Disciplina dell'apicoltura Legge n. 313, G.U

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Disciplina dell'apicoltura Legge n. 313, G.U"

Transcript

1 Disciplina dell'apicoltura Legge n. 313, G.U L'apicoltura costituisce un'attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine. E' quanto stabilisce la legge n. 313 del 24 dicembre 2004 concernente la disciplina dell'apicoltura, che viene a tutti gli effetti considerata "attività agricola" ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. (Altalex, 17 gennaio 2005) LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313 Disciplina dell'apicoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 306 del ) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Finalita). 1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attivita' di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e' finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversita' di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine. 2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione. ART. 2. (Definizioni). 1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", e' considerata a tutti gli effetti attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. 2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele. 3. Ai fini della presente legge si intende per: a) arnia: il contenitore per api; b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

2 c) apiario: un insieme unitario di alveari; d) postazione: il sito di un apiario; e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno. 4. L'uso della denominazione "apicoltura" e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' di cui al comma 1. ART. 3. (Apicoltore e imprenditore apistico). 1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari. 2. E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 3. E' apicoltore professionista chiunque esercita l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale. ART. 4. (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci). 1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni. ART. 5. (Documento programmatico per il settore apistico). 1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attivita' per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie: a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilita' ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001; c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonche' del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni; d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche; f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

3 g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura; h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati; i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api; l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo; m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversita'; n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare; o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale; p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico; q) previsione di indennita' compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate; r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'apis mellifera sicula Montagano e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma Il documento programmatico ha durata triennale e puo' essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma Al documento programmatico sono allegati: a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione; b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata. ART. 6. (Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attivita). 1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, e' fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in piu' o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attivita' nelle forme di cui all'articolo 3 e' tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente. 3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore. ART. 7. (Risorse nettarifere). 1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico. 2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province

4 autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economicoproduttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi: a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attivita' produttiva con postazioni nomadi o stanziali. 3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprieta' o ad altro titolo detenuti. 4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalita' produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri. ART. 8. (Distanze minime per gli apiari). 1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, e' inserito il seguente: "ART. 896-bis. - (Distanze minime per gli apiari). - Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprieta' pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non e' obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuita', muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione". ART. 9. (Riconoscimento del servizio di impollinazione). 1. L'attivita' di impollinazione e' riconosciuta, a tutti gli effetti, attivita' agricola per connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del codice civile. 2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l'attivita' di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attivita', applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attivita' il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. 3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione e' esercitata con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni. 4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine. 5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunita' europee. ART. 10. (Sanzioni).

5 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali. ART. 11. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 12. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 429): Presentato dall'on. Sedioli ed altri il 1 giugno 2001; Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 3 agosto 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI, XII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali; Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, l'11 ottobre 2001; l'11 dicembre 2001; il 16, 29 ottobre 2002; il 19, 20 novembre 2002; il 16, 22 luglio 2003; il 30 settembre 2003; l'11 febbraio 2004; Assegnato nuovamente alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 30 marzo 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI, XII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali; Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 21 aprile 2004 ed approvato il 22 aprile 2004 in un Testo Unificato con atti n (on. Ghislanzoni Cardoli ed altri) e n (on.li Catanoso, Fatuzzo). Senato della Repubblica (atto n. 2919):

6 Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 30 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 12ª, 13ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali; Esaminato dalla 9ª commissione il 16, 29 giugno 2004; il 13 luglio 2004; il 21 settembre 2004; il 6 ottobre 2004 ed approvato, con modificazioni, il 26 ottobre Camera dei deputati (atto n B): Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, l'11 novembre 2004 con parere della V commissione; Esaminato dalla XIII commissione il 17 novembre 2004 ed approvato il 14 dicembre ( da )

LEGGE 24 dicembre 2004, n.313 Disciplina dell'apicoltura. (GU n. 306 del )

LEGGE 24 dicembre 2004, n.313 Disciplina dell'apicoltura. (GU n. 306 del ) LEGGE 24 dicembre 2004, n.313 Disciplina dell'apicoltura. (GU n. 306 del 31-12-2004) in vigore dal: 1-1-2005 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Legge n 313 del 24/12/2004 Disciplina dell'apicoltura.

Legge n 313 del 24/12/2004 Disciplina dell'apicoltura. Legge n 313 del 24/12/2004 Disciplina dell'apicoltura. Doc. 204A0313.000 di Origine Nazionale emanato/a da: Presidente della Repubblica e pubblicato/a su: Gazzetta Ufficiale Italiana n 306 del 31/12/2004

Dettagli

LEGGE 24 Dicembre 2004, n. 313

LEGGE 24 Dicembre 2004, n. 313 LEGGE 24 Dicembre 2004, n. 313 (1) In G.U. 31 dicembre 2004, n. 306 Disciplina dell'apicoltura (2) (2) Vedi, anche, le disposizioni sull'anagrafe apistica nazionale contenute nel D.M. 4 dicembre 2009 Epigrafe

Dettagli

Prosegue in commissione agricoltura la discussione della legge quadro per l'apicoltura

Prosegue in commissione agricoltura la discussione della legge quadro per l'apicoltura 23 ottobre 2002 Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 dicembre 2001 la Commissione ha concluso l'esame preliminare, nominando un Comitato ristretto. Avverte che in

Dettagli

LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI 9 dicembre 2001 Proposta di Legge N. 429 Disciplina dell'apicoltura d'iniziativa dei deputati Sedioli, Rava, Oliverio, Rossiello, Preda, Borrelli, Franci, Nannicini, Sandri, Stramaccioni XIV LEGISLATURA

Dettagli

Legge 24 dicembre 2004, n.313. Disciplina dell'apicoltura. (GU n. 306 del )

Legge 24 dicembre 2004, n.313. Disciplina dell'apicoltura. (GU n. 306 del ) Legge 24 dicembre 2004, n.313 Disciplina dell'apicoltura. (GU n. 306 del 31-12-2004) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente

Dettagli

Legge 24 dicembre 2004, n. 313. "Disciplina dell'apicoltura"

Legge 24 dicembre 2004, n. 313. Disciplina dell'apicoltura Legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004 ******************* ART. 1. (Finalità). 1. La presente legge riconosce l'apicoltura

Dettagli

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

9ª COMMISSIONE PERMANENTE SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e produzione agroalimentare) DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 21º Resoconto stenografico SEDUTA DI MARTEDÌ 21 SETTEMBRE

Dettagli

Sono di seguito riportati gli articoli inerenti l apicoltura:

Sono di seguito riportati gli articoli inerenti l apicoltura: Regione Umbria Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 Testo unico in materia di agricoltura L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge: TITOLO I

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dell apicoltura. d iniziativa del senatore CONSIGLIO XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dell apicoltura. d iniziativa del senatore CONSIGLIO XVII LEGISLATURA Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1122 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CONSIGLIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2013 Disciplina dell apicoltura TIPOGRAFIA DEL SENATO Atti

Dettagli

Disegno di legge concernente Legge regionale sull apicoltura. Testo ddl. Art. 1 (Finalità)

Disegno di legge concernente Legge regionale sull apicoltura. Testo ddl. Art. 1 (Finalità) Disegno di legge concernente Legge regionale sull apicoltura. Testo ddl Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Autonoma della Sardegna riconosce l apicoltura come attività agricola di interesse regionale utile

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL REGIONE VENETO. Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL REGIONE VENETO. Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura. LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 18-04-1994 REGIONE VENETO Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 33 del 19 aprile 1994 ARTICOLO

Dettagli

L.R n. 23. Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative.

L.R n. 23. Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative. Abruzzo. L.R. 9-8-2013 n. 23. Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative. CAPO I Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione

Dettagli

14 febbraio 2002 XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI. Presentata il 14 febbraio Art. 1. (Finalità). 1. La presente legge...

14 febbraio 2002 XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI. Presentata il 14 febbraio Art. 1. (Finalità). 1. La presente legge... PROPOSTA DI LEGGE - ATTO N. 2348 Disciplina dell' apicoltura, tutela della sua valenza agricola e ambie 14 febbraio 2002 d'iniziativa dei deputati: De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Losurdo, Vascon, Peretti,

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 2008, n. 2

LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 2008, n. 2 LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 2008, n. 2 Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Misure a sostegno dell'apicoltura Art. 4 - Denuncia

Dettagli

MARCHE. L.R. 19 novembre 2012, n. 33. Disposizioni regionali in materia di Apicoltura. Art. 1 Finalità.

MARCHE. L.R. 19 novembre 2012, n. 33. Disposizioni regionali in materia di Apicoltura. Art. 1 Finalità. MARCHE L.R. 19 novembre 2012, n. 33. Disposizioni regionali in materia di Apicoltura. Art. 1 Finalità. 1. Con la presente legge la Regione riconosce l'apicoltura quale attività fondamentale per la salvaguardia

Dettagli

Norme per l esercizio e la valorizzazione dell apicoltura in Umbria

Norme per l esercizio e la valorizzazione dell apicoltura in Umbria Norme per l esercizio e la valorizzazione dell apicoltura in Umbria Art. 1. (Oggetto e finalità) TITOLO I FINALITA 1. Con la presente legge la Regione Umbria promuove la tutela e lo sviluppo dell apicoltura

Dettagli

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 - Legge del 24 marzo 2011 n. 42 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Dettagli

COMUNE DI CASOREZZO. Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL APIARIO COMUNALE

COMUNE DI CASOREZZO. Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL APIARIO COMUNALE COMUNE DI CASOREZZO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL APIARIO COMUNALE Art. 1. - (Finalità) 1. Il presente Regolamento riconosce l'apicoltura come attività d'interesse nazionale

Dettagli

Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria (2). TITOLO I. Finalità. Art. 1 Oggetto e finalità.

Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria (2). TITOLO I. Finalità. Art. 1 Oggetto e finalità. UMBRIA L.R. 26 novembre 2002, n. 24 (1). Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria (2). TITOLO I Finalità Art. 1 Oggetto e finalità. 1. Con la presente legge la Regione Umbria

Dettagli

/HJJHUHJLRQDOHDSULOHQ%85Q 1250( 3(5 /$ 787(/$ /2 69,/8332 ( /$ 9$/25,==$=,21( '(//$3,&2/785$ $UW)LQDOLWj 1. La Regione, con la presente legge,

/HJJHUHJLRQDOHDSULOHQ%85Q 1250( 3(5 /$ 787(/$ /2 69,/8332 ( /$ 9$/25,==$=,21( '(//$3,&2/785$ $UW)LQDOLWj 1. La Regione, con la presente legge, /HJJHUHJLRQDOHDSULOHQ%85Q 1250( 3(5 /$ 787(/$ /2 69,/8332 ( /$ 9$/25,==$=,21( '(//$3,&2/785$ $UW)LQDOLWj 1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell apicoltura,

Dettagli

All. A Norme per l esercizio, la tutela e la valorizzazione dell apicoltura

All. A Norme per l esercizio, la tutela e la valorizzazione dell apicoltura All. A Norme per l esercizio, la tutela e la valorizzazione dell apicoltura SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni Art. 3 Programmazione Art. 4 Dichiarazione di inizio attività Art. 5

Dettagli

Relazione. Tiene pure conto di quanto previsto nel Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

Relazione. Tiene pure conto di quanto previsto nel Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Disegno di legge concernente Legge regionale sull apicoltura. Relazione La legge regionale n. 30 del 17.12.1985 concernente Norme per l incremento e la tutela dell apicoltura deve essere rivista per renderla

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 48-2015 - 19-45-61 LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2015 Disposizioni in materia di apicoltura Art. 1 Finalità 1. La Regione riconosce l'apicoltura come attività agricola di

Dettagli

I PRIMI PASSI... art. 6 Legge 313/2004 Disciplina dell apicoltura:

I PRIMI PASSI... art. 6 Legge 313/2004 Disciplina dell apicoltura: I PRIMI PASSI... art. 6 Legge 313/2004 Disciplina dell apicoltura: Quando si inizia attività di apicoltura si deve darne comunicazione alla ULSS di competenza Montecchio Precalcino, 30 marzo 2013 - APICOLTURA:

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; LEGGE 22 maggio 2010, n. 73 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali

Dettagli

Istituzione dell anagrafe in apicoltura: fonti normative, finalità e stato dell arte. La Banca Dati Nazionale.

Istituzione dell anagrafe in apicoltura: fonti normative, finalità e stato dell arte. La Banca Dati Nazionale. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco

Dettagli

conforme all allegato D del presente regolamento. 4. Gli alveari devono essere accompagnati dalla dichiarazione prevista al comma 1.

conforme all allegato D del presente regolamento. 4. Gli alveari devono essere accompagnati dalla dichiarazione prevista al comma 1. Art. 1. (Oggetto) REGOLAMENTO REGIONALE 15.07.03, N. 10 «Regolamento di attuazione della L.R. 26.11.02, n. 24 Norme per l esercizio e la valorizzazione dell apicoltura in Umbria». B.U.R N. 30 DEL 23 LUGLIO

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga LEGGE 22 maggio 2010, n. 73 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali

Dettagli

INDICE. Art. 1 - Oggetto

INDICE. Art. 1 - Oggetto Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura. Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009 INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizioni

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 24 marzo 2011, n. 42. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in

Dettagli

Istituzione dell anagrafe in apicoltura: fonti normative, finalità e stato dell arte. La Banca Dati Nazionale. Dott. Alessandro Pastore

Istituzione dell anagrafe in apicoltura: fonti normative, finalità e stato dell arte. La Banca Dati Nazionale. Dott. Alessandro Pastore Ministero della Salute DIPARTIMENTO DELLA LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci

Dettagli

XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N DISEGNO DI LEGGE. Art. 1.

XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N DISEGNO DI LEGGE. Art. 1. XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N. 3289 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi

Dettagli

LEGGE 28 giugno 2019, n. 58. (GU n.151 del Suppl. Ordinario n. 26)

LEGGE 28 giugno 2019, n. 58. (GU n.151 del Suppl. Ordinario n. 26) LEGGE 28 giugno 2019, n. 58 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni

Dettagli

Misura 10 - Intervento «Apicoltura per la preservazione della biodiversità» Alessandro Zanfino Autorità di Gestione

Misura 10 - Intervento «Apicoltura per la preservazione della biodiversità» Alessandro Zanfino Autorità di Gestione Misura 10 - Intervento 10.1.9 «Apicoltura per la preservazione della biodiversità» Alessandro Zanfino Autorità di Gestione IL SOSTEGNO PSR IN EUROPA NEL SETTORE APICOLTURA La Regione Calabria è oggigiorno

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 10/2009 (Atti del Consiglio) Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura. *************** Approvata dal Consiglio regionale

Dettagli

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative Legge Regionale 09 agosto 2013, n. 23 Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 19 luglio 2019, n. 66. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all estradizione tra gli Stati membri dell Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il

Dettagli

PREAMBOLO. Visto l articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

PREAMBOLO. Visto l articolo 117, quarto comma, della Costituzione; 16 6.5.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15 Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Programmazione Art. 4 - Dichiarazione di inizio attività Art. 5 - Variazioni e cessazione dell attività Art.

Dettagli

Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura.

Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura. PUGLIA L.R. 14 novembre 2014, n. 45. Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura. Art. 1 Finalità. 1. La Regione Puglia riconosce l'apicoltura come attività utile a

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002

Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002 Page 1 of 5 LEGGE 9 ottobre 2002, n. 222 Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti

Dettagli

Speciale n. 79 del 21 Agosto 2013 LL.RR

Speciale n. 79 del 21 Agosto 2013 LL.RR Anno XLIV - N.41 Speciale (12.04.2013) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 1 Speciale n. 79 del 21 Agosto 2013 LL.RR. 22-23-24-25-26-27-28 Anno XLIV - N.79 Speciale (21.08.2013) Bollettino

Dettagli

NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (1)

NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (1) Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. 33/1994) NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (1) Art. 1 - Finalità. 1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo

Dettagli

LEGGE 26 maggio 2004, n. 138 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004.

LEGGE 26 maggio 2004, n. 138 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004. LEGGE 26 maggio 2004, n. 138 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per

Dettagli

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109 1 di 6 LEGGE 17 luglio 2015, n. 109 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare

Dettagli

Infibulazione: norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile Legge n. 7, G.U

Infibulazione: norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile Legge n. 7, G.U Infibulazione: norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile Legge 09.01.2006 n. 7, G.U. 18.01.2006 Chiunque praticherà l'infibulazione sarà punito con la reclusione da 4 a 12 anni:

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art. 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art. 1. LEGGE 17 agosto 2005, n. 166 Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento. Vigente al: 3-8-2017 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 30 del 23 luglio 2003 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Perugia REPUBBLICA ITALIANA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL APIARIO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL APIARIO COMUNALE COMUNE DI CASOREZZO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL APIARIO COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 22/02/2018, esecutivo ai sensi di legge. Pubblicato all Albo

Dettagli

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 ottobre 2008)

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 ottobre 2008) Legge 22 dicembre 2008, n. 201 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione,

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 280 del 29 Novembre 2004

Gazzetta Ufficiale N. 280 del 29 Novembre 2004 Gazzetta Ufficiale N. 280 del 29 Novembre 2004 DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n.279 Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Dettagli

Art. 14 Applicabilità delle disposizioni. Art. 8 - Flusso dati aziende USL e Regione Toscana

Art. 14 Applicabilità delle disposizioni. Art. 8 - Flusso dati aziende USL e Regione Toscana 16 6.5.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15 4. Il finanziamento dell attività di cui all articolo 11 è garantito, senza oneri aggiuntivi, nell ambito degli stanziamenti destinati alla

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. (Finalita'. Durata degli incentivi fiscali)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. (Finalita'. Durata degli incentivi fiscali) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga Art. 1. (Finalita'. Durata degli incentivi fiscali) 1. La presente legge

Dettagli

*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 1 di 6 LEGGE 28 settembre 2018, n. 111 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno

Dettagli

LA CAMERA APPROVA LA LEGGE QUADRO

LA CAMERA APPROVA LA LEGGE QUADRO LA CAMERA APPROVA LA LEGGE QUADRO TESTO APPROVATO ALL UNANIMITÀ IN SEDE LEGISLATIVA DALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SESSIONE DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004 Art. 1. (Finalità).

Dettagli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL Tutela e sviluppo dell apicoltura

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL Tutela e sviluppo dell apicoltura REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 25-08-1988 Tutela e sviluppo dell apicoltura ARTICOLO 1 Finalità 1. Con la presente legge la Regione Emilia - Romagna si propone di tutelare il patrimonio

Dettagli

Decreto legge 24/01/2015 n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

Decreto legge 24/01/2015 n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Decreto legge 24/01/2015 n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 [1]. Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Note: [1] Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio

Dettagli

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (GU n.19 del 24-1-2015) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria

Dettagli

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4. (GU n.19 del ) Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (15G00015) Vigente al:

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4. (GU n.19 del ) Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (15G00015) Vigente al: DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (15G00015) (GU n.19 del 24-1-2015) Vigente al: 24-1-2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della

Dettagli

Convertito il decreto sulle imposte sui mutui, CNIPA e agevolazioni post-alluvioni Legge n. 257, G.U

Convertito il decreto sulle imposte sui mutui, CNIPA e agevolazioni post-alluvioni Legge n. 257, G.U Convertito il decreto sulle imposte sui mutui, CNIPA e agevolazioni post-alluvioni Legge 19.10.2004 n. 257, G.U. 19.10.2004 Convertito il decreto-legge 220/2004 recante il chiarimento che esclude dall

Dettagli

Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte. (B.U. 12 agosto 1998, n. 32) Art. 1. (Finalità)

Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte. (B.U. 12 agosto 1998, n. 32) Art. 1. (Finalità) Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte. (B.U. 12 agosto 1998, n. 32) Art. 1. (Finalità) 1. La Regione Piemonte si propone con la presente legge di: a) disciplinare,

Dettagli

REGIONE SICILIA LEGGE REGIONALE N. 65 DEL Norme per la tutela e l' incentivazione dell' apicoltura e della bachicoltura.

REGIONE SICILIA LEGGE REGIONALE N. 65 DEL Norme per la tutela e l' incentivazione dell' apicoltura e della bachicoltura. REGIONE SICILIA LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 27-09-1995 Norme per la tutela e l' incentivazione dell' apicoltura e della bachicoltura. TiTOLO I Norme per l' apicoltura ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione assume

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Legge del 27/02/2009 n. 14 Titolo del provvedimento: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Dettagli

Preambolo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Preambolo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: LEGGE 3 agosto 1999, n. 280 (GU n. 189 del 13/08/1999) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 22 maggio 2010, n. 73. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia

Dettagli

Legge Regionale n. 75 del 21/11/ Regione Lazio norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale

Legge Regionale n. 75 del 21/11/ Regione Lazio norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale Legge Regionale n. 75 del 21/11/1988 - Regione Lazio norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta Regionale promulga

Dettagli

LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21

LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21 LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21 Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione. Vigente al: 28-11-2012 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

Dettagli

La BDA quale strumento per la programmazione e la normativa apistica regionale

La BDA quale strumento per la programmazione e la normativa apistica regionale La BDA quale strumento per la programmazione e la normativa apistica regionale Bologna 06 luglio 2018 Dott. Vincenzo Di Salvo Regione Emilia Romagna D.G. Agricoltura, Caccia e Pesca Servizio Organizzazioni

Dettagli

Ratificata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia - Legge n 201, G.U

Ratificata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia - Legge n 201, G.U Ratificata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia - Legge 04.11.2010 n 201, G.U. 03.12.2010 Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151)

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 28 giugno 2019, n. 58. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione

Dettagli

LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31

LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31 LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti

Dettagli

REGIONE ABRUZZO - LEGGE REGIONALE

REGIONE ABRUZZO - LEGGE REGIONALE REGIONE ABRUZZO - LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 23: Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative. (Pubblicata nel Bollettino

Dettagli

Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n. 4 -

Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n. 4 - Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n. 4 - Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015 Preambolo Preambolo Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Allegato

Dettagli

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1.

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1. Autorizzazione alla ratifica LEGGE 3 marzo 2009, n. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Legge del 28/01/2009 n. 2 Titolo del provvedimento: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione

Dettagli

Legge 12 luglio 2006, n. 228

Legge 12 luglio 2006, n. 228 Pagina 1 di 6 Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997 Direttore responsabile: Dario Cillo Mercoledì, 24 Gennaio 2007 Legge 12 luglio 2006, n. 228 (in GU 12 luglio 2006, n. 160) Conversione in legge,

Dettagli

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE N. 75 DEL Norme per l' incremento ed il potenziamento dell' apicoltura laziale

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE N. 75 DEL Norme per l' incremento ed il potenziamento dell' apicoltura laziale REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE N. 75 DEL 21-11-1988 Norme per l' incremento ed il potenziamento dell' apicoltura laziale ARTICOLO 1 Obiettivi generali 1. Ai fini di razionalizzare e potenziare l' attività

Dettagli

Legge del 3 giugno 2011 n. 87 -

Legge del 3 giugno 2011 n. 87 - Legge del 3 giugno 2011 n. 87 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per

Dettagli

LEGGE 21 aprile 2011, n. 62

LEGGE 21 aprile 2011, n. 62 LEGGE 21 aprile 2011, n. 62 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (11G0105) Vigente

Dettagli

Settore apistico: Attività /Azioni e relative spese ammesse a contributo anno 2008 Allegato 1

Settore apistico: Attività /Azioni e relative spese ammesse a contributo anno 2008 Allegato 1 Settore apistico: Attività /Azioni e relative spese ammesse a contributo anno 2008 Titolo Azione A Aiuti alle forme associative di livello nazionale e promozione della stipula di accordi professionali

Dettagli

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 138 del 16 giugno 2005 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 MARZO 2008, N. 2 (NORME PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELL APICOLTURA). Articolo 1 Oggetto

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 MARZO 2008, N. 2 (NORME PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELL APICOLTURA). Articolo 1 Oggetto Allegato parte integrante Schema di regolamento REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 MARZO 2008, N. 2 (NORME PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELL APICOLTURA). Articolo 1 Oggetto 1. Questo

Dettagli

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE LEGGE 24 luglio 2008, n. 125. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. La Camera dei deputati ed il Senato

Dettagli

Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82

Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera

Dettagli

Art. 1 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004)

Art. 1 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004) D.L.vo 27 maggio 2005, n.100. Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: LEGGE 27 dicembre 2004, n.306 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 266 del 9-11-2004, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: LEGGE 24 marzo 2015, n. 34: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 42 DEL REGIONE MOLISE NORME PER L'INCREMENTO E LO SVILUPPO DELL'APICOLTURA.

LEGGE REGIONALE N. 42 DEL REGIONE MOLISE NORME PER L'INCREMENTO E LO SVILUPPO DELL'APICOLTURA. LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 24-12 12-2002 2002 REGIONE MOLISE NORME PER L'INCREMENTO E LO SVILUPPO DELL'APICOLTURA. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 30 del 31 dicembre 2002 IL CONSIGLIO

Dettagli

Legge Regionale 21 novembre 1988, n. 75 (1)

Legge Regionale 21 novembre 1988, n. 75 (1) Legge Regionale 21 novembre 1988, n. 75 (1) (1) In B.U.R.L. 10 dicembre 1988, n. 34 Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale Epigrafe Art. 1 - Obiettivi generali. Art. 2 - Finanziamento.

Dettagli