cat. D (quota Comune) TASI: Tariffa sui servizi indivisibili Soggetti passivi : chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo: fabbricati, comprese le abitazioni principali, e aree edificabili. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all adempimento di un unica obbligazione tributaria. Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sulla stessa, quest ultimo e l occupante sono titolari di autonome obbligazioni tributarie : 15% a carico dell occupante, 85% a carico del proprietario o titolare di altro diritto reale. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi la TASI è dovuta interamente dal possessore. Nel caso di locazione finanziaria la TASI è interamente a carico del locatario, per tutta la durata del contratto. Oggetto del tributo: Fabbricati, compresa l abitazione principale, e aree edificabili, come definiti ai fini dell IMU. Base imponibile: La base imponibile TASI è quella prevista per l applicazione dell IMU. Aliquote anno 2015: Il Consiglio Comunale in data ha deliberato le seguenti aliquote: 1) ALIQUOTA del 2,5 da applicare alle seguenti unità immobiliari: a) abitazione principale e relative pertinenze ( fino ad un massimo di tre ed accatastate in categorie diverse fra C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; d) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell immobile di cui alla lettera d) del comma 2 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011; e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il fabbricato non deve essere censito nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9. f) unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti in AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso (l agevolazione opera per una sola unità immobiliare e relative pertinenze). g) abitazione principale posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata ;
4 h) fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) di cui all art. 13, comma 8 del D.L. 102 del 2013, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 2) ALIQUOTA dell 1 relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 3 )ALIQUOTA pari allo 0 per mille relativamente alle aree edificabili ed ai fabbricati ad esclusione delle abitazioni principali; Versamenti Il versamento dell imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza: 16 Giugno e 16 Dicembre. E possibile versare in unica soluzione entro il 16 Giugno. I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, utilizzando il modello F24, compilando la sezione IMU ed altri tributi locali, gli importi devono essere arrotondati all euro. Per effettuare i versamenti serve indicare, il codice del Comune di Castiglion Fiorentino : C319 I codici tributo per il versamento degli importi sono i seguenti: per abitazione principale e relative pertinenze; per fabbricati rurali ad uso strumentale; per aree fabbricabili; immobili merce. RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO VERSAMENTO Chi non versa l imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell imposta omessa o tardivamente versata. Il contribuente che versa l imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento. Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella ravv. Sanzioni: nel caso di versamento effettuato entro il 15 giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione in misura pari allo 0,2 % dell imposta omessa, oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato tra il 16 ed il 30 giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3 % dell imposta omessa, oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato tra il 31 ed il 90 giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3,33 % dell imposta omessa, oltre agli interessi legali;
5 nel caso di versamento effettuato tra il 91 giorno successivo alla scadenza e comunque entro un anno dall omissione, si applica la sanzione del 3,75 % dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull imposta versata in ritardo.
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