Approfondimento sul divieto di fumo (2/2)
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- Annunziata Alessandra Coppola
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1 Anno 7 - numero 1212 di martedì 29 marzo 2005 Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) Articolo a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano. [La prima parte dell'articolo è stata pubblicata sul numero 1208 di PuntoSicuro]. 2. I compiti e le responsabilità in materia di divieto di fumo Per quanto attiene specificamente le responsabilita' a carico dei gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, è stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito. E' questo un punto particolarmente degno di nota, che impone ai responsabili aziendali di provvedere attivamente a garantire il rispetto del divieto. In tal senso è utile richiamare l'art. 4, lettera c), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, ai sensi del quale «per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Dunque, in tale contesto, la circolare "precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di: 1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare; 2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione". Sarà, inoltre, loro cura "anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre 2004". Ovvero, come precisato oltre, con l'indicazione nominativa del soggetto che deve far rispettare il divieto di fumo. Chi si trovi in un luogo pubblico o privato e trovi persone intente a fumare, può "rivolgersi all'addetto alla vigilanza (il cui nome deve essere indicato sul cartello di divieto) e chiedere il suo intervento. In caso di mancato intervento, di assenza della persona di riferimento si può chiedere l'intervento della polizia amministrativa locale (es. Vigili urbani) o di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (es. polizia, carabinieri, guardia di finanza, funzionario dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL) o delle guardie giurate della struttura adibite all'incarico" (Faq Ministero della Sanità). In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 "porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995". Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) Stampa - Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) 1/6
2 Infatti detto art. 2 L. n. 584/1975 recita testualmente «... curano l'osservanza del divieto...», e dunque non avrebbe senso logico-giuridico alcuno e " risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico" qualora venisse, erroneamente, inteso "nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello", poichè ciò non giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie, piuttosto severe e "comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001". A ciò si aggiunge che il comma 9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, e dunque "qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale". La severità delle misure sanzionatorie è un fortissimo elemento che porta a dedurre l'obbligo di un impegno attivo dei gestori nel far rispettare il divieto nei loro locali. Per quanto attiene la previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata nella legge finanziaria 2005, la circolare opportunamente ricorda "il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione", e per quanto riguarda le modalità di aggiornamento dei cartelli di divieto, si constata che "ogni presunta difficoltà al riguardo può essere agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni". L'Accordo 16 dicembre 2004 (in G.U. 28 dicembre 2004, n. 303) sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, indica in che modo i soggetti pubblici e privati ai quali spetta far osservare l'obbligo di vietare il fumo devono operare (occorre sottolineare che i cartelli devono essere completi di tutte le indicazioni necessarie, e dunque, ad esempio, anche dei nominativi, nel senso di nome e cognome, dei soggetti che devono far rispettare il divieto) "2.1. Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto di fumo, di cui all'art. 51 della legge n. 3 del 2003, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, in attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche individuano, altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l'attività di vigilanza ed accertamento e contestazione Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare - fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4 - i soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto svolgono le seguenti attività: a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto; b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione; c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi; d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890". 3. Gli obblighi dei conduttori privati Riassumendo la disciplina della legge antifumo (art. 51 L. n. 3/2003), il Ministero della sanità ha chiarito, nel modo che segue, gli obblighi antifumo dei conduttori privati. " I conduttori dei locali privati (gestori, proprietari, direttori di struttura, ecc.) non sono tenuti solo ad informare la clientela, Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) Stampa - Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) 2/6
3 mediante i cartelli di divieto di fumo, ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori. Infatti, i conduttori, come prevede l'articolo 2 della legge n 584/1975 tuttora vigente: "...curano l'osservanza del divieto...". Il conduttore quindi non si limita ad apporre il cartello regolamentare e, se gli avventori non rispettano il divieto di fumo, evitano di preoccuparsene lasciando che l'aria all'interno del locale diventi irrespirabile. In questo caso, sarebbe soggetto a misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'articolo 52, comma 20, della legge 448 del 28 dicembre Il conduttore deve attenersi alla seguente norma riportata dall'articolo 4, lettera c) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995: "Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto...". Nel caso le persone che fumano, richiamate al rispetto del divieto, continuano a fumare il conduttore farà in modo di segnalare l'infrazione ai pubblici ufficiali. Se il conduttore tralascia di garantire la qualità dell'aria che si respira nel locale, consentendo alla clientela di fumare ed omettendo di segnalarlo, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale (art. 5 della legge n. 584/1975). Nei locali privati i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi (es. proprietari o gestori, direttori di alberghi o ristoranti o esercizi commerciali) o nei collaboratori da essi formalmente delegati che hanno l'obbligo di richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono, se il trasgressore non smette di fumare, a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni. Nei locali privati, in cui vige il divieto, il conduttore è tenuto ad avvertire chi fuma chiedendo di smettere e, se questi non smette, segnalare al personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda Sanitaria Locale o a guardie giurate espressamente adibite a tale servizio. Quindi l'accertamento, la contestazione e la verbalizzazione delle trasgressioni al divieto di fumo sono compito di soggetti pubblici ai quali l'infrazione è segnalata dal conduttore o da privati cittadini. Le sanzioni possono essere anche elevate da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di propria iniziativa o nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati". Andranno applicate "le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione. Attualmente, le sanzioni sono comprese tra un minimo di 27,5 e un massimo di 275 euro per i trasgressori; tra un minimo di 220 e un massimo di 2200 euro per i responsabili che omettono di curare l'applicazione della Legge, a tutela della salute di tutti". 4. I soggetti accertatori delle infrazioni L'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre 2004 ha dato attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali. Sulla scorta di tale accordo, "i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni". Qualora i dirigenti non provvedano a tale incombente, "spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione". Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica "sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali". La Circolare precisa anche che "nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto: - vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto; - accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione; - redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta - l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi; - notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) Stampa - Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) 3/6
4 (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890". Inoltre va aggiunto che nulla pregiudica "la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689". Chi si trovi in un luogo pubblico o privato e trovi persone intente a fumare, può perciò "rivolgersi all'addetto alla vigilanza (il cui nome deve essere indicato sul cartello di divieto) e chiedere il suo intervento. In caso di mancato intervento, di assenza della persona di riferimento si può chiedere l'intervento della polizia amministrativa locale (es. Vigili urbani) o di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (es. polizia, carabinieri, guardia di finanza, funzionario dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL) o delle guardie giurate della struttura adibite all'incarico" (Faq Ministero della Sanità). Ma non ad altri ufficiali di polizia giudiziaria aventi competenza speciale, come ad esempio gli ispettori antincendio dei vigili del fuoco, che potranno intervenire contro color che fumano, ad esempio nei luoghi di lavoro, solo qualora il fumo sia vietato a causa della presenza di sostanze e preparati esplosivi o incendiabili presenti sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda i locali privati, "i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati che richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza indicati". Al di là di tutto la circolare conclude sottolineando il principio fondamentale al quale qualunque interpretazione della norma dovrà in futuro rigorosamente attenersi: «e' proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003». L'Accordo 16 dicembre 2004 (in G.U. 28 dicembre 2004, n. 303) sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, identifica in modo estremamente chiaro le modalità di accertamento della violazione del divieto di fumo, e dell'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa: "3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività di cui ai punti 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'art. 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti 2.5 e [omissis] 6. Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e alle infrazioni al divieto di fumare - per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi compresi tutti i mezzi di trasporto pubblici - sono quelle previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n L'art. 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, ammette il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione. 8. Trascorso il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, senza che sia avvenuto il pagamento, l'operatore che ha accertato la violazione - o il responsabile dell'organo dal quale questi dipende - presenta rapporto all'autorità competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n. 689 del Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. L'autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. 10. Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato: in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) Stampa - Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) 4/6
5 (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio; direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo). 11. Il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali. 12. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, nel caso di infrazioni accertate nell'ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni, al Prefetto, quale organo competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori. 13. Il rapporto è presentato all'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e all'ufficio veterinario di confine, di porto e aeroporto, quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n Negli altri casi detto rapporto - con la prova delle relative contestazioni - è inviato al Presidente della regione o ad altra autorità competente individuata dalle disposizioni regionali. 15. Lo Stato e le regioni provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono i dati, in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate. I dati regionali sono trasmessi al Ministero della salute, che ne cura la diffusione ai cittadini. 16. Il Ministero della salute e le regioni curano, nelle forme ritenute più opportune e come tali concordate, un'adeguata informazione dei cittadini sulle procedure adottate. 17. In assenza di disposizioni normative emanate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in merito alle procedure di propria competenza richiamate dal presente accordo, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita le proprie competenze organizzative esclusive". 5. La facoltà di realizzare aree per fumatori Anche l'altra discussa questione connessa a tale "generalizzato divieto", trova una logica soluzione nella constatazione che "la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003". Dunque vige un divieto generale di fumo in tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene in vigore le attuali disposizioni in materia, confermando il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. L'estensione generalizzata a tutti i locali chiusi è data dal art. 51 (tutela della salute dei non fumatori) della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, e il divieto vale ed è vincolante per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, "considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003". I locali riservati ai fumatori, di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti, severi, requisiti strutturali (DPCM 23 dicembre 2003): - essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati; - essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura; - essere dotati di apposita segnaletica; - non rappresentare un locale di passaggio per i non fumatori; - essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata. La portata d'aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone mq; - l'aria deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e aperture funzionali; Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) Stampa - Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) 5/6
6 all'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto; - devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle zone circostanti; la superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione deve essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio; -la progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (CEI). 6. Caratteristiche del cartello di divieto (Indicazioni Asl Alto Vicentino) Il comma 7 del DPCM 23 dicembre 2003 precisa solo che i cartelli devono essere adeguatamente visibili. Il Dlgs 493/1996, applicativo della L. 626/1994, prevede peraltro specifiche caratteristiche di forma, colore e dimensione per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. Nello specifico occorre tenere conto che: -va utilizzato il colore rosso per la scritta "VIETATO FUMARE" in quanto si tratta di un segnale di divieto; -i pittogrammi devono risultare conformi a quanto indicato nell'allegato II al DLgs 493/ per le dimensioni si fa riferimento alla seguente formula: A > L²/2000 Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. -La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri. -Ad esempio il logo di divieto di fumo inserito in un cartello di dimensioni UNI-A4 (210 x 297 mm) risulta adeguatamente visibile fino a distanze ca. 3 m se il diametro del logo ha le dimensioni di un cerchio di 7,0 cm di diametro. -Nelle strutture con più locali, oltre al cartello con le caratteristiche sopra riportate da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE». <- Sommario del numero Articoli correlati in Sicurezza delle persone -> Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) Stampa - Approfondimento sul divieto di fumo (2/2) 6/6
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